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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07100 Olbia SS Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102 2025 90039179 41 000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 03/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE-Riscossione e al COMUNE di Ricorrente_1OLBIA, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.10220259003917941/000 notificatagli a mezzo pec in data 21/05/2025 in relazione all'avviso di accertamento n.8580 per Euro 3.599,67.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa allegazione degli atti presupposti, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la nullità della notifica dell'avviso perché effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza e la prescrizione del tributo.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso.
L'AGENZIA delle ENTRATE-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato le doglianze del ricorrente ed in particolare la doglianza relativa all'omessa allegazione degli atti presupposti.
Il COMUNE di OLBIA si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le doglianze del ricorrente chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 30.01.2026 la ricorrente ha rinunciato al giudizio ed ha chiesto l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite e il comune di Olbia ha accettato quanto richiesto dalla ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto della rinuncia al giudizio della ricorrente non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Sassari, 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07100 Olbia SS Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Piandanna 10 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 102 2025 90039179 41 000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 03/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE-Riscossione e al COMUNE di Ricorrente_1OLBIA, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.10220259003917941/000 notificatagli a mezzo pec in data 21/05/2025 in relazione all'avviso di accertamento n.8580 per Euro 3.599,67.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa allegazione degli atti presupposti, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la nullità della notifica dell'avviso perché effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza e la prescrizione del tributo.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso.
L'AGENZIA delle ENTRATE-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato le doglianze del ricorrente ed in particolare la doglianza relativa all'omessa allegazione degli atti presupposti.
Il COMUNE di OLBIA si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le doglianze del ricorrente chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 30.01.2026 la ricorrente ha rinunciato al giudizio ed ha chiesto l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di lite e il comune di Olbia ha accettato quanto richiesto dalla ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto della rinuncia al giudizio della ricorrente non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Sassari, 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Baldovino de Sensi)