Art. 3.
Ai fini del precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:
lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 200 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 200 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56;
lire 200 milioni nell'esercizio 1956-57;
lire 100 milioni nell'esercizio 1957-58.
Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio e' autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:
lire 300 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 300 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonche' Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.
Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra, saranno a carico del Consorzio.
Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.
Ai fini del precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:
lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 200 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 200 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56;
lire 200 milioni nell'esercizio 1956-57;
lire 100 milioni nell'esercizio 1957-58.
Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio e' autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:
lire 300 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 300 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonche' Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.
Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra, saranno a carico del Consorzio.
Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.