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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1709/2021
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliata in CATANIA, LARGO presso lo Parte_2
studio dell'Avv. CONDORELLI CAFF NUNZIO
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2
atti;
ATTRICE
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), ivi residente in C.da San Demetrio s.n., C.F._3
elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA F.LLI BANDIERA N. 21, presso lo studio dell'Avv. COMMENDATORE MARIA
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._4
atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 21.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di Parte_1
essere l'unica erede del marito nato a [...] il Persona_1
21.08.1937 e deceduto in Caltagirone il 24.09.2020, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirlo Parte_3
dichiarare responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati al de cuius a seguito della illecita condotta tenuta dal convenuto e condannarlo al risarcimento degli stessi, nella misura di € 877,00 per danni materiali, € 30.000,00 per danno biologico, € 15.000,00 per i danni morali,
o nella diversa somma valutata dal giudice in via equitativa, nonché al pagamento della provvisionale di € 2.000,00 e delle spese legali del procedimento penale pari ad € 7.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Esponeva, in particolare, l'attrice che in data 21.04.2002, il marito
[...]
, dopo aver finito di lavorare nella proprietà sita in Carlentini, Per_1
c.da San Demetrio, mentre scendeva dal trattore per aprire il garage dell'abitazione ivi presente, veniva aggredito brutalmente e violentemente dal nipote, , il quale lo colpiva con un bastone alla Parte_3
testa, rompendogli gli occhiali che indossava e colpendolo ripetutamente al corpo, provocandogli diverse lesioni che rendevano necessario il ricorso pag. 2/10 alle cure dei sanitari del locale nosocomio. Precisava che, per tali fatti, a conclusione del procedimento penale che veniva instaurato a carico del innanzi al Tribunale Penale di Siracusa, sezione distaccata Parte_3
di Lentini, questi veniva dichiarato colpevole del delitto previsto e punito dagli artt. 582 e 585 c.p., condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile , da liquidarsi in separata sede, nonché al Persona_1
pagamento delle spese legali di costituzione di parte civile, liquidate in €
2.250,00, con riconoscimento di una provvisione pari ad € 2.000,00.
Riferiva che la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza del
Giudice di riduceva la condanna del convenuto a mesi quattro Parte_4
di reclusione, confermando le statuizioni civili della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Lentini, e condannandolo all'ulteriore pagamento delle spese legali pari ad € 2.500,00, mentre la Corte di
Cassazione con sentenza n. 42127/11, depositata il 16.04.2011, rigettava il ricorso dell'imputato, confermando la sentenza della Corte d'Appello di
Catania anche per la parte civile, con ulteriore condanna alle spese processuali pari ad € 3.000,00.
Chiedeva, pertanto, liquidarsi i danni come sopra meglio specificati, essendo la responsabilità penale del convenuto ampiamente accertata.
Con comparsa del 13.07.2021, si costituiva in giudizio Parte_3
, il quale, preliminarmente, chiedeva accertarsi e dichiararsi la
[...]
mancanza in capo all'attrice della qualità di erede di , non Persona_1
avendo mai compiuto atti di accettazione espressa o tacita della di lui eredità, nonché, in subordine e sempre in via preliminare, dichiararsi prescritta ex art. 2947 c.c. la domanda attorea, essendo decorso il termine pag. 3/10 ivi previsto. Nel merito, parte convenuta istava per il rigetto di tutte le istanze attoree in quanto infondate e sprovviste di prova o di principio di prova.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti.
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la mancanza della qualità di erede dell'attrice, per non aver accettato l'eredità nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
Come è noto, nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta e, dunque, di divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018).
Ai sensi dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul tema, un recente arresto giurisprudenziale della S.C. ha sancito il principio a mente del quale “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire
l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità
pag. 4/10 ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”
(Cass. civ., Sez. 2, sent. n. 390 del 08.01.2025).
Orbene, nel caso di specie parte attrice ha dimostrato di aver compiuto atti che implicano, necessariamente, la volontà di accettare l'eredità del coniuge defunto e che potrebbe compiere solo nella qualità erede, incoando, ad esempio, azioni giudiziarie a reintegra del patrimonio del de cuius (procedimenti iscritti ai nn. 1188/2018 e 1318/2019 R.G.).
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata da parte convenuta sul presupposto dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2947, co. 3, c.c., il quale dispone che, se il fatto generatore del danno di cui si chiede il risarcimento è previsto dalla legge come reato, e per questo è stabilita una prescrizione più lunga di quella ordinaria quinquennale, questa si applica anche all'azione civile.
La doglianza non coglie nel segno, atteso che sui fatti oggetto di domanda si è pronunciato il giudice penale con sentenza di condanna dell'odierno convenuto, il quale è stato dallo stesso giudice condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, demandando alla sede civile la relativa liquidazione, riconoscendo una provvisionale di €
2.000,00.
La giurisprudenza di legittimità risulta oggi consolidata nel ritenere che la sentenza di condanna generica ex art. 539 c.p.p. sia idonea a giustificare l'applicazione del termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dal momento in cui il provvedimento è coperto dal giudicato (cfr. sul punto Cass. Civ. 17825/2002 “L'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art.
pag. 5/10 2947 cod. civ., per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.”; cfr. anche Cass. Civ. 6901/2015 e da ultimo Cass. Civ. Ordinanza 4318/2019).
Considerato che, per come documentato da parte attrice tramite la produzione di copia del certificato del casellario giudiziario, la sentenza della Corte di Appello di Catania è diventata irrevocabile l'11.07.2011, ne consegue che, anche a non voler considerare gli atti stragiudiziali di messa in mora, il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c. non risulta maturato all'atto di instaurazione del presente giudizio.
Nel merito, la domanda è risultata parzialmente provata e va, pertanto, accolta. ha incoato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1
condanna di al risarcimento dei danni subiti a Parte_3
seguito del reato di lesioni aggravate commesso nei confronti del marito deceduto per motivi non ricollegabili all'aggressione (parte attrice ha soltanto labialmente prospettato l'esistenza di un nesso eziologico tra le lesioni subite nell'occorso e la morte del dante causa, avvenuta molti anni dopo, ma non vi è nessuna traccia di prova al riguardo).
Per tali fatti il convenuto è stato condannato, con sentenza penale n.
142/2008 del Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Lentini, per il reato previsto e punti dagli artt. 582 e 585 c.p. perché “…colpendo ripetutamente alla testa e al corpi con un corpo Persona_1
contundente (grosso legno o sbarra di ferro) cagionava al medesimo lesioni personali consistite in ferita lacero contusa alla regione frontale
pag. 6/10 destra, escoriazione al dorso del naso, ferita lacero contusa al dorso della mano destra, escoriazioni ed ecchimosi diffuse al cuoio capelluto, escoriazioni al terzo medio della faccia laterale degli avambracci, soffusione ecchimotica estesa su tutta la faccia posteriore dell'arto superiore destro, ecchimosi al dorso, vasta soffusione ecchimotica alla regione mediale della coscia destra, ecchimosi alla regione ascellare sinistra che determinavo nel predetto malattia di durata non precisabile ma comunque non inferiore a quaranta giorni. Reato commesso in
Carlentini il 21.4.2002”; nel relativo procedimento la persona offesa si era regolarmente costituita parte civile. La Corte d'Appello di Catania, adita per l'impugnazione della prefata sentenza, riduceva l'entità della condanna, confermando le statuizioni civili di condanna del colpevole al risarcimento del danno cagionato alla parte civile. La Corte di Cassazione, infine, rigettava il ricorso dell'imputato, sicché la condanna diveniva irrevocabile.
Così compendiati i fatti, l'attrice agisce per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili iure hereditatis, ovvero per quelle pretese risarcitorie avanzabili dalla vittima che, nell'impossibilità di usufruirne a causa del decesso, si alienano agli eredi in via successoria.
Oltre ai danni patrimoniali, sono trasmissibili per successione tanto il danno biologico quanto il danno morale, subito in vita.
Rileva questo Giudice che la prova del danno è stata fornita con la produzione in giudizio della sentenza penale di condanna del convenuto, divenuta irrevocabile, e con la produzione dei referti medici di
[...]
, nonché della perizia medica a firma del medico legale, dott. Per_1
espletata nell'ambito del procedimento penale di primo Parte_5
pag. 7/10 grado, dalla quale si evince che la durata dello stato di malattia è stata inferiore ai quaranta giorni.
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
l'autore del reato è tenuto a risarcire anche il danno morale, nel caso specifico costituito dalle sofferenze patite a seguito dell'aggressione subita dal . Persona_1
Applicando le Tabelle di Milano del 2024 in uso presso questo Tribunale, tenuto conto che il ebbe a riportare per le lesioni subite un periodo di Per_1
invalidità temporanea assoluta di 35 giorni (equitativamente determinata dal Giudice in base alle risultanze cui è pervenuto CTU medico legale, che ha accertato la compatibilità delle lesioni con le ferite provocate dall'azione di un corpo contundente) il danno biologico conseguente è quantificabile in
€ 4.025,00.
Circa il danno morale questo giudice ritiene che, in virtù della tipologia di fatti che hanno determinato le lesioni personali, di rilevanza penale accertata, deve considerarsi provato anche per presunzioni semplici, posto che la particolare veemenza del reato subito (lesioni provocate da una arma impropria) ha di certo inciso in maniera significativa sulla psiche e sulla qualità della vita della vittima dell'aggressione, determinando una sofferenza interiore indotta dal fatto criminoso (ex multis, Cass. n. 6444-
2023). Tale voce di danno può essere determinata nella misura del 33,33% del danno biologico risarcibile, e pertanto nella somma di € 1.328,25.
Dunque, complessivamente, l'attrice ha diritto, a titolo di danno non patrimoniale, al pagamento della somma di € 5.353,25.
Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno devono essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici pag. 8/10 ISTAT del costo della vita e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata dal dì del fatto illecito alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995). Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Il danno patrimoniale deve invece essere risarcito limitatamente alla somma di € 177,00, corrispondente al valore degli occhiali da vista danneggiati durante l'aggressione, e provato dalla documentazione in atti.
Nessun'altra somma andrà riconosciuta, siccome non provata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del GOP Dott.ssa Maria
Concetta Consoli definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
1709/2021 così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara Parte_3
responsabile dei danni cagionati al de cuius ; Persona_1
2. Condanna, per l'effetto, al Parte_3
pagamento della complessiva somma di € 5.353,25, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice Pt_1
;
[...]
3. Condanna al pagamento delle Parte_3
spese del presente grado del giudizio, in favore dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al P.S.S., che liquida in € 2.540,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 9/10 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
03/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1709/2021
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliata in CATANIA, LARGO presso lo Parte_2
studio dell'Avv. CONDORELLI CAFF NUNZIO
( ) che la rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2
atti;
ATTRICE
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
), ivi residente in C.da San Demetrio s.n., C.F._3
elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA F.LLI BANDIERA N. 21, presso lo studio dell'Avv. COMMENDATORE MARIA
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._4
atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 21.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di Parte_1
essere l'unica erede del marito nato a [...] il Persona_1
21.08.1937 e deceduto in Caltagirone il 24.09.2020, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirlo Parte_3
dichiarare responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati al de cuius a seguito della illecita condotta tenuta dal convenuto e condannarlo al risarcimento degli stessi, nella misura di € 877,00 per danni materiali, € 30.000,00 per danno biologico, € 15.000,00 per i danni morali,
o nella diversa somma valutata dal giudice in via equitativa, nonché al pagamento della provvisionale di € 2.000,00 e delle spese legali del procedimento penale pari ad € 7.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Esponeva, in particolare, l'attrice che in data 21.04.2002, il marito
[...]
, dopo aver finito di lavorare nella proprietà sita in Carlentini, Per_1
c.da San Demetrio, mentre scendeva dal trattore per aprire il garage dell'abitazione ivi presente, veniva aggredito brutalmente e violentemente dal nipote, , il quale lo colpiva con un bastone alla Parte_3
testa, rompendogli gli occhiali che indossava e colpendolo ripetutamente al corpo, provocandogli diverse lesioni che rendevano necessario il ricorso pag. 2/10 alle cure dei sanitari del locale nosocomio. Precisava che, per tali fatti, a conclusione del procedimento penale che veniva instaurato a carico del innanzi al Tribunale Penale di Siracusa, sezione distaccata Parte_3
di Lentini, questi veniva dichiarato colpevole del delitto previsto e punito dagli artt. 582 e 585 c.p., condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile , da liquidarsi in separata sede, nonché al Persona_1
pagamento delle spese legali di costituzione di parte civile, liquidate in €
2.250,00, con riconoscimento di una provvisione pari ad € 2.000,00.
Riferiva che la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza del
Giudice di riduceva la condanna del convenuto a mesi quattro Parte_4
di reclusione, confermando le statuizioni civili della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Lentini, e condannandolo all'ulteriore pagamento delle spese legali pari ad € 2.500,00, mentre la Corte di
Cassazione con sentenza n. 42127/11, depositata il 16.04.2011, rigettava il ricorso dell'imputato, confermando la sentenza della Corte d'Appello di
Catania anche per la parte civile, con ulteriore condanna alle spese processuali pari ad € 3.000,00.
Chiedeva, pertanto, liquidarsi i danni come sopra meglio specificati, essendo la responsabilità penale del convenuto ampiamente accertata.
Con comparsa del 13.07.2021, si costituiva in giudizio Parte_3
, il quale, preliminarmente, chiedeva accertarsi e dichiararsi la
[...]
mancanza in capo all'attrice della qualità di erede di , non Persona_1
avendo mai compiuto atti di accettazione espressa o tacita della di lui eredità, nonché, in subordine e sempre in via preliminare, dichiararsi prescritta ex art. 2947 c.c. la domanda attorea, essendo decorso il termine pag. 3/10 ivi previsto. Nel merito, parte convenuta istava per il rigetto di tutte le istanze attoree in quanto infondate e sprovviste di prova o di principio di prova.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti.
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la mancanza della qualità di erede dell'attrice, per non aver accettato l'eredità nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
Come è noto, nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta e, dunque, di divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018).
Ai sensi dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul tema, un recente arresto giurisprudenziale della S.C. ha sancito il principio a mente del quale “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire
l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità
pag. 4/10 ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”
(Cass. civ., Sez. 2, sent. n. 390 del 08.01.2025).
Orbene, nel caso di specie parte attrice ha dimostrato di aver compiuto atti che implicano, necessariamente, la volontà di accettare l'eredità del coniuge defunto e che potrebbe compiere solo nella qualità erede, incoando, ad esempio, azioni giudiziarie a reintegra del patrimonio del de cuius (procedimenti iscritti ai nn. 1188/2018 e 1318/2019 R.G.).
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata da parte convenuta sul presupposto dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2947, co. 3, c.c., il quale dispone che, se il fatto generatore del danno di cui si chiede il risarcimento è previsto dalla legge come reato, e per questo è stabilita una prescrizione più lunga di quella ordinaria quinquennale, questa si applica anche all'azione civile.
La doglianza non coglie nel segno, atteso che sui fatti oggetto di domanda si è pronunciato il giudice penale con sentenza di condanna dell'odierno convenuto, il quale è stato dallo stesso giudice condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, demandando alla sede civile la relativa liquidazione, riconoscendo una provvisionale di €
2.000,00.
La giurisprudenza di legittimità risulta oggi consolidata nel ritenere che la sentenza di condanna generica ex art. 539 c.p.p. sia idonea a giustificare l'applicazione del termine di prescrizione decennale, il quale inizia a decorrere dal momento in cui il provvedimento è coperto dal giudicato (cfr. sul punto Cass. Civ. 17825/2002 “L'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art.
pag. 5/10 2947 cod. civ., per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.”; cfr. anche Cass. Civ. 6901/2015 e da ultimo Cass. Civ. Ordinanza 4318/2019).
Considerato che, per come documentato da parte attrice tramite la produzione di copia del certificato del casellario giudiziario, la sentenza della Corte di Appello di Catania è diventata irrevocabile l'11.07.2011, ne consegue che, anche a non voler considerare gli atti stragiudiziali di messa in mora, il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c. non risulta maturato all'atto di instaurazione del presente giudizio.
Nel merito, la domanda è risultata parzialmente provata e va, pertanto, accolta. ha incoato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1
condanna di al risarcimento dei danni subiti a Parte_3
seguito del reato di lesioni aggravate commesso nei confronti del marito deceduto per motivi non ricollegabili all'aggressione (parte attrice ha soltanto labialmente prospettato l'esistenza di un nesso eziologico tra le lesioni subite nell'occorso e la morte del dante causa, avvenuta molti anni dopo, ma non vi è nessuna traccia di prova al riguardo).
Per tali fatti il convenuto è stato condannato, con sentenza penale n.
142/2008 del Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Lentini, per il reato previsto e punti dagli artt. 582 e 585 c.p. perché “…colpendo ripetutamente alla testa e al corpi con un corpo Persona_1
contundente (grosso legno o sbarra di ferro) cagionava al medesimo lesioni personali consistite in ferita lacero contusa alla regione frontale
pag. 6/10 destra, escoriazione al dorso del naso, ferita lacero contusa al dorso della mano destra, escoriazioni ed ecchimosi diffuse al cuoio capelluto, escoriazioni al terzo medio della faccia laterale degli avambracci, soffusione ecchimotica estesa su tutta la faccia posteriore dell'arto superiore destro, ecchimosi al dorso, vasta soffusione ecchimotica alla regione mediale della coscia destra, ecchimosi alla regione ascellare sinistra che determinavo nel predetto malattia di durata non precisabile ma comunque non inferiore a quaranta giorni. Reato commesso in
Carlentini il 21.4.2002”; nel relativo procedimento la persona offesa si era regolarmente costituita parte civile. La Corte d'Appello di Catania, adita per l'impugnazione della prefata sentenza, riduceva l'entità della condanna, confermando le statuizioni civili di condanna del colpevole al risarcimento del danno cagionato alla parte civile. La Corte di Cassazione, infine, rigettava il ricorso dell'imputato, sicché la condanna diveniva irrevocabile.
Così compendiati i fatti, l'attrice agisce per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili iure hereditatis, ovvero per quelle pretese risarcitorie avanzabili dalla vittima che, nell'impossibilità di usufruirne a causa del decesso, si alienano agli eredi in via successoria.
Oltre ai danni patrimoniali, sono trasmissibili per successione tanto il danno biologico quanto il danno morale, subito in vita.
Rileva questo Giudice che la prova del danno è stata fornita con la produzione in giudizio della sentenza penale di condanna del convenuto, divenuta irrevocabile, e con la produzione dei referti medici di
[...]
, nonché della perizia medica a firma del medico legale, dott. Per_1
espletata nell'ambito del procedimento penale di primo Parte_5
pag. 7/10 grado, dalla quale si evince che la durata dello stato di malattia è stata inferiore ai quaranta giorni.
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
l'autore del reato è tenuto a risarcire anche il danno morale, nel caso specifico costituito dalle sofferenze patite a seguito dell'aggressione subita dal . Persona_1
Applicando le Tabelle di Milano del 2024 in uso presso questo Tribunale, tenuto conto che il ebbe a riportare per le lesioni subite un periodo di Per_1
invalidità temporanea assoluta di 35 giorni (equitativamente determinata dal Giudice in base alle risultanze cui è pervenuto CTU medico legale, che ha accertato la compatibilità delle lesioni con le ferite provocate dall'azione di un corpo contundente) il danno biologico conseguente è quantificabile in
€ 4.025,00.
Circa il danno morale questo giudice ritiene che, in virtù della tipologia di fatti che hanno determinato le lesioni personali, di rilevanza penale accertata, deve considerarsi provato anche per presunzioni semplici, posto che la particolare veemenza del reato subito (lesioni provocate da una arma impropria) ha di certo inciso in maniera significativa sulla psiche e sulla qualità della vita della vittima dell'aggressione, determinando una sofferenza interiore indotta dal fatto criminoso (ex multis, Cass. n. 6444-
2023). Tale voce di danno può essere determinata nella misura del 33,33% del danno biologico risarcibile, e pertanto nella somma di € 1.328,25.
Dunque, complessivamente, l'attrice ha diritto, a titolo di danno non patrimoniale, al pagamento della somma di € 5.353,25.
Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno devono essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici pag. 8/10 ISTAT del costo della vita e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata dal dì del fatto illecito alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995). Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Il danno patrimoniale deve invece essere risarcito limitatamente alla somma di € 177,00, corrispondente al valore degli occhiali da vista danneggiati durante l'aggressione, e provato dalla documentazione in atti.
Nessun'altra somma andrà riconosciuta, siccome non provata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del GOP Dott.ssa Maria
Concetta Consoli definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
1709/2021 così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e dichiara Parte_3
responsabile dei danni cagionati al de cuius ; Persona_1
2. Condanna, per l'effetto, al Parte_3
pagamento della complessiva somma di € 5.353,25, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore dell'attrice Pt_1
;
[...]
3. Condanna al pagamento delle Parte_3
spese del presente grado del giudizio, in favore dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al P.S.S., che liquida in € 2.540,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 9/10 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
03/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
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