TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 11433/2022 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Lisi Domenico Andrea Parte_1
appellante contro
con il patrocinio dell'avv. Misto Marco CP_1
appellata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 12.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 85/2022 pubblicata il 14.7.2022 dal Giudice di Pace di Putignano, notificata il
31.8.2022, di accoglimento della domanda avanzata da ai sensi del disposto di CP_1 cui all'art. 2051 c.c. con conseguente condanna dell'odierno appellante al pagamento di euro
170,95 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese di lite. A sostegno del gravame l'Ente ha allegato: la errata interpretazione delle risultanze istruttorie essendo la sentenza gravata fondata sulla testimonianza di il quale Testimone_1
avrebbe reso dichiarazioni inattendibili;
la violazione di legge stante il mancato raggiungimento della prova sul nesso causale tra insidia e danno e per omessa valutazione dei requisiti che qualificano la buca come insidia;
la omessa valutazione delle circostanze interruttive del nesso eziologico non avendo, il Giudice di Pace, valutato ai fini della decisione la condotta di guida tenuta dalla conducente del mezzo nella produzione dell'evento; la errata valutazione del danno, quantificato in maniera eccessiva sostanziatosi, lo stesso, nella sostituzione di uno pneumatico.
Il ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “in Pt_1 Pt_1
totale riforma della sentenza n.85/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Putignano, pubblicata il 14 luglio 2022 e notificata il 31 agosto 2022, accogliere il presente appello e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione della somma di €170,95, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dì del pagamento, nonché al ristoro dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 22.12.2022 si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 rappresentato l'intervenuto pagamento, ad opera di parte appellante, della somma che veniva condannata a corrispondere in esecuzione della sentenza gravata, attribuendo a tale condotta valenza di acquiescenza tacita;
parte appellata ha preliminarmente eccepito “la nullità e l'inesistenza della procura alle liti del 27 luglio 2022” in quanto rilasciata dal Sindaco p.t. per la proposizione del gravame avverso una distinta pronuncia “e, comunque, il difetto di rappresentanza processuale in capo al procuratore costituito” e l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 339 c. 2 c.p.c. essendo stata la sentenza resa ai sensi del disposto di cui all'art. 113 c. 2 c.p.c..
Nel merito la ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha domandato il rigetto CP_1
con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.2.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non sono fondate.
La procura alle liti allegata all'atto di costituzione innanzi al Giudice di Pace veniva resa in relazione ad ogni “stato e grado del giudizio incardinato innanzi al G di P di Putignano dalla sig.ra con atto di citazione notificato il 28.11.2019”. A seguito della eccezione CP_1
sollevata, nel presente grado di giudizio, il con la prima difesa utile (cfr. Parte_1
deposito del 13.1.2023) ha prodotto la procura alle liti afferente all'appello avverso la sentenza n. 85/2022 resa dal Giudice di Pace di Putignano.
Non meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per esser stata, la sentenza di primo grado, pronunciata secondo equità. La , al momento della proposizione del giudizio innanzi al Giudice di Pace, ha chiesto CP_1 la condanna dell'odierno appellante al pagamento di “complessivi euro 170.95 ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”; solo in sede di deposito della comparsa conclusionale ha contenuto la domanda nei limiti di euro 1.032,00.
Ora, il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda [cfr. C. n. 12900/2014 “ (…) Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile
"ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda” conf. C. n. conf. 16404/2024].
Passando al merito, l'appello è meritevole di accoglimento.
A sostegno della domanda la odierna appellata ha allegato: di essere proprietaria dell'autovettura Fiat Lancia Ypsilon Tg CM297BL; che in data 24.6.2019 Controparte_2
utilizzava detta autovettura quando, alle ore 11.15 circa, in Noci (Ba), percorrendo via Togliatti con direzione verso via Foggia di Totos, in prossimità della intersezione con via della
Resistenza, finiva con la ruota anteriore sinistra in una buca presente sul manto stradale;
che sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di i quali, a seguito degli Pt_1
accertamenti di rito, rilevavano una “ una insidiosa e profonda buca” su via Togliatti all'altezza della intersezione con via della Resistenza;
che in conseguenza del sinistro l'autovettura riportava danni allo pneumatico anteriore sinistro che veniva riparato presso l'officina al costo di euro 170,95. CP_3
Orbene, la qualificazione della domanda ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. non è stata contestata ad opera delle parti.
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass.
n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis,
Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Ora, sin dal momento della costituzione innanzi al Giudice di Pace, il faceva Parte_1
richiamo a detto orientamento giurisprudenziale allegando, a sostegno, le risultanze della relazione stilata dalla Polizia Municipale a seguito dell'intervento sui luoghi di causa (cfr. pagg. 7 e ss. della comparsa di costituzione).
Le risultanze in atti consentono, agevolmente, di rilevare che il sinistro si verificava in una tarda mattinata del mese di giugno, in condizioni di cielo sereno, fondo stradale asciutto e piena visibilità (cfr. relazione redatta dalla Polizia municipale di deduzione dell'Ente a pag. 8 Pt_1
della comparsa di costituzione).
Il materiale fotografico presente nella richiamata documentazione e le dichiarazioni rese dai testi escussi (ing. ) attestano la presenza di una buca di rilevanti dimensioni Testimone_2 al centro della sede stradale [“buca al centro della carreggiata”] - quest'ultima larga quattro metri “con tratto rettilineo e due ampie corsie di marcia” (cfr. testimonianza dell'ing. Tes_2
) - insistente tra “alcuni rattoppi stradali ed un tombino di sottoservizi” (ibidem).
[...]
Gli indicati elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della conducente del mezzo, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa;
difatti, come dedotto dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio innanzi al Giudice di
Pace e risultante della documentazione in atti, le condizioni del luogo, teatro del sinistro, non avevano caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento atto a recidere il nesso causale presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Nel caso in esame l'evento è occorso in una giornata soleggiata, in piene condizioni di visibilità, su una strada di quattro metri di larghezza e connotata dalla presenza di diversi rattoppi e di un tombino, nei pressi del dissesto;
la condizione dei luoghi avrebbero dovuto indurre la conducente del mezzo a prestare massima attenzione. Sul punto, come dedotto sin dal principio dall'Ente convenuto e comprovato dalla documentazione in atti, la si CP_2
determinava a percorrere il centro della carreggiata – ove era collocata la buca – in violazione del disposto di cui all'art. 143 CdS.
Non può condividersi la tesi di parte appellata in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio;
ferma restando l'inopponibilità della decisione nei confronti della CP_2 che non è parte del presente giudizio, deve ritenersi che l'accertamento da effettuarsi in questa sede sia correlato alla verifica della ricorrenza del collegamento eziologico tra la condotta tenuta dal e l'evento dannoso e che tanto presupponga anche la verifica in ordine alla Pt_1
sussistenza di cause interruttive di detto nesso che possono consistere sia nella condotta tenuta dal danneggiato che da un terzo.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento dell'appello e la integrale riforma della sentenza n. 85/2022 resa dal Giudice di Pace di Putignano con conseguente rigetto della domanda risarcitoria ed accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dall'Ente appellante delle somme erogate in favore di in esecuzione della pronuncia di primo grado in CP_1
misura pari ad euro 170,95 oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo (cfr. C. n.
24475/2019).
Le spese del doppio di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tabb. nn. 1 e 2 finca n. 1) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 85/2022 resa dal
Giudice di Pace di Putignano rigetta la domanda avanzata da;
CP_1 - accoglie la domanda avanzata dal e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
alla refusione delle somme corrisposte dall'Ente in esecuzione della pronuncia riformata in misura pari ad euro 170,95 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del che CP_1 Parte_1
liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 173,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 91,50 per esborsi documentati ed in euro 331,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 11433/2022 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. Lisi Domenico Andrea Parte_1
appellante contro
con il patrocinio dell'avv. Misto Marco CP_1
appellata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 12.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 85/2022 pubblicata il 14.7.2022 dal Giudice di Pace di Putignano, notificata il
31.8.2022, di accoglimento della domanda avanzata da ai sensi del disposto di CP_1 cui all'art. 2051 c.c. con conseguente condanna dell'odierno appellante al pagamento di euro
170,95 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese di lite. A sostegno del gravame l'Ente ha allegato: la errata interpretazione delle risultanze istruttorie essendo la sentenza gravata fondata sulla testimonianza di il quale Testimone_1
avrebbe reso dichiarazioni inattendibili;
la violazione di legge stante il mancato raggiungimento della prova sul nesso causale tra insidia e danno e per omessa valutazione dei requisiti che qualificano la buca come insidia;
la omessa valutazione delle circostanze interruttive del nesso eziologico non avendo, il Giudice di Pace, valutato ai fini della decisione la condotta di guida tenuta dalla conducente del mezzo nella produzione dell'evento; la errata valutazione del danno, quantificato in maniera eccessiva sostanziatosi, lo stesso, nella sostituzione di uno pneumatico.
Il ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “in Pt_1 Pt_1
totale riforma della sentenza n.85/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Putignano, pubblicata il 14 luglio 2022 e notificata il 31 agosto 2022, accogliere il presente appello e, per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione della somma di €170,95, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dì del pagamento, nonché al ristoro dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 22.12.2022 si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 rappresentato l'intervenuto pagamento, ad opera di parte appellante, della somma che veniva condannata a corrispondere in esecuzione della sentenza gravata, attribuendo a tale condotta valenza di acquiescenza tacita;
parte appellata ha preliminarmente eccepito “la nullità e l'inesistenza della procura alle liti del 27 luglio 2022” in quanto rilasciata dal Sindaco p.t. per la proposizione del gravame avverso una distinta pronuncia “e, comunque, il difetto di rappresentanza processuale in capo al procuratore costituito” e l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 339 c. 2 c.p.c. essendo stata la sentenza resa ai sensi del disposto di cui all'art. 113 c. 2 c.p.c..
Nel merito la ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha domandato il rigetto CP_1
con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 12.2.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non sono fondate.
La procura alle liti allegata all'atto di costituzione innanzi al Giudice di Pace veniva resa in relazione ad ogni “stato e grado del giudizio incardinato innanzi al G di P di Putignano dalla sig.ra con atto di citazione notificato il 28.11.2019”. A seguito della eccezione CP_1
sollevata, nel presente grado di giudizio, il con la prima difesa utile (cfr. Parte_1
deposito del 13.1.2023) ha prodotto la procura alle liti afferente all'appello avverso la sentenza n. 85/2022 resa dal Giudice di Pace di Putignano.
Non meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per esser stata, la sentenza di primo grado, pronunciata secondo equità. La , al momento della proposizione del giudizio innanzi al Giudice di Pace, ha chiesto CP_1 la condanna dell'odierno appellante al pagamento di “complessivi euro 170.95 ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”; solo in sede di deposito della comparsa conclusionale ha contenuto la domanda nei limiti di euro 1.032,00.
Ora, il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda [cfr. C. n. 12900/2014 “ (…) Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile
"ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda” conf. C. n. conf. 16404/2024].
Passando al merito, l'appello è meritevole di accoglimento.
A sostegno della domanda la odierna appellata ha allegato: di essere proprietaria dell'autovettura Fiat Lancia Ypsilon Tg CM297BL; che in data 24.6.2019 Controparte_2
utilizzava detta autovettura quando, alle ore 11.15 circa, in Noci (Ba), percorrendo via Togliatti con direzione verso via Foggia di Totos, in prossimità della intersezione con via della
Resistenza, finiva con la ruota anteriore sinistra in una buca presente sul manto stradale;
che sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di i quali, a seguito degli Pt_1
accertamenti di rito, rilevavano una “ una insidiosa e profonda buca” su via Togliatti all'altezza della intersezione con via della Resistenza;
che in conseguenza del sinistro l'autovettura riportava danni allo pneumatico anteriore sinistro che veniva riparato presso l'officina al costo di euro 170,95. CP_3
Orbene, la qualificazione della domanda ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. non è stata contestata ad opera delle parti.
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass.
n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis,
Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Ora, sin dal momento della costituzione innanzi al Giudice di Pace, il faceva Parte_1
richiamo a detto orientamento giurisprudenziale allegando, a sostegno, le risultanze della relazione stilata dalla Polizia Municipale a seguito dell'intervento sui luoghi di causa (cfr. pagg. 7 e ss. della comparsa di costituzione).
Le risultanze in atti consentono, agevolmente, di rilevare che il sinistro si verificava in una tarda mattinata del mese di giugno, in condizioni di cielo sereno, fondo stradale asciutto e piena visibilità (cfr. relazione redatta dalla Polizia municipale di deduzione dell'Ente a pag. 8 Pt_1
della comparsa di costituzione).
Il materiale fotografico presente nella richiamata documentazione e le dichiarazioni rese dai testi escussi (ing. ) attestano la presenza di una buca di rilevanti dimensioni Testimone_2 al centro della sede stradale [“buca al centro della carreggiata”] - quest'ultima larga quattro metri “con tratto rettilineo e due ampie corsie di marcia” (cfr. testimonianza dell'ing. Tes_2
) - insistente tra “alcuni rattoppi stradali ed un tombino di sottoservizi” (ibidem).
[...]
Gli indicati elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della conducente del mezzo, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa;
difatti, come dedotto dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio innanzi al Giudice di
Pace e risultante della documentazione in atti, le condizioni del luogo, teatro del sinistro, non avevano caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento atto a recidere il nesso causale presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Nel caso in esame l'evento è occorso in una giornata soleggiata, in piene condizioni di visibilità, su una strada di quattro metri di larghezza e connotata dalla presenza di diversi rattoppi e di un tombino, nei pressi del dissesto;
la condizione dei luoghi avrebbero dovuto indurre la conducente del mezzo a prestare massima attenzione. Sul punto, come dedotto sin dal principio dall'Ente convenuto e comprovato dalla documentazione in atti, la si CP_2
determinava a percorrere il centro della carreggiata – ove era collocata la buca – in violazione del disposto di cui all'art. 143 CdS.
Non può condividersi la tesi di parte appellata in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio;
ferma restando l'inopponibilità della decisione nei confronti della CP_2 che non è parte del presente giudizio, deve ritenersi che l'accertamento da effettuarsi in questa sede sia correlato alla verifica della ricorrenza del collegamento eziologico tra la condotta tenuta dal e l'evento dannoso e che tanto presupponga anche la verifica in ordine alla Pt_1
sussistenza di cause interruttive di detto nesso che possono consistere sia nella condotta tenuta dal danneggiato che da un terzo.
Da quanto premesso consegue l'accoglimento dell'appello e la integrale riforma della sentenza n. 85/2022 resa dal Giudice di Pace di Putignano con conseguente rigetto della domanda risarcitoria ed accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dall'Ente appellante delle somme erogate in favore di in esecuzione della pronuncia di primo grado in CP_1
misura pari ad euro 170,95 oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo (cfr. C. n.
24475/2019).
Le spese del doppio di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tabb. nn. 1 e 2 finca n. 1) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 85/2022 resa dal
Giudice di Pace di Putignano rigetta la domanda avanzata da;
CP_1 - accoglie la domanda avanzata dal e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
alla refusione delle somme corrisposte dall'Ente in esecuzione della pronuncia riformata in misura pari ad euro 170,95 oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del che CP_1 Parte_1
liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 173,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 91,50 per esborsi documentati ed in euro 331,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco