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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
5633/2024 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio”
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a da Avv. RUGGIERO DOMENICA
PATRIZIA -parte attrice-
e
( , rappresentata/o Controparte_1 C.F._2
e difesa/o da Avv. ROMITO GIOVANNI -parte convenuta-
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 18.3.2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminato il ricorso proposto in data 31/10/2024 dai predetti
1 coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 11/12/2014, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti il figlio e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse del figlio;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in CONVERSANO (BA) in data
07/04/2012 tra (CASTELLANA Parte_1
GROTTE (BA), 02/05/1986) e Controparte_1
(FRANCIA, 13/11/1983) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di CONVERSANO (BA) al n. 9,
parte I, anno 2012;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e
2 contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
5633/2024 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio”
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a da Avv. RUGGIERO DOMENICA
PATRIZIA -parte attrice-
e
( , rappresentata/o Controparte_1 C.F._2
e difesa/o da Avv. ROMITO GIOVANNI -parte convenuta-
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 18.3.2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminato il ricorso proposto in data 31/10/2024 dai predetti
1 coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 11/12/2014, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti il figlio e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse del figlio;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in CONVERSANO (BA) in data
07/04/2012 tra (CASTELLANA Parte_1
GROTTE (BA), 02/05/1986) e Controparte_1
(FRANCIA, 13/11/1983) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di CONVERSANO (BA) al n. 9,
parte I, anno 2012;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e
2 contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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