Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. IA MA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 3912 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
(CF: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Carloforte presso lo studio dell'Avv. Nicolfranco Ghigino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, (CF: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Eloisa Romagna che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Comune di Sant'Arcangelo di Romagna per l'anno per l'anno 2005, al n.17, parte II serie C;
di procedere, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2. Non porre a carico del sig. l'assegno divorzile a favore di Parte_1 CP_1
essendo i coniugi in grado di provvedere da soli al loro mantenimento;
[...]
3. Ordinare la restituzione, al sig. delle somme percepite come assegno Parte_1
di mantenimento dalla sig.ra dal Gennaio 2022 al mese di Ottobre 2023; Controparte_1
4. In ogni caso: condannare la sig.ra al pagamento degli onorari, compensi Controparte_1
professionali e spese del giudizio, oltre al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c”.
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. stabilire che nessun assegno divorzile è dovuto in favore della signora dando Controparte_1
atto che allo stato i coniugi sono economicamente indipendenti;
3. rigettare ogni altra avversa domanda in quanto tardiva e destituita di ogni fondamento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, ha domandato la pronuncia Parte_1
dello scioglimento del matrimonio contratto con in Sant'Arcangelo di Romagna in data CP_1
10.09.2005, precisando che dal matrimonio non sono nati figli e che i coniugi si erano separati con decreto di omologa del 06.12.2018 senza più riprendere la convivenza.
Ha domandato, inoltre che nessun assegno divorzile fosse riconosciuto a suo carico e in favore della resistente avendo egli subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al momento della separazione ed avendo la resistente iniziato a svolgere attività lavorativa. , costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
dello scioglimento del matrimonio instando per il riconoscimento di un assegno divorzile in ragione dei problemi di salute che le rendevano difficoltoso lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con ordinanza dell'11.10.2023 il presidente, tenuto conto del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente e del miglioramento di quelle della resistente e non risultando in atti una riduzione della capacità lavorativa di quest'ultima, ha revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento della CP_1
Con sentenza dell'11.10.2023 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Con note trasmesse per l'udienza del 28.06.2024 parte ricorrente ha domandato la restituzione delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento a partire dal mese di gennaio 2022 e la resistente ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile,
evidenziando l'inammissibilità della pretesa restitutoria.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente deve richiamarsi la sentenza non definita n. 2369/2023 dell'11.10.2023 con la quale il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alla domanda spiegata nell'interesse del ricorrente al momento della precisazione delle conclusioni, deve rilevarsi che le domande restitutorie e di divisione di beni comuni non possono essere esaminate nell'ambito del giudizio di divorzio, poiché in tale giudizio non possono essere introdotte domande aventi contenuto patrimoniale diverso da quelle espressamente consentite dal legislatore. L'art. 40 c.p.c., infatti, consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo, in tal modo, la possibilità di proporre nell'ambito del medesimo giudizio più domande connesse soggettivamente, ma soggette a riti diversi.
Del tutto infondata è, infine, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c, non risultando che la stessa abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, richiamata la sentenza non definitiva n. del 2369/2023 dell'11.10.2023, con cui è già
stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, definitivamente pronunciando:
. dichiara inammissibile la domanda di restituzione spiegata nell'interesse del ricorrente;
. rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.;
. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il giudice rel.
Dott. IA MA
Il presidente
Dott. Giorgio Latti