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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2786/2022 R.G. promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. SCERRA Parte_1 Parte_2
ALESSANDRA CONCETTA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via F. Filzi
n.2, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. BARBARO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Trotti n.
71, presso lo studio dell'Avv. MARCO DEL NEVO, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da atto di citazione in opposizione, essendo quelle indicate nelle note di pc telematiche in parte diverse e come tali inammissibili):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere
e statuire:
= annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
pagina 1 di 13 = in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge.
Con espressa riserva di ogni altro diritto, azione, eccezione, deduzione e richiesta anche ai sensi dell'art. 183 c.p.c.”.
Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza ed in comparsa di costituzione e risposta):
“1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti, e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
2) Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In ogni caso, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle sommeingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse essere ritenuta dovuta in corso di causa;
Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa aumentai ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/14.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Alessandria, con decreto n. Controparte_1
668/2022, datato 21.06.2022, depositato in pari data, ingiungeva ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente, la somma di € 21.995,25, oltre interessi e
[...]
spese del procedimento monitorio così come liquidate in decreto, nonché, ad di Parte_1 pagare altresì la somma di € 3.325,41, oltre interessi.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il predetto decreto ingiuntivo sulla scorta dell'esposizione debitoria maturata da e in relazione al contratto di finanziamento n. Parte_1 Parte_2
22097783 del 28.01.2020 dell'importo complessivo di € 22.725,96 nella loro qualità, rispettivamente, di debitore e di coobbligato principale, nonché, per il solo dell'esposizione debitoria Parte_1
maturata anche in relazione al contratto apertura di una linea di credito rateale connessa con l'uso della carta di credito “Smart” n. 51123828418.
Con atto di citazione datato 30.09.2022, ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo, in Parte_2
particolare:
pagina 2 di 13 a) l'inammissibilità/illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza e comunque mancata prova della pretesa creditoria, nullità della domanda e mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
b) l'inesistenza del contratto di finanziamento n. 22097783, in quanto mai perfezionatosi;
c) la nullità del contratto di finanziamento n. 22097783 per violazione della causa concreta;
d) l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa e/o erronea indicazione delle condizioni economiche pattuite e per usurarietà dei tassi applicati;
e) l'illegittimità della pretesa creditoria per applicazione del sistema di ammortamento alla francese e divieto di anatocismo.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opposta, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta della parte convenuta opposta, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini per deposito delle memorie ex art.183, 6° comma c.p.c. In seguito, la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni senza assunzione di prove costituende ritenute inammissibili e superflue ai fini della decisione.
All'udienza del 10.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini processuali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
pagina 3 di 13 fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche l'entità del suddetto credito, producendo:
- copia del contratto di finanziamento n. 22097783 e relativo piano di ammortamento concesso in data 28.01.2020 al sig. debitore principale, e a , quale coobbligata, Parte_1 Parte_2 per l'importo complessivo in sorte capitale e interessi di € 34.172,32, da restituirsi con n. 84 rate mensili da € 405,44 cadauna (docc. 3 e 7 fascicolo monitorio);
- copia dalle lettere A/R di decadenza dal beneficio e messa in mora inviate ad entrambi i debitori in data 30.06.2021 e in data 20.07.2021, con attestazione della ricevuta in data 22.07.2021
(docc. 4 e 5 fascicolo monitorio);
- certificato ex art. 50 T.U.B. attestante un saldo debitore, alla data del 20.07.2021, di €
21.995,25 (doc. 6 fascicolo monitorio);
- copia del contratto di apertura di credito rateale connesso con l'uso della carta di credito
“Smart” n. 51123828418 concesso in data 7.10.2014 a favore del sig. , per la somma Parte_1 di € 3.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio);
- copia della lettera A/R di costituzione in mora 31.05.2021 per il mancato rimborso degli acquisti effettuati con la carta di credito (docc. 9 e 10 fascicolo monitorio);
- certificato ex art. 50 T.U.B. attestante un saldo debitore afferente all'utilizzo della carta di credito, alla data del 20.07.2021, di € 3.325,41 (doc. 11 fascicolo monitorio).
La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza dei titoli, fonti negoziali del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche provato l'entità del credito azionato.
Al contrario, come si vedrà ora, gli opponenti non hanno adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto, in quanto tutte le eccezioni mosse alla legittimità del credito azionato dalla si sono rivelate infondate e devono CP_1
essere rigettate.
