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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/12/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e coì composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Bruno Ronconi Esperto
Dott. Dania Lombardo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 224/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
S. CIPRIANO 6 19124 LA SPEZIA, presso lo studio dell''avv. , che lo Controparte_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
AVV. ERIKA DEL NERO CURATORE SPECIALE DEI MINORI Per_1
e domiciliata presso lo studio difesa in proprio
[...] Persona_2
PARTE APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE
MOTIVAZIONE
1 1. Rilevato che proponeva reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. avverso il Parte_1 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 1/10/2025 che disponeva tra l'altro l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale Persona_1 Persona_2 del Comune di Genova e confermava la collocazione dei minori in comunità madre-bambino unitamente alla madre;
2. rilevato che in particolare la reclamante censurava la decisione con riferimento alla collocazione in comunità in quanto invasiva e traumatica per i minori e comportante violazione del loro diritto alla libertà personale sussistendo le condizioni per la collocazione domiciliare in ragione della misura cautelare (applicazione di bracciale elettronico) disposta a carico di , ex compagno della stessa, soggetto maltrattante;
con Controparte_2 riferimento all'affido ai Servizi Sociali per la abnorme durata e per la capacità genitoriale della madre collaborante con i Servizi stessi ed avviata al percorso di consapevolezza della gravità delle condotte violenti subite e del suo definitivo allontanamento dalla casa familiare e alla interruzione dei rapporti con l'ex compagno;
con riferimento alla mancata adozione di provvedimento di allontanamento del compagno maltrattante dalla casa familiare in luogo della collocazione della madre e figli in comunità anche alla luce della misura cautelare penale;
3. rilevato che con ricorso in data 9/10/2025 proponeva istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata;
4. rilevato che con atto depositato in data 3/11/2025 la Difesa di parte reclamante chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ex artt. 306 e segg. C.p.c. a seguito di dichiarazione di rinuncia all'appello ed esonero del difensore a firma della in data Pt_1
3/11/2025;
5. rilevato che il reclamo e l'istanza di sospensiva non risultano notificati alle controparti;
6. rilevato che la rinuncia proviene dalla parte personalmente e che le altre parti non sono costituite in causa;
7. rilevato che pertanto va dichiara l'estinzione del processo;
8. rilevato che nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio in mancanza di contraddittorio 2
P.Q.M.
Visto l'art. 306 cpc
1) Dichiara l'estinzione del procedimento n. 224/2025 V.G. e del procedimento n. 224- 1/2025 V.G. per rinuncia agli atti
2) per l'effetto revoca il decreto di fissazione dell'udienza del 29/1/2026.
3) Nulla sulle spese.
Genova, 21/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
3
Sezione Minori - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e coì composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Bruno Ronconi Esperto
Dott. Dania Lombardo Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 224/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
S. CIPRIANO 6 19124 LA SPEZIA, presso lo studio dell''avv. , che lo Controparte_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
AVV. ERIKA DEL NERO CURATORE SPECIALE DEI MINORI Per_1
e domiciliata presso lo studio difesa in proprio
[...] Persona_2
PARTE APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE
MOTIVAZIONE
1 1. Rilevato che proponeva reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. avverso il Parte_1 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 1/10/2025 che disponeva tra l'altro l'affidamento dei minori e al Servizio Sociale Persona_1 Persona_2 del Comune di Genova e confermava la collocazione dei minori in comunità madre-bambino unitamente alla madre;
2. rilevato che in particolare la reclamante censurava la decisione con riferimento alla collocazione in comunità in quanto invasiva e traumatica per i minori e comportante violazione del loro diritto alla libertà personale sussistendo le condizioni per la collocazione domiciliare in ragione della misura cautelare (applicazione di bracciale elettronico) disposta a carico di , ex compagno della stessa, soggetto maltrattante;
con Controparte_2 riferimento all'affido ai Servizi Sociali per la abnorme durata e per la capacità genitoriale della madre collaborante con i Servizi stessi ed avviata al percorso di consapevolezza della gravità delle condotte violenti subite e del suo definitivo allontanamento dalla casa familiare e alla interruzione dei rapporti con l'ex compagno;
con riferimento alla mancata adozione di provvedimento di allontanamento del compagno maltrattante dalla casa familiare in luogo della collocazione della madre e figli in comunità anche alla luce della misura cautelare penale;
3. rilevato che con ricorso in data 9/10/2025 proponeva istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata;
4. rilevato che con atto depositato in data 3/11/2025 la Difesa di parte reclamante chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio ex artt. 306 e segg. C.p.c. a seguito di dichiarazione di rinuncia all'appello ed esonero del difensore a firma della in data Pt_1
3/11/2025;
5. rilevato che il reclamo e l'istanza di sospensiva non risultano notificati alle controparti;
6. rilevato che la rinuncia proviene dalla parte personalmente e che le altre parti non sono costituite in causa;
7. rilevato che pertanto va dichiara l'estinzione del processo;
8. rilevato che nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio in mancanza di contraddittorio 2
P.Q.M.
Visto l'art. 306 cpc
1) Dichiara l'estinzione del procedimento n. 224/2025 V.G. e del procedimento n. 224- 1/2025 V.G. per rinuncia agli atti
2) per l'effetto revoca il decreto di fissazione dell'udienza del 29/1/2026.
3) Nulla sulle spese.
Genova, 21/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
3