Art. 1.
La Regia guardia di finanza dipende dal Ministro per le finanze, fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
a) prevenire, ricercare, accertare e denunziare le violazioni finanziarie;
b) vigilare - nei limiti stabiliti dalle singole leggi - sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico;
c) concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni belliche;
d) concorrere al mantenimento dell'ordine e delle sicurezza pubblica;
e) eseguire altri servizi di pubblica vigilanza e tutela, per i quali, secondo le disposizioni di leggi speciali, sia richiesto il suo intervento.
La Regia guardia di finanza dipende dal Ministro per le finanze, fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
a) prevenire, ricercare, accertare e denunziare le violazioni finanziarie;
b) vigilare - nei limiti stabiliti dalle singole leggi - sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico;
c) concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni belliche;
d) concorrere al mantenimento dell'ordine e delle sicurezza pubblica;
e) eseguire altri servizi di pubblica vigilanza e tutela, per i quali, secondo le disposizioni di leggi speciali, sia richiesto il suo intervento.