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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 91/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RI CA TO Presidente
Dott. NI OR Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'8.1.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GR AM, con elezione di domicilio in Via Stadera, 15 20141 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Antonello Mandarano Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), LA EO (c.f. e MA C.F._2 C.F._3
Autieri (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via della C.F._4
Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma OR di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza e deduzione rejetta e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
CONCLUSIONI
1) In via preliminare, dare atto dell'intervenuta separazione dalla moglie, pacifica in causa e riconosciuta anche dal Comune di Milano, con cui si regolarizza la situazione di fatto preesistente, caratterizzata dalla separazione di fatto dei coniugi e dal trasferimento del presso la casa Parte_1
del padre, oggetto del presente giudizio;
2) annullare la decisione impugnata, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto a subentrare nella casa del padre ed in subordine il diritto ad esercitare la procedura per il subentro nell'immobile condotto dal padre in Milano, Via
Boifava n. 5 e per l'effetto di quanto sopra, annullare l'ordine di rilascio e/o dichiararne l'invalidità;
4) ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze dedotte in premessa, previa la frase di rito “vero che”, oltre a controprova per testi sui capitoli eventualmente formulati da controparte, indicando a testi con riserva di indicare altre prove ed altri Tes_1
capitoli, oltre ai seguenti:
a. vero è che l'attore si è trasferito nell'alloggio del padre agli inizi del 2019; Parte_1
b. vero è che il è separato di fatto dalla moglie dal 2015; Parte_1
c. vero è che l'attore si è trasferito presso l'abitazione di Via Boifava n. 5 e ha anche assistito il padre malato;
d. vero è che il padre era malato da due anni prima del decesso e con necessità di assistenza domiciliare;
e. vero è che le abitazioni in Sardegna e in Umbria della Signora sono prive di energia Tes_1
elettrica essendo ruderi di campagna.
5) in via istruttoria, occorrendo, ordinare al Comune di Milano di comunicare le ragioni per cui non viene effettuata la richiesta di trasferimento della residenza del in seguito alla Parte_1
separazione con la moglie;
Fatto salvo ogni altro diritto e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma OR di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile l'appello proposto per la riforma della sentenza n. 5918/2024, pubblicata l'11.06.2024 e non notificata, resa dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ Civile e comunque respingere lo stesso e tutte le domande avanzate contro il , in quanto infondate e non provate. Controparte_1
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente al ha Parte_2
riassunto innanzi al Tribunale di Milano il giudizio introdotto davanti al Giudice di Pace di opposizione al decreto di rilascio con il quale il lo aveva invitato a lasciare Controparte_1
libero da cose e persone l'immobile di edilizia residenziale pubblica, di Milano, via Boifava, n. 5.
rivendicando un presunto “diritto a subentrare secondo le leggi vigenti” Parte_1 nell'alloggio per cui è causa, in qualità di figlio del conduttore, ha chiesto al Tribunale di accertare tale diritto soggettivo a subentrare nella casa del padre a seguito dell'intervenuto decesso di quest'ultimo.
In via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto sui capitoli da a) a f) della memoria depositata in data 5 luglio 2023.
Il si è costituito contestando ogni avversa domanda. Controparte_1
Il Tribunale, con sentenza 10 giugno 2024, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettava le domande svolte da
[...]
e lo condannava alla rifusione delle spese di lite a favore del . Parte_1 Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con unico motivo Parte_1
non essere state ammesse le prove testimoniali dedotte, che gli avrebbero consentito di dimostrare che conviveva col padre nell'immobile di edilizia residenziale pubblica, ed aveva quini diritto a subentrarvi.
Si costituiva il chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
La OR, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 30.9.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
in qualità di figlio, si opponeva all'ordine rilascio dell'alloggio di Parte_1
edilizia residenziale pubblica, già assegnato al padre deceduto, e chiedeva il subentro nel Per_1
contratto.
Il Tribunale di Milano respingeva la domanda, rilevando come non fosse presente nel nucleo familiare, ma anzi risultasse domiciliato altrove.
Avverso la sentenza propone impugnazione dolendosi essere state Parte_1
respinte le istanze istruttorie che gli avrebbero consentito di dimostrare che conviveva col padre.
Il rilascio è stato intimato ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 4/2017, che disciplina la fattispecie dell'occupazione senza titolo.
L'unità immobiliare era stata assegnata il 25.1.2008 a il cui nucleo familiare era Persona_2
costituito dalla stessa, deceduta il 27.6.2010, e dal coniuge padre Persona_3 dell'opponente, successivamente subentrato nell'assegnazione e deceduto il 31.12.2019.
L'art. 21 del regolamento disciplina il subentro nell'assegnazione, prevedendo “il diritto al subentro nell'assegnazione dei seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici: a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso;
b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuamente conviventi fino al momento del decesso”.
In caso di decesso dell'assegnatario “subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con
l'assegnatario fino al momento del suo decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici”. non aveva nessuno dei requisiti richiesti dalla norma citata: non era Parte_1 presente nel nucleo familiare del padre all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, né risultava aver mai convissuto con il genitore;
anzi, risultava risiedere con la moglie altrove, in via Neera 33. Ancora, l'eventuale ospitalità avrebbe eventualmente dovuto essere autorizzata ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 2017, artt. 17, 18 e 19, e non è stato richiesto, e comunque, la coabitazione per assistere l'assegnatario in stato di disabilità ha natura precaria, non comportando l'inserimento nel suo nucleo familiare, e non produce effetti ai fini del subentro (art. 19 cit.).
Le richieste di prove testimoniali sono state correttamente respinte, essendo la causa documentale, e comunque per loro assoluta genericità, e perché inammissibili ex art. 2721 c.c., oltre che contrastanti con la documentazione in atti (dich. redditi 2021, doc. 12, che attesta essere nel nucleo familiare della moglie, a suo carico;
carta identità rinnovata il 15.1.2021 con residenza in via
Neera).
Contrastano infine con le stesse prospettazioni di parte già attrice, che sostiene di essersi ivi trasferito “a partire dal 2020 (…) per accudire il padre” (memoria depositata 6.6.2023 ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), che per contro è deceduto nel 2019.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori minimi dello scaglione indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida Parte_1 per compensi defensionali in € 4.996,00, oltre spese generali 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di
IVA e cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
Milano.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 6/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI OR RI CA TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RI CA TO Presidente
Dott. NI OR Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'8.1.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GR AM, con elezione di domicilio in Via Stadera, 15 20141 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Antonello Mandarano Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), LA EO (c.f. e MA C.F._2 C.F._3
Autieri (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via della C.F._4
Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma OR di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza e deduzione rejetta e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
CONCLUSIONI
1) In via preliminare, dare atto dell'intervenuta separazione dalla moglie, pacifica in causa e riconosciuta anche dal Comune di Milano, con cui si regolarizza la situazione di fatto preesistente, caratterizzata dalla separazione di fatto dei coniugi e dal trasferimento del presso la casa Parte_1
del padre, oggetto del presente giudizio;
2) annullare la decisione impugnata, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto a subentrare nella casa del padre ed in subordine il diritto ad esercitare la procedura per il subentro nell'immobile condotto dal padre in Milano, Via
Boifava n. 5 e per l'effetto di quanto sopra, annullare l'ordine di rilascio e/o dichiararne l'invalidità;
4) ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze dedotte in premessa, previa la frase di rito “vero che”, oltre a controprova per testi sui capitoli eventualmente formulati da controparte, indicando a testi con riserva di indicare altre prove ed altri Tes_1
capitoli, oltre ai seguenti:
a. vero è che l'attore si è trasferito nell'alloggio del padre agli inizi del 2019; Parte_1
b. vero è che il è separato di fatto dalla moglie dal 2015; Parte_1
c. vero è che l'attore si è trasferito presso l'abitazione di Via Boifava n. 5 e ha anche assistito il padre malato;
d. vero è che il padre era malato da due anni prima del decesso e con necessità di assistenza domiciliare;
e. vero è che le abitazioni in Sardegna e in Umbria della Signora sono prive di energia Tes_1
elettrica essendo ruderi di campagna.
5) in via istruttoria, occorrendo, ordinare al Comune di Milano di comunicare le ragioni per cui non viene effettuata la richiesta di trasferimento della residenza del in seguito alla Parte_1
separazione con la moglie;
Fatto salvo ogni altro diritto e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma OR di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile l'appello proposto per la riforma della sentenza n. 5918/2024, pubblicata l'11.06.2024 e non notificata, resa dal Tribunale di Milano, sez. XIII^ Civile e comunque respingere lo stesso e tutte le domande avanzate contro il , in quanto infondate e non provate. Controparte_1
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente al ha Parte_2
riassunto innanzi al Tribunale di Milano il giudizio introdotto davanti al Giudice di Pace di opposizione al decreto di rilascio con il quale il lo aveva invitato a lasciare Controparte_1
libero da cose e persone l'immobile di edilizia residenziale pubblica, di Milano, via Boifava, n. 5.
rivendicando un presunto “diritto a subentrare secondo le leggi vigenti” Parte_1 nell'alloggio per cui è causa, in qualità di figlio del conduttore, ha chiesto al Tribunale di accertare tale diritto soggettivo a subentrare nella casa del padre a seguito dell'intervenuto decesso di quest'ultimo.
In via istruttoria, ha chiesto ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto sui capitoli da a) a f) della memoria depositata in data 5 luglio 2023.
Il si è costituito contestando ogni avversa domanda. Controparte_1
Il Tribunale, con sentenza 10 giugno 2024, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettava le domande svolte da
[...]
e lo condannava alla rifusione delle spese di lite a favore del . Parte_1 Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con unico motivo Parte_1
non essere state ammesse le prove testimoniali dedotte, che gli avrebbero consentito di dimostrare che conviveva col padre nell'immobile di edilizia residenziale pubblica, ed aveva quini diritto a subentrarvi.
Si costituiva il chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
La OR, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 30.9.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
in qualità di figlio, si opponeva all'ordine rilascio dell'alloggio di Parte_1
edilizia residenziale pubblica, già assegnato al padre deceduto, e chiedeva il subentro nel Per_1
contratto.
Il Tribunale di Milano respingeva la domanda, rilevando come non fosse presente nel nucleo familiare, ma anzi risultasse domiciliato altrove.
Avverso la sentenza propone impugnazione dolendosi essere state Parte_1
respinte le istanze istruttorie che gli avrebbero consentito di dimostrare che conviveva col padre.
Il rilascio è stato intimato ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 4/2017, che disciplina la fattispecie dell'occupazione senza titolo.
L'unità immobiliare era stata assegnata il 25.1.2008 a il cui nucleo familiare era Persona_2
costituito dalla stessa, deceduta il 27.6.2010, e dal coniuge padre Persona_3 dell'opponente, successivamente subentrato nell'assegnazione e deceduto il 31.12.2019.
L'art. 21 del regolamento disciplina il subentro nell'assegnazione, prevedendo “il diritto al subentro nell'assegnazione dei seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici: a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso;
b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuamente conviventi fino al momento del decesso”.
In caso di decesso dell'assegnatario “subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con
l'assegnatario fino al momento del suo decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici”. non aveva nessuno dei requisiti richiesti dalla norma citata: non era Parte_1 presente nel nucleo familiare del padre all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, né risultava aver mai convissuto con il genitore;
anzi, risultava risiedere con la moglie altrove, in via Neera 33. Ancora, l'eventuale ospitalità avrebbe eventualmente dovuto essere autorizzata ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 2017, artt. 17, 18 e 19, e non è stato richiesto, e comunque, la coabitazione per assistere l'assegnatario in stato di disabilità ha natura precaria, non comportando l'inserimento nel suo nucleo familiare, e non produce effetti ai fini del subentro (art. 19 cit.).
Le richieste di prove testimoniali sono state correttamente respinte, essendo la causa documentale, e comunque per loro assoluta genericità, e perché inammissibili ex art. 2721 c.c., oltre che contrastanti con la documentazione in atti (dich. redditi 2021, doc. 12, che attesta essere nel nucleo familiare della moglie, a suo carico;
carta identità rinnovata il 15.1.2021 con residenza in via
Neera).
Contrastano infine con le stesse prospettazioni di parte già attrice, che sostiene di essersi ivi trasferito “a partire dal 2020 (…) per accudire il padre” (memoria depositata 6.6.2023 ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), che per contro è deceduto nel 2019.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori minimi dello scaglione indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida Parte_1 per compensi defensionali in € 4.996,00, oltre spese generali 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di
IVA e cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
Milano.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 6/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI OR RI CA TO