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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 7425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7425 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 234272023 R.G. promossa da:
Sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1
P.IVA c.a.p. , c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mazzucchiello del CodiceFiscale_1
Foro di Napoli ( fax: 06.233.224.027, pec: ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio di Napoli (Na), sito alla via Martiri d'Otranto n. 113, c.a.p.
P.IVA
, per procura in calce al presente ricorso.
l' (C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ( ), giusta procura C.F._3 generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura contro Pt_1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa del 30.3.2023, con conseguente condanna dell al pagamento dei relativi ratei, non quantificati;
con vittoria di spese, diritti Pt_1 ed onorari di giudizio.
Si costituiva tempestivamente l' che chiedeva il rigetto del ricorso Pt_1
Quindi lette le note di trattazione scritta la causa era decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico
Va dichiarata cessata la materia del contendere
La parte personalmente con dichiarazione versata in atti ha rinunciato all'azione facendo pertanto venir meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento
È, dunque, cessata la materia del contendere. Le spese pertanto in considerazione dell'adempimento in corso di causa per metà sono compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della qualità delle parti
PQM
dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite
Napoli 10.10.2026
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 234272023 R.G. promossa da:
Sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1
P.IVA c.a.p. , c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mazzucchiello del CodiceFiscale_1
Foro di Napoli ( fax: 06.233.224.027, pec: ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio di Napoli (Na), sito alla via Martiri d'Otranto n. 113, c.a.p.
P.IVA
, per procura in calce al presente ricorso.
l' (C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ( ), giusta procura C.F._3 generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura contro Pt_1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa del 30.3.2023, con conseguente condanna dell al pagamento dei relativi ratei, non quantificati;
con vittoria di spese, diritti Pt_1 ed onorari di giudizio.
Si costituiva tempestivamente l' che chiedeva il rigetto del ricorso Pt_1
Quindi lette le note di trattazione scritta la causa era decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico
Va dichiarata cessata la materia del contendere
La parte personalmente con dichiarazione versata in atti ha rinunciato all'azione facendo pertanto venir meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento
È, dunque, cessata la materia del contendere. Le spese pertanto in considerazione dell'adempimento in corso di causa per metà sono compensate tra le parti e per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della qualità delle parti
PQM
dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite
Napoli 10.10.2026
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)