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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10960 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LA LI Presidente
Dott. ED DI Giudice relatore
Dott. Tommaso Martucci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 4304/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
ed Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, dall'avv. Lucio G. Longo del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Mantegazza n.24, presso lo studio del dott. Marco Gardin, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTI
E
la tramite la mandataria (già Controparte_1 CP_2 CP_3 denominazione assunta da ), Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Dell'Ali, in virtù di procura generale per atto del notaio in Verona Maurizio
NO in data 22.11.2011 (Rep.69127 e Racc.19555), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in piazza Giuseppe Mazzini n. 15;
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione, contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 13 marzo 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.21945/2019 del 13.11.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.64843/2019, con il quale veniva ingiunto, alla Lazio Foods s.r.l., quale debitrice principale, nonché a ed quali fideiussori, il pagamento in solido, in favore Parte_1 Parte_2 della la mandataria già Controparte_5 CP_2 CP_3 dell'importo di € 129.384,71, oltre interessi, spese e onorari di procedura.
Il credito ingiunto è relativo al saldo debitore, comprensivo degli interessi maturati al
7.10.2015, del rapporto di c/c 30038193 acceso dalla Lazio Foods s.r.l. presso l' Controparte_6
poi in data 3.1.2005.
[...] Controparte_4
L'ingiunzione era rivolta a ed quali fideiussori in relazione alla Pt_1 Parte_2 fideiussione omnibus rilasciata il 14.10.2009 sino al limite di €455.000,00.
Gli odierni fideiussori opponenti (come richiesto in citazione, precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c. e puntualizzato in sede di precisazione delle conclusioni) chiedevano, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto: dichiarando la nullità del decreto per violazione dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 stante il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, non avendo la stessa fornito prova documentale dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
dichiarando, altresì, la nullità della fideiussione connessa con il conto corrente in discussione per violazione del diritto di difesa, violazione del Codice del Consumo e violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L. n.287/1990. accertando la violazione delle norme in tema di usura, di commissioni di massimo scoperto non dovute, di spese non dovute, di illegittima capitalizzazione degli interessi e di illegittima antergazione/postergazione dei giorni di valuta con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia del rapporto di conto corrente in parola, nonché delle relative fideiussioni. In subordine, chiedevano di ridurre la somma portata dal decreto ingiuntivo a quella accertata dal CTU in €63.787,91 o a quella diversa somma risultata in corso di causa.
L'Istituto di credito opposto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione ovvero, in subordine, di condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo accertato.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e disposta perizia contabile;
con ordinanza resa all'udienza del 21.10.2020 era rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, va formalmente revocata l'iniziale dichiarazione di contumacia della parte opposta.
Va, poi, rilevata la sussistenza della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco a seguito, oltre che dell'allegazione dell'estratto della pubblicazione della cessione in blocco, anche dalla documentazione relativa al codice identificativo attribuito al credito in questione e la presenza di detto codice tra quelli relativi alla lista di crediti oggetto della cessione.
Riguardo alla domanda di nullità dell'atto di fideiussione omnibus in discussione -avente data certa, come da timbro postale apposto sul primo foglio- per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che detto atto avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza. Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione omnibus rilasciato dalle parti attrici e dal raffronto delle clausole contestate con quello dello schema ABI valutato dalla Banca D'Italia risulta che si tratta di fideiussioni omnibus le cui disposizioni contrattuali non coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca
d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
Va, infatti, evidenziato che la fideiussione non è sostanzialmente conforme allo schema ABI, in quanto a differenza dello schema esaminato dalla Banca d'Italia, nel caso di specie non sono previste le clausole corrispondenti ai nn.2 e 8 dello schema ABI ed è prevista solo una deroga parziale dell'art.1957 c.c., con l'indicazione del termine entro il quale dover agire per l'adempimento in 36 mesi invece che sei mesi. Pertanto, ritenuto che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti con l'atto di fideiussione in discussione non risultano conformi allo schema predisposto dall'ABI sanzionato dalla Banca
D'Italia per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d. Legge
Antitrust), va rigettata la relativa domanda di nullità, non essendovi prova che gli atti di fideiussione in questione siano stati redatti in esecuzione dell'applicazione di detto schema.
Premesso, poi, che agli opponenti non è applicabile la disciplina consumeristica in quanto era socio e amministratore (cfr. visura societaria allegata) della società per cui aveva Pt_2 prestato la garanzia e che era coamministratrice della società nel periodo in cui Parte_1 aveva rilasciato la fideiussione (cfr. pagg. 12 e 13 visura societaria allegata), rileva come la previsione del pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non lede il diritto di difesa, ma equivale alla previsione della clausola “solve et repete”, che costituisce una legittima manifestazione di autonomia contrattuale che non altera i connotati tipici della prestazione di garanzia;
detta previsione non integra un divieto di poter avanzare le eccezioni inerenti la validità della fideiussione, né impedisce al garante, una volta pagato, di avanzare eventuali eccezioni di merito sul credito garantito al fine di ripetere le eventuali somme non dovute.
Va, al riguardo, precisato che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta” non equivalga alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto, premesso che nel caso di specie l'obbligazione del fideiussore è la stessa del soggetto garantito, dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione in questione non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che debba pagare, a prescindere dall'esistenza di eventuali eccezioni poste dal debitore principale, con un meccanismo analogo (come detto) a quello della clausola “solve et repete”; pertanto non si ritiene che l'atto di fideiussione in oggetto costituisca contratto autonomo di garanzia.
Venendo ora alla valutazione della corretta applicazione dello ius variandi, delle spese, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto (cms), degli interessi e della loro capitalizzazione, come calcolati sul conto corrente n.110122349, già 30038193, appare opportuno premettere che il relativo contratto seppur contiene per le pattuizioni economiche inerenti il rapporto il richiamo ad un prospetto allegato, contiene all'art.7 la specifica pattuizione della capitalizzazione degli interessi non in condizioni di reciprocità con l'indicazione già del periodo trimestrale di capitalizzazione.
Sul punto, va osservato che l'art. 25 del D.Lgs. n.342/99, ad integrazione dell'art.120 T.U.B. ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 (G.U. 22.2.2000 n.43) a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.
Peraltro, la norma transitoria di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
Ne deriva, che all'esito della pubblicazione della delibera del CICR del 9.2.2000, a far data dal
1° luglio 2000, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo ove espressamente pattuita dalle parti e avente la medesima periodicità.
Ne consegue che non va espunta dal contratto in oggetto, risalente al 2005, la capitalizzazione degli interessi in quanto pattuita per iscritto in condizioni di reciprocità ed approvata specificatamente.
Riguardo alle altre condizioni del contratto -interessi, spese, valute, cms -va considerato che il documento di sintesi allegato dalla parte opposta essendo privo di data o di specifici riferimenti al contratto di conto corrente in esame non può essere considerato un documento contrattuale riconducibile al predetto rapporto di conto corrente.
Si rileva, quindi, che le prime pattuizioni scritte in ordine alle condizioni economiche riferibili al contratto di conto corrente in oggetto sono quelle contenute nel contratto di concessione di linea di credito sul c/c per €100.000,00 del 25.10.2005.
Pertanto, deve ritenersi che non vi è prova della pattuizione scritta in ordine alla misura degli interessi e della pattuizione della commissione di massimo scoperto delle spese e valute, sin al momento della pattuizione del successivo contratto di affidamento ove vi è prova della pattuizione scritta degli interessi e delle cms.
Non risultando la pattuizione scritta, prevista a pena di nullità (art.117 T.U.B.), delle suddette condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente in contestazione, le stesse devono ritenersi essere state illegittimamente applicate sino al momento in cui vi è prova scritta della loro pattuizione e, cioè nel caso di specie, per cms ed interessi, sino alla stipula del suddetto contratto di affidamento.
Conseguentemente, l'illegittima applicazione di detti interessi ultralegali, in violazione dell'obbligo della pattuizione scritta di cui all'art.117 del T.U.B. (D.L.von.385/1993), comporta l'applicazione, in sostituzione, degli interessi al tasso previsto dall'art.117 del T.U.B., sino al momento in cui non è intervenuta la suddetta regolare pattuizione scritta degli interessi convenzionali e l'illegittima applicazione di oneri senza pattuizione scritta comporta la loro espunzione dal conto sino al momento della loro pattuizione scritta -nel caso di specie per le cms sino alla stipula del suddetto contratto di affidamento.
Venendo alla valutazione della legittimità della commissione di massimo scoperto prevista nel contratto di affidamento, va osservato che, come noto, tale commissione costituisce un elemento retributivo per la Banca – essendo riferibile al corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma - aggiunto agli interessi praticati, privo di fonte legale che, come tale, necessita di specifica pattuizione.
Evidenziato che la causa giustificatrice delle commissioni di massimo scoperto risiede nella circostanza che dette commissioni costituiscono il corrispettivo per la prestazione dell'istituto di credito consistente nel mantenere a disposizione del cliente una concordata somma in qualsiasi momento, deve ritenersi che la pattuizione delle medesime è priva di causa e, quindi, nulla, innanzitutto, nei casi in cui le commissioni siano applicate sugli utilizzi dell'affidamento extra fido, essendo detto ultimo utilizzo già compensato dagli interessi, generalmente maggiorati, applicati dall'istituto in caso di superamento del limite dell'affidamento concordato. Parimenti deve dirsi nel caso in cui il conto non sia affidato in quanto, in questo caso, la banca non assume l'obbligo di mantenere a disposizione del cliente una somma preventivamente concordata e l'eventuale scoperto di conto è compensato dagli interessi applicati dall'istituto di credito.
Infine, va rilevato, che non è giustificato il conteggio delle cms sulla punta massima di utilizzo, in quanto la parte dell'affidamento utilizzata è già retribuita alla banca tramite il pagamento degli interessi, mentre l'onere della banca relativo alla preventiva messa a disposizione di una somma, dovrebbe essere calcolato sull'eventuale residua somma non utilizzata.
Pertanto, dalla loro pattuizione scritta in sede di concessione della linea di credito su conto corrente suddetta, le cms vanno calcolate sull'accordato; va rilevato, altresì sul punto che, come emerso in perizia, in relazione al rispetto della riforma delle commissioni di cui al d.l. 185/2008 convertito nella l.2/2009, l'istituto di credito non ha più addebitato le commissioni in commento a partire dal terzo trimestre del 2009.
In ordine, poi, all'ipotizzata applicazione da parte della Banca di interessi usurari, dalla perizia
è emerso che è stata rilevata l'applicazione di interessi usurari originari solo nel terzo trimestre del
2005 considerato il superamento della soglia fissata per le commissioni di massimo scoperto, dato da valutare ai fini della verifica del complessivo superamento del tasso soglia.
Pertanto, il conto va depurato dagli interessi passivi limitatamente a detto trimestre, in quanto, con la successiva pattuizione del contratto di affidamento è cessata l'applicazione di interessi usurari. Ciò detto, dalla perizia, rideterminando il saldo alla luce dei suddetti criteri e con l'applicazione dello ius variandi solo nei casi correttamente applicati, è risultato un saldo in favore della banca di
€92.368,28 al 7.10.2015 (pag.28 perizia).
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, accertata nei limiti sopra indicati l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, di spese e valute e dell'applicazione di interessi usurari per il terzo trimestre del 2005 in relazione al rapporto di conto corrente affidato in parola;
depurato conseguentemente il saldo di detto rapporto dagli addebiti non dovuti e considerato che la nullità parziale del contratto in contestazione in relazione alle pattuizioni sopra indicate non comporta l'inefficacia dell'intero contratto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti delle parti opponenti e ed vanno Parte_1 Parte_2 condannati, in solido, al pagamento, in favore della quale cessionaria del Controparte_1 credito, dell'importo di euro €92.368,28, oltre gli interessi legali (come richiesti in ricorso) dal
7.10.2015 al saldo.
Per quanto detto, considerata anche la validità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti, vanno rigetta le residue domande da essi avanzate.
In ragione della parziale reciproca soccombenza si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nei limiti di un terzo, ponendo definitivamente a carico di ciascuna parte - opponenti e opposto -le spese di perizia nella misura del 50% in considerazione dell'esito della stessa.
In conseguenza della prevalente soccombenza degli opponenti, questi ultimi vanno condannati, in solido, alla rifusione, in favore della parte opposta delle spese di lite per i residui due terzi.
Le spese di lite sono liquidate complessivamente (su cui calcolare i due terzi) secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo opposto n.21945/2019 del
13.11.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.64843/2019;
- accertata nei limiti sopra indicati l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, di spese e valute e dell'applicazione di interessi usurari per il terzo trimestre del 2005, in relazione al rapporto di conto corrente affidato in parola e depurato conseguentemente il saldo di detto rapporto dagli addebiti non dovuti, condanna ed in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
quale cessionaria del credito, dell'importo di euro €92.368,28, oltre gli Controparte_1 interessi legali dal 7.10.2015 al saldo;
- rigetta il residuo atto di opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo definitivamente a carico di ciascuna parte -opponenti e opposto- le spese di perizia nella misura del 50%;
- condanna ed in solido, alla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
costituitasi tramite la mandataria delle spese di lite per Controparte_1 CP_2 la residua misura dei due terzi, spese che si liquidano complessivamente (su cui calcolare i due terzi) nella misura di €12.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 19.07.2025 Il Presidente
LA LI
Il Giudice est.
ED DI