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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 30.9.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6865/2025 R.G,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, viale Jonio n. 30, presso lo studio dell'avv. Santo Li Volsi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania Viale della Controparte_1
Libertà n. 106, c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre n. 28, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Tiziana Lauricella, che la rappresenta e difesa per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.7.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
, dal 15.12.1982 al 30.6.2025, in virtù di contratto di lavoro a tempo Controparte_2
parziale, con qualifica di educatore, inquadrata nel livello C del CCNL Aris dell'8.10.2020; 2) che il rapporto di lavoro si è risolto il 30.6.2025 per dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle retribuzioni da gennaio 2025; 5) che, tenuto conto che la retribuzione fissa e continuativa risultante dalla busta paga di dicembre 2024 (ultima ricevuta) è di € 1.225,53, è ancora creditrice nei confronti della resistente della somma complessiva di € 9.380,02, di cui € 7.353,18, per retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025, € 612,77 per rateo di tredicesima mensilità del
2025 ed € 1.414,07 per indennità sostitutiva del preavviso.
Parte ricorrente ha quindi chiesto “che il Tribunale condanni l in Controparte_2
persona del legale rappresentante in carica, a pagare alla ricorrente la somma di euro 9.380,02, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 commi 1 e 4 del cod. civ.. Spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto difensore anticipatraio, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 118,50 e del bollo di euro 2,00”.
In data 8.9.2025 si è costituita tempestivamente in giudizio , Controparte_2
Cont deducendo: a) che è stata dipendente dal 15.12.1982 al 30.6.2025 con rapporto di Parte_1
lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali con la qualifica di educatore livello C;
b) che la stessa si è dimessa per giusta causa con effetto dal 30.6.2025 non avendo ricevuto le retribuzioni da gennaio 2025
a giugno 2025 e tredicesima mensilità oltre all'indennità sostitutiva del preavviso e tfr;
c) che il credito vantato è pari ad € 9.380,02 per retribuzioni, tredicesima e indennità di preavviso;
d) che in data
28.4.2025 sono stati effettuati, in favore della ricorrente, i pagamenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2025, rispettivamente il 20.8.2025 ed il 25.8.2025.
Parte resistente ha quindi chiesto “di rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accertare il minore importo ancora dovuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
L'udienza del 30.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa come segue.
In via generale va osservato che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o il mancato adempimento per causa a sé non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/2001). Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la resistente e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive.
Va peraltro osservato che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non appare specificamente contestata, come non contestate risultano le deduzioni di parte ricorrente relative al periodo, alle ore di lavoro settimanali, alla qualifica ed al livello di inquadramento, al CCNL applicato;
né alcuna contestazione è stata specificamente sollevata dalla resistente in ordine all'an ed al quantum delle pretese creditorie avanzate dal lavoratore, anche in ordine all'indennità di mancato preavviso.
Parte resistente, infatti, si è limitata ad affermare che parte delle somme pretese in pagamento sono state versate in corso di causa. La mancanza o la genericità di contestazioni relativamente ai fatti posti a fondamento della domanda esonera il ricorrente dall'onere probatorio sullo stesso incombente, atteso che l'art. 115 c.p.c. comma 1
c.p.c. stabilisce che il giudice “deve” porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Conseguentemente deve ritenersi che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti si sia svolto secondo le modalità descritte in ricorso e sopra riportate, che sussista la giusta causa che ha dato luogo alle dimissioni del lavoratore e che il credito per differenze retributive, TFR e indennità di mancato preavviso sia da quantificarsi nella dedotta misura di complessivi € 9.380,02.
Peraltro, neppure sono contestati i pagamenti che la resistente ha dedotto e documentato (allegati 2 e
3) di aver eseguito il 20.8.2025 ed il 25.8.2025, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2025, con la conseguenza che il complessivo credito vantato dalla parte ricorrente va decurtato dei corrispondenti importi (di € 1.184,00 ed € 1.178,00) che risultano dalla documentazione allegata dal resistente (buste paga e distinte di pagamento).
Non risulta, invece, provato, né eccepito, dalla resistente alcun pagamento relativamente alle ulteriori spettanze del lavoratore.
Conseguentemente, l va condannata al pagamento, favore del ricorrente, della residua CP_3
somma dovuta di € 7.018,02 (di cui € 4.991,18 per retribuzioni relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025; € 612,77 per rateo di tredicesima mensilità 2025 ed € 1.414,07 per indennità sostitutiva del preavviso), oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento, in favore di , della somma di € 7.018,02, oltre rivalutazione ed interessi dalla Parte_1
maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna Opera , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Parte_2
le spese di lite alla ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 2.109,00, oltre contributo unificato, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 30.9.2025.
Il giudice del lavoro
Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 30.9.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6865/2025 R.G,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, viale Jonio n. 30, presso lo studio dell'avv. Santo Li Volsi, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania Viale della Controparte_1
Libertà n. 106, c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre n. 28, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Tiziana Lauricella, che la rappresenta e difesa per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.7.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
, dal 15.12.1982 al 30.6.2025, in virtù di contratto di lavoro a tempo Controparte_2
parziale, con qualifica di educatore, inquadrata nel livello C del CCNL Aris dell'8.10.2020; 2) che il rapporto di lavoro si è risolto il 30.6.2025 per dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle retribuzioni da gennaio 2025; 5) che, tenuto conto che la retribuzione fissa e continuativa risultante dalla busta paga di dicembre 2024 (ultima ricevuta) è di € 1.225,53, è ancora creditrice nei confronti della resistente della somma complessiva di € 9.380,02, di cui € 7.353,18, per retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025, € 612,77 per rateo di tredicesima mensilità del
2025 ed € 1.414,07 per indennità sostitutiva del preavviso.
Parte ricorrente ha quindi chiesto “che il Tribunale condanni l in Controparte_2
persona del legale rappresentante in carica, a pagare alla ricorrente la somma di euro 9.380,02, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 commi 1 e 4 del cod. civ.. Spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto difensore anticipatraio, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 118,50 e del bollo di euro 2,00”.
In data 8.9.2025 si è costituita tempestivamente in giudizio , Controparte_2
Cont deducendo: a) che è stata dipendente dal 15.12.1982 al 30.6.2025 con rapporto di Parte_1
lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali con la qualifica di educatore livello C;
b) che la stessa si è dimessa per giusta causa con effetto dal 30.6.2025 non avendo ricevuto le retribuzioni da gennaio 2025
a giugno 2025 e tredicesima mensilità oltre all'indennità sostitutiva del preavviso e tfr;
c) che il credito vantato è pari ad € 9.380,02 per retribuzioni, tredicesima e indennità di preavviso;
d) che in data
28.4.2025 sono stati effettuati, in favore della ricorrente, i pagamenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2025, rispettivamente il 20.8.2025 ed il 25.8.2025.
Parte resistente ha quindi chiesto “di rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accertare il minore importo ancora dovuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
L'udienza del 30.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa come segue.
In via generale va osservato che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o il mancato adempimento per causa a sé non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/2001). Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la resistente e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive.
Va peraltro osservato che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non appare specificamente contestata, come non contestate risultano le deduzioni di parte ricorrente relative al periodo, alle ore di lavoro settimanali, alla qualifica ed al livello di inquadramento, al CCNL applicato;
né alcuna contestazione è stata specificamente sollevata dalla resistente in ordine all'an ed al quantum delle pretese creditorie avanzate dal lavoratore, anche in ordine all'indennità di mancato preavviso.
Parte resistente, infatti, si è limitata ad affermare che parte delle somme pretese in pagamento sono state versate in corso di causa. La mancanza o la genericità di contestazioni relativamente ai fatti posti a fondamento della domanda esonera il ricorrente dall'onere probatorio sullo stesso incombente, atteso che l'art. 115 c.p.c. comma 1
c.p.c. stabilisce che il giudice “deve” porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Conseguentemente deve ritenersi che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti si sia svolto secondo le modalità descritte in ricorso e sopra riportate, che sussista la giusta causa che ha dato luogo alle dimissioni del lavoratore e che il credito per differenze retributive, TFR e indennità di mancato preavviso sia da quantificarsi nella dedotta misura di complessivi € 9.380,02.
Peraltro, neppure sono contestati i pagamenti che la resistente ha dedotto e documentato (allegati 2 e
3) di aver eseguito il 20.8.2025 ed il 25.8.2025, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2025, con la conseguenza che il complessivo credito vantato dalla parte ricorrente va decurtato dei corrispondenti importi (di € 1.184,00 ed € 1.178,00) che risultano dalla documentazione allegata dal resistente (buste paga e distinte di pagamento).
Non risulta, invece, provato, né eccepito, dalla resistente alcun pagamento relativamente alle ulteriori spettanze del lavoratore.
Conseguentemente, l va condannata al pagamento, favore del ricorrente, della residua CP_3
somma dovuta di € 7.018,02 (di cui € 4.991,18 per retribuzioni relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025; € 612,77 per rateo di tredicesima mensilità 2025 ed € 1.414,07 per indennità sostitutiva del preavviso), oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento, in favore di , della somma di € 7.018,02, oltre rivalutazione ed interessi dalla Parte_1
maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna Opera , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Parte_2
le spese di lite alla ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 2.109,00, oltre contributo unificato, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 30.9.2025.
Il giudice del lavoro
Marco A. Pennisi