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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 1599/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to BOTTI EZIO, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti;
opposto
OGGETTO: altre ipotesi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della
L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte opponente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere stante l'intervenuta transazione tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
A sostegno della propria istanza parte opponente ha esibito la documentazione attestante l'avvenuta transazione.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
87/2021;
- Compensa le spese di lite;
si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 1599/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to BOTTI EZIO, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti;
opposto
OGGETTO: altre ipotesi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della
L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza parte opponente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere stante l'intervenuta transazione tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
A sostegno della propria istanza parte opponente ha esibito la documentazione attestante l'avvenuta transazione.
Pertanto, è effettivamente cessata la materia del contendere non sussistendo più alcun interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
87/2021;
- Compensa le spese di lite;
si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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