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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3396/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3396 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Orietta Lettieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Altavilla Silentina, alla via Biserta n 7; Opponente E
, P. Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Aversa alla via Giotto, 87; Opposto Nonché
Controparte_2
, C.F. in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marianna Ristuccia e Fabrizio Cataldo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17; Opposto CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in opposizione spiegato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., parte opponente impugnava intimazione di pagamento n. 10020219005739387/000, notificatagli in data 17.12.2021 e, per essa, la cartella di pagamento n. 10020140017320553/000, per un importo di € 14.564,62, avente ad oggetto l'adempimento dei ratei afferenti a finanziamento agevolato d.l. 185/00, concessi dall' (in Controparte_2 prosieguo, ). CP_2
A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità del documento contestato in quanto non preceduto dalla valida notifica dell'atto ad essa supposto, nonché la sopravvenuta prescrizione decennale del credito, maturata tra la data in cui si sarebbe estinto l'obbligo restitutorio, asseritamente coincidente con l'ultima rata di finanziamento dell'anno 2005, e la data in cui sarebbe stata notificata la cartella di pagamento. Concludeva, pertanto, domandando all'adito giudicante di provvedere a: “In via cautelare: sospendere l'esecutività dell'intimazione impugnata;
- nel merito: a) dichiarare la nullità della cartella di pagamento avente n° 10020140017320553/000, ritenuta erroneamente notificata in data 30/01/2015, contenuta nell'intimazione di pagamento oggi oggetto d'impugnazione. Condannare la convenuta alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l' che eccepiva, Controparte_3 innanzitutto, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto spiegata tardivamente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure proposte. Sosteneva, poi, l'infondatezza della questione di prescrizione e puntualizzava che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata nelle mani di familiare dell'opponente in data 4.02.2015. Chiedeva, dunque, di rigettarsi l'opposizione, vinte le spese giudiziali. 1.2 Il contraddittorio si instaurava altresì nei confronti dell'
[...]
, la quale chiedeva il rigetto delle avverse Controparte_2 domande, con vittoria di spese di lite. In via preliminare, lamentava l'inammissibilità del ricorso spiegato in quanto notificato in violazione del termine a comparire. Ricostruita brevemente in fatto la vicenda sostanziale e puntualizzata la natura di titolo esecutivo della supposta ingiunzione di pagamento n. 77845951774-1 prot. 28910 del 31/10/2011, notificata in data 07/12/2011, osservava come per la pretesa in contestazione non fosse affatto decorso il termine decennale di prescrizione. 2. Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, risulta infondato il motivo di doglianza spiegato da parte di in ordine alla violazione del termine a comparire di cui all'art. 281 CP_2 undecies c.p.c. In proposito, dirimente è la considerazione per cui in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10289). Nella specie, quantunque la domanda sia stata incardinata come procedimento semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., pare ragionevole richiamare l'applicazione di tale principio e, pertanto, rilevare come l'ente convenuto non abbia richiesto, con la memoria di costituzione depositata, la fissazione di una nuova udienza, ma anzi abbia estensivamente spiegato le proprie difese sulla questione controversa, non articolando puntuali deduzioni sul pregiudizio eventualmente patito, sicché il ricorso può essere scrutinato. 3. Ancora in limine litis, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dall' , che rileva come non sia titolata a conoscere il merito della pretesa e Controparte_4 risponda solo della notifica della cartella impugnata. Nel caso in esame, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. In tal modo, l'attore ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione. 4. Venendo al merito dell'opposizione, i motivi di contestazione spiegati da parte dell'opponente risultano scrutinabili congiuntamente, avendo la parte lamentato la mancata conoscenza della cartella di pagamento prodromica all'atto di intimazione odiernamente opposto, per vizio di notifica della stessa, nonché il decorso del termine prescrizionale atteso che “l'anno di riferimento della presunta pretesa creditoria, semmai sussiste, non è l'anno 2011, bensì l'anno 2000, con una restituzione a rate annuali di € 2.000,00 per cinque anni, dunque, l'ultima rata del presunto debito veniva a scadere nell'anno 2005 e la prescrizione dunque è maturata nell'anno 2015, in applicazione del termine ex art 2946 c.c.”. In via di premessa, relativamente al termine di prescrizione applicabile al credito controverso, va osservato come l'obbligazione restitutoria nel contratto di mutuo vada considerata unica e la ripartizione in rate rappresenti soltanto una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario. Ciò comporta che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (cfr. Cass. Civ., n. 17798 del 30.8.2011; cfr. anche Cass. Civ., n. 18951 dell'8.8.2013). Inoltre, "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti" (cfr. Cass. civ. n. 4232/2023, n. n. 18915/2013, n. 17798/2011, n. 12707/2002, n. 1110/1994, etc.). Pertanto, il termine prescrizionale decennale trova applicazione per la pretesa in esame sia per le somme iscritte a ruolo a titolo di sorte capitale per il mutuo, sia per quelle dovute a titolo di interessi maturati. Ciò posto, non risulta suffragata la prospettazione di parte attorea in ordine all'individuazione dell'intervallo temporale in cui sarebbe maturata la prescrizione. L'esame del carteggio versato in atti, offerto tanto da quanto dall' CP_2 Controparte_1
, consente, infatti, di rilevare la rituale interruzione del termine prescrizionale decennale.
[...]
, la quale allega di aver tempestivamente notificato presso l'opponente apposita ingiunzione CP_5 fiscale n. , in data 07.12.2011, nonché sull'agente della riscossione, che in qualità di P.IVA_3 incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Venendo, dunque, a considerare il compendio documentale esibito, si evince che il dies a quo rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione ordinaria sia determinato dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale n. 77845951774-1 prot. 28910 del 31/10/2011, ricevuta in mani del destinatario, ovvero l'odierno opponente, il 7.12.2011, e non già come suppone l'attore dalla data di scadenza dell'obbligazione restitutoria derivante dal contratto di finanziamento. Chiarito il termine di decorrenza della prescrizione, deve vagliarsi il materiale allegato da parte dell'agente della riscossione. Questi ha allegato la prova della rituale notificazione della cartella di pagamento n 10020140017320553000, ricevuta in mani di familiare convivente dell'opponente in data 4.2.2015, costituente valido atto interruttivo del termine estintivo summenzionato, seguita dall'invio dell'intimazione di pagamento n. 10020219005739387/000, ricevuta in data 17.12.2021, odiernamente opposta, la quale ha da ultimo nuovamente interrotto il decorso della prescrizione. Con riguardo alla prova della notifica della cartella di pagamento n. 10020140017320553000, pare utile alla scrivente puntualizzare come l'art. 139 comma 1 del codice di procedura civile preveda che, in assenza del destinatario, la notificazione deve essere effettuata nel comune di sua residenza, ricercandolo nella sua abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In base al successivo comma 2 se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. L'onere probatorio ricadente sull'esattore si ritiene, peraltro, ritualmente assolto, valendo in caso di notifica nelle mani del familiare convivente la presunzione iuris tantum. È infatti principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, quello secondo cui: "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa" (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003). Ai fini della regolarità della notificazione di atti mediante consegna a persona addetta alla casa o alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che è da presumere, così come il fatto che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, spettando, quindi, al destinatario vincere la presunzione in parola con la prova contraria. Nella specie, non essendo prodotta alcuna prova nel senso da ultimo indicato e atteso che al lume delle valutazioni sopra svolte, il termine estintivo decennale non possa ritenersi elasso, non risultano accoglibili ambo i motivi di doglianza spiegati dall'attore, sicché l'opposizione va integralmente rigettata. Peraltro, pare utile rammentare che qualora si dubiti della valenza probatoria della documentazione offerta dalla controparte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. 5. Non resta che regolamentare le spese di giudizio, che vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Condanna parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, Parte_1
, delle Controparte_2 spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 852,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
3- Condanna parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, Parte_1
, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 852,00 Controparte_3 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 22.09.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3396 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Orietta Lettieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Altavilla Silentina, alla via Biserta n 7; Opponente E
, P. Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Aversa alla via Giotto, 87; Opposto Nonché
Controparte_2
, C.F. in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marianna Ristuccia e Fabrizio Cataldo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17; Opposto CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in opposizione spiegato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., parte opponente impugnava intimazione di pagamento n. 10020219005739387/000, notificatagli in data 17.12.2021 e, per essa, la cartella di pagamento n. 10020140017320553/000, per un importo di € 14.564,62, avente ad oggetto l'adempimento dei ratei afferenti a finanziamento agevolato d.l. 185/00, concessi dall' (in Controparte_2 prosieguo, ). CP_2
A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità del documento contestato in quanto non preceduto dalla valida notifica dell'atto ad essa supposto, nonché la sopravvenuta prescrizione decennale del credito, maturata tra la data in cui si sarebbe estinto l'obbligo restitutorio, asseritamente coincidente con l'ultima rata di finanziamento dell'anno 2005, e la data in cui sarebbe stata notificata la cartella di pagamento. Concludeva, pertanto, domandando all'adito giudicante di provvedere a: “In via cautelare: sospendere l'esecutività dell'intimazione impugnata;
- nel merito: a) dichiarare la nullità della cartella di pagamento avente n° 10020140017320553/000, ritenuta erroneamente notificata in data 30/01/2015, contenuta nell'intimazione di pagamento oggi oggetto d'impugnazione. Condannare la convenuta alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l' che eccepiva, Controparte_3 innanzitutto, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto spiegata tardivamente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure proposte. Sosteneva, poi, l'infondatezza della questione di prescrizione e puntualizzava che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata nelle mani di familiare dell'opponente in data 4.02.2015. Chiedeva, dunque, di rigettarsi l'opposizione, vinte le spese giudiziali. 1.2 Il contraddittorio si instaurava altresì nei confronti dell'
[...]
, la quale chiedeva il rigetto delle avverse Controparte_2 domande, con vittoria di spese di lite. In via preliminare, lamentava l'inammissibilità del ricorso spiegato in quanto notificato in violazione del termine a comparire. Ricostruita brevemente in fatto la vicenda sostanziale e puntualizzata la natura di titolo esecutivo della supposta ingiunzione di pagamento n. 77845951774-1 prot. 28910 del 31/10/2011, notificata in data 07/12/2011, osservava come per la pretesa in contestazione non fosse affatto decorso il termine decennale di prescrizione. 2. Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, risulta infondato il motivo di doglianza spiegato da parte di in ordine alla violazione del termine a comparire di cui all'art. 281 CP_2 undecies c.p.c. In proposito, dirimente è la considerazione per cui in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n.10289). Nella specie, quantunque la domanda sia stata incardinata come procedimento semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., pare ragionevole richiamare l'applicazione di tale principio e, pertanto, rilevare come l'ente convenuto non abbia richiesto, con la memoria di costituzione depositata, la fissazione di una nuova udienza, ma anzi abbia estensivamente spiegato le proprie difese sulla questione controversa, non articolando puntuali deduzioni sul pregiudizio eventualmente patito, sicché il ricorso può essere scrutinato. 3. Ancora in limine litis, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dall' , che rileva come non sia titolata a conoscere il merito della pretesa e Controparte_4 risponda solo della notifica della cartella impugnata. Nel caso in esame, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. In tal modo, l'attore ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione. 4. Venendo al merito dell'opposizione, i motivi di contestazione spiegati da parte dell'opponente risultano scrutinabili congiuntamente, avendo la parte lamentato la mancata conoscenza della cartella di pagamento prodromica all'atto di intimazione odiernamente opposto, per vizio di notifica della stessa, nonché il decorso del termine prescrizionale atteso che “l'anno di riferimento della presunta pretesa creditoria, semmai sussiste, non è l'anno 2011, bensì l'anno 2000, con una restituzione a rate annuali di € 2.000,00 per cinque anni, dunque, l'ultima rata del presunto debito veniva a scadere nell'anno 2005 e la prescrizione dunque è maturata nell'anno 2015, in applicazione del termine ex art 2946 c.c.”. In via di premessa, relativamente al termine di prescrizione applicabile al credito controverso, va osservato come l'obbligazione restitutoria nel contratto di mutuo vada considerata unica e la ripartizione in rate rappresenti soltanto una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario. Ciò comporta che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (cfr. Cass. Civ., n. 17798 del 30.8.2011; cfr. anche Cass. Civ., n. 18951 dell'8.8.2013). Inoltre, "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti" (cfr. Cass. civ. n. 4232/2023, n. n. 18915/2013, n. 17798/2011, n. 12707/2002, n. 1110/1994, etc.). Pertanto, il termine prescrizionale decennale trova applicazione per la pretesa in esame sia per le somme iscritte a ruolo a titolo di sorte capitale per il mutuo, sia per quelle dovute a titolo di interessi maturati. Ciò posto, non risulta suffragata la prospettazione di parte attorea in ordine all'individuazione dell'intervallo temporale in cui sarebbe maturata la prescrizione. L'esame del carteggio versato in atti, offerto tanto da quanto dall' CP_2 Controparte_1
, consente, infatti, di rilevare la rituale interruzione del termine prescrizionale decennale.
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, la quale allega di aver tempestivamente notificato presso l'opponente apposita ingiunzione CP_5 fiscale n. , in data 07.12.2011, nonché sull'agente della riscossione, che in qualità di P.IVA_3 incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Venendo, dunque, a considerare il compendio documentale esibito, si evince che il dies a quo rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione ordinaria sia determinato dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale n. 77845951774-1 prot. 28910 del 31/10/2011, ricevuta in mani del destinatario, ovvero l'odierno opponente, il 7.12.2011, e non già come suppone l'attore dalla data di scadenza dell'obbligazione restitutoria derivante dal contratto di finanziamento. Chiarito il termine di decorrenza della prescrizione, deve vagliarsi il materiale allegato da parte dell'agente della riscossione. Questi ha allegato la prova della rituale notificazione della cartella di pagamento n 10020140017320553000, ricevuta in mani di familiare convivente dell'opponente in data 4.2.2015, costituente valido atto interruttivo del termine estintivo summenzionato, seguita dall'invio dell'intimazione di pagamento n. 10020219005739387/000, ricevuta in data 17.12.2021, odiernamente opposta, la quale ha da ultimo nuovamente interrotto il decorso della prescrizione. Con riguardo alla prova della notifica della cartella di pagamento n. 10020140017320553000, pare utile alla scrivente puntualizzare come l'art. 139 comma 1 del codice di procedura civile preveda che, in assenza del destinatario, la notificazione deve essere effettuata nel comune di sua residenza, ricercandolo nella sua abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In base al successivo comma 2 se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. L'onere probatorio ricadente sull'esattore si ritiene, peraltro, ritualmente assolto, valendo in caso di notifica nelle mani del familiare convivente la presunzione iuris tantum. È infatti principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, quello secondo cui: "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa" (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003). Ai fini della regolarità della notificazione di atti mediante consegna a persona addetta alla casa o alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che è da presumere, così come il fatto che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, spettando, quindi, al destinatario vincere la presunzione in parola con la prova contraria. Nella specie, non essendo prodotta alcuna prova nel senso da ultimo indicato e atteso che al lume delle valutazioni sopra svolte, il termine estintivo decennale non possa ritenersi elasso, non risultano accoglibili ambo i motivi di doglianza spiegati dall'attore, sicché l'opposizione va integralmente rigettata. Peraltro, pare utile rammentare che qualora si dubiti della valenza probatoria della documentazione offerta dalla controparte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. 5. Non resta che regolamentare le spese di giudizio, che vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213,00; fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1
2- Condanna parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, Parte_1
, delle Controparte_2 spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 852,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
3- Condanna parte opponente, al pagamento in favore della parte opposta, Parte_1
, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 852,00 Controparte_3 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 22.09.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro