Decreto cautelare 23 gennaio 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 15/04/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione,
del -OMISSIS- / 2025 del 27.03.2025, notificato il 19.12.2025, con cui il Questore di Salerno ha decretato il rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a seguito di emersione delle procedure di emersione ex art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020 n.77;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. 36 del 23.01.2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa SI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 22.01.2026 e depositato in pari data) parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe.
Tale provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito delle procedure di emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, è stato fondato: sul combinato disposto del comma 10 dell’art. 103 del D.L. 34/2020 e dei commi 3 e 5 dell’art. 4 del D. Lgs. 286/1998; sull’avvenuta condanna di parte ricorrente con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e 445 c.p.p. per i reati di cui al comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente) e 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale); sul carattere automaticamente ostativo al rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno della condanna per tale reato.
Parte ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per il seguente motivo:
Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art.103 co. 10 convertito in L. 77/2020 – articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del Dlgs numero 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri), Eccesso di potere con cui l’esponente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, partendo dal dato della suddetta condanna penale ne farebbe derivare automaticamente la sua presunta pericolosità sociale, senza considerare il carattere risalente dei fatti per cui è stato condannato, la successiva ed attuale buona condotta, la sua integrazione lavorativa, sociale e culturale e l’assenza di elementi dai quali possa desumersi la sua pericolosità sociale; l’applicabilità al caso di specie di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88/2023 e nella sentenza n. 43/2024 in punto di manifesta irragionevolezza dell’automatismo ostativo ed in ragione della necessità di una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero.
2. Si è costituita l’amministrazione intimata, la quale ha concluso per la reiezione del ricorso proposto e si è difesa come in atti.
3. Con decreto monocratico n. 36 del 23.01.2026 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare interinale, mentre alla camera di consiglio del 24.02.2026 è stato disposto un rinvio a verbale in attesa di esaminare la sentenza posta a base del gravato provvedimento di diniego del Questore.
4. Nella camera di consiglio del giorno 24.03.2026, verificata la completezza istruttoria e del contraddittorio, il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Il comma 10 dell’art. 103 del D.L. 34/2020, per quanto di interesse nella presente sede, dispone che:
“ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
…
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penal e”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/2023, citata da parte ricorrente, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente ”.
A tale sentenza ha fatto seguito la pronuncia n. 43/2024, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) ”.
6. Tanto rammentato, il Collegio osserva che la richiesta formulata dall’interessato è stata rigettata dal Questore con il provvedimento impugnato per la presenza della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 224/19, irrevocabile dal 13.03.2019, dalla cui lettura emerge un quadro di gravità di reati commessi dall’interessato, di per sé ostativi alla regolarizzazione, ex art. 103, comma 10, lett. c, del D.L. n. 34/2020 (A) detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina in considerevoli quantità, reato di cui all’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e B) resistenza a pubblico ufficiale, reato di cui all’art. 337 c.p.)
7. La giurisprudenza costituzionale evocata da parte ricorrente e sopra rammentata, pertanto, non risulta pertinente in quanto riferita, come anticipato, all’incostituzionalità della disposizione di cui al combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5, d.lgs. 286/98 nella parte in cui per i “reati inerenti agli stupefacenti”, ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo anche quelle di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, nella forma del cd. “piccolo spaccio”), fattispecie che tuttavia risulta diversa da quella di causa in cui rileva, come anticipato, la condanna per i reati ben più gravi di cui all’art. 73, comma 1, del predetto D.P.R. e 337 c.p.
8. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso proposto va respinto.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IN | IG RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.