Articolo 3 della Legge 17 maggio 1952, n. 620
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 luglio 1952
Art. 3.
Ai fini del precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:
lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 200 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 200 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56;
lire 200 milioni nell'esercizio 1956-57;
lire 100 milioni nell'esercizio 1957-58.
Allo scopo di eseguire i lavori di cui al precedente art. 1 in periodi di tempo abbreviati, il Consorzio e' autorizzato ad appaltare le opere anche per importi eccedenti gli stanziamenti annuali, ma in ogni caso per somme non superiori rispettivamente a:
lire 300 milioni nell'esercizio 1951-52;
lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53;
lire 300 milioni nell'esercizio 1953-54;
lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55;
ed a stipulare, occorrendo, anticipazioni con gli istituti di credito, di assicurazione, previdenza, nonche' Consorzi finanziari ed a concordare pagamenti dilazionati entro i limiti degli stanziamenti con le stesse imprese esecutrici.
Gli oneri relativi alle anticipazioni ed ai pagamenti dilazionati di cui sopra, saranno a carico del Consorzio.
Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1951-52 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 3 luglio 1952