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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. IL Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 578 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, Controparte_1 Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Camillo Di LO e Valentina Di CP_2
LO;
- reclamanti -
CONTRO
della Controparte_3 Controparte_4
dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Controparte_1 [...]
in persona del curatore pro tempore, non costituito;
CP_2
(già ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 CP_6
LO Colantonio;
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Labbate;
Controparte_7
- reclamati -
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale del
Tribunale di Vasto n. 17/2025, pubblicata il 28/5/2025.
CONCLUSIONI
Per i reclamanti: “accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n°
17/2025, pronunciata in data 28.05.2025 dal Tribunale di Vasto (Proc. n° 35-1/2024
R.G.), dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
con sede in Vasto al Lungomare Cordella, 25 (P. I.V.A.: Controparte_1
), nonché dei soci della stessa , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Controparte_1
e res.te in San Salvo alla Via Pio IX°, 47 e nato a [...] il [...] e CP_2 res.te in Vasto alla Via Sandro Pertini, 2 (Cod. Fisc.: ; Il tutto C.F._1
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi in favore dei reclamanti, relativamente ai due gradi di giudizio (prefallimentare e di reclamo)”.
Per la reclamata : “chiede che venga respinto il reclamo con vittoria Controparte_5
di spese e competenze di lite. In mero subordine, per scrupolo difensivo, chiede che venga disposta la liquidazione controllata”.
Per la reclamata “integrale rigetto del reclamo proposto dalle Controparte_8
controparti e conferma dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale di Vasto ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della e dei suoi Controparte_1
soci illimitatamente responsabili”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza qui reclamata il Tribunale di Vasto, decidendo su ricorsi depositati il
19/11/2024 dalla (già ) ed il 5/3/2025 dalla Controparte_5 CP_6 CP_7
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...] [...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1 [...]
avendo ritenuto, all'esito di istruttoria prefallimentare, svoltasi, con la CP_2
partecipazione della debitrice e dei suoi soci, su base esclusivamente documentale:
a) che la società debitrice, in quanto esercente attività commerciale, è soggetta alla disciplina di cui agli artt.1, 2 e 121 CCII;
b) che nella specie sussiste il requisito soggettivo prescritto per la assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale, risultando dai bilanci depositati dalla società medesima il superamento, nell'esercizio 2023 della spoglia dei ricavi (ammontanti ad €
205.076,47) ed ostando alla qualificabilità come «impresa minore» la mancanza anche solo di uno dei requisiti di cui alla lett. d) comma 1, art. 2 CCII;
c) che la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice emerge dall'inadempimento delle “obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dall'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali promosse in danno della predetta presso la sede legale”;
d) che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII essendo a tale fine sufficiente il credito preteso dai ricorrenti, giusta documentazione in atti, il cui importo è stato solo in parte contestato,
pag. 2/9 ma riconosciuto come dovuto, nei confronti della , nella misura di € Controparte_5
36.055,01, cui si aggiunge l'importo del credito non contestato della
[...]
(€ 37.140,46). CP_7
2. La sentenza è stata reclamata dalla e dai soci illimitatamente Controparte_1
responsabili della stessa, i quali hanno chiesto la revoca della liquidazione giudiziale, formulando motivi di censura rubricati e sintetizzabili come segue:
a) “sulle ragioni dell'asserito stato di decozione della : sostengono i Controparte_1
reclamanti che l'asserita decozione della società sarebbe addebitabile alla sopravvenuta impossibilità di utilizzare un piazzale locatole dalla (oggi CP_6 CP_5
, insieme ai locali ove essa svolse per alcuni decenni (fino al rilascio in
[...]
data 5/12/2023 in favore della avente causa della precedente Controparte_7
proprietaria) la propria attività di produzione e vendita al pubblico di prodotti di gelateria, piazzale essenziale per il proficuo esercizio di tale attività, ma rivelatosi di proprietà del Comune di Vasto, il quale aveva comunicato il 23/2/2016 l'avvio di un procedimento per l'emissione di un'ordinanza di demolizione e d'ingiunzione al ripristino di opere realizzate sul piazzale medesimo ed aveva poi, il 15/1/2020, inviato diffida in tal senso;
b) “sull'asserito stato di inattività della : i reclamanti contestano Controparte_1
l'asserzione delle originarie ricorrenti secondo cui essa avrebbe cessato l'attività, avendo invece solo sospeso l'attività, dopo il rilascio dei locali, in attesa di reperire altro immobile idoneo all'esercizio della stessa, richiedente anche la disponibilità di un ampio spazio esterno nel quale consentire ai clienti la consumazione in loco dei gelati;
c) “sull'ammontare complessivo dei crediti asseritamente vantati dai creditori
[...]
e : i reclamanti, dopo avere evidenziato Controparte_5 Controparte_7
che la liquidazione giudiziale era stata chiesta solo da due creditori, lamentano, quanto alla , che essa avesse esposto nel ricorso – tra altri – un credito di Controparte_5
180.933,00 per sorte capitale derivante da decreto ingiuntivo n. 391/23 del Tribunale di
Vasto, decreto però revocato da questa Corte d'appello che, con sentenza n. 594 del
15/5/2025 (precedente al deposito della sentenza qui reclamata) aveva ridotto il credito della suddetta locatrice ad € 85.860,91 in linea capitale, riducendo altresì la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo suindicato;
pag. 3/9 quanto alla che il credito dalla stessa esposto era “contestato Controparte_7
sia nell'an che nel quantum” e, soprattutto, aveva la “stessa origine e causale di quello vantato dalla (come abbiamo sottolineato, drasticamente Controparte_5
ridotto nel suo ammontare”). All'esito di tali argomentazioni, i reclamanti rilevano che il numero e l'entità dei crediti azionati dai ricorrenti (unitamente alla mera sospensione momentanea della propria attività, suscettibile di ripresa futura) non giustificano l'apertura della “cruenta” procedura di liquidazione giudiziale e comunque ostano all'accertamento del proprio stato di insolvenza;
d) “sulla strumentale prodromica escussione del patrimonio sociale della CP_1
da parte della secondo i reclamanti “il tentativo di
[...] Controparte_5
pignoramento mobiliare prodromicamente tentato dalla è stato, Controparte_5
scientemente, maldestro e strumentale, atteso che esso veniva esperito presso la sede della ubicata in Vasto Marina al Lungomare Cordella, ove era Controparte_1
esercitata l'attività di bar-gelateria nella data del 04.01.2024, e ciò dopo che l'immobile locato era già stato precedentemente da quest'ultima rilasciato libero di persone e cose nella data del 05.12.2023, circostanza questa, quindi, ben conosciuta dalla creditrice”; la conseguenza che i reclamanti desumono da tale considerazione è la carenza di prova
(non traibile dal verbale di pignoramento negativo) della insolvenza della società debitrice (considerato anche l'esito tutt'altro che infruttuoso della esecuzione immobiliare intentata nei confronti di uno dei soci);
e) “sulla non fallibilità dell'impresa per insussistenza dei parametri dimensionali previsti”: la censura è sintetizzabile nel seguente assunto: il modestissimo superamento del solo parametro dei ricavi peraltro verificatosi relativamente ad una sola annualità,
“certamente non può eludere la natura di impresa minore della ed Controparte_1
esporre quest'ultima ed i soci ed esporre l'una e gli altri alla conseguenze negative della liquidazione giudiziale.
3. Mentre la liquidazione giudiziale reclamata, nonostante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita, si sono invece costituiti le ulteriori reclamate chiedendo il rigetto del reclamo.
4. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (sostituita da deposito di note scritte ex artt. 127-ter e 128 c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione.
pag. 4/9 4.1. Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato in tutti i motivi nei quali è stato articolato (motivi che delineano e delimitano l'effetto devolutivo del reclamo, il quale può estendersi anche a profili rimasti estranei al precedente procedimento prefallimentare, restando tuttavia limitato agli elementi di fatto e di diritto da esporre con il ricorso introduttivo ex art. 51 CCII, senza implicare che il reclamo possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione dei motivi o con introduzione ex post di motivi ulteriori: si veda, ad esempio, con riferimento al previgente, ma del tutto analogo, art. 18 l.f., Cass. 26771/2016) e non meriti, pertanto, accoglimento.
5. Il primo motivo di reclamo è palesemente infondato, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questa Corte, per cui, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale (come in passato ai fini della dichiarazione di fallimento) resta irrilevante ogni indagine sulla imputabilità o meno al debitore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass. SU 115/2001; Cass. ordd. 22444/2021; 5856/2022). Ciò esime dal rilevare come l'appartenenza al patrimonio comunale (ed in parte al demanio marittimo) dell'ampio piazzale utilizzato per decenni dalla società sia emersa solo nel CP_1
2016, allorché la società conduttrice aveva da tempo (come risulta dalla sentenza n.
819/2020 di questa Corte d'appello, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione pronunciato da Cass. ord. 1964/2023) cessato di corrispondere, anche ai sensi dell'art. 1591 c.c., i canoni di locazione successivi al mese di dicembre 2012, pur continuando ad utilizzare i beni locati (tra i quali la sentenza n. 594/2025 ha, con motivazioni del tutto condivisibili cui si rinvia, escluso fosse ricompreso il piazzale di proprietà comunale). L'origine e la causa dell'insolvenza della società qui reclamante
(la cui sussistenza è, come si dirà più avanti, più che evidente) va ravvisata proprio nella condotta della stessa, inadempiente per quasi un decennio all'obbligazione posta a carico del conduttore che continui a utilizzare il bene locato dall'art. 1591 c.c., inadempimento protrattosi anche nei confronti della dopo il Controparte_7
subentro di questa nella proprietà dell'immobile in data 23/12/2021 e fino all'esecuzione del rilascio in data 5/1/2023 (come accertato dalla sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Vasto – prodotta in questa sede con attestazione di passaggio in pag. 5/9 giudicato – che ha condannato la al pagamento in favore della Controparte_1 [...
di € 35.310,02, oltre interessi e rivalutazione ed oltre € 3.820,00 Controparte_7
ed accessori per spese legali distratte a favore del difensore di quest'ultima).
6. Il secondo motivo di reclamo è altrettanto palesemente infondato. Premesso che nella sentenza reclamata non vi è alcun riferimento alla cessazione dell'attività imprenditoriale della debitrice, ma solo alla “inattività” di quest'ultima desunta dalla visura del Registro delle Imprese, tale inattività è riconosciuta sussistente dagli stessi reclamanti, che invano tentato di qualificarla come temporanea, essendo invece certo che essa si è protratta dal rilascio dei locali al deposito della sentenza qui reclamata
(quindi per oltre due anni) e che non vi è alcun elemento che consente di ritenere che, in assenza della liquidazione giudiziale, l'attività sarebbe ripresa in tempi presumibilmente brevi (gli stessi reclamanti danno atto delle notevoli difficoltà di reperire strutture immobiliari idonee allo scopo) e tali da consentire alla società di conseguire risorse sufficienti a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quale che sia l'entità effettiva di queste ultime.
7. Quest'ultimo aspetto è stato fatto oggetto del terzo motivo di reclamo, la cui infondatezza (o meglio: la cui irrilevanza al fine di pervenire alla revoca della liquidazione giudiziale) è apprezzabile ove solo si consideri, da un lato, che l'apertura della liquidazione giudiziale può essere dichiarata anche su ricorso di unn solo creditore
(e nella specie i creditori ricorrenti sono stati due) e, dall'altro lato, che il credito della
(nella misura suindicata) è stato accertato da sentenza passata Controparte_7
in giudicato (e trova origine causale in un inadempimento della società debitrice all'obbligazione ex art. 1591 c.c. protrattosi per circa due anni, dopo i ben più numerosi anni di analogo inadempimento nei confronti della precedente proprietaria) e che, anche escludendo del tutto i crediti della concernenti i canoni di Controparte_5
locazione rimasti impagati (che la sentenza n. 594/2025 di questa Corte ha, tuttavia e con motivazioni che i reclamanti non contestano in modo specifico, solo ridotto ad €
85.860,91 oltre iva ed interessi legali ritenendo prescritti i canoni scaduti precedentemente all'1/1/2017) e le spese del procedimento monitorio e dei due gradi del giudizio oppositivo (spese che l'appena ricordata sentenza ha liquidato in complessivi €
8.846,00 oltre accessori), restano incontestabili i crediti vantati dalla CP_5
pag. 6/9 in forza della sentenza n. 819/2020 di questa Corte e della ordinanza n. CP_5
1964/2023 della Corte di Cassazione che ne ha sancito il passaggio in giudicato
(ammontanti complessivamente ad € 15.208,50, oltre accessori) e restano incontestati i crediti di € 3.148,76 oltre accessori e di € 4.977,00 oltre accessori per spese legali liquidate rispetivamente dalla sentenza n. 265/2022 del Tribunale di Vasto e dalla sentenza n. 363/2024 di 1uesta Corte che la ha confermata rigettando l'appello della snc. . CP_1
7.1. Si tratta di crediti di entità tale da superare, da un lato, la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII ed il cui inadempimento protrattosi nel tempo integra, dall'altro lato, chiara manifestazione esteriore di insolvenza della società debitrice, specie ove si considerino gli ulteriori crediti erariali che le reclamate hanno documentato essere stati insinuati al passivo della liquidazione giudiziale della società (ci si riferisce esclusivamente ai crediti di € 21.253,22 di ed a quello di € 4.139,49 di Soget, in CP_9
relazione ai quali non è documentata alcuna adesione della alla cd. Controparte_1
rottamazione-quater, essendo state prodotte solo dichiarazioni di adesione dei soci, peraltro non accompagnate da alcuna prova dei pagamenti effettuati) ed ove si tenga presente la impossibilità per la società di conseguire risorse sufficienti a fare fronte ai debiti, pur nelle misure ridotte non fatte oggetto di contestazione.
8. Anche il pignoramento negativo valorizzato dalla sentenza reclamata come indice di insolvenza concorre alla dimostrazione di quest'ultima, non potendo condividersi le censure mosse sul punto con il quarto motivo di reclamo, che non tiene conto del fatto che, allorché tentò il pignoramento mobiliare all'indirizzo della sede sociale ancora risultante dal registro delle imprese, la s.r.l. non aveva (o almeno Controparte_5
non risulta che avesse) contezza del rilascio dell'immobile eseguito a favore del diverso soggetto giuridico divenuta proprietario sin dal 2021. Controparte_10
Peraltro, i reclamanti confermano implicitamente l'assenza, presso quell'indirizzo, di beni sociali ed omettono di precisare in quale diverso luogo beni siffatti avrebbero potuto essere pignorati con esiti satisfattivi per la creditrice.
8.1. Quanto, poi, alla fruttuosità della esecuzione immobiliare su beni personali di uno dei soci, la circostanza è del tutto irrilevante in questa sede, nella quale occorre accertare l'insolvenza in relazione solo al patrimonio sociale e non pure ai singoli pag. 7/9 patrimoni dei soci, il cui coinvolgimento nella liquidazione giudiziale della società si realizza solo qual inderogabile effetto della responsabilità illimitata (Cass. 6852/1992;
1122/1997; 4705/2006; 10652/2011).
9. Infondato è, infine, il quinto motivo di reclamo, alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, che definisce “impresa minore” quella “che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”. Si tratta di soglie dimensionali prefissate dal legislatore, il quale ha precisato che esse devono ricorrere
“congiuntamente” e, quanto ad attivo patrimoniale e ricavi, in ciascuno dei tre esercizi precedenti la presentazione del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, sicché anche il superamento di una sola di esse pure limitatamente ad uno degli esercizi rilevanti, impedisce irrimediabilmente di qualificare l'impresa come minore e, come tale, non sottoponibile a liquidazione giudiziale. Né è possibile derogare alla previsione normativa sulla scorta dell'entità del superamento della soglia, sostituendo una
(inevitabilmente variabile ed incerta) discrezionalità giudiziale alla valutazione
(quantitativamente prefissata e certa) già compiuta dal legislatore.
10. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con condanna solidale dei reclamanti al rimborso, in favore di ciascuna delle reclamate costituite, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della causa, nonché delle attività svolte (con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione e istruttoria, nonché di quella decisionale), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
10.1. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei reclamanti in solido, dell'ulteriore pag. 8/9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti in solido a rimborsare alla ed alla Controparte_5 [...
(rappresentata dalla spa ) le spese del Controparte_11 CP_12
presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna di esse, in complessivi € 6.734,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13;
4. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al Tribunale di Vasto e per la sua iscrizione al registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
F.S. IL
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. IL Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 578 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, Controparte_1 Controparte_1 [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Camillo Di LO e Valentina Di CP_2
LO;
- reclamanti -
CONTRO
della Controparte_3 Controparte_4
dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Controparte_1 [...]
in persona del curatore pro tempore, non costituito;
CP_2
(già ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 CP_6
LO Colantonio;
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Labbate;
Controparte_7
- reclamati -
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale del
Tribunale di Vasto n. 17/2025, pubblicata il 28/5/2025.
CONCLUSIONI
Per i reclamanti: “accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n°
17/2025, pronunciata in data 28.05.2025 dal Tribunale di Vasto (Proc. n° 35-1/2024
R.G.), dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
con sede in Vasto al Lungomare Cordella, 25 (P. I.V.A.: Controparte_1
), nonché dei soci della stessa , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Controparte_1
e res.te in San Salvo alla Via Pio IX°, 47 e nato a [...] il [...] e CP_2 res.te in Vasto alla Via Sandro Pertini, 2 (Cod. Fisc.: ; Il tutto C.F._1
con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi in favore dei reclamanti, relativamente ai due gradi di giudizio (prefallimentare e di reclamo)”.
Per la reclamata : “chiede che venga respinto il reclamo con vittoria Controparte_5
di spese e competenze di lite. In mero subordine, per scrupolo difensivo, chiede che venga disposta la liquidazione controllata”.
Per la reclamata “integrale rigetto del reclamo proposto dalle Controparte_8
controparti e conferma dell'impugnata sentenza con cui il Tribunale di Vasto ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della e dei suoi Controparte_1
soci illimitatamente responsabili”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza qui reclamata il Tribunale di Vasto, decidendo su ricorsi depositati il
19/11/2024 dalla (già ) ed il 5/3/2025 dalla Controparte_5 CP_6 CP_7
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...] [...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1 [...]
avendo ritenuto, all'esito di istruttoria prefallimentare, svoltasi, con la CP_2
partecipazione della debitrice e dei suoi soci, su base esclusivamente documentale:
a) che la società debitrice, in quanto esercente attività commerciale, è soggetta alla disciplina di cui agli artt.1, 2 e 121 CCII;
b) che nella specie sussiste il requisito soggettivo prescritto per la assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale, risultando dai bilanci depositati dalla società medesima il superamento, nell'esercizio 2023 della spoglia dei ricavi (ammontanti ad €
205.076,47) ed ostando alla qualificabilità come «impresa minore» la mancanza anche solo di uno dei requisiti di cui alla lett. d) comma 1, art. 2 CCII;
c) che la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice emerge dall'inadempimento delle “obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dall'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali promosse in danno della predetta presso la sede legale”;
d) che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII essendo a tale fine sufficiente il credito preteso dai ricorrenti, giusta documentazione in atti, il cui importo è stato solo in parte contestato,
pag. 2/9 ma riconosciuto come dovuto, nei confronti della , nella misura di € Controparte_5
36.055,01, cui si aggiunge l'importo del credito non contestato della
[...]
(€ 37.140,46). CP_7
2. La sentenza è stata reclamata dalla e dai soci illimitatamente Controparte_1
responsabili della stessa, i quali hanno chiesto la revoca della liquidazione giudiziale, formulando motivi di censura rubricati e sintetizzabili come segue:
a) “sulle ragioni dell'asserito stato di decozione della : sostengono i Controparte_1
reclamanti che l'asserita decozione della società sarebbe addebitabile alla sopravvenuta impossibilità di utilizzare un piazzale locatole dalla (oggi CP_6 CP_5
, insieme ai locali ove essa svolse per alcuni decenni (fino al rilascio in
[...]
data 5/12/2023 in favore della avente causa della precedente Controparte_7
proprietaria) la propria attività di produzione e vendita al pubblico di prodotti di gelateria, piazzale essenziale per il proficuo esercizio di tale attività, ma rivelatosi di proprietà del Comune di Vasto, il quale aveva comunicato il 23/2/2016 l'avvio di un procedimento per l'emissione di un'ordinanza di demolizione e d'ingiunzione al ripristino di opere realizzate sul piazzale medesimo ed aveva poi, il 15/1/2020, inviato diffida in tal senso;
b) “sull'asserito stato di inattività della : i reclamanti contestano Controparte_1
l'asserzione delle originarie ricorrenti secondo cui essa avrebbe cessato l'attività, avendo invece solo sospeso l'attività, dopo il rilascio dei locali, in attesa di reperire altro immobile idoneo all'esercizio della stessa, richiedente anche la disponibilità di un ampio spazio esterno nel quale consentire ai clienti la consumazione in loco dei gelati;
c) “sull'ammontare complessivo dei crediti asseritamente vantati dai creditori
[...]
e : i reclamanti, dopo avere evidenziato Controparte_5 Controparte_7
che la liquidazione giudiziale era stata chiesta solo da due creditori, lamentano, quanto alla , che essa avesse esposto nel ricorso – tra altri – un credito di Controparte_5
180.933,00 per sorte capitale derivante da decreto ingiuntivo n. 391/23 del Tribunale di
Vasto, decreto però revocato da questa Corte d'appello che, con sentenza n. 594 del
15/5/2025 (precedente al deposito della sentenza qui reclamata) aveva ridotto il credito della suddetta locatrice ad € 85.860,91 in linea capitale, riducendo altresì la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo suindicato;
pag. 3/9 quanto alla che il credito dalla stessa esposto era “contestato Controparte_7
sia nell'an che nel quantum” e, soprattutto, aveva la “stessa origine e causale di quello vantato dalla (come abbiamo sottolineato, drasticamente Controparte_5
ridotto nel suo ammontare”). All'esito di tali argomentazioni, i reclamanti rilevano che il numero e l'entità dei crediti azionati dai ricorrenti (unitamente alla mera sospensione momentanea della propria attività, suscettibile di ripresa futura) non giustificano l'apertura della “cruenta” procedura di liquidazione giudiziale e comunque ostano all'accertamento del proprio stato di insolvenza;
d) “sulla strumentale prodromica escussione del patrimonio sociale della CP_1
da parte della secondo i reclamanti “il tentativo di
[...] Controparte_5
pignoramento mobiliare prodromicamente tentato dalla è stato, Controparte_5
scientemente, maldestro e strumentale, atteso che esso veniva esperito presso la sede della ubicata in Vasto Marina al Lungomare Cordella, ove era Controparte_1
esercitata l'attività di bar-gelateria nella data del 04.01.2024, e ciò dopo che l'immobile locato era già stato precedentemente da quest'ultima rilasciato libero di persone e cose nella data del 05.12.2023, circostanza questa, quindi, ben conosciuta dalla creditrice”; la conseguenza che i reclamanti desumono da tale considerazione è la carenza di prova
(non traibile dal verbale di pignoramento negativo) della insolvenza della società debitrice (considerato anche l'esito tutt'altro che infruttuoso della esecuzione immobiliare intentata nei confronti di uno dei soci);
e) “sulla non fallibilità dell'impresa per insussistenza dei parametri dimensionali previsti”: la censura è sintetizzabile nel seguente assunto: il modestissimo superamento del solo parametro dei ricavi peraltro verificatosi relativamente ad una sola annualità,
“certamente non può eludere la natura di impresa minore della ed Controparte_1
esporre quest'ultima ed i soci ed esporre l'una e gli altri alla conseguenze negative della liquidazione giudiziale.
3. Mentre la liquidazione giudiziale reclamata, nonostante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita, si sono invece costituiti le ulteriori reclamate chiedendo il rigetto del reclamo.
4. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (sostituita da deposito di note scritte ex artt. 127-ter e 128 c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione.
pag. 4/9 4.1. Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato in tutti i motivi nei quali è stato articolato (motivi che delineano e delimitano l'effetto devolutivo del reclamo, il quale può estendersi anche a profili rimasti estranei al precedente procedimento prefallimentare, restando tuttavia limitato agli elementi di fatto e di diritto da esporre con il ricorso introduttivo ex art. 51 CCII, senza implicare che il reclamo possa assumere le forme di una semplice richiesta di riesame, senza formulazione dei motivi o con introduzione ex post di motivi ulteriori: si veda, ad esempio, con riferimento al previgente, ma del tutto analogo, art. 18 l.f., Cass. 26771/2016) e non meriti, pertanto, accoglimento.
5. Il primo motivo di reclamo è palesemente infondato, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questa Corte, per cui, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale (come in passato ai fini della dichiarazione di fallimento) resta irrilevante ogni indagine sulla imputabilità o meno al debitore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass. SU 115/2001; Cass. ordd. 22444/2021; 5856/2022). Ciò esime dal rilevare come l'appartenenza al patrimonio comunale (ed in parte al demanio marittimo) dell'ampio piazzale utilizzato per decenni dalla società sia emersa solo nel CP_1
2016, allorché la società conduttrice aveva da tempo (come risulta dalla sentenza n.
819/2020 di questa Corte d'appello, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione pronunciato da Cass. ord. 1964/2023) cessato di corrispondere, anche ai sensi dell'art. 1591 c.c., i canoni di locazione successivi al mese di dicembre 2012, pur continuando ad utilizzare i beni locati (tra i quali la sentenza n. 594/2025 ha, con motivazioni del tutto condivisibili cui si rinvia, escluso fosse ricompreso il piazzale di proprietà comunale). L'origine e la causa dell'insolvenza della società qui reclamante
(la cui sussistenza è, come si dirà più avanti, più che evidente) va ravvisata proprio nella condotta della stessa, inadempiente per quasi un decennio all'obbligazione posta a carico del conduttore che continui a utilizzare il bene locato dall'art. 1591 c.c., inadempimento protrattosi anche nei confronti della dopo il Controparte_7
subentro di questa nella proprietà dell'immobile in data 23/12/2021 e fino all'esecuzione del rilascio in data 5/1/2023 (come accertato dalla sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Vasto – prodotta in questa sede con attestazione di passaggio in pag. 5/9 giudicato – che ha condannato la al pagamento in favore della Controparte_1 [...
di € 35.310,02, oltre interessi e rivalutazione ed oltre € 3.820,00 Controparte_7
ed accessori per spese legali distratte a favore del difensore di quest'ultima).
6. Il secondo motivo di reclamo è altrettanto palesemente infondato. Premesso che nella sentenza reclamata non vi è alcun riferimento alla cessazione dell'attività imprenditoriale della debitrice, ma solo alla “inattività” di quest'ultima desunta dalla visura del Registro delle Imprese, tale inattività è riconosciuta sussistente dagli stessi reclamanti, che invano tentato di qualificarla come temporanea, essendo invece certo che essa si è protratta dal rilascio dei locali al deposito della sentenza qui reclamata
(quindi per oltre due anni) e che non vi è alcun elemento che consente di ritenere che, in assenza della liquidazione giudiziale, l'attività sarebbe ripresa in tempi presumibilmente brevi (gli stessi reclamanti danno atto delle notevoli difficoltà di reperire strutture immobiliari idonee allo scopo) e tali da consentire alla società di conseguire risorse sufficienti a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quale che sia l'entità effettiva di queste ultime.
7. Quest'ultimo aspetto è stato fatto oggetto del terzo motivo di reclamo, la cui infondatezza (o meglio: la cui irrilevanza al fine di pervenire alla revoca della liquidazione giudiziale) è apprezzabile ove solo si consideri, da un lato, che l'apertura della liquidazione giudiziale può essere dichiarata anche su ricorso di unn solo creditore
(e nella specie i creditori ricorrenti sono stati due) e, dall'altro lato, che il credito della
(nella misura suindicata) è stato accertato da sentenza passata Controparte_7
in giudicato (e trova origine causale in un inadempimento della società debitrice all'obbligazione ex art. 1591 c.c. protrattosi per circa due anni, dopo i ben più numerosi anni di analogo inadempimento nei confronti della precedente proprietaria) e che, anche escludendo del tutto i crediti della concernenti i canoni di Controparte_5
locazione rimasti impagati (che la sentenza n. 594/2025 di questa Corte ha, tuttavