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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11960 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5409/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice MA OS, rilevato che l'udienza del 16.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
MA OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5409/2022 promossa da:
, c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.: e , c.f.: , elett.te C.F._2 Parte_3 C.F._3 dom.ti in Napoli alla Via Depretis n. 102, presso lo studio dell'avv. PALMA PAOLO, c.f.:
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto C.F._4 di citazione;
- ATTORI
CONTRO
, c.f.: , elett.te dom.to alla Via Controparte_1 C.F._5
Tanucci N.89, Caserta, presso lo studio dell'avv. MIRANDA PAOLO,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
, c.f: , elett.te dom.to in Pompei Via Parroco Controparte_2 C.F._7
Federico, n.49, presso lo studio dell'avv. Tiziana Pannullo, c.f.: , che lo C.F._8 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO
E
c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_3 C.F._9
pagina 2 di 5 alla Via Loggia Dei Pisani n. 25 presso lo studio dell'avvocato Tommaso Perpetua, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro D'Amaro c.f: , giusta CodiceFiscale_10 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO
E
c.f.: e Controparte_4 C.F._11 CP_5
c.f.: , elettivamente domiciliate in Caserta alla via Tanucci 89, presso lo C.F._12 studio dell'avv.to Paolo Miranda, c.f.: , che le rappresenta e difende C.F._6
giusta procura in calce all'atto di comparsa di intervento volontario.
-INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in ordine alla predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i germani , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuto la madre , il Notaio Dott. e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e, premesso di essere eredi, unitamente alla madre ed alla sorella del
[...] CP_5
padre , e che nell'asse ereditario di quest'ultimo vi era la quota di comproprietà Persona_1 dell'immobile in Napoli alla Emilio Scaglione n. 20 (Parco Anna), identificato al Catasto Sez.
SCA, al foglio 11, particella 448, sub. 47, cons. 5,5 vani, adibito a casa coniugale fino al decesso di , che l'immobile è stato venduto dal solo coniuge superstite Persona_1
a , in data 6.11.2017, per atto pubblico del Notaio Controparte_1 Controparte_2
senza il consenso dei quattro coeredi legittimi del defunto , Controparte_3 Persona_1 concludevano chiedendo dichiarare nullo il predetto contratto di compravendita.
Costituitisi i convenuti hanno resistito alla domanda di parte attrice.
Con comparsa depositata in data 28.11.2024 sono intervenute e CP_5 CP_4
, in posizione adesiva dipendente rispetto alla convenuta .
[...] Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo, in forza del quale gli attori hanno dichiarato di rinunciare all'azione di cui al presente giudizio con dichiarazione sottoscritta del 23.01.2024, inviata via pec alle controparti e depositata agli atti di causa dal pagina 3 di 5 convenuto in allegato alle note di trattazione scritta depositate in ordine Controparte_3
all'udienza del 25.11. 2025.
Ebbene, costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello, secondo cui < per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perchè, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel marito, della domanda e fa, quindi, vanir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata) (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/09/2004, n. 18255).
In ragione di quanto esposto alla rinuncia all'azione consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ancorché la rinuncia all'azione determini la cessazione della materia del contendere, In mancanza di accordo tra le parti, le spese di lite vanno poste a carico del rinunciante in quanto la rinuncia all'azione equivale ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/09/2004,
n. 18255).
In ragione di quanto esposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte degli attori, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con conseguente condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti , e ( e non Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
anche nei confronti di e per la loro posizione di inventrici CP_5 Controparte_4 adesive dipendenti) che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d. m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, abbassa complessità, in ordine alla fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di , e , così dispone: Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
pagina 4 di 5 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in 1.453,00 Controparte_1
euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi in favore dell'avvocato Paolo Miranda che si è dichiarato antistatario;
3) , con conseguente condanna di Parte_1 Parte_2 Parte_3 questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 che si liquidano in 1.453,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA
[...]
secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi in favore dell'avvocato Alessandro D'Amaro che si è dichiarato antistatario;
4) , con conseguente condanna di Parte_1 Parte_2 Parte_3 questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore che si Controparte_2
liquidano in in 1.453,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi in favore dell'avvocato Tiziana Pannullo che si è dichiarato antistatario.
Napoli, 17/12/2025
Il giudice
MA OS
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice MA OS, rilevato che l'udienza del 16.12.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
MA OS
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice MA OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5409/2022 promossa da:
, c.f.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f.: e , c.f.: , elett.te C.F._2 Parte_3 C.F._3 dom.ti in Napoli alla Via Depretis n. 102, presso lo studio dell'avv. PALMA PAOLO, c.f.:
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto C.F._4 di citazione;
- ATTORI
CONTRO
, c.f.: , elett.te dom.to alla Via Controparte_1 C.F._5
Tanucci N.89, Caserta, presso lo studio dell'avv. MIRANDA PAOLO,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._6
comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
, c.f: , elett.te dom.to in Pompei Via Parroco Controparte_2 C.F._7
Federico, n.49, presso lo studio dell'avv. Tiziana Pannullo, c.f.: , che lo C.F._8 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO
E
c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_3 C.F._9
pagina 2 di 5 alla Via Loggia Dei Pisani n. 25 presso lo studio dell'avvocato Tommaso Perpetua, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro D'Amaro c.f: , giusta CodiceFiscale_10 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTO
E
c.f.: e Controparte_4 C.F._11 CP_5
c.f.: , elettivamente domiciliate in Caserta alla via Tanucci 89, presso lo C.F._12 studio dell'avv.to Paolo Miranda, c.f.: , che le rappresenta e difende C.F._6
giusta procura in calce all'atto di comparsa di intervento volontario.
-INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in ordine alla predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i germani , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuto la madre , il Notaio Dott. e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e, premesso di essere eredi, unitamente alla madre ed alla sorella del
[...] CP_5
padre , e che nell'asse ereditario di quest'ultimo vi era la quota di comproprietà Persona_1 dell'immobile in Napoli alla Emilio Scaglione n. 20 (Parco Anna), identificato al Catasto Sez.
SCA, al foglio 11, particella 448, sub. 47, cons. 5,5 vani, adibito a casa coniugale fino al decesso di , che l'immobile è stato venduto dal solo coniuge superstite Persona_1
a , in data 6.11.2017, per atto pubblico del Notaio Controparte_1 Controparte_2
senza il consenso dei quattro coeredi legittimi del defunto , Controparte_3 Persona_1 concludevano chiedendo dichiarare nullo il predetto contratto di compravendita.
Costituitisi i convenuti hanno resistito alla domanda di parte attrice.
Con comparsa depositata in data 28.11.2024 sono intervenute e CP_5 CP_4
, in posizione adesiva dipendente rispetto alla convenuta .
[...] Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo, in forza del quale gli attori hanno dichiarato di rinunciare all'azione di cui al presente giudizio con dichiarazione sottoscritta del 23.01.2024, inviata via pec alle controparti e depositata agli atti di causa dal pagina 3 di 5 convenuto in allegato alle note di trattazione scritta depositate in ordine Controparte_3
all'udienza del 25.11. 2025.
Ebbene, costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello, secondo cui < per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perchè, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel marito, della domanda e fa, quindi, vanir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata) (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/09/2004, n. 18255).
In ragione di quanto esposto alla rinuncia all'azione consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ancorché la rinuncia all'azione determini la cessazione della materia del contendere, In mancanza di accordo tra le parti, le spese di lite vanno poste a carico del rinunciante in quanto la rinuncia all'azione equivale ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/09/2004,
n. 18255).
In ragione di quanto esposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione da parte degli attori, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con conseguente condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti , e ( e non Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
anche nei confronti di e per la loro posizione di inventrici CP_5 Controparte_4 adesive dipendenti) che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d. m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, abbassa complessità, in ordine alla fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di , e , così dispone: Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
pagina 4 di 5 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in 1.453,00 Controparte_1
euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi in favore dell'avvocato Paolo Miranda che si è dichiarato antistatario;
3) , con conseguente condanna di Parte_1 Parte_2 Parte_3 questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 che si liquidano in 1.453,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA
[...]
secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi in favore dell'avvocato Alessandro D'Amaro che si è dichiarato antistatario;
4) , con conseguente condanna di Parte_1 Parte_2 Parte_3 questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore che si Controparte_2
liquidano in in 1.453,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi in favore dell'avvocato Tiziana Pannullo che si è dichiarato antistatario.
Napoli, 17/12/2025
Il giudice
MA OS
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