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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/02/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 5468/2023 promossa con ricorso depositato il
28/09/2023
da
, con l'avv. FURIAN CARMELA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. SCIERI EMANUELE Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza in trattazione scritta del 21/02/2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni alle seguenti condizioni: 2
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 10.9.2017 in Padova e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alle seguenti condizioni:
1. i genitori saranno liberi entrambi di scegliere la propria residenza con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge entro e non oltre 3 gg. dall'avvenuto cambio, fermo restando l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
dovranno provvedere congiuntamente alla crescita, all'educazione ed al sano sviluppo della minore;
3. la minore manterrà la residenza prevalente insieme alla madre Parte_1
4. il padre potrà tenere con sé Per_1
- il fine settimana alternato, dal sabato mattina alle ore 10 fino al lunedì mattina con accompagno a scuola ovvero accompagnandola dalla mamma alle ore 10 qualora non vi sia lezione;
- il martedì pomeriggio, la madre accompagnerà dal padre al termine delle lezioni Per_1
di attività extrascolastica (dalle ore 17 in caso di mancanza di attività extrascolastica)
fino al giovedì mattina con accompagno a scuola della figlia ovvero alle ore 10 presso l'abitazione materna qualora non abbia lezione;
Per_1
- una settimana durante le vacanze natalizie, in modo da trascorrere con la madre e con il padre in via alternata il Natale ed il Capodanno: il Natale verrà trascorso negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, in modo che trascorra con il padre e con Per_1
la madre ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo: il giorno di Pasqua
verrà trascorso negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre;
- il giorno del compleanno del papà ed il giorno della Festa del Papà;
- il giorno del compleanno di negli anni dispari con la madre e negli anni pari con Per_1
il padre;
2 3
- i giorni delle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto (se non ricompreso nelle ferie estive da trascorrersi con un genitore), il 1° novembre e 8 dicembre in via alternata con la madre e con il padre;
- due settimane, anche non continuative, durante le ferie estive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno: in mancanza di accordo il padre e la madre decideranno ad anni alterni i periodi di ferie da trascorrere con la figlia;
Al di là delle alternanze suesposte, trascorrerà con la madre il giorno del Per_1
compleanno di quest'ultima e il giorno della Festa della Mamma;
5. qualora si ammali, il diritto di visita del padre verrà sospeso fino alla guarigione;
Per_1
6. i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio nonché reciproco assenso per la richiesta di documenti per l'espatrio della figlia minore: i relativi documenti resteranno presso la casa di residenza di Per_1
7. durante il tempo che i genitori trascorreranno con entrambi si impegnano a Per_1
rispettare gli impegni scolastici, ludici e/o sportivi della figlia, seguendola nello studio e nello svolgimento dei compiti, accompagnandola a scuola/attività sportive/impegni in orario e seguendo ogni Sua attività ed aspirazione;
8. stabilirsi un assegno di mantenimento a favore di ed a carico del padre, Persona_1
da corrispondersi alla ricorrente mediante bonifico bancario, pari ad € 250,00 mensili,
entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire da febbraio 2025:
tale somma è omnicomprensiva anche delle spese straordinarie, che siano scolastiche,
mediche e sportive. L'assegno Unico relativo alla minore resterà Org_1 Per_1
integralmente alla madre, con rinuncia del padre alla propria quota;
9. i genitori si dichiarano autosufficienti economicamente e di aver già regolato ogni ulteriore questione, anche di natura economica, derivante dalla loro relazione e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento ovvero ad altro titolo;
10. spese legali interamente compensate fra le Parti, che dichiarano di rinunciare alla solidarietà ex art. 13 L.P.
3 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in data 10/09/2017 a Padova (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 136, Parte II, Serie
A, anno 2017
Dall'unione coniugale è nata la figlia , il 27/12/2016, Persona_1
minorenne e non autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i signori e Parte_1 Controparte_1
consensualmente adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente del Tribunale di Padova, avvenuta in data 08/02/2022, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 973/2022, depositato il
09/02/2022, alle condizioni indicate in ricorso ed a verbale di udienza riportate.
La domanda odierna merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni,
essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente anche prima della comparizione dei coniugi avanti alla Presidente del Tribunale di
Padova, avvenuta il 08/02/2022.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e sono conformi all'interesse della figlia minorenne , delle Per_1
stesse va preso atto.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
4 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
10/09/2017 a Padova (PD) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 136, Parte II, Serie A, anno 2017;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi Registri;
3) Prende atto delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa compensate.
Padova, 28.2.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 5468/2023 promossa con ricorso depositato il
28/09/2023
da
, con l'avv. FURIAN CARMELA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. SCIERI EMANUELE Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza in trattazione scritta del 21/02/2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni alle seguenti condizioni: 2
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 10.9.2017 in Padova e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alle seguenti condizioni:
1. i genitori saranno liberi entrambi di scegliere la propria residenza con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge entro e non oltre 3 gg. dall'avvenuto cambio, fermo restando l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
dovranno provvedere congiuntamente alla crescita, all'educazione ed al sano sviluppo della minore;
3. la minore manterrà la residenza prevalente insieme alla madre Parte_1
4. il padre potrà tenere con sé Per_1
- il fine settimana alternato, dal sabato mattina alle ore 10 fino al lunedì mattina con accompagno a scuola ovvero accompagnandola dalla mamma alle ore 10 qualora non vi sia lezione;
- il martedì pomeriggio, la madre accompagnerà dal padre al termine delle lezioni Per_1
di attività extrascolastica (dalle ore 17 in caso di mancanza di attività extrascolastica)
fino al giovedì mattina con accompagno a scuola della figlia ovvero alle ore 10 presso l'abitazione materna qualora non abbia lezione;
Per_1
- una settimana durante le vacanze natalizie, in modo da trascorrere con la madre e con il padre in via alternata il Natale ed il Capodanno: il Natale verrà trascorso negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali, in modo che trascorra con il padre e con Per_1
la madre ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo: il giorno di Pasqua
verrà trascorso negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre;
- il giorno del compleanno del papà ed il giorno della Festa del Papà;
- il giorno del compleanno di negli anni dispari con la madre e negli anni pari con Per_1
il padre;
2 3
- i giorni delle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto (se non ricompreso nelle ferie estive da trascorrersi con un genitore), il 1° novembre e 8 dicembre in via alternata con la madre e con il padre;
- due settimane, anche non continuative, durante le ferie estive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno: in mancanza di accordo il padre e la madre decideranno ad anni alterni i periodi di ferie da trascorrere con la figlia;
Al di là delle alternanze suesposte, trascorrerà con la madre il giorno del Per_1
compleanno di quest'ultima e il giorno della Festa della Mamma;
5. qualora si ammali, il diritto di visita del padre verrà sospeso fino alla guarigione;
Per_1
6. i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio nonché reciproco assenso per la richiesta di documenti per l'espatrio della figlia minore: i relativi documenti resteranno presso la casa di residenza di Per_1
7. durante il tempo che i genitori trascorreranno con entrambi si impegnano a Per_1
rispettare gli impegni scolastici, ludici e/o sportivi della figlia, seguendola nello studio e nello svolgimento dei compiti, accompagnandola a scuola/attività sportive/impegni in orario e seguendo ogni Sua attività ed aspirazione;
8. stabilirsi un assegno di mantenimento a favore di ed a carico del padre, Persona_1
da corrispondersi alla ricorrente mediante bonifico bancario, pari ad € 250,00 mensili,
entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire da febbraio 2025:
tale somma è omnicomprensiva anche delle spese straordinarie, che siano scolastiche,
mediche e sportive. L'assegno Unico relativo alla minore resterà Org_1 Per_1
integralmente alla madre, con rinuncia del padre alla propria quota;
9. i genitori si dichiarano autosufficienti economicamente e di aver già regolato ogni ulteriore questione, anche di natura economica, derivante dalla loro relazione e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento ovvero ad altro titolo;
10. spese legali interamente compensate fra le Parti, che dichiarano di rinunciare alla solidarietà ex art. 13 L.P.
3 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in data 10/09/2017 a Padova (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 136, Parte II, Serie
A, anno 2017
Dall'unione coniugale è nata la figlia , il 27/12/2016, Persona_1
minorenne e non autosufficiente.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i signori e Parte_1 Controparte_1
consensualmente adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente del Tribunale di Padova, avvenuta in data 08/02/2022, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 973/2022, depositato il
09/02/2022, alle condizioni indicate in ricorso ed a verbale di udienza riportate.
La domanda odierna merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni,
essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente anche prima della comparizione dei coniugi avanti alla Presidente del Tribunale di
Padova, avvenuta il 08/02/2022.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e sono conformi all'interesse della figlia minorenne , delle Per_1
stesse va preso atto.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
4 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
10/09/2017 a Padova (PD) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 136, Parte II, Serie A, anno 2017;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi Registri;
3) Prende atto delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa compensate.
Padova, 28.2.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato
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