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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa MA Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10621/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/09/2025 da e da Parte_1
, entrambi con il proc. e dom. avv. BOLDARINO Parte_2
GIOVANNI, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa MA Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/06/2011 in
NE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 77, parte 2, serie C, dell'anno 2011;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 04.09.2011), e Per_1
MARTA (il 07.10.2014), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 26/02/1982, e , nato a [...] il Parte_2
11/03/1979, il cui matrimonio è stato celebrato in data 04/06/2011 in NE
(UD), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà.
2. Dà atto che l'immobile già adibito ad abitazione familiare sito in Tavagnacco
(UD) via A. Manzoni n. 29/c di cui il sig. risulta esclusivo proprietario Pt_2
rimarrà nella sua piena disponibilità con ogni arredo e corredo, salvo il prelievo da parte della sig.ra di alcuni beni come già concordato tra le parti. Parte_1
3. Dispone che i genitori manterranno l'affidamento congiunto dei figli minori e MA, con collocamento degli stessi presso l'abitazione di ciascuno dei Per_1
coniugi a settimane alterne con possibilità, durante la settimana di pertinenza di un genitore, di pernottare presso l'altro, previo accordo tra gli stessi tenendo conto delle esigenze e delle volontà dei minori.
Prende atto che entrambi i genitori in accordo tra di loro potranno, comunque, frequentare liberamente i figli tenendo conto delle esigenze e delle volontà degli stessi. Prende, altresì, atto che e MA manterranno la propria residenza Per_1
anagrafica presso l'abitazione del padre in Tavagnacco (UD), via A. Manzoni n.
29/c;
4. Salvo diversi accordi, dispone che durante il periodo scolastico i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
durante il periodo estivo, dispone che i minori trascorreranno metà delle vacanze da scuola con un genitore, metà con l'altro. In ogni caso, salvo la necessaria suddivisione paritetica dei periodi di festività/vacanze tra i genitori secondo gli impegni lavorativi e personali di ciascuno di essi, dovrà sempre tenersi conto delle esigenze e della volontà dei minori stessi. Dà atto che i genitori dovranno darsi comunicazione di eventuali periodi di vacanza estiva/invernale fuori regione con un congruo anticipo.
5. Dà atto che ciascun genitore condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
6. Dispone che il sig. versi alla signora un contributo mensile Pt_2 Parte_1
al mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 (trecento/00) ciascuno. La somma complessiva per entrambi pari ad euro 600,00 (seicento/00) verrà versata mediante bonifico bancario su c/c che verrà indicato dalla signora , Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
7. Dà atto che l'assegno unico e universale è attribuito per intero alla signora
. Parte_1
8. Pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo del Tribunale di Udine, nella misura pari al 70% quanto al sig.
e pari al 30% quanto alla signora;
Pt_2 Parte_1
9. Dispone che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Pt_2
, corrisponda la somma di Euro 900,00 (novecento/00) mensili. Tale Parte_1
somma verrà versata mediante bonifico bancario su c/c che verrà indicato dalla Sig.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutato annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat.
10. Dà atto che il sig. , a titolo di definizione della crisi coniugale e quale Pt_2
elemento funzionale alla risoluzione della stessa, ha già versato prima della sottoscrizione del ricorso alla signora , che ne rilascia ampia quietanza, Parte_1
la somma pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario.
11. Dà atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo dei documenti autonomi per i minori;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 77, parte 2, Serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2011.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa MA Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa MA Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10621/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 30/09/2025 da e da Parte_1
, entrambi con il proc. e dom. avv. BOLDARINO Parte_2
GIOVANNI, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa MA Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/06/2011 in
NE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 77, parte 2, serie C, dell'anno 2011;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 04.09.2011), e Per_1
MARTA (il 07.10.2014), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 26/02/1982, e , nato a [...] il Parte_2
11/03/1979, il cui matrimonio è stato celebrato in data 04/06/2011 in NE
(UD), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà.
2. Dà atto che l'immobile già adibito ad abitazione familiare sito in Tavagnacco
(UD) via A. Manzoni n. 29/c di cui il sig. risulta esclusivo proprietario Pt_2
rimarrà nella sua piena disponibilità con ogni arredo e corredo, salvo il prelievo da parte della sig.ra di alcuni beni come già concordato tra le parti. Parte_1
3. Dispone che i genitori manterranno l'affidamento congiunto dei figli minori e MA, con collocamento degli stessi presso l'abitazione di ciascuno dei Per_1
coniugi a settimane alterne con possibilità, durante la settimana di pertinenza di un genitore, di pernottare presso l'altro, previo accordo tra gli stessi tenendo conto delle esigenze e delle volontà dei minori.
Prende atto che entrambi i genitori in accordo tra di loro potranno, comunque, frequentare liberamente i figli tenendo conto delle esigenze e delle volontà degli stessi. Prende, altresì, atto che e MA manterranno la propria residenza Per_1
anagrafica presso l'abitazione del padre in Tavagnacco (UD), via A. Manzoni n.
29/c;
4. Salvo diversi accordi, dispone che durante il periodo scolastico i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
durante il periodo estivo, dispone che i minori trascorreranno metà delle vacanze da scuola con un genitore, metà con l'altro. In ogni caso, salvo la necessaria suddivisione paritetica dei periodi di festività/vacanze tra i genitori secondo gli impegni lavorativi e personali di ciascuno di essi, dovrà sempre tenersi conto delle esigenze e della volontà dei minori stessi. Dà atto che i genitori dovranno darsi comunicazione di eventuali periodi di vacanza estiva/invernale fuori regione con un congruo anticipo.
5. Dà atto che ciascun genitore condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
6. Dispone che il sig. versi alla signora un contributo mensile Pt_2 Parte_1
al mantenimento dei figli pari ad euro 300,00 (trecento/00) ciascuno. La somma complessiva per entrambi pari ad euro 600,00 (seicento/00) verrà versata mediante bonifico bancario su c/c che verrà indicato dalla signora , Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
7. Dà atto che l'assegno unico e universale è attribuito per intero alla signora
. Parte_1
8. Pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo del Tribunale di Udine, nella misura pari al 70% quanto al sig.
e pari al 30% quanto alla signora;
Pt_2 Parte_1
9. Dispone che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Pt_2
, corrisponda la somma di Euro 900,00 (novecento/00) mensili. Tale Parte_1
somma verrà versata mediante bonifico bancario su c/c che verrà indicato dalla Sig.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutato annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat.
10. Dà atto che il sig. , a titolo di definizione della crisi coniugale e quale Pt_2
elemento funzionale alla risoluzione della stessa, ha già versato prima della sottoscrizione del ricorso alla signora , che ne rilascia ampia quietanza, Parte_1
la somma pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario.
11. Dà atto che i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo dei documenti autonomi per i minori;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 77, parte 2, Serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2011.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa MA Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini