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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3) Dott.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2552/2024 r.g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del Direttore Generale, dott. legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., con sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1
ES GR (C.F.: giusta procura alle liti in atti, elettivamente C.F._1 domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 Pt_1
( Email_1
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
NR Toti, n° 25, (C.F. ), rapp.ta e dall'Avv. Paolo Galluccio (C.F. C.F._2
) elettivamente dom.to presso lo studio sito in Aversa alla Vai Giotto n. 87. C.F._3
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2921/2024 , pubblicata il 3 giugno 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 l proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza indicata in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda proposta dall'odierna appellata e rivolta all'accertamento del proprio diritto a percepire i compensi dovuti a titolo di lavoro festivo infrasettimanale, previsto dall'art. 9 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
, in particolare, aveva premesso di essere dipendente dell con CP_2 Parte_1 profilo di “collaboratore professionale sanitario”, inquadrata nella categoria D;
di avere espletato la propria attività lavorativa, quale turnista, secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall;
di avere svolto la propria attività lavorativa anche nei Parte_3 giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Tanto premesso, la ricorrente aveva lamentato che in tale ipotesi, nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile
1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, nulla le era stato corrisposto. Tanto premesso, aveva adito il
Tribunale di Napoli Nord invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Attesa
l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l , in persona del legale rapp.te p.t. alla Controparte_3 corresponsione dell'importo di € 1.607,40 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”
Con il ricorso in atti l ha proposto tempestivo appello avverso l sentenza in epigrafe Parte_1 lamentando l'erroneità dell'interpretazione della contrattazione collettiva rilevante. In particolare, ha censurato la decisione del primo Giudice per avere, a suo dire, errato nel ritenere che il compenso straordinario di cui è causa sia cumulabile con la indennità di turno, corrisposta ex art. 44 del medesimo CCNL, senza limitare detta cumulabilità all'ipotesi in cui il giorno festivo infrasettimanale stato tato lavorato oltre il limite dell'ordinario orario di lavoro delle 36 ore
2 settimanali, stante anche la previsione del comma 12 del cit. art. 44, che retribuisce con un'ulteriore indennità il servizio prestato in giorno festivo.
Censura, altresì, la sentenza assumendo di avere concesso alla dipendente i riposi compensativi contrattualmente previsti dal cit. art. 9 in alternativa al pagamento dello straordinario festivo.
Censura, altresì, la sentenza di prime cure che non ha considerato la eccezione di decadenza per non avere il dipendente richiesto la fruizione del riposo compensativo.
Ha concluso, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con il ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 2 ottobre 2025.
Acquisite le note di trattazione di parte appellante, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, la Corte ha statuito nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso sulla scorta di quanto argomentato in altri precedenti di questa Corte, resi in analoghi casi e richiamati ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.
(fra i molti, sent. n. 2129/2025 rel. Presidente Iacone;
sent.n. 2622/25 rel. Cons. Per_1
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da
Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva".
In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte
3 seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo"; Infine, con il CCNL
20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
4 dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista .
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio
5 della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Part Infondata è poi la censura con cui l lamenta la decadenza della lavoratrice dal diritto al pagamento dello straordinario per non avere esercitato il proprio diritto nel termine di giorni 30 dalla prestazione. Part In particolare la ensura la sentenza del giudice di primo grado in quanto ha ritenuto che: “la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9”.
Secondo l l'interpretazione fornita dal primo Giudice fuoriesce dai confini propri Parte_1 dell'analisi ermeneutica, attribuendo alla norma contrattuale elementi del tutto nuovi e diversi da quelli in essa espressamente previsti.
In primo luogo si evidenzia che il rilievo mosso, non è condivisibile in quanto la norma non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione dell'istanza.
La norma di diretta applicazione, ovvero, l'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
6 Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Ed invero, trattandosi di un istituto di stretta applicazione e, pertanto, non estensibile al di là delle tassative ipotesi legislative ove essa è espressamente prevista alcuna decadenza è ipotizzabile al caso in esame.
Dunque, il rilievo mosso, non è condivisibile in quanto la norma non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione dell'istanza (cfr. Corte d' Appello di Napoli sentenza n. 394 del 2024) :“ Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza. Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.”
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 liquidate in euro 1.314,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
7 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli così deciso il giorno 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3) Dott.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2552/2024 r.g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del Direttore Generale, dott. legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p.t., con sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1
ES GR (C.F.: giusta procura alle liti in atti, elettivamente C.F._1 domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 Pt_1
( Email_1
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
NR Toti, n° 25, (C.F. ), rapp.ta e dall'Avv. Paolo Galluccio (C.F. C.F._2
) elettivamente dom.to presso lo studio sito in Aversa alla Vai Giotto n. 87. C.F._3
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2921/2024 , pubblicata il 3 giugno 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.09.2024 l proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza indicata in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda proposta dall'odierna appellata e rivolta all'accertamento del proprio diritto a percepire i compensi dovuti a titolo di lavoro festivo infrasettimanale, previsto dall'art. 9 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
, in particolare, aveva premesso di essere dipendente dell con CP_2 Parte_1 profilo di “collaboratore professionale sanitario”, inquadrata nella categoria D;
di avere espletato la propria attività lavorativa, quale turnista, secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall;
di avere svolto la propria attività lavorativa anche nei Parte_3 giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Tanto premesso, la ricorrente aveva lamentato che in tale ipotesi, nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 – 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile
1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, nulla le era stato corrisposto. Tanto premesso, aveva adito il
Tribunale di Napoli Nord invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Attesa
l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l , in persona del legale rapp.te p.t. alla Controparte_3 corresponsione dell'importo di € 1.607,40 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”
Con il ricorso in atti l ha proposto tempestivo appello avverso l sentenza in epigrafe Parte_1 lamentando l'erroneità dell'interpretazione della contrattazione collettiva rilevante. In particolare, ha censurato la decisione del primo Giudice per avere, a suo dire, errato nel ritenere che il compenso straordinario di cui è causa sia cumulabile con la indennità di turno, corrisposta ex art. 44 del medesimo CCNL, senza limitare detta cumulabilità all'ipotesi in cui il giorno festivo infrasettimanale stato tato lavorato oltre il limite dell'ordinario orario di lavoro delle 36 ore
2 settimanali, stante anche la previsione del comma 12 del cit. art. 44, che retribuisce con un'ulteriore indennità il servizio prestato in giorno festivo.
Censura, altresì, la sentenza assumendo di avere concesso alla dipendente i riposi compensativi contrattualmente previsti dal cit. art. 9 in alternativa al pagamento dello straordinario festivo.
Censura, altresì, la sentenza di prime cure che non ha considerato la eccezione di decadenza per non avere il dipendente richiesto la fruizione del riposo compensativo.
Ha concluso, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con il ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 2 ottobre 2025.
Acquisite le note di trattazione di parte appellante, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, la Corte ha statuito nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso sulla scorta di quanto argomentato in altri precedenti di questa Corte, resi in analoghi casi e richiamati ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.
(fra i molti, sent. n. 2129/2025 rel. Presidente Iacone;
sent.n. 2622/25 rel. Cons. Per_1
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da
Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva".
In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte
3 seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo"; Infine, con il CCNL
20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
4 dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già
a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista .
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio
5 della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Part Infondata è poi la censura con cui l lamenta la decadenza della lavoratrice dal diritto al pagamento dello straordinario per non avere esercitato il proprio diritto nel termine di giorni 30 dalla prestazione. Part In particolare la ensura la sentenza del giudice di primo grado in quanto ha ritenuto che: “la fruizione del riposo compensativo è solo una facoltà del lavoratore, che va espressamente esercitata con apposta richiesta;
ben può il lavoratore optare direttamente e senza alcuna necessità di messa in mora per il compenso di cui all'art. 9”.
Secondo l l'interpretazione fornita dal primo Giudice fuoriesce dai confini propri Parte_1 dell'analisi ermeneutica, attribuendo alla norma contrattuale elementi del tutto nuovi e diversi da quelli in essa espressamente previsti.
In primo luogo si evidenzia che il rilievo mosso, non è condivisibile in quanto la norma non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione dell'istanza.
La norma di diretta applicazione, ovvero, l'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
6 Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Ed invero, trattandosi di un istituto di stretta applicazione e, pertanto, non estensibile al di là delle tassative ipotesi legislative ove essa è espressamente prevista alcuna decadenza è ipotizzabile al caso in esame.
Dunque, il rilievo mosso, non è condivisibile in quanto la norma non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione dell'istanza (cfr. Corte d' Appello di Napoli sentenza n. 394 del 2024) :“ Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza. Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.”
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 liquidate in euro 1.314,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
7 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli così deciso il giorno 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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