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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2024, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6137/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via G. Amendola n. 132, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Carlo Altieri che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Montesanto n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Maria Donata Tortorici che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: pagamento somme.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) condannare la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del sig. Parte_1
, della residua somma di € 1.102,44, oltre interessi e rivalutazione come per legge
[...]
e come sopra chiesti;
2) condannare la resistente, in ogni caso, alle competenze del
presente giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, il quale
dichiara di non averle riscosse, come da nota depositata il 09.06.2023…”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) rigettare il ricorso e la pretesa creditoria del sig.
in quanto illegittima. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi, in Parte_1
1 considerazione anche che il presente giudizio rientri nelle fattispecie di cui all'art. 96
c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che vi era stata sentenza n. 253/2022 del
Tribunale di Catanzaro-Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato dichiarato il suo diritto all'indennità di cui all'art. 170 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi e che, per il titolo indicato, spettava una somma non inferiore ad €. 11.113,26. Ha chiesto il pagamento della somma indicata, o della somma maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
La parte resistente si è costituita in giudizio assumendo che vi era stato il riconoscimento del debito di €. 11.113,26; che era stato proposto pagamento tramite rate per €. 1.000,00;
che vi era stato il pagamento delle prime rate;
che, dunque, la proposizione del ricorso determinava responsabilità ex art. 96 c.p.c. della parte ricorrente, che aveva agito in violazione dei criteri di correttezza e buona fede. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.. Nel corso del giudizio la parte resistente ha affermato che aveva operato un riconteggio e che la somma complessiva spettante in conseguenza della sentenza del Tribunale di Catanzaro era pari ad €. 10.010,82, già
corrisposta.
La parte ricorrente ha contestato tale affermazione, chiedendo il pagamento della somma residua.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 19.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Per la somma di €. 10.010,82 deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere, come di fatto affermato dalle parti all'udienza del 5.12.2023, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
Per la somma residua, si ritiene di dar seguito alla quantificazione in €. 11.113,26,
accettata anche, inizialmente, da parte resistente, che assume di aver riconosciuto come dovuta tale somma, provvedendo poi al pagamento rateale.
In tal modo, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.102,44, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il principio di soccombenza virtuale per la somma per cui è cessata la materia del contendere, occorre evidenziare che non risulta alcun versamento in favore del ricorrente prima della proposizione del ricorso (23.11.2022)
sicché, anche considerando che la sentenza dichiarativa del diritto è dell'1.4.2022 e che non risulta alcun accordo sul pagamento rateale, deve dirsi che, alla data indicata del deposito del ricorso, la domanda era integralmente da accogliere.
Per tali motivi le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione,
sono poste integralmente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere per €. 10.010,82;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
1.102,44, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
3 condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.694,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 14.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6137/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via G. Amendola n. 132, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Carlo Altieri che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Montesanto n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Maria Donata Tortorici che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: pagamento somme.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) condannare la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del sig. Parte_1
, della residua somma di € 1.102,44, oltre interessi e rivalutazione come per legge
[...]
e come sopra chiesti;
2) condannare la resistente, in ogni caso, alle competenze del
presente giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, il quale
dichiara di non averle riscosse, come da nota depositata il 09.06.2023…”.
Conclusioni di parte resistente: “… a) rigettare il ricorso e la pretesa creditoria del sig.
in quanto illegittima. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi, in Parte_1
1 considerazione anche che il presente giudizio rientri nelle fattispecie di cui all'art. 96
c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che vi era stata sentenza n. 253/2022 del
Tribunale di Catanzaro-Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato dichiarato il suo diritto all'indennità di cui all'art. 170 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato distribuzione e servizi e che, per il titolo indicato, spettava una somma non inferiore ad €. 11.113,26. Ha chiesto il pagamento della somma indicata, o della somma maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
La parte resistente si è costituita in giudizio assumendo che vi era stato il riconoscimento del debito di €. 11.113,26; che era stato proposto pagamento tramite rate per €. 1.000,00;
che vi era stato il pagamento delle prime rate;
che, dunque, la proposizione del ricorso determinava responsabilità ex art. 96 c.p.c. della parte ricorrente, che aveva agito in violazione dei criteri di correttezza e buona fede. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.. Nel corso del giudizio la parte resistente ha affermato che aveva operato un riconteggio e che la somma complessiva spettante in conseguenza della sentenza del Tribunale di Catanzaro era pari ad €. 10.010,82, già
corrisposta.
La parte ricorrente ha contestato tale affermazione, chiedendo il pagamento della somma residua.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 19.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Per la somma di €. 10.010,82 deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere, come di fatto affermato dalle parti all'udienza del 5.12.2023, valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
Per la somma residua, si ritiene di dar seguito alla quantificazione in €. 11.113,26,
accettata anche, inizialmente, da parte resistente, che assume di aver riconosciuto come dovuta tale somma, provvedendo poi al pagamento rateale.
In tal modo, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 1.102,44, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il principio di soccombenza virtuale per la somma per cui è cessata la materia del contendere, occorre evidenziare che non risulta alcun versamento in favore del ricorrente prima della proposizione del ricorso (23.11.2022)
sicché, anche considerando che la sentenza dichiarativa del diritto è dell'1.4.2022 e che non risulta alcun accordo sul pagamento rateale, deve dirsi che, alla data indicata del deposito del ricorso, la domanda era integralmente da accogliere.
Per tali motivi le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione,
sono poste integralmente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere per €. 10.010,82;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
1.102,44, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
3 condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.694,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 14.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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