CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2987/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11882/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005712715000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20163/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, elett.te domiciliato in Napoli alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), impugna la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0005712715 000 emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la provincia di Napoli, in data 24.05.2025, per un diritto di credito della REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA
AUTOMOBILISTICA anno 2019. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della intimazione stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) la decadenza. Tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con distrazione. Si è costituita la Agenzia delle
Entrate Riscossione s.p.a. eccependo il difetto di legittimazione passiva e la completezza della motivazione della cartella in uno alla mancata maturazione della prescrizione. Non si è costituita la Regione Campania.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Alla udienza di cui sopra la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale
(tassa auto 2019 e notifica della cartella solo in data 24.5.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione. Nei rapporti con il concessionario le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 233,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e rimborso contributo unificato, con attribuzione. Compensa le spese di lite nei rapporti con il concessionario.
Così deciso all'esito della udienza dell'11.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11882/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005712715000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20163/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, elett.te domiciliato in Napoli alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), impugna la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0005712715 000 emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la provincia di Napoli, in data 24.05.2025, per un diritto di credito della REGIONE CAMPANIA derivante da TASSA
AUTOMOBILISTICA anno 2019. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della intimazione stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) la decadenza. Tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese con distrazione. Si è costituita la Agenzia delle
Entrate Riscossione s.p.a. eccependo il difetto di legittimazione passiva e la completezza della motivazione della cartella in uno alla mancata maturazione della prescrizione. Non si è costituita la Regione Campania.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Alla udienza di cui sopra la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale
(tassa auto 2019 e notifica della cartella solo in data 24.5.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano come da dispositivo con distrazione. Nei rapporti con il concessionario le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 233,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e rimborso contributo unificato, con attribuzione. Compensa le spese di lite nei rapporti con il concessionario.
Così deciso all'esito della udienza dell'11.11.2025
Il Giudice Monocratico