CASS
Sentenza 2 dicembre 2020
Sentenza 2 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2020, n. 34323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34323 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2019 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG, Marco Dall'Olio che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 34323 Anno 2020 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 07/10/2020 RTTENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2019, il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione e decidendo a seguito del provvedimento di questa Corte del 14 agosto 2019 - che aveva qualificato il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di CO CA quale opposizione, ai sensi degli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso al precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 25 giugno 2019 - confermava il rigetto dell'istanza della difesa Con la predetta istanza, il condannato aveva chiesto l'applicazione del beneficio dell'indulto alle condanne patite dal CA, unificate nel provvedimento della locale Procura del 27 ottobre 2017, solo dopo avere operato il contemperamento previsto dall'art. 78 cod. pen., sottraendo così gli anni tre di reclusione del beneficio ai trent'anni di pena detentiva risultanti dal suddetto limite. 1.1. Il Tribunale, nel rigettarla nuovamente, aveva osservato che la giurisprudenza di legittimità (fra le altre: Cass. n. 32017/2013 e SU 36837/2010) aveva precisato come lo sconto di pena derivante dal beneficio dell'indulto dovesse essere applicato prima della riduzione della stessa nel limite massimo di trent'anni di reclusione previsto dall'art. 78 cod. pen., così come era, in effetti, avvenuto nel caso di specie. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, insistendo, con l'unico motivo, nel dedurre la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata decurtazione della misura prevista dall'indulto dalla pena complessiva, dato che questo doveva applicarsi alla pena trentennale risultante dall'applicazione dell'art. 78 cod. pen.. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Marco Dall'Olio, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile in considerazione del fatto che il principio di diritto applicato nel provvedimento impugnato costituisce un orientamento costante di questa Corte di legittimità (Cass. 32017/2013, 32955/2008, 264/2008). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse del CA è inammissibile. 1 1. E' orientamento costante di questa Corte, infatti, che, in tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma 2, cod. pen. - secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola - operi sul cumulo giuridico delle pene condonabili, determinandone la relativa riduzione e, solo all'esito di tale sottrazione, se del caso, si procede anche al contemperamento previsto dall'art. 78 cod. pen., posto che, altrimenti, il cumulo delle pene verrebbe a godere di un duplice abbattimento, non previsto come tale (sulla medesima pena) dalla legge, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del beneficio dell'indulto (così, da ultimo: Sez. 1 n. 41641 del 15/04/2019, Farinella Rv. 276878 e Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016, dep. 01/02/2017, Gianfreda, Rv. 269410). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 ottobre 2020.
lette le conclusioni del PG, Marco Dall'Olio che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 34323 Anno 2020 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 07/10/2020 RTTENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2019, il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione e decidendo a seguito del provvedimento di questa Corte del 14 agosto 2019 - che aveva qualificato il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di CO CA quale opposizione, ai sensi degli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso al precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 25 giugno 2019 - confermava il rigetto dell'istanza della difesa Con la predetta istanza, il condannato aveva chiesto l'applicazione del beneficio dell'indulto alle condanne patite dal CA, unificate nel provvedimento della locale Procura del 27 ottobre 2017, solo dopo avere operato il contemperamento previsto dall'art. 78 cod. pen., sottraendo così gli anni tre di reclusione del beneficio ai trent'anni di pena detentiva risultanti dal suddetto limite. 1.1. Il Tribunale, nel rigettarla nuovamente, aveva osservato che la giurisprudenza di legittimità (fra le altre: Cass. n. 32017/2013 e SU 36837/2010) aveva precisato come lo sconto di pena derivante dal beneficio dell'indulto dovesse essere applicato prima della riduzione della stessa nel limite massimo di trent'anni di reclusione previsto dall'art. 78 cod. pen., così come era, in effetti, avvenuto nel caso di specie. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, insistendo, con l'unico motivo, nel dedurre la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata decurtazione della misura prevista dall'indulto dalla pena complessiva, dato che questo doveva applicarsi alla pena trentennale risultante dall'applicazione dell'art. 78 cod. pen.. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Marco Dall'Olio, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile in considerazione del fatto che il principio di diritto applicato nel provvedimento impugnato costituisce un orientamento costante di questa Corte di legittimità (Cass. 32017/2013, 32955/2008, 264/2008). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse del CA è inammissibile. 1 1. E' orientamento costante di questa Corte, infatti, che, in tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma 2, cod. pen. - secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola - operi sul cumulo giuridico delle pene condonabili, determinandone la relativa riduzione e, solo all'esito di tale sottrazione, se del caso, si procede anche al contemperamento previsto dall'art. 78 cod. pen., posto che, altrimenti, il cumulo delle pene verrebbe a godere di un duplice abbattimento, non previsto come tale (sulla medesima pena) dalla legge, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del beneficio dell'indulto (così, da ultimo: Sez. 1 n. 41641 del 15/04/2019, Farinella Rv. 276878 e Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016, dep. 01/02/2017, Gianfreda, Rv. 269410). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 ottobre 2020.