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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 877 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da
, in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Federica Deplano, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in prosecuzione
ATTRICE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica certificata dell'avv. AR Rivano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 1° febbraio 2020, ha convenuto in Persona_1
giudizio per sentir condannare quest'ultimo alla restituzione Controparte_1
della somma complessiva di Euro 9.191,62, o quella somma maggiore o minore dovuta, oltre a interessi e rivalutazione, pari a quanto previsto dal piano di rientro relativo alla morosità nell'utenza idrica destinata a servizio dell'immobile sito in
Carloforte, piazza Carlo Emanuele n. 23, fornitura intestata all'attore ed utilizzata
1 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
dal convenuto, ovvero, in via subordinata, alla restituzione della minor somma già corrisposta per l'acconto e per le singole rate, con riserva di separata azione per le restanti rate, deducendo la locazione del suddetto immobile da parte di
[...]
a favore del convenuto, l'utilizzazione ininterrotta della fornitura Parte_1
fino al 20 ottobre 2016, data di slaccio, e la successiva rateizzazione chiesta e concessa da parte dell'attore, ai fini del riallaccio dell'utenza idrica e del subentro del conduttore.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la Controparte_1
prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori, la prescrizione decennale, comunque, del credito vantato e il difetto di legittimazione ad agire per la restituzione da parte di soggetto diverso dalla locatrice, contestando anche nel merito il fondamento della domanda e concludendo per il rigetto della stessa ovvero, in via subordinata, per la compensazione con il controcredito dedotto dal convenuto, in relazione al danno, pari a Euro 5.000,00, arrecato alla sua attività economica dallo slaccio, protratto per due mesi.
Il processo, interrottosi per la morte di è proseguito ad Persona_1
istanza di in qualità di sua erede. Parte_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che l'immobile a cui si riferiva Persona_1
l'utenza idrica, in origine di sua proprietà, veniva ceduto alla Immobiliare
Cucciolo s.a.s., la quale, in data 26 novembre 2009, lo cedeva a Parte_1
moglie dell'attore e socia della stessa società; che l'immobile, in data 1°
[...]
gennaio 2010, veniva concesso in locazione al convenuto, da parte della Pt_1
ma l'utenza idrica rimaneva intestata all'attore, seppur utilizzata ininterrottamente dal convenuto;
che il contatore, in data 20 ottobre 2016, veniva slacciato per morosità; che l'attore, di concerto con il convenuto, si attivava per ottenere
2 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
l'immediato riallaccio;
che la a tal fine, gli prospettava la Parte_2
presentazione di una richiesta di dilazione del debito, con rinuncia ai reclami, e la rateizzazione veniva poi effettivamente concessa, previo pagamento dell'acconto e delle prime due rate, sulle sessanta indicate, fino all'ultima prevista, in data 11 maggio 2024; che dopo la regolarizzazione il conduttore poteva presentare la richiesta di subentro e il riallaccio avveniva poi in data 12 dicembre 2016; che l'attore richiedeva allora al convenuto la restituzione delle somme di cui si era fatto carico per garantirgli il riallaccio;
che seguiva a tale richiesta il pagamento di sei rate, per l'ammontare di Euro 1.446,00; che il convenuto era debitore della somma complessiva di Euro 9.191,62, risultante dal piano di rientro, al netto delle somme già rimborsate.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che intende Controparte_1
rilevare la prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti a carico del conduttore, come stabilito dall'art. 6 della L. n. 841 del 1973, in deroga all'art. 2948 cod. civ.; che intende rilevare ancora la prescrizione decennale del credito vantato;
che, nel merito, il rapporto di locazione era intrattenuto con la la quale era, perciò, l'unico soggetto legittimato a Pt_1
richiedere la restituzione degli oneri accessori, anticipati per conto del conduttore;
che il convenuto non raggiungeva con l'attore alcun accordo per la restituzione delle somme richieste dalla che nemmeno era possibile evincere Parte_2
dall'estratto conto il periodo di somministrazione, potendo trattarsi di consumi anche anteriori al 1° gennaio 2010; che l'attore, oltre a non informare il convenuto dei consumi, richiedeva la dilazione senza rilevare la prescrizione quinquennale dell'eventuale credito;
che la condotta dell'attore aveva come conseguenza lo slaccio del contatore, il che impediva al convenuto di usufruire di un bene essenziale per la propria attività economica, in un periodo di due mesi, con un pregiudizio di Euro 5.000,00, opposto in compensazione.
2. Le eccezioni di prescrizione sono entrambe manifestamente infondate: la prima sia perché la L. n. 841 del 1973 è stata per intero abrogata dall'art. 24 del
D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, in
3 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
epoca antecedente al contratto di locazione, sia perché l'azione proposta non è quella spettante alla locatrice per conseguire il rimborso degli oneri accessori, bensì quella spettante a chiunque per farsi indennizzare della diminuzione patrimoniale, come si vedrà; la seconda perché l'arricchimento ed il correlativo impoverimento sono configurabili nel momento della richiesta di rateizzazione del debito pregresso e del conseguente riallaccio della fornitura, in data anteriore e prossima all'introduzione del giudizio, e non nel periodo di maturazione del credito per i corrispettivi, durante il quale nessuna delle parti in causa sosteneva la relativa spesa ed a veder diminuito il proprio patrimonio, giorno per giorno, era unicamente il gestore del servizio idrico integrato.
3. La domanda, qualificabile come azione di arricchimento senza causa, è fondata.
3.1. Per giurisprudenza consolidata, l'azione generale di arricchimento è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi;
è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione (Cass. sez. un. n. 14215 del
2002). I presupposti dell'azione generale di arricchimento si ravvisano: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 cod. civ.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti (Cass. sez. un. n. 23385 del 2008). Per quanto concerne quest'ultimo presupposto, il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione esperibile dall'impoverito nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto e, perciò, a prescindere dalla previsione del suo esito (Cass. n. 11038 del
4 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
2018; conf. nn. 29988 del 2018, 843 del 2020 e 4246 del 2024). La sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa coinvolge, dunque, anche il caso di arricchimento indiretto o mediato, allorché l'arricchito sia persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito, per cui questi deve trovarsi a non poter esperire altra azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali (cfr. Cass. sez. un. nn. 24772 del 2008 e 33954 del 2023).
3.2. Nella specie, l'attore ha agito in giudizio per farsi indennizzare del pregiudizio subìto in conseguenza della spesa da lui sostenuta per il riallaccio di una fornitura utilizzata dal conduttore in un immobile di proprietà della locatrice ed ancora intestata all'attore, originario proprietario;
il convenuto, di contro, ha contestato la legittimazione a proporre l'azione di adempimento per gli oneri accessori, da parte di un soggetto diverso dall'altra contraente, senza mettere in dubbio l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa da parte dell'attore, estraneo al contratto di locazione, e senza prospettare l'esistenza di altra azione, di carattere restitutorio o risarcitorio, preclusiva dell'azione esperita.
3.3. Ciò premesso, nessun dubbio può aversi sulla qualificabilità della domanda come azione di arricchimento senza causa, né sulla residualità dell'azione esperita, essendo sorta controversia intorno ad una pretesa indennitaria per una prestazione volta al ripristino di un servizio non destinato ad uno dei bisogni della famiglia, né ad un'azienda gestita da entrambi i coniugi, ma ad un immobile personale di uno di loro, sicché vanno accertati soltanto arricchimento, impoverimento e nesso causale.
3.4. In base a quello che risulta dalle due distinte scritture private prodotte,
l'immobile in questione veniva concesso in locazione ad uso commerciale a dapprima dalla società Immobiliare Cucciolo s.a.s. di AR Controparte_1
AN & C., a decorrere dal 1° gennaio 1987, e successivamente dall'allora coniuge di e nuova proprietaria a decorrere Persona_1 Parte_1
dal 1° gennaio 2010, affinché il locale fosse adibito a ristorazione.
3.5. In base a quello che risulta dall'estratto conto e dalla corrispondenza prodotti, tuttavia, l'utenza idrica destinata a servizio dello stesso immobile
5 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
rimaneva sempre intestata a il quale, a seguito di slaccio, Persona_1
richiedeva alla la dilazione dei termini per il pagamento del debito, Parte_2
facendone richiesta sul modulo predisposto dal gestore il 21 ottobre 2016; soltanto il 25 ottobre 2016, invece, veniva presentata richiesta di attivazione del servizio ex novo da parte di il quale disponeva di un punto di consegna Controparte_1
non più attivo, come sarebbe stato necessario ai fini della voltura, bensì ormai inattivo, utile ai fini del subentro.
3.6. In base a quello che risulta dal piano di rientro, dalla diffida e dalle ricevute prodotti, venivano corrisposte dall'intestatario la somma dovuta in acconto per l'importo di Euro 4.037,08, la prima rata per l'importo di Euro
748,50, la seconda rata per l'importo di Euro 657,63 ed in corso di causa tutte le rate successive per l'importo preventivato di Euro 4.778,18 (79,64 x 60), in totale
Euro 10.221,39 (comprensivo degli interessi richiesti dal gestore); sottratto l'importo di Euro 1.928,00 (241,00 x 8), restituito dalla figlia del convenuto
[...]
maggiore di quello dedotto nella citazione, come riconosciuto CP_2
dall'attore nella nota predisposta dal suo procuratore e da lui sottoscritta, l'esborso complessivo rimasto a carico del titolare ammonta a Euro 8.293,39.
3.7. Alla luce di quanto precede, posto che non è ravvisabile alcun ostacolo nella diversità di rapporti, di somministrazione in capo all'attore e di locazione in capo al convenuto, e nella diversità di soggetti a cui le parti erano legate, il gestore per l'uno e la locatrice per l'altro, e posto, altresì, che non è rinvenibile nel sistema un'azione con cui l'attore (ora la sua erede, che agisce solo iure successionis) possa altrimenti farsi indennizzare del pregiudizio sofferto, non può che ritenersi raggiunta la prova piena della perdita nel patrimonio dell'attore, del vantaggio nel patrimonio del convenuto e del nesso di derivazione causale, il tutto in assenza di giustificazione, come presumibile ragionando in via controfattuale, poiché obiettivamente se non fosse stata anticipata la spesa da parte del titolare dell'utenza idrica, ancorché questi fosse tenuto ad adempiere la propria obbligazione in virtù del contratto di somministrazione, il servizio non sarebbe stato ripristinato dal gestore ed il conduttore, nell'inerzia della locatrice, non
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avrebbe potuto riprendere la propria attività economica nell'immobile locato;
viceversa, non è stata fornita dal convenuto, su cui incombe l'onere, trattandosi di una sua eccezione, la dimostrazione che il credito liquidato dal gestore per i corrispettivi del servizio si fosse anche solo in parte prescritto, anche ammesso che un fatto estintivo possa essere eccepito fuori del rapporto al quale si riferisce e da parte di un soggetto diverso da quello al quale l'eccezione spetta.
3.8. Accertati i presupposti per l'indennizzo, sul suo ammontare non occorre alcuna ulteriore indagine.
3.9. All'importo dell'indennizzo dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal riallaccio, risalente al 12 dicembre 2016.
3.10. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 11.012,95, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. La domanda riconvenzionale di accertamento della compensazione per ragione di danno, infine, è manifestamente infondata, in difetto del presupposto della coesistenza di reciproci debiti tra le parti, non potendo affermarsi un diritto al risarcimento se non verso la locatrice in relazione al godimento garantito al conduttore e, comunque, non potendo invocarsi il risarcimento di una perdita o un mancato guadagno per causa imputabile anche al danneggiato, in relazione al disinteresse mostrato per anni rispetto alla spesa determinata dal consumo della risorsa fornita dal gestore.
5. Conclusivamente, la domanda principale va accolta e quella riconvenzionale respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
7 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'erede dell'attore, della somma di Euro 11.012,95, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal riallaccio, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'erede dell'attore, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 26 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 877 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da
, in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Federica Deplano, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in prosecuzione
ATTRICE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica certificata dell'avv. AR Rivano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 1° febbraio 2020, ha convenuto in Persona_1
giudizio per sentir condannare quest'ultimo alla restituzione Controparte_1
della somma complessiva di Euro 9.191,62, o quella somma maggiore o minore dovuta, oltre a interessi e rivalutazione, pari a quanto previsto dal piano di rientro relativo alla morosità nell'utenza idrica destinata a servizio dell'immobile sito in
Carloforte, piazza Carlo Emanuele n. 23, fornitura intestata all'attore ed utilizzata
1 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
dal convenuto, ovvero, in via subordinata, alla restituzione della minor somma già corrisposta per l'acconto e per le singole rate, con riserva di separata azione per le restanti rate, deducendo la locazione del suddetto immobile da parte di
[...]
a favore del convenuto, l'utilizzazione ininterrotta della fornitura Parte_1
fino al 20 ottobre 2016, data di slaccio, e la successiva rateizzazione chiesta e concessa da parte dell'attore, ai fini del riallaccio dell'utenza idrica e del subentro del conduttore.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la Controparte_1
prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori, la prescrizione decennale, comunque, del credito vantato e il difetto di legittimazione ad agire per la restituzione da parte di soggetto diverso dalla locatrice, contestando anche nel merito il fondamento della domanda e concludendo per il rigetto della stessa ovvero, in via subordinata, per la compensazione con il controcredito dedotto dal convenuto, in relazione al danno, pari a Euro 5.000,00, arrecato alla sua attività economica dallo slaccio, protratto per due mesi.
Il processo, interrottosi per la morte di è proseguito ad Persona_1
istanza di in qualità di sua erede. Parte_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che l'immobile a cui si riferiva Persona_1
l'utenza idrica, in origine di sua proprietà, veniva ceduto alla Immobiliare
Cucciolo s.a.s., la quale, in data 26 novembre 2009, lo cedeva a Parte_1
moglie dell'attore e socia della stessa società; che l'immobile, in data 1°
[...]
gennaio 2010, veniva concesso in locazione al convenuto, da parte della Pt_1
ma l'utenza idrica rimaneva intestata all'attore, seppur utilizzata ininterrottamente dal convenuto;
che il contatore, in data 20 ottobre 2016, veniva slacciato per morosità; che l'attore, di concerto con il convenuto, si attivava per ottenere
2 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
l'immediato riallaccio;
che la a tal fine, gli prospettava la Parte_2
presentazione di una richiesta di dilazione del debito, con rinuncia ai reclami, e la rateizzazione veniva poi effettivamente concessa, previo pagamento dell'acconto e delle prime due rate, sulle sessanta indicate, fino all'ultima prevista, in data 11 maggio 2024; che dopo la regolarizzazione il conduttore poteva presentare la richiesta di subentro e il riallaccio avveniva poi in data 12 dicembre 2016; che l'attore richiedeva allora al convenuto la restituzione delle somme di cui si era fatto carico per garantirgli il riallaccio;
che seguiva a tale richiesta il pagamento di sei rate, per l'ammontare di Euro 1.446,00; che il convenuto era debitore della somma complessiva di Euro 9.191,62, risultante dal piano di rientro, al netto delle somme già rimborsate.
1.2. ha esposto in replica quanto segue: che intende Controparte_1
rilevare la prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti a carico del conduttore, come stabilito dall'art. 6 della L. n. 841 del 1973, in deroga all'art. 2948 cod. civ.; che intende rilevare ancora la prescrizione decennale del credito vantato;
che, nel merito, il rapporto di locazione era intrattenuto con la la quale era, perciò, l'unico soggetto legittimato a Pt_1
richiedere la restituzione degli oneri accessori, anticipati per conto del conduttore;
che il convenuto non raggiungeva con l'attore alcun accordo per la restituzione delle somme richieste dalla che nemmeno era possibile evincere Parte_2
dall'estratto conto il periodo di somministrazione, potendo trattarsi di consumi anche anteriori al 1° gennaio 2010; che l'attore, oltre a non informare il convenuto dei consumi, richiedeva la dilazione senza rilevare la prescrizione quinquennale dell'eventuale credito;
che la condotta dell'attore aveva come conseguenza lo slaccio del contatore, il che impediva al convenuto di usufruire di un bene essenziale per la propria attività economica, in un periodo di due mesi, con un pregiudizio di Euro 5.000,00, opposto in compensazione.
2. Le eccezioni di prescrizione sono entrambe manifestamente infondate: la prima sia perché la L. n. 841 del 1973 è stata per intero abrogata dall'art. 24 del
D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, in
3 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
epoca antecedente al contratto di locazione, sia perché l'azione proposta non è quella spettante alla locatrice per conseguire il rimborso degli oneri accessori, bensì quella spettante a chiunque per farsi indennizzare della diminuzione patrimoniale, come si vedrà; la seconda perché l'arricchimento ed il correlativo impoverimento sono configurabili nel momento della richiesta di rateizzazione del debito pregresso e del conseguente riallaccio della fornitura, in data anteriore e prossima all'introduzione del giudizio, e non nel periodo di maturazione del credito per i corrispettivi, durante il quale nessuna delle parti in causa sosteneva la relativa spesa ed a veder diminuito il proprio patrimonio, giorno per giorno, era unicamente il gestore del servizio idrico integrato.
3. La domanda, qualificabile come azione di arricchimento senza causa, è fondata.
3.1. Per giurisprudenza consolidata, l'azione generale di arricchimento è un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi;
è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione (Cass. sez. un. n. 14215 del
2002). I presupposti dell'azione generale di arricchimento si ravvisano: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 cod. civ.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti (Cass. sez. un. n. 23385 del 2008). Per quanto concerne quest'ultimo presupposto, il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione esperibile dall'impoverito nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto e, perciò, a prescindere dalla previsione del suo esito (Cass. n. 11038 del
4 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
2018; conf. nn. 29988 del 2018, 843 del 2020 e 4246 del 2024). La sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa coinvolge, dunque, anche il caso di arricchimento indiretto o mediato, allorché l'arricchito sia persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito, per cui questi deve trovarsi a non poter esperire altra azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali (cfr. Cass. sez. un. nn. 24772 del 2008 e 33954 del 2023).
3.2. Nella specie, l'attore ha agito in giudizio per farsi indennizzare del pregiudizio subìto in conseguenza della spesa da lui sostenuta per il riallaccio di una fornitura utilizzata dal conduttore in un immobile di proprietà della locatrice ed ancora intestata all'attore, originario proprietario;
il convenuto, di contro, ha contestato la legittimazione a proporre l'azione di adempimento per gli oneri accessori, da parte di un soggetto diverso dall'altra contraente, senza mettere in dubbio l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa da parte dell'attore, estraneo al contratto di locazione, e senza prospettare l'esistenza di altra azione, di carattere restitutorio o risarcitorio, preclusiva dell'azione esperita.
3.3. Ciò premesso, nessun dubbio può aversi sulla qualificabilità della domanda come azione di arricchimento senza causa, né sulla residualità dell'azione esperita, essendo sorta controversia intorno ad una pretesa indennitaria per una prestazione volta al ripristino di un servizio non destinato ad uno dei bisogni della famiglia, né ad un'azienda gestita da entrambi i coniugi, ma ad un immobile personale di uno di loro, sicché vanno accertati soltanto arricchimento, impoverimento e nesso causale.
3.4. In base a quello che risulta dalle due distinte scritture private prodotte,
l'immobile in questione veniva concesso in locazione ad uso commerciale a dapprima dalla società Immobiliare Cucciolo s.a.s. di AR Controparte_1
AN & C., a decorrere dal 1° gennaio 1987, e successivamente dall'allora coniuge di e nuova proprietaria a decorrere Persona_1 Parte_1
dal 1° gennaio 2010, affinché il locale fosse adibito a ristorazione.
3.5. In base a quello che risulta dall'estratto conto e dalla corrispondenza prodotti, tuttavia, l'utenza idrica destinata a servizio dello stesso immobile
5 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
rimaneva sempre intestata a il quale, a seguito di slaccio, Persona_1
richiedeva alla la dilazione dei termini per il pagamento del debito, Parte_2
facendone richiesta sul modulo predisposto dal gestore il 21 ottobre 2016; soltanto il 25 ottobre 2016, invece, veniva presentata richiesta di attivazione del servizio ex novo da parte di il quale disponeva di un punto di consegna Controparte_1
non più attivo, come sarebbe stato necessario ai fini della voltura, bensì ormai inattivo, utile ai fini del subentro.
3.6. In base a quello che risulta dal piano di rientro, dalla diffida e dalle ricevute prodotti, venivano corrisposte dall'intestatario la somma dovuta in acconto per l'importo di Euro 4.037,08, la prima rata per l'importo di Euro
748,50, la seconda rata per l'importo di Euro 657,63 ed in corso di causa tutte le rate successive per l'importo preventivato di Euro 4.778,18 (79,64 x 60), in totale
Euro 10.221,39 (comprensivo degli interessi richiesti dal gestore); sottratto l'importo di Euro 1.928,00 (241,00 x 8), restituito dalla figlia del convenuto
[...]
maggiore di quello dedotto nella citazione, come riconosciuto CP_2
dall'attore nella nota predisposta dal suo procuratore e da lui sottoscritta, l'esborso complessivo rimasto a carico del titolare ammonta a Euro 8.293,39.
3.7. Alla luce di quanto precede, posto che non è ravvisabile alcun ostacolo nella diversità di rapporti, di somministrazione in capo all'attore e di locazione in capo al convenuto, e nella diversità di soggetti a cui le parti erano legate, il gestore per l'uno e la locatrice per l'altro, e posto, altresì, che non è rinvenibile nel sistema un'azione con cui l'attore (ora la sua erede, che agisce solo iure successionis) possa altrimenti farsi indennizzare del pregiudizio sofferto, non può che ritenersi raggiunta la prova piena della perdita nel patrimonio dell'attore, del vantaggio nel patrimonio del convenuto e del nesso di derivazione causale, il tutto in assenza di giustificazione, come presumibile ragionando in via controfattuale, poiché obiettivamente se non fosse stata anticipata la spesa da parte del titolare dell'utenza idrica, ancorché questi fosse tenuto ad adempiere la propria obbligazione in virtù del contratto di somministrazione, il servizio non sarebbe stato ripristinato dal gestore ed il conduttore, nell'inerzia della locatrice, non
6 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
avrebbe potuto riprendere la propria attività economica nell'immobile locato;
viceversa, non è stata fornita dal convenuto, su cui incombe l'onere, trattandosi di una sua eccezione, la dimostrazione che il credito liquidato dal gestore per i corrispettivi del servizio si fosse anche solo in parte prescritto, anche ammesso che un fatto estintivo possa essere eccepito fuori del rapporto al quale si riferisce e da parte di un soggetto diverso da quello al quale l'eccezione spetta.
3.8. Accertati i presupposti per l'indennizzo, sul suo ammontare non occorre alcuna ulteriore indagine.
3.9. All'importo dell'indennizzo dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal riallaccio, risalente al 12 dicembre 2016.
3.10. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 11.012,95, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. La domanda riconvenzionale di accertamento della compensazione per ragione di danno, infine, è manifestamente infondata, in difetto del presupposto della coesistenza di reciproci debiti tra le parti, non potendo affermarsi un diritto al risarcimento se non verso la locatrice in relazione al godimento garantito al conduttore e, comunque, non potendo invocarsi il risarcimento di una perdita o un mancato guadagno per causa imputabile anche al danneggiato, in relazione al disinteresse mostrato per anni rispetto alla spesa determinata dal consumo della risorsa fornita dal gestore.
5. Conclusivamente, la domanda principale va accolta e quella riconvenzionale respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
7 (Segue verbale dell'udienza del 26 marzo 2025)
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'erede dell'attore, della somma di Euro 11.012,95, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal riallaccio, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'erede dell'attore, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.538,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 26 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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