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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa EL ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1130 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Teresa VIGGIANO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 giugno 2022, premesso di essere Parte_1 docente precario inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Roma nonché di aver espletato il servizio militare, si doleva della circostanza che il
[...]
avrebbe distinto, nell'attribuzione del punteggio, il Controparte_1 servizio di leva obbligatorio svolto in costanza di nomina da quello prestato non in costanza di rapporto, riconoscendogli solo 0,60 punti per ogni anno di servizio svolto anziché 6. Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«Previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto il costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che “A.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni” e riconoscendo - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
superiore a 15 giorni punti 0,05 (All. da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese
o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità, del comportamento posto in essere dal Controparte_2
e per esso dell' e dall'
[...] Controparte_3 Controparte_4 viziato per Violazione di legge, per tutti i motivi innanzi esposti;
b) Accertare e dichiarare come valutabile per intero , il servizio militare di leva non effettuato in costanza di rapporto di lavoro, quale servizio assimilabile e/o equiparato nella scuola statale pari a punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nel rispettivo profilo professionale del ricorrente;
c) Conseguentemente, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 50/2021 ordinare e condannare all' Amministrazione resistente di valutare per intero, nella graduatoria ATA triennio
2021/2024 nel rispettivo profilo professionale del ricorrente il servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, come servizio reso in costanza di nomina prestato nelle scuole statali e quindi punti 6 per ogni anno e punto
0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
g) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria».
1.1. Regolarmente intimato, il non Controparte_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
2. La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Osserva, innanzitutto, il Giudice che parte ricorrente ha dedotto, nel punto 4 del ricorso, di aver presentato domanda di inserimento in terza fascia delle G.I., precisando di aver ottenuto l'attribuzione di 10,00 punti nella graduatoria di Assistente Amministrativo e 14,50 punti nella graduatoria di Collaboratore scolastico ed ha sostenuto che nell'attribuzione di tali punteggi il non avrebbe correttamente valutato il punteggio discendente dall'espletamento del servizio CP_5 di leva obbligatorio, avendo valutato il servizio militare prestato dal ricorrente in misura inferiore rispetto a quanto previso per l'ipotesi in cui tale servizio sia prestato in costanza di rapporto. In particolare, si era visto attribuire per il servizio militare svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina.
4. La doglianza è infondata sulla base del costante orientamento della S.C. che ha ritenuto non in contrasto con la norma primaria la previsione regolamentare che prevede, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, l'attribuzione di punteggi diversi al servizio militare o
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 22 maggio 2025 n.13705).
5. Applicando tali principi al caso di specie – e richiamando anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni contenute nella sentenza della S.C. da ultimo citata – le domande attoree
– volte ad ottenere l'attribuzione di un punteggio per il servizio obbligatorio prestato prima dell'inizio del rapporto lavorativo con il resistente nella stessa misura prevista per l'ipotesi CP_1 in cui tale servizio sia prestato in costanza di rapporto – devono essere integralmente respinte.
6. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Civitavecchia, 5 novembre 2025
GIUDICE
EL ER
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa EL ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1130 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Teresa VIGGIANO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 giugno 2022, premesso di essere Parte_1 docente precario inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Roma nonché di aver espletato il servizio militare, si doleva della circostanza che il
[...]
avrebbe distinto, nell'attribuzione del punteggio, il Controparte_1 servizio di leva obbligatorio svolto in costanza di nomina da quello prestato non in costanza di rapporto, riconoscendogli solo 0,60 punti per ogni anno di servizio svolto anziché 6. Ha pertanto chiesto al Tribunale di:
«Previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto il costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che “A.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni” e riconoscendo - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione
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superiore a 15 giorni punti 0,05 (All. da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese
o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità, del comportamento posto in essere dal Controparte_2
e per esso dell' e dall'
[...] Controparte_3 Controparte_4 viziato per Violazione di legge, per tutti i motivi innanzi esposti;
b) Accertare e dichiarare come valutabile per intero , il servizio militare di leva non effettuato in costanza di rapporto di lavoro, quale servizio assimilabile e/o equiparato nella scuola statale pari a punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nel rispettivo profilo professionale del ricorrente;
c) Conseguentemente, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 50/2021 ordinare e condannare all' Amministrazione resistente di valutare per intero, nella graduatoria ATA triennio
2021/2024 nel rispettivo profilo professionale del ricorrente il servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, come servizio reso in costanza di nomina prestato nelle scuole statali e quindi punti 6 per ogni anno e punto
0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
g) Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria».
1.1. Regolarmente intimato, il non Controparte_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
2. La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Osserva, innanzitutto, il Giudice che parte ricorrente ha dedotto, nel punto 4 del ricorso, di aver presentato domanda di inserimento in terza fascia delle G.I., precisando di aver ottenuto l'attribuzione di 10,00 punti nella graduatoria di Assistente Amministrativo e 14,50 punti nella graduatoria di Collaboratore scolastico ed ha sostenuto che nell'attribuzione di tali punteggi il non avrebbe correttamente valutato il punteggio discendente dall'espletamento del servizio CP_5 di leva obbligatorio, avendo valutato il servizio militare prestato dal ricorrente in misura inferiore rispetto a quanto previso per l'ipotesi in cui tale servizio sia prestato in costanza di rapporto. In particolare, si era visto attribuire per il servizio militare svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina.
4. La doglianza è infondata sulla base del costante orientamento della S.C. che ha ritenuto non in contrasto con la norma primaria la previsione regolamentare che prevede, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, l'attribuzione di punteggi diversi al servizio militare o
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 22 maggio 2025 n.13705).
5. Applicando tali principi al caso di specie – e richiamando anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni contenute nella sentenza della S.C. da ultimo citata – le domande attoree
– volte ad ottenere l'attribuzione di un punteggio per il servizio obbligatorio prestato prima dell'inizio del rapporto lavorativo con il resistente nella stessa misura prevista per l'ipotesi CP_1 in cui tale servizio sia prestato in costanza di rapporto – devono essere integralmente respinte.
6. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Civitavecchia, 5 novembre 2025
GIUDICE
EL ER
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