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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 25/03/2025 N. 285 /2023 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
Todisco e Francesco Criscitiello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Avellino, viale
Italia n. 25, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese alla via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – graduatorie – servizio di leva
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 414 cpc al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in
Cont data 28.4.2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il e l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “[…] Controparte_1
1) previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, e di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente , dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 12 con riferimento a tutti e due i profili per i quali il ricorrente aveva presentata domanda d'inserimento”; con condanna alla rifusione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, contestando in fatto ed in CP_1
diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
In prima udienza, ritenuta rinunciata l'istanza di notifica ex art. 151 cpc in quanto non reiterata a verbale, il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente “… in data 10.04.2021 ha presentato domanda di conferma, nella III^, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profilo di Assistente Amministrativo e collaboratore scolastico , triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Varese” provvedendo ad inserire “… i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati)”;
- che il ricorrente “… in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati, (nel triennio precedente) in assenza di servizio specifico e, avendo conseguito ulteriori titoli, procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria III^ fascia con riferimento al triennio 2021/2024”;
- che detto “… aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio militare, svolto non in costanza di rapporto di lavoro, (già precedentemente inserito), gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anzicché 0,60”;
- che tuttavia al ricorrente “… veniva attribuito il punteggio di 6 per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico … computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 6 punti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,6 punti”;
- che il ricorrente lamenta che gli “… andavano riconosciuti 5,4 punti in più”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo … l'illegittimità dei D.M. 50/2021 e D.M 640/2017 nonchè dell'art. 2 comma
2 6 del D.M. n. 235/2014 per violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 D.Lgs. 297/94, dell'art. 20 L. 958/1986 e dell'art. 52 Cost.
***
Nel caso in esame occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento della fattispecie oggetto di vaglio.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
3 attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a
4 quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 25/03/2025 Il Giudice
Giorgiana Manzo
5
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 25/03/2025 N. 285 /2023 Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
Todisco e Francesco Criscitiello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Avellino, viale
Italia n. 25, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese alla via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – graduatorie – servizio di leva
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 414 cpc al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in
Cont data 28.4.2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il e l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “[…] Controparte_1
1) previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, e di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente , dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 12 con riferimento a tutti e due i profili per i quali il ricorrente aveva presentata domanda d'inserimento”; con condanna alla rifusione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto, contestando in fatto ed in CP_1
diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
In prima udienza, ritenuta rinunciata l'istanza di notifica ex art. 151 cpc in quanto non reiterata a verbale, il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente “… in data 10.04.2021 ha presentato domanda di conferma, nella III^, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profilo di Assistente Amministrativo e collaboratore scolastico , triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Varese” provvedendo ad inserire “… i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati)”;
- che il ricorrente “… in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati, (nel triennio precedente) in assenza di servizio specifico e, avendo conseguito ulteriori titoli, procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria III^ fascia con riferimento al triennio 2021/2024”;
- che detto “… aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio militare, svolto non in costanza di rapporto di lavoro, (già precedentemente inserito), gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anzicché 0,60”;
- che tuttavia al ricorrente “… veniva attribuito il punteggio di 6 per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico … computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 6 punti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,6 punti”;
- che il ricorrente lamenta che gli “… andavano riconosciuti 5,4 punti in più”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo … l'illegittimità dei D.M. 50/2021 e D.M 640/2017 nonchè dell'art. 2 comma
2 6 del D.M. n. 235/2014 per violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 D.Lgs. 297/94, dell'art. 20 L. 958/1986 e dell'art. 52 Cost.
***
Nel caso in esame occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento della fattispecie oggetto di vaglio.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
3 attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a
4 quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 25/03/2025 Il Giudice
Giorgiana Manzo
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