Sulla dedotta inesistenza del contratto di finanziamento n. 22097783.
pagina 4 di 13 Gli opponenti hanno innanzitutto eccepito l'inesistenza del contratto di prestito personale in oggetto, in quanto a loro dire mai perfezionatosi tra le parti, per mancata erogazione effettiva della somma finanziata, cha a loro dire sarebbe stata “parzialmente e surrettiziamente utilizzata dalla per ripianare l'esposizione debitoria – tra l'altro illegittima - del solo sig. Controparte_1
nei confronti della stessa in virtù di un precedente rapporto contrattuale intercorso Pt_1 CP_1 tra le parti” (cfr. atto di citazione in opposizione).
L'eccezione non ha pregio, per due ordini di motivi.
Risulta dalla mera lettura del contratto di finanziamento che ebbe ad Controparte_1 erogare credito per complessivi € 22.725,96, di cui € 14.000,00 a mezzo bonifico su conto corrente intestato a , ed € 8.425,96 ad estinzione di un precedente finanziamento concesso Parte_1
sempre al sig. dallo stesso istituto di credito. Pt_1
Ebbene, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità, confermato anche dalle recentissime Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 5 marzo 2025
n. 5841), ai fini della validità e del perfezionamento del contratto di mutuo non è necessaria la consegna materiale del denaro, essendo invero sufficiente che la res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione, da parte del mutuatario, dell'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituire il tantundem; il che, si è detto, si verifica anche allorquando le somme, accreditate sul conto corrente, vengano immediatamente utilizzate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca mutuante, in quello che viene comunemente definito il mutuo cd. solutorio, del tutto legittimo (cfr. precedenti, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 37654 del 2021; n. 724 del 2021; n. 16377 del 2023).
L'effettività della traditio sarebbe in tal caso dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma.
Nel caso che ci occupa, il contratto di finanziamento n. 22097783 si è dunque perfezionato con l'accredito in conto corrente della liquidità di € 14.000,00, e con la destinazione dell'ulteriore importo di € 8.425,96 ad estinzione di un precedente finanziamento in essere sempre dal sig. con Pt_1
Controparte_1
Non può, poi, non evidenziarsi la palese pretestuosità dell'eccezione di inesistenza del contratto de quo, dinanzi al fatto che lo stesso ha avuto un principio di esecuzione, avendo i debitori restituito,
pagina 5 di 13 prima della decadenza dal beneficio del termine, rate per un importo complessivo di € 4.486,84, così riconoscendo, seppur implicitamente, di aver ricevuto l'importo mutuato.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Sulla eccepita nullità del contratto di finanziamento per asserita violazione della causa concreta.
Gli opponenti hanno inoltre dedotto che la Banca avrebbe utilizzato il contratto di prestito personale non già per concedere un finanziamento, ma per costituirsi una garanzia personale del debito preesistente facente capo al sig. non provato e comunque illegittimo, in quanto “frutto di Pt_1 illegittimi addebiti di onere, spese e competenze non dovuti”. A loro dire l'operazione posta in essere dalle parti non sarebbe dunque meritevole di tutela, e sarebbe nulla “per violazione della causa concreta ex art. 1418 c.c.” (cfr. atto di citazione in opposizione).
L'eccezione, articolata peraltro in maniera del tutto generica, è infondata.
Come si è anticipato, la giurisprudenza ormai prevalente riconosce piena legittimità al contratto di mutuo solutorio, ovvero finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti, spesso nei confronti della stessa banca mutuante (su tutte, Cass. civ. Sez. Un. 5 marzo 2025 n. 5841).
Si ritiene, infatti, che tale finalità non sia di per sé in contrasto né con la legge, né con l'ordine pubblico, attesa peraltro la sua stessa tipizzazione per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r. D.L. 15 aprile 1926, n. 765).
Ciò non esclude che, nel caso concreto, il mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, ovvero a prestarsi ad abusi da parte della banca.
Sennonché, nel caso di specie, gli opponenti non hanno allegato, né comunque risulta dimostrato, alcun comportamento abusivo della Banca.
Lo stesso deve dirsi per la deduzione di nullità del finanziamento laddove utilizzato per ripianare una precedente esposizione debitoria in tesi “illegittima”, ovvero formatasi con l'addebito di onere, spese e competenze non dovuti.
Secondo la giurisprudenza prevalente, “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e
pagina 6 di 13 che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass., n. 20634/2018; Cass., n.
22216/2018 in tema di collegamento tra atti giuridici di natura eterogenea;
Cass., n. 19161/2014; Cass.,
n. 14244/2004; Cass., n. 12567/2004).
In questa prospettiva, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., spetta quindi al mutuatario la specifica allegazione e la completa dimostrazione del nesso teleologico esistente tra i due negozi e del comune intento pratico legato non solo all'effetto tipico dei singoli contratti eseguiti, ma anche alla realizzazione di un fine ulteriore, rappresentato nel caso in esame dal pagamento di oneri illegittimamente addebitati dal mutuante.
Una volta accertata l'esistenza del collegamento negoziale nei termini sopra descritti, il vaglio di validità del contratto di mutuo dovrà essere condotto dal giudicante alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “allorquando due o più contratti, stipulati con un unico atto o con più atti distinti, siano collegati tra loro in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro o sugli altri, condizionandone non solo l'esecuzione ma anche la validità, si applica ad essi, proprio in ragione della loro stretta interdipendenza che determina una condizione di unitarietà teleologica, il disposto dell'art. 1419, comma 1, secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” (Cass., n. 13888/2015; Cass,
n. 321/1988; Cass., n. 4822/1987).
Appurata la presenza del collegamento negoziale sopra descritto, lo “scopo illecito” o l'”assenza di causa” può dunque riverberarsi sui negozi collegati attraverso lo schema tipico dell'art. 1419 c.c. soltanto in caso di prova che l'intera operazione negoziale non sarebbe stata posta in difetto della possibilità di perseguire lo scopo illecito, con conseguente invalidità derivata del mutuo per la parte di erogazione destinata a coprire l'esposizione debitoria illegittima.
In conclusione, una volta chiarito che il contratto di mutuo finalizzato ad estinguere debiti preesistenti del mutuatario, è un contratto autonomo che si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità del mutuatario, ancorché non consegnata materialmente, e appurato che la somma erogata è liberamente utilizzabile dal mutuatario stesso per gli scopi soggettivi più disparati, va esclusa la nullità di tale schema contrattuale in assenza di prova del suo collegamento funzionale con un precedente contratto bancario nullo e della circostanza che l'intera operazione negoziale non sarebbe stata posta in essere in difetto della possibilità di perseguire lo scopo illecito.
Nel caso che ci occupa, gli opponenti non hanno in alcun modo allegato, né tantomeno dimostrato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per ravvisare un nesso teleologico tra i due pagina 7 di 13 negozi, né comunque hanno provato la natura illegittima degli addebiti applicati sul primo finanziamento.
Ne consegue che non vi sono elementi per ravvisare l'esistenza di un collegamento negoziale dal quale far discendere l'illiceità della causa del contratto oggetto di causa.
L'eccezione di nullità del finanziamento deve pertanto essere disattesa.
Sulla dedotta illegittimità della pretesa creditoria.
Gli opponenti hanno poi dedotto l'infondatezza e illegittimità del credito reclamato dalla CP_1
per errata indicazione delle condizioni economiche applicate e, comunque, per applicazione di tassi usurari.
Con riguardo al primo profilo, hanno allegato che il TAEG dichiarato nei contratti – di finanziamento e di apertura di credito - sarebbe stato inferiore a quello effettivo, giacché nella sua determinazione l'istituto di credito non avrebbe considerato “i costi in caso di ritardo nel pagamento;
costi per rimborso anticipato;
costi in caso di decadenza del beneficio del termine, cd. costi occulti, ecc.” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Con riguardo al secondo profilo hanno allegato che, mentre il tasso di mora pattuito sarebbe stato “ex se usurario (12% o 15% o 20% dell'importo scaduto)” quello convenzionale lo risulterebbe
“applicando i costi di rimborso anticipato unitamente agli altri costi del credito, notoriamente rilevante ai fini dell'individuazione dei tassi soglia.” In particolare, “con riguardo al contratto di prestito personale n. 22097783 si rileva che il TAEG pattuito è pari al 13,70% che aggiunto agli altri costi del credito (voci che vanno ricomprese ai fine del calcolo del TAEG – infra) ed addebiti perpetrati dalla nel corso del rapporto contrattuale, supera il tasso soglia di periodo (I CP_1 trimestre 2020) pari al 15,43%”. Mentre “con riferimento al rapporto di apertura di credito n.
51123828418 (doc. 8 fascicolo monitorio) si rileva che il TAEG pattuito in contratto è pari al 22,93% che aggiunto agli altri costi del credito (voci che vanno ricomprese ai fine del calcolo del TAEG – infra) ed addebiti perpetrati dalla nel corso del rapporto contrattuale, supera il tasso soglia di CP_1 periodo (IV trimestre 2014) pari al 24,98%” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Ebbene, entrambe le eccezioni sono totalmente generiche e fondate su presupposti giuridici del tutto errati, oltre che sprovviste di adeguato riscontro probatorio.
Come noto, il TAEG è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.
pagina 8 di 13 In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici:
- che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito;
- che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).
Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell'inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione (ad es. accollo, restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).
Nell'impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir. 2008/48), recepita con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il “costo totale del credito” rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (cfr. art. 121, comma 1, lett. e)); il TAEG include oggi "anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2).
Per quanto attiene agli effetti, la normativa sul credito ai consumatori, e specificamente l'art. 125-bis TUB, regola espressamente le conseguenze di un'omessa o inesatta rappresentazione del
TAEG, prevedendo la nullità delle "clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124" (comma 6) e che "nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese (..)".
Alla luce di quanto sinora esposto, ne deriva che alcuno dei costi tra quelli genericamente indicati dagli opponenti - costi di ritardo nel pagamento;
costi per rimborso anticipato;
costi in caso di decadenza del beneficio del termine – doveva includersi nel calcolo del TAEG dei due contratti in pagina 9 di 13 esame e non vi sono ragioni per ritenere che il TAEG esposto fosse diverso da quello concretamente applicato.
L'eccezione di erroneità dell'indicazione dei TAEG deve pertanto essere integralmente rigettata.
Lo stesso deve dirsi con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi, moratori o convenzionali applicati.
In disparte il fatto che, come si è visto, i costi indicati dagli attori non sono stati - correttamente
-inclusi dalla in sede di calcolo del TAEG esposto in contratto, l'eccezione è comunque del tutto CP_1
generica e sprovvista di prova.
Con riferimento ai contratti bancari, infatti, si è affermato che qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso.
Chi si duole dell'applicazione di tassi usurari ha inoltre l'onere di indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi illegittimi.
Nel caso di specie, simili allegazioni difettano totalmente negli scritti difensivi di parte attrice, che infatti non hanno nemmeno giustificato il licenziamento della CTU contabile richiesta, che invero sarebbe stata totalmente esplorativa.
L'eccezione di illegittimità della pretesa creditoria azionata da deve Controparte_1
pertanto essere rigettata.
Sulla dedotta illegittimità della pretesa creditoria per applicazione del sistema di ammortamento alla francese e violazione del divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute.
Con riguardo al solo contratto n. 22097783, gli opponenti hanno infine dedotto l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese praticato dalla Banca, la quale, a loro dire, applicando l'interesse composto in luogo di quello semplice, avrebbe illegittimamente aumentato il tasso concretamente applicato al rapporto, applicando un costo “occulto”, in violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000.
La contestazione risulta palesemente infondata.
Come noto, nei mutui con ammortamento alla francese come quelli in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
pagina 10 di 13 Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi, e siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Il meccanismo restitutorio assicura così che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale.
La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della CICR, il quale prevede che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Dovendosi perciò escludere che nel piano di ammortamento alla francese si realizzi una capitalizzazione composta, posto che l'utilizzo del suddetto metodo di ammortamento non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici né quindi, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato o l'applicazione di costi “occulti”, non sussiste alcuna violazione degli artt. 1283, 1284 c.c., né tantomeno dell'art. 6 CICR (in questi termini, Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr.
Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020; per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante vedi anche
Tribunale di Torino n. 747 del 22.02.2022; Tribunale Roma sez. XVII n. 11491 del 08.08.2020;
Tribunale Lecce n. 799 del 22.03.2021; Tribunale Bari n. 1507 del 21.04.2022; Tribunale Vercelli n. 53 del 30.01.2023).
Anche tale ultima eccezione non può quindi che essere disattesa.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere tutte rigettate, ed il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, deve essere integralmente confermato.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese pagina 11 di 13 processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “Euro 5.600,01 a Euro 26.000,00), ridotti della metà per la fase istruttoria e quella decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 3.387,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2786/2022 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
(parte attrice opponente) contro parte convenuta opposta), nel Pt_2 Controparte_1 contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 668/2022, datato 21.06.2022, depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
3.387,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Alessandria, lì 3.04.2025 pagina 12 di 13 IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2786/2022 R.G. promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. SCERRA Parte_1 Parte_2
ALESSANDRA CONCETTA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via F. Filzi
n.2, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. BARBARO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Trotti n.
71, presso lo studio dell'Avv. MARCO DEL NEVO, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da atto di citazione in opposizione, essendo quelle indicate nelle note di pc telematiche in parte diverse e come tali inammissibili):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere
e statuire:
= annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
pagina 1 di 13 = in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge.
Con espressa riserva di ogni altro diritto, azione, eccezione, deduzione e richiesta anche ai sensi dell'art. 183 c.p.c.”.
Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza ed in comparsa di costituzione e risposta):
“1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti, e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
2) Ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In ogni caso, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle sommeingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse essere ritenuta dovuta in corso di causa;
Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa aumentai ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/14.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Alessandria, con decreto n. Controparte_1
668/2022, datato 21.06.2022, depositato in pari data, ingiungeva ai sig.ri e Parte_1 Parte_2
di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente, la somma di € 21.995,25, oltre interessi e
[...]
spese del procedimento monitorio così come liquidate in decreto, nonché, ad di Parte_1 pagare altresì la somma di € 3.325,41, oltre interessi.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il predetto decreto ingiuntivo sulla scorta dell'esposizione debitoria maturata da e in relazione al contratto di finanziamento n. Parte_1 Parte_2
22097783 del 28.01.2020 dell'importo complessivo di € 22.725,96 nella loro qualità, rispettivamente, di debitore e di coobbligato principale, nonché, per il solo dell'esposizione debitoria Parte_1
maturata anche in relazione al contratto apertura di una linea di credito rateale connessa con l'uso della carta di credito “Smart” n. 51123828418.
Con atto di citazione datato 30.09.2022, ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo, in Parte_2
particolare:
pagina 2 di 13 a) l'inammissibilità/illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza e comunque mancata prova della pretesa creditoria, nullità della domanda e mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
b) l'inesistenza del contratto di finanziamento n. 22097783, in quanto mai perfezionatosi;
c) la nullità del contratto di finanziamento n. 22097783 per violazione della causa concreta;
d) l'illegittimità della pretesa creditoria per omessa e/o erronea indicazione delle condizioni economiche pattuite e per usurarietà dei tassi applicati;
e) l'illegittimità della pretesa creditoria per applicazione del sistema di ammortamento alla francese e divieto di anatocismo.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opposta, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta della parte convenuta opposta, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini per deposito delle memorie ex art.183, 6° comma c.p.c. In seguito, la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni senza assunzione di prove costituende ritenute inammissibili e superflue ai fini della decisione.
All'udienza del 10.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini processuali per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
pagina 3 di 13 fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche l'entità del suddetto credito, producendo:
- copia del contratto di finanziamento n. 22097783 e relativo piano di ammortamento concesso in data 28.01.2020 al sig. debitore principale, e a , quale coobbligata, Parte_1 Parte_2 per l'importo complessivo in sorte capitale e interessi di € 34.172,32, da restituirsi con n. 84 rate mensili da € 405,44 cadauna (docc. 3 e 7 fascicolo monitorio);
- copia dalle lettere A/R di decadenza dal beneficio e messa in mora inviate ad entrambi i debitori in data 30.06.2021 e in data 20.07.2021, con attestazione della ricevuta in data 22.07.2021
(docc. 4 e 5 fascicolo monitorio);
- certificato ex art. 50 T.U.B. attestante un saldo debitore, alla data del 20.07.2021, di €
21.995,25 (doc. 6 fascicolo monitorio);
- copia del contratto di apertura di credito rateale connesso con l'uso della carta di credito
“Smart” n. 51123828418 concesso in data 7.10.2014 a favore del sig. , per la somma Parte_1 di € 3.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio);
- copia della lettera A/R di costituzione in mora 31.05.2021 per il mancato rimborso degli acquisti effettuati con la carta di credito (docc. 9 e 10 fascicolo monitorio);
- certificato ex art. 50 T.U.B. attestante un saldo debitore afferente all'utilizzo della carta di credito, alla data del 20.07.2021, di € 3.325,41 (doc. 11 fascicolo monitorio).
La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza dei titoli, fonti negoziali del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, e finanche provato l'entità del credito azionato.
Al contrario, come si vedrà ora, gli opponenti non hanno adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto, in quanto tutte le eccezioni mosse alla legittimità del credito azionato dalla si sono rivelate infondate e devono CP_1
essere rigettate.
Sulla dedotta inesistenza del contratto di finanziamento n. 22097783.
pagina 4 di 13 Gli opponenti hanno innanzitutto eccepito l'inesistenza del contratto di prestito personale in oggetto, in quanto a loro dire mai perfezionatosi tra le parti, per mancata erogazione effettiva della somma finanziata, cha a loro dire sarebbe stata “parzialmente e surrettiziamente utilizzata dalla per ripianare l'esposizione debitoria – tra l'altro illegittima - del solo sig. Controparte_1
nei confronti della stessa in virtù di un precedente rapporto contrattuale intercorso Pt_1 CP_1 tra le parti” (cfr. atto di citazione in opposizione).
L'eccezione non ha pregio, per due ordini di motivi.
Risulta dalla mera lettura del contratto di finanziamento che ebbe ad Controparte_1 erogare credito per complessivi € 22.725,96, di cui € 14.000,00 a mezzo bonifico su conto corrente intestato a , ed € 8.425,96 ad estinzione di un precedente finanziamento concesso Parte_1
sempre al sig. dallo stesso istituto di credito. Pt_1
Ebbene, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità, confermato anche dalle recentissime Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 5 marzo 2025
n. 5841), ai fini della validità e del perfezionamento del contratto di mutuo non è necessaria la consegna materiale del denaro, essendo invero sufficiente che la res sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione, da parte del mutuatario, dell'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituire il tantundem; il che, si è detto, si verifica anche allorquando le somme, accreditate sul conto corrente, vengano immediatamente utilizzate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della stessa banca mutuante, in quello che viene comunemente definito il mutuo cd. solutorio, del tutto legittimo (cfr. precedenti, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 37654 del 2021; n. 724 del 2021; n. 16377 del 2023).
L'effettività della traditio sarebbe in tal caso dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma.
Nel caso che ci occupa, il contratto di finanziamento n. 22097783 si è dunque perfezionato con l'accredito in conto corrente della liquidità di € 14.000,00, e con la destinazione dell'ulteriore importo di € 8.425,96 ad estinzione di un precedente finanziamento in essere sempre dal sig. con Pt_1
Controparte_1
Non può, poi, non evidenziarsi la palese pretestuosità dell'eccezione di inesistenza del contratto de quo, dinanzi al fatto che lo stesso ha avuto un principio di esecuzione, avendo i debitori restituito,
pagina 5 di 13 prima della decadenza dal beneficio del termine, rate per un importo complessivo di € 4.486,84, così riconoscendo, seppur implicitamente, di aver ricevuto l'importo mutuato.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Sulla eccepita nullità del contratto di finanziamento per asserita violazione della causa concreta.
Gli opponenti hanno inoltre dedotto che la Banca avrebbe utilizzato il contratto di prestito personale non già per concedere un finanziamento, ma per costituirsi una garanzia personale del debito preesistente facente capo al sig. non provato e comunque illegittimo, in quanto “frutto di Pt_1 illegittimi addebiti di onere, spese e competenze non dovuti”. A loro dire l'operazione posta in essere dalle parti non sarebbe dunque meritevole di tutela, e sarebbe nulla “per violazione della causa concreta ex art. 1418 c.c.” (cfr. atto di citazione in opposizione).
L'eccezione, articolata peraltro in maniera del tutto generica, è infondata.
Come si è anticipato, la giurisprudenza ormai prevalente riconosce piena legittimità al contratto di mutuo solutorio, ovvero finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti, spesso nei confronti della stessa banca mutuante (su tutte, Cass. civ. Sez. Un. 5 marzo 2025 n. 5841).
Si ritiene, infatti, che tale finalità non sia di per sé in contrasto né con la legge, né con l'ordine pubblico, attesa peraltro la sua stessa tipizzazione per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r. D.L. 15 aprile 1926, n. 765).
Ciò non esclude che, nel caso concreto, il mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, ovvero a prestarsi ad abusi da parte della banca.
Sennonché, nel caso di specie, gli opponenti non hanno allegato, né comunque risulta dimostrato, alcun comportamento abusivo della Banca.
Lo stesso deve dirsi per la deduzione di nullità del finanziamento laddove utilizzato per ripianare una precedente esposizione debitoria in tesi “illegittima”, ovvero formatasi con l'addebito di onere, spese e competenze non dovuti.
Secondo la giurisprudenza prevalente, “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e
pagina 6 di 13 che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass., n. 20634/2018; Cass., n.
22216/2018 in tema di collegamento tra atti giuridici di natura eterogenea;
Cass., n. 19161/2014; Cass.,
n. 14244/2004; Cass., n. 12567/2004).
In questa prospettiva, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art. 2697
c.c., spetta quindi al mutuatario la specifica allegazione e la completa dimostrazione del nesso teleologico esistente tra i due negozi e del comune intento pratico legato non solo all'effetto tipico dei singoli contratti eseguiti, ma anche alla realizzazione di un fine ulteriore, rappresentato nel caso in esame dal pagamento di oneri illegittimamente addebitati dal mutuante.
Una volta accertata l'esistenza del collegamento negoziale nei termini sopra descritti, il vaglio di validità del contratto di mutuo dovrà essere condotto dal giudicante alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “allorquando due o più contratti, stipulati con un unico atto o con più atti distinti, siano collegati tra loro in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sull'altro o sugli altri, condizionandone non solo l'esecuzione ma anche la validità, si applica ad essi, proprio in ragione della loro stretta interdipendenza che determina una condizione di unitarietà teleologica, il disposto dell'art. 1419, comma 1, secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” (Cass., n. 13888/2015; Cass,
n. 321/1988; Cass., n. 4822/1987).
Appurata la presenza del collegamento negoziale sopra descritto, lo “scopo illecito” o l'”assenza di causa” può dunque riverberarsi sui negozi collegati attraverso lo schema tipico dell'art. 1419 c.c. soltanto in caso di prova che l'intera operazione negoziale non sarebbe stata posta in difetto della possibilità di perseguire lo scopo illecito, con conseguente invalidità derivata del mutuo per la parte di erogazione destinata a coprire l'esposizione debitoria illegittima.
In conclusione, una volta chiarito che il contratto di mutuo finalizzato ad estinguere debiti preesistenti del mutuatario, è un contratto autonomo che si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata è posta nella disponibilità del mutuatario, ancorché non consegnata materialmente, e appurato che la somma erogata è liberamente utilizzabile dal mutuatario stesso per gli scopi soggettivi più disparati, va esclusa la nullità di tale schema contrattuale in assenza di prova del suo collegamento funzionale con un precedente contratto bancario nullo e della circostanza che l'intera operazione negoziale non sarebbe stata posta in essere in difetto della possibilità di perseguire lo scopo illecito.
Nel caso che ci occupa, gli opponenti non hanno in alcun modo allegato, né tantomeno dimostrato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per ravvisare un nesso teleologico tra i due pagina 7 di 13 negozi, né comunque hanno provato la natura illegittima degli addebiti applicati sul primo finanziamento.
Ne consegue che non vi sono elementi per ravvisare l'esistenza di un collegamento negoziale dal quale far discendere l'illiceità della causa del contratto oggetto di causa.
L'eccezione di nullità del finanziamento deve pertanto essere disattesa.
Sulla dedotta illegittimità della pretesa creditoria.
Gli opponenti hanno poi dedotto l'infondatezza e illegittimità del credito reclamato dalla CP_1
per errata indicazione delle condizioni economiche applicate e, comunque, per applicazione di tassi usurari.
Con riguardo al primo profilo, hanno allegato che il TAEG dichiarato nei contratti – di finanziamento e di apertura di credito - sarebbe stato inferiore a quello effettivo, giacché nella sua determinazione l'istituto di credito non avrebbe considerato “i costi in caso di ritardo nel pagamento;
costi per rimborso anticipato;
costi in caso di decadenza del beneficio del termine, cd. costi occulti, ecc.” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Con riguardo al secondo profilo hanno allegato che, mentre il tasso di mora pattuito sarebbe stato “ex se usurario (12% o 15% o 20% dell'importo scaduto)” quello convenzionale lo risulterebbe
“applicando i costi di rimborso anticipato unitamente agli altri costi del credito, notoriamente rilevante ai fini dell'individuazione dei tassi soglia.” In particolare, “con riguardo al contratto di prestito personale n. 22097783 si rileva che il TAEG pattuito è pari al 13,70% che aggiunto agli altri costi del credito (voci che vanno ricomprese ai fine del calcolo del TAEG – infra) ed addebiti perpetrati dalla nel corso del rapporto contrattuale, supera il tasso soglia di periodo (I CP_1 trimestre 2020) pari al 15,43%”. Mentre “con riferimento al rapporto di apertura di credito n.
51123828418 (doc. 8 fascicolo monitorio) si rileva che il TAEG pattuito in contratto è pari al 22,93% che aggiunto agli altri costi del credito (voci che vanno ricomprese ai fine del calcolo del TAEG – infra) ed addebiti perpetrati dalla nel corso del rapporto contrattuale, supera il tasso soglia di CP_1 periodo (IV trimestre 2014) pari al 24,98%” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Ebbene, entrambe le eccezioni sono totalmente generiche e fondate su presupposti giuridici del tutto errati, oltre che sprovviste di adeguato riscontro probatorio.
Come noto, il TAEG è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.
pagina 8 di 13 In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici:
- che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito;
- che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).
Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell'inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione (ad es. accollo, restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).
Nell'impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir. 2008/48), recepita con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il “costo totale del credito” rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (cfr. art. 121, comma 1, lett. e)); il TAEG include oggi "anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2).
Per quanto attiene agli effetti, la normativa sul credito ai consumatori, e specificamente l'art. 125-bis TUB, regola espressamente le conseguenze di un'omessa o inesatta rappresentazione del
TAEG, prevedendo la nullità delle "clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124" (comma 6) e che "nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese (..)".
Alla luce di quanto sinora esposto, ne deriva che alcuno dei costi tra quelli genericamente indicati dagli opponenti - costi di ritardo nel pagamento;
costi per rimborso anticipato;
costi in caso di decadenza del beneficio del termine – doveva includersi nel calcolo del TAEG dei due contratti in pagina 9 di 13 esame e non vi sono ragioni per ritenere che il TAEG esposto fosse diverso da quello concretamente applicato.
L'eccezione di erroneità dell'indicazione dei TAEG deve pertanto essere integralmente rigettata.
Lo stesso deve dirsi con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi, moratori o convenzionali applicati.
In disparte il fatto che, come si è visto, i costi indicati dagli attori non sono stati - correttamente
-inclusi dalla in sede di calcolo del TAEG esposto in contratto, l'eccezione è comunque del tutto CP_1
generica e sprovvista di prova.
Con riferimento ai contratti bancari, infatti, si è affermato che qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso.
Chi si duole dell'applicazione di tassi usurari ha inoltre l'onere di indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi illegittimi.
Nel caso di specie, simili allegazioni difettano totalmente negli scritti difensivi di parte attrice, che infatti non hanno nemmeno giustificato il licenziamento della CTU contabile richiesta, che invero sarebbe stata totalmente esplorativa.
L'eccezione di illegittimità della pretesa creditoria azionata da deve Controparte_1
pertanto essere rigettata.
Sulla dedotta illegittimità della pretesa creditoria per applicazione del sistema di ammortamento alla francese e violazione del divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute.
Con riguardo al solo contratto n. 22097783, gli opponenti hanno infine dedotto l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese praticato dalla Banca, la quale, a loro dire, applicando l'interesse composto in luogo di quello semplice, avrebbe illegittimamente aumentato il tasso concretamente applicato al rapporto, applicando un costo “occulto”, in violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché dell'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000.
La contestazione risulta palesemente infondata.
Come noto, nei mutui con ammortamento alla francese come quelli in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
pagina 10 di 13 Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi, e siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce.
Il meccanismo restitutorio assicura così che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell'art. 6 della CICR, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale.
La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3, primo comma della CICR, il quale prevede che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Dovendosi perciò escludere che nel piano di ammortamento alla francese si realizzi una capitalizzazione composta, posto che l'utilizzo del suddetto metodo di ammortamento non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici né quindi, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato o l'applicazione di costi “occulti”, non sussiste alcuna violazione degli artt. 1283, 1284 c.c., né tantomeno dell'art. 6 CICR (in questi termini, Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr.
Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020; per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante vedi anche
Tribunale di Torino n. 747 del 22.02.2022; Tribunale Roma sez. XVII n. 11491 del 08.08.2020;
Tribunale Lecce n. 799 del 22.03.2021; Tribunale Bari n. 1507 del 21.04.2022; Tribunale Vercelli n. 53 del 30.01.2023).
Anche tale ultima eccezione non può quindi che essere disattesa.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere tutte rigettate, ed il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, deve essere integralmente confermato.
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In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese pagina 11 di 13 processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M.
10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “Euro 5.600,01 a Euro 26.000,00), ridotti della metà per la fase istruttoria e quella decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 3.387,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2786/2022 R.G. promossa da e Parte_1 [...]
(parte attrice opponente) contro parte convenuta opposta), nel Pt_2 Controparte_1 contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 668/2022, datato 21.06.2022, depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
3.387,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Alessandria, lì 3.04.2025 pagina 12 di 13 IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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