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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2328/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( )), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), Vico III Garibaldi n. 23, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA
PELLE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ETTORE TRIOLO e VALERIA
GRANDIZIO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del procuratore costituito
( t); Email_1 Resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.08.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 16.02.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 legge 118/71, ma che l' non le aveva riconosciuto i CP_2
benefici richiesti, essendo stata riconosciuta persona invalida nella misura dell'80%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1461/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU, che aveva pienamente riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla visita peritale, ritenendo che le proprie condizioni di salute fossero tali da determinare l'insorgenza del suo diritto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Terminata l'istruttoria, a seguito dell'udienza del 09.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 19.06.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 18.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.08.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato, in quanto il 18.08.2024 cadeva nella giornata di domenica.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU con riferimento alla data di decorrenza del diritto alla riconosciuta prestazione, evidenziando che le patologie determinanti lo stato di invalidità, per come riconosciuto dallo stesso consulente in risposta alle osservazioni mosse alla perizia, sarebbero “documentalmente risalenti ad un periodo abbondantemente pregresso alla data della visita CTU”. In particolare, “la patologia artrosica interessa la colonna vertebrale (vedi visita fisiatrica del 28.11.2015 e RM cervicale/dorsale e lombosacrale del 12.10.2019) è presente da diversi anni, aggravata da protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali ed ernia del disco L5-S1: è responsabile di lombosciatalgia, di parestesie degli arti inferiori per sofferenza neurogena bilaterale nel territorio radicolare S1 con limitazioni dei movimenti di colonna in estensione, flessione e rotazione in sogg. con osteoporosi specie negli ultimi mesi”.
Inoltre, a carico della spalla sx vi sarebbe una “tendinopatia inserzionale calcifica sopraspinato e sottoscapolare già presente da diversi anni (vedi visite fisiatriche allegate in atti): clinicamente presenta spalla sx con limitazione dell'articolarità attiva, ipotonotrofia muscolare maggiore che a dx”. Con riferimento al diabete mellito, l'opponente rimarca, riprendendo quanto accertato dal CTU, come tale patologia avrebbe fatto il suo esordio oltre vent'anni fa, e precisamente nel 2000, e come la stessa si accompagni ad iperlipidemia e venga “trattata “con ipoglicemizzanti orali (prima Jentadueto ora jardiance da 25) non ben compensato”.
Ha evidenziato che la ricorrente soffre anche di ipertensione arteriosa trattata farmacologicamente (triatec 5), associata “a patologia coronarica quale complicanza anche questa di un diabete non ben compensato”. Nel mese di maggio
2021 in seguito ad un IMA, la sig.ra si sarebbe “sottoposta ad Parte_1
angioplastica coronarica percutanea transluminale”. Infine, si aggiunge che “per il gozzo multinodulare la perizianda (la ricorrente, ndr) viene seguita dal centro di endocrinologia del Policlinico Universitario di Messina dal 2014” e che, peraltro, soffrirebbe di ansia e depressione “con componente fobica con ricorrenti attacchi di panico”, per le quali patologie sarebbe “in terapia con antidepressivi ed ansiolitici dal 2014”.
Orbene, dall'esame della consulenza medico-legale emerge che le conclusioni del
CTU sono state oggetto di contestazione da parte dell'opponente già in sede di bozza, contestazioni alle quali il consulente ha replicato (cfr. pagg 5 e 6 elaborato) che le condizioni patologiche dell'istante comportavano il riconoscimento dello status di invalida civile totale ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L.118/71 con decorrenza dalla data della visita peritale.
Si evidenzia che con il ricorso in opposizione vengono reiterate le contestazioni contenute nella bozza, alle quali si ritiene che il consulente abbia già esaustivamente replicato, con argomentazioni del tutto condivisibili.
La ricorrente, in sostanza, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto delle conclusioni che il CTU ha reso in seguito alle osservazioni mosse alla bozza, non ha dedotto alcuna contestazione specifica ulteriore avverso la relazione peritale che, con motivazione logica ed articolata, si è soffermata su tutte le patologie indicate in sede di ricorso. In particolare, sia con riferimento al sistema scheletrico che alla patologia a carico della spalla sx, il CTU ha evidenziato, in risposta alle contestazioni della ricorrente, che le relative sintomatologie si sono aggravate
“specie negli ultimi mesi”; in ordine al diabete mellito ha chiarito che, pur trattandosi di patologia cronica, è solo al momento della visita che la stessa è risultata della gravità descritta, tanto è vero che, constato ciò, la consulente “ha richiesto la visita specialistica sotto riportata che ha confermato il tutto in data
12.04.2024”; circa lo stato ansioso depressivo, la consulente ha riscontrato che, come dichiarato dalla stessa perizianda, la patologia si è aggravata “con insonnia, grave depressione con crisi di ansia e pianto nonostante la terapia farmacologica praticata”, dal “novembre 2023 in seguito a un grave lutto familiare “.
Peraltro, il CTU ha fatto anche presente che “dal calcolo riduzionistico previsto dal
DM 5.2.2024 delle patologie riscontrate si raggiunge un grado di invalidità del
95,2% e non il 100%”, percentuale ultima che il consulente ha voluto assegnare “in considerazione del quadro clinico complessivo con l'aggiunta di 4,8 punti per come la tabella consente”.
Pertanto, pur volendosi astrattamente riconoscersi una più risalente decorrenza in merito alle sole patologie relative all'apparato scheletrico e alla spalla, con riferimento alle altre patologie il CTU ha ampiamente motivato le condivisibili ragioni che lo hanno indotto ad ancorare la decorrenza dell'invalidità alla visita peritale, emergendo in tal senso dati obiettivi ricavabili dalla stessa documentazione medica prodotta in giudizio, dalla visita obiettiva e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Per tali motivi, in assenza di contestazioni specifiche alla CTU e, al contempo, errori o omissioni in ordine alla valutazione compiuta dal perito, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006, n.
5277; Cass., 10/11/2011, n. 23413).
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile (sul punto cfr. Cass. 17/03/2014 n. 6085).
Nulla sulle spese, stante la presenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2328/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( )), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), Vico III Garibaldi n. 23, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA
PELLE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ETTORE TRIOLO e VALERIA
GRANDIZIO, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del procuratore costituito
( t); Email_1 Resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 19.08.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 16.02.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 legge 118/71, ma che l' non le aveva riconosciuto i CP_2
benefici richiesti, essendo stata riconosciuta persona invalida nella misura dell'80%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1461/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU, che aveva pienamente riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla visita peritale, ritenendo che le proprie condizioni di salute fossero tali da determinare l'insorgenza del suo diritto a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Terminata l'istruttoria, a seguito dell'udienza del 09.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 19.06.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 18.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.08.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato, in quanto il 18.08.2024 cadeva nella giornata di domenica.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU con riferimento alla data di decorrenza del diritto alla riconosciuta prestazione, evidenziando che le patologie determinanti lo stato di invalidità, per come riconosciuto dallo stesso consulente in risposta alle osservazioni mosse alla perizia, sarebbero “documentalmente risalenti ad un periodo abbondantemente pregresso alla data della visita CTU”. In particolare, “la patologia artrosica interessa la colonna vertebrale (vedi visita fisiatrica del 28.11.2015 e RM cervicale/dorsale e lombosacrale del 12.10.2019) è presente da diversi anni, aggravata da protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali ed ernia del disco L5-S1: è responsabile di lombosciatalgia, di parestesie degli arti inferiori per sofferenza neurogena bilaterale nel territorio radicolare S1 con limitazioni dei movimenti di colonna in estensione, flessione e rotazione in sogg. con osteoporosi specie negli ultimi mesi”.
Inoltre, a carico della spalla sx vi sarebbe una “tendinopatia inserzionale calcifica sopraspinato e sottoscapolare già presente da diversi anni (vedi visite fisiatriche allegate in atti): clinicamente presenta spalla sx con limitazione dell'articolarità attiva, ipotonotrofia muscolare maggiore che a dx”. Con riferimento al diabete mellito, l'opponente rimarca, riprendendo quanto accertato dal CTU, come tale patologia avrebbe fatto il suo esordio oltre vent'anni fa, e precisamente nel 2000, e come la stessa si accompagni ad iperlipidemia e venga “trattata “con ipoglicemizzanti orali (prima Jentadueto ora jardiance da 25) non ben compensato”.
Ha evidenziato che la ricorrente soffre anche di ipertensione arteriosa trattata farmacologicamente (triatec 5), associata “a patologia coronarica quale complicanza anche questa di un diabete non ben compensato”. Nel mese di maggio
2021 in seguito ad un IMA, la sig.ra si sarebbe “sottoposta ad Parte_1
angioplastica coronarica percutanea transluminale”. Infine, si aggiunge che “per il gozzo multinodulare la perizianda (la ricorrente, ndr) viene seguita dal centro di endocrinologia del Policlinico Universitario di Messina dal 2014” e che, peraltro, soffrirebbe di ansia e depressione “con componente fobica con ricorrenti attacchi di panico”, per le quali patologie sarebbe “in terapia con antidepressivi ed ansiolitici dal 2014”.
Orbene, dall'esame della consulenza medico-legale emerge che le conclusioni del
CTU sono state oggetto di contestazione da parte dell'opponente già in sede di bozza, contestazioni alle quali il consulente ha replicato (cfr. pagg 5 e 6 elaborato) che le condizioni patologiche dell'istante comportavano il riconoscimento dello status di invalida civile totale ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L.118/71 con decorrenza dalla data della visita peritale.
Si evidenzia che con il ricorso in opposizione vengono reiterate le contestazioni contenute nella bozza, alle quali si ritiene che il consulente abbia già esaustivamente replicato, con argomentazioni del tutto condivisibili.
La ricorrente, in sostanza, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto delle conclusioni che il CTU ha reso in seguito alle osservazioni mosse alla bozza, non ha dedotto alcuna contestazione specifica ulteriore avverso la relazione peritale che, con motivazione logica ed articolata, si è soffermata su tutte le patologie indicate in sede di ricorso. In particolare, sia con riferimento al sistema scheletrico che alla patologia a carico della spalla sx, il CTU ha evidenziato, in risposta alle contestazioni della ricorrente, che le relative sintomatologie si sono aggravate
“specie negli ultimi mesi”; in ordine al diabete mellito ha chiarito che, pur trattandosi di patologia cronica, è solo al momento della visita che la stessa è risultata della gravità descritta, tanto è vero che, constato ciò, la consulente “ha richiesto la visita specialistica sotto riportata che ha confermato il tutto in data
12.04.2024”; circa lo stato ansioso depressivo, la consulente ha riscontrato che, come dichiarato dalla stessa perizianda, la patologia si è aggravata “con insonnia, grave depressione con crisi di ansia e pianto nonostante la terapia farmacologica praticata”, dal “novembre 2023 in seguito a un grave lutto familiare “.
Peraltro, il CTU ha fatto anche presente che “dal calcolo riduzionistico previsto dal
DM 5.2.2024 delle patologie riscontrate si raggiunge un grado di invalidità del
95,2% e non il 100%”, percentuale ultima che il consulente ha voluto assegnare “in considerazione del quadro clinico complessivo con l'aggiunta di 4,8 punti per come la tabella consente”.
Pertanto, pur volendosi astrattamente riconoscersi una più risalente decorrenza in merito alle sole patologie relative all'apparato scheletrico e alla spalla, con riferimento alle altre patologie il CTU ha ampiamente motivato le condivisibili ragioni che lo hanno indotto ad ancorare la decorrenza dell'invalidità alla visita peritale, emergendo in tal senso dati obiettivi ricavabili dalla stessa documentazione medica prodotta in giudizio, dalla visita obiettiva e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Per tali motivi, in assenza di contestazioni specifiche alla CTU e, al contempo, errori o omissioni in ordine alla valutazione compiuta dal perito, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006, n.
5277; Cass., 10/11/2011, n. 23413).
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile (sul punto cfr. Cass. 17/03/2014 n. 6085).
Nulla sulle spese, stante la presenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi