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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1217/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA ON e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Piazza
Velasca n. 4;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI OB e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Chiossetto n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vidigulfo, in data 05/03/2016, (atto n. 5, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) La casa coniugale sita a Torrevecchia Pia, Via Alessandro Manzoni n. 3, con cantina pertinenziale e box autorimessa, di cui i coniugi sono comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno ed in relazione alla quale gli stessi hanno contratto mutuo ipotecario con BNL-Banca Nazionale del Lavoro Spa, è stata concordemente posta in vendita a terzi, da parte dei coniugi, con sottoscrizione congiunta del mandato di vendita all'Agenzia Immobiliare incaricata.
I coniugi si impegnano a rilasciare tale immobile libero di persone e cose entro non oltre il momento della stipula dell'atto notarile di compravendita. Il ricavato della vendita, al netto dei ratei di mutuo ancora dovuti a BNL-Banca
Nazionale del Lavoro Spa, con la quale il mutuo stesso verrà estinto in sede di rogito, nonchè al netto di ogni onere e spesa direttamente e/o indirettamente connessi alla vendita dell'immobile, inclusa la provvigione dovuta all'agente immobiliare, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
2) L'eventuale diniego alla vendita a terzi dell'immobile da parte di uno dei coniugi determinerà la caducazione dell'accordo di cui al presente ricorso, divenendo così il coniuge al quale non sia addebitabile l'inadempimento, libero di procedere, dovendosi nell'ipotesi considerare come rinunciate le domande qui formulate.
3) I coniugi si accorderanno direttamente per la suddivisione dei beni (arredi e corredi) presenti nella casa coniugale, ferma l'eventualità di poter procedere alla vendita degli stessi direttamente alla parte promissaria acquirente.
4) I coniugi concordano altresì che a seguito dello scioglimento della comunione (a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte), in capo al Sig. resteranno attribuiti in via definitiva ed esclusiva i Parte_1 debiti contratti a titolo personale descritti nelle premesse del ricorso depositato in data
02/04/2025; parimenti, in capo alla Sig.ra , resteranno attribuiti in via Controparte_1 definitiva ed esclusiva i debiti contratti a titolo personale descritti in tali premesse, precisando i coniugi, sin d'ora, fermo restando quanto pattuito al precedente punto 1), che l'unico debito da considerarsi contratto a titolo comune è quello portato dal Mutuo ipotecario di cui all'atto notarile a Rep. 18186 – Racc. 12279 Notaio in Persona_1
Vigevano del 18/12/2017, con BNL Banca Nazionale del Lavoro Spa.
5) Nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione condizioni sopra indicate.
pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la pag. 3 di 4 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Vidigulfo, in data 05/03/2016, (atto n. 5, parte I, del CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 15 ottobre 2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1217/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA ON e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Piazza
Velasca n. 4;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NI OB e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Chiossetto n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vidigulfo, in data 05/03/2016, (atto n. 5, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) La casa coniugale sita a Torrevecchia Pia, Via Alessandro Manzoni n. 3, con cantina pertinenziale e box autorimessa, di cui i coniugi sono comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno ed in relazione alla quale gli stessi hanno contratto mutuo ipotecario con BNL-Banca Nazionale del Lavoro Spa, è stata concordemente posta in vendita a terzi, da parte dei coniugi, con sottoscrizione congiunta del mandato di vendita all'Agenzia Immobiliare incaricata.
I coniugi si impegnano a rilasciare tale immobile libero di persone e cose entro non oltre il momento della stipula dell'atto notarile di compravendita. Il ricavato della vendita, al netto dei ratei di mutuo ancora dovuti a BNL-Banca
Nazionale del Lavoro Spa, con la quale il mutuo stesso verrà estinto in sede di rogito, nonchè al netto di ogni onere e spesa direttamente e/o indirettamente connessi alla vendita dell'immobile, inclusa la provvigione dovuta all'agente immobiliare, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
2) L'eventuale diniego alla vendita a terzi dell'immobile da parte di uno dei coniugi determinerà la caducazione dell'accordo di cui al presente ricorso, divenendo così il coniuge al quale non sia addebitabile l'inadempimento, libero di procedere, dovendosi nell'ipotesi considerare come rinunciate le domande qui formulate.
3) I coniugi si accorderanno direttamente per la suddivisione dei beni (arredi e corredi) presenti nella casa coniugale, ferma l'eventualità di poter procedere alla vendita degli stessi direttamente alla parte promissaria acquirente.
4) I coniugi concordano altresì che a seguito dello scioglimento della comunione (a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte), in capo al Sig. resteranno attribuiti in via definitiva ed esclusiva i Parte_1 debiti contratti a titolo personale descritti nelle premesse del ricorso depositato in data
02/04/2025; parimenti, in capo alla Sig.ra , resteranno attribuiti in via Controparte_1 definitiva ed esclusiva i debiti contratti a titolo personale descritti in tali premesse, precisando i coniugi, sin d'ora, fermo restando quanto pattuito al precedente punto 1), che l'unico debito da considerarsi contratto a titolo comune è quello portato dal Mutuo ipotecario di cui all'atto notarile a Rep. 18186 – Racc. 12279 Notaio in Persona_1
Vigevano del 18/12/2017, con BNL Banca Nazionale del Lavoro Spa.
5) Nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione condizioni sopra indicate.
pag. 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la pag. 3 di 4 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Vidigulfo, in data 05/03/2016, (atto n. 5, parte I, del CP_1 registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 15 ottobre 2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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