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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2022 depositato il 17/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 Di M. E Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 355/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 24/06/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010053039270 ICIAP 1993
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 745/2020, Ricorrente_1 di M. e Ricorrente_2 s.n.c. impugnava la cartella di pagamento 102 20010053039270 per ICIAP dovuta per l'anno 1993, deducendo che in data 11 dicembre 2020 le era stato consegnato l'estratto di ruolo relativo a detta cartella e ne chiedeva l'annullamento per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'annullamento dell'estratto di ruolo per l'assenza di titolo e comunque per intervenuta prescrizione.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Seconda, dichiarava il ricorso inammissibile.
Avverso la predetta sentenza la contribuente propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di primo grado è palesemente inammissibile.
Lo stesso ha infatti per oggetto un'escrizione a ruolo, atto che non è autonomamente impugnabile.
Giova citare, fra le tante, Cassazione civile sez. lav., 27 febbraio 2025, n. 5234, in base alla quale "n virtù dell'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973,
l'opposizione avverso estratto del ruolo deve essere sorretta dall'interesse ad agire – la cui prova incombe sull'opponente – ed è subordinata alla dimostrazione di un pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo per specifiche situazioni.
Atteso che nel caso di specie il contribuente non ha assolto tale onere l'originaria impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, e l'appello respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in appello in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dellla controparte costituita, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2022 depositato il 17/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 Di M. E Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10/e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 355/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 24/06/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010053039270 ICIAP 1993
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 745/2020, Ricorrente_1 di M. e Ricorrente_2 s.n.c. impugnava la cartella di pagamento 102 20010053039270 per ICIAP dovuta per l'anno 1993, deducendo che in data 11 dicembre 2020 le era stato consegnato l'estratto di ruolo relativo a detta cartella e ne chiedeva l'annullamento per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'annullamento dell'estratto di ruolo per l'assenza di titolo e comunque per intervenuta prescrizione.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Seconda, dichiarava il ricorso inammissibile.
Avverso la predetta sentenza la contribuente propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di primo grado è palesemente inammissibile.
Lo stesso ha infatti per oggetto un'escrizione a ruolo, atto che non è autonomamente impugnabile.
Giova citare, fra le tante, Cassazione civile sez. lav., 27 febbraio 2025, n. 5234, in base alla quale "n virtù dell'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973,
l'opposizione avverso estratto del ruolo deve essere sorretta dall'interesse ad agire – la cui prova incombe sull'opponente – ed è subordinata alla dimostrazione di un pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo per specifiche situazioni.
Atteso che nel caso di specie il contribuente non ha assolto tale onere l'originaria impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, e l'appello respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in appello in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dellla controparte costituita, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.