Articolo 1 della Legge 26 marzo 1949, n. 117
Articolo 2
Versione
26 aprile 1949
Art. 1.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica), per l'esercizio 1948-49, della somma di lire quattrocento milioni (lire 400.000.000) per l'acquisto di streptomicina da distribuirsi, secondo le modalita' che verranno stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai centri di sperimentazione clinico-scientifica ed agli infermi indigenti.
Entrata in vigore il 26 aprile 1949