Articolo 5 della Legge 3 maggio 1967, n. 310
Articolo 4
Versione
10 giugno 1967
Art. 5.
All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si fara' fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 10 giugno 1967