Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai Magistrati:
- dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
- dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
- dott. Paolo Barletta Consigliere relatore a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla udienza del 17.10.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2021 R.G. lavoro vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Massimo Guida, presso il cui studio in Napoli alla via Serafino Biscardi n. 31 è elettivamente domiciliata -appellante-
, , , , in proprio e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Ferrara, presso il cui Persona_1
studio in Napoli alla via L. Caldieri n. 63 sono elettivamente domiciliati
-appellati-
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., domiciliata ope legis alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, che la rappresenta e difende
-appellata-
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo
[...]
Tortorano, presso il cui studio in Napoli alla via dei Mille n. 40 è elettivamente domiciliato
-appellata-
-n.c.- Controparte_4
CP_5 CP_6 Controparte_7
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 448 del 27.1.2021 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda proposta da , , , , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
proprio e in qualità di eredi di (deceduto il 30.10.2014): quest'ultimo alle Persona_1
dipendenze della quale operaio ponteggiatore, 3° livello ccnl del settore edilizia CP_8
piccole imprese ed affini, in data 2.10.2014 lavorava presso il cantiere sito sulla S.S. Domiziana al km. 50.3, avente ad oggetto la manutenzione delle vasche del depuratore di Cuma;
detti lavori erano stati appaltati alla dalla e Parte_1 CP_1 Controparte_1
parzialmente subappaltati alla nel mentre effettuava lavori di verniciatura e CP_8
risanamento del calcestruzzo, il de cuius cadeva dal cestello della gru riportando gravissime lesioni, che ne causavano il decesso in data 30.10.2014.
Sulla base dell'ampia documentazione in atti e della prova testimoniale espletata, il primo giudice accertava la responsabilità ex art. 2087 c.c. dell'appaltatrice, odierna appellante, e della datrice di lavoro del ( , per violazione degli obblighi contrattuali prescritti dalle norme a Pt_3 CP_8
tutela della salute dei lavoratori.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della committente ed escludeva la responsabilità della committente Controparte_1 CP_4
non avendo l' la disponibilità del cantiere e non potendo quindi prevenire un
[...] Pt_6
utilizzo improprio della gru ordinato al da personale della ditta appaltatrice, come emerso Pt_3
dalla prova per testi.
Dichiarava inammissibile la chiamata in garanzia della Controparte_2
formulata dalla , essendosi quest'ultima tardivamente costituita. Parte_1 Respingeva l'eccezione di inammissibilità della chiamata in garanzia formulata da CP_5
quale ex socio della a seguito della riassunzione del giudizio per la cancellazione di CP_8
detta società dal registro delle imprese, non essendo tardiva la costituzione del predetto CP_5
citato nella qualità di ex socio della . CP_8
Condannava la al pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota iure Parte_1
hereditatis del danno terminale quantificato in € 63.270,00; del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale quantificato per in € 304.007,70, per in € Persona_2 Parte_3
225.554,10, per in € 225.554,10 e per in € 225.554,10, oltre Parte_4 Parte_5
accessori di legge.
Rigettava ogni altra domanda;
condannava la al pagamento delle spese di lite Parte_1
e compensava le spese tra le altre parti costituite;
nulla per le spese nei confronti della CP_4
[...]
In data 3.3.2021 ha proposto appello la eccependo la inesistenza della Parte_1
notifica del ricorso di I grado, che ne aveva determinato la dichiarazione di contumacia. Ha altresì censurato l'omessa pronuncia dell'accertamento della responsabilità della cancellata CP_8
dal registro delle imprese.
Si sono costituiti gli eredi di , i quali hanno contestato il primo motivo di gravame, Persona_1
chiedendo per il resto delle modifiche alla sentenza gravata, inerenti la dichiarazione di esclusiva responsabilità della nella causazione dell'incidente occorso al de cuius e la CP_8
legittimazione dei successori della , , e e la CP_8 CP_5 CP_6 CP_7
conseguente responsabilità risarcitoria a loro carico;
la condanna della al Controparte_2
risarcimento del danno nei confronti degli odierni appellati.
[... Si è costituita la , chiamata in causa in I grado sia dalla Controparte_9
- che da , quale ex socio della – la quale ha evidenziato Parte_1 CP_5 CP_8
il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui viene dichiarata la inammissibilità della chiamata in garanzia di in danno di ha chiesto Parte_1 Controparte_2
comunque il rigetto del gravame poiché infondato e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si è costituita la limitandosi a reiterare l'eccezione di difetto Controparte_1
di legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente.
Non si sono costituiti la , , , , di cui Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
si dichiara la contumacia.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello non può trovare accoglimento.
Parte appellante si duole della inesistenza della notifica del ricorso di I grado, emergente dalla documentazione depositata in atti ed in particolare dalla relata di notifica e dalle attestazioni di accettazione e consegna eseguite a mezzo pec dal difensore degli eredi di . Persona_1
Tale notifica è stata eseguita alla (c.f. ), a mezzo posta Parte_1 P.IVA_1
elettronica certificata all'indirizzo: La evidenzia che sia Email_1 Parte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata che il codice fiscale non appartengono alla odierna appellante, come si evince dalla visura camerale in atti e che, ad ogni buon conto, il codice fiscale
è: , mentre il corretto indirizzo pec risultante dal registro INI-PEC e dalle risultanze P.IVA_2
camerali è: Email_2
Ritiene la società ricorrente che detta inesistenza della notificazione abbia leso il proprio diritto di difesa, avendo determinato nel giudizio di primo grado la dichiarazione di contumacia con la conseguente assenza della parte nella fase istruttoria e la condanna della stessa in virtù dell'accoglimento del ricorso.
Sul tema della notifica inesistente si è espressa la Cassazione Civile Sez. II con la recentissima sentenza del 10/09/2024, n. 24329, con cui “…ha affermato che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass. Sez. Un., n.
14916/2016). Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).
La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”.
Tale interpretazione della Suprema Corte è coerente con l'ordinamento processuale del lavoro ed in particolare del primo grado di giudizio, dove la notifica del ricorso assolve unicamente alla funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (così anche Cass. n. 6159/2018).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, risulta che la società resistente in primo grado è stata correttamente individuata per quanto riguarda la denominazione ( Parte_1
ed anche con riferimento alla indicazione della sede legale (Via G. Porzio Isola 13).
È pertanto ravvisabile un “collegamento” tra la società indicata nella relata di notifica ed il destinatario della notificazione, stante l'identità sia della denominazione sociale indicata e quella effettiva sia tra il luogo della notificazione indicato e quello reale.
Il vizio della notificazione rientra nel campo delle nullità, e risulta, quindi, sanato, con effetto "ex tunc", attraverso la costituzione in primo grado della nel giudizio in Parte_1
riassunzione, a seguito della interruzione del processo dovuto alla cancellazione della CP_8
dal registro delle imprese. L'azienda appellante, infatti, nella detta fase processuale, nulla ha eccepito in ordine all'inesistenza della notificazione né ha operato alcun riferimento alla notifica del ricorso e alla relata, accettando pienamente il contraddittorio rispetto alle domande dei ricorrenti.
Deve essere disattesa anche la seconda censura presentata dalla , a cui Parte_1
aderiscono peraltro gli appellati eredi di , concernente l'omessa pronuncia Persona_1
sull'accertamento della responsabilità della in quanto cancellata dal registro delle CP_8
imprese.
Sostiene la appellante che il primo giudice ha erroneamente valutato la posizione della , CP_8
escludendone la responsabilità nell'incidente che ha causato il decesso del sulla base della Pt_3
sua cancellazione dal registro delle imprese.
Dalla motivazione della sentenza gravata ed in particolare dalle deposizioni testimoniali, emerge infatti che tanto la (datrice di lavoro del de cuius e subappaltatrice dei lavori) quanto CP_8
la quale appaltatrice, sono responsabili dell'incidente occorso al Parte_1
lavoratore.
Invero, la doglianza costituisce eccezione nuova, poiché non sollevata in primo grado, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. L'ammissione della stessa in secondo grado per la prima volta trasformerebbe infatti il giudizio di appello da mera "revisio prioris instantiae" a "judicium novum".
Inoltre, la suddetta eccezione risulta infondata: il primo giudice, preso atto dalla visura camerale allegata, della cancellazione della dal registro delle imprese in data 21.9.2018 e CP_8
quindi della estinzione della stessa, ha tenuto conto del fatto che i sigg.ri , CP_5 [...]
e si erano costituiti n.q. di ex soci della e che “i crediti vantati nei CP_6 CP_7 CP_8
confronti della società estinta vanno azionati direttamente contro i soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, o nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è imputabile a colpa di questi (art. 2495 co. 2, c.c.)”.
Il giudice di prime cure ha giustamente rilevato che nella fattispecie mancava la deduzione oltre che la prova del fatto che i suddetti soci avevano riscosso delle somme a seguito della liquidazione
(non vi era stata in effetti alcuna distribuzione di utili in favore di detti soci) e che, pertanto, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di questi e la conseguente azione di manleva nei confronti della andassero rigettate. Controparte_10
Alla stregua delle suesposte ragioni, l'appello deve essere pertanto rigettato.
Sono compensate nella misura della metà le spese del grado nei confronti degli eredi di R_
, vista l'adesione degli stessi al secondo motivo di appello;
la restante parte è liquidata in
[...]
favore di detti appellati in solido, come da dispositivo.
Compensa le spese nei confronti della , considerato che gran Controparte_9
parte dei capi della sentenza, riguardanti il danno e la sua quantificazione, non sono stati trattati, nè si è entrati nel merito della operatività della polizza.
Compensa nei confronti della che ha spiegato una mera Controparte_1
difesa in sede di costituzione.
Nulla per le spese nei confronti della , di , e Controparte_4 CP_5 CP_6
, vista la contumacia degli stessi. CP_7
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado nella misura della metà nei confronti degli eredi di;
Persona_1
pone a carico della società appellante la restante parte, che liquida in solido, in favore dei suddetti eredi, in complessivi € 3.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie;
compensa le spese nei confronti della e della Controparte_9 Controparte_1
nulla per le spese nei confronti della , , e Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
; CP_7
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 17.10.2024
Il cons. estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente