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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 11313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11313 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza dell'11 novembre
2024, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 31.105 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nata nelle Filippine, il 18 maggio 1976, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza, 27, presso lo studio degli avv. E. MONTEMARANO e P. FIORINDO, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA N.C.-
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e pagamento somma.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, in qualità di collaboratore domestico, dal 2 gennaio al 20 giugno 2024, svolgendo le mansioni e seguendo l'orario di lavoro indicati in ricorso, lamentando differenze retributive dirette ed indirette per complessivi euro 2876,55= al pagamento dei quali chiedeva la condanna della convenuta stessa;
-che la convenuta non si costituiva in giudizio;
-che peraltro non vi è in atti (né del fascicolo cartaceo né di quello telematico) prova dell'avvenuta notificazione del ricorso alle parti convenute;
-che all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, della cui motivazione e del cui dispositivo si dava immediata lettura;
OSSERVA:
-che il ricorso è improcedibile per mancata notificazione del ricorso introduttivo
(nonostante la prova, richiesta dalla recente Cass., 12 aprile 2018, n. 9142) della comunicazione (in data 4 novembre 2024) del decreto di rinvio di udienza emesso in pari data, tenuto altresì conto che non è applicabile, in assenza della parte interessata e quindi d'ufficio, la pur riconosciuta possibilità di concedere nuovo termine per la notificazione del ricorso stesso (così Cass., 27 gennaio
2015, n.1483 e successivamente Cass., 1 febbraio 2017, n.2621);
-che non è luogo pronunciare sulle spese, stante la non costituzione della parte convenuta;
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara improcedibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese di lite del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza dell'11 novembre
2024, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 31.105 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nata nelle Filippine, il 18 maggio 1976, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza, 27, presso lo studio degli avv. E. MONTEMARANO e P. FIORINDO, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA N.C.-
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e pagamento somma.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, in qualità di collaboratore domestico, dal 2 gennaio al 20 giugno 2024, svolgendo le mansioni e seguendo l'orario di lavoro indicati in ricorso, lamentando differenze retributive dirette ed indirette per complessivi euro 2876,55= al pagamento dei quali chiedeva la condanna della convenuta stessa;
-che la convenuta non si costituiva in giudizio;
-che peraltro non vi è in atti (né del fascicolo cartaceo né di quello telematico) prova dell'avvenuta notificazione del ricorso alle parti convenute;
-che all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, della cui motivazione e del cui dispositivo si dava immediata lettura;
OSSERVA:
-che il ricorso è improcedibile per mancata notificazione del ricorso introduttivo
(nonostante la prova, richiesta dalla recente Cass., 12 aprile 2018, n. 9142) della comunicazione (in data 4 novembre 2024) del decreto di rinvio di udienza emesso in pari data, tenuto altresì conto che non è applicabile, in assenza della parte interessata e quindi d'ufficio, la pur riconosciuta possibilità di concedere nuovo termine per la notificazione del ricorso stesso (così Cass., 27 gennaio
2015, n.1483 e successivamente Cass., 1 febbraio 2017, n.2621);
-che non è luogo pronunciare sulle spese, stante la non costituzione della parte convenuta;
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara improcedibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese di lite del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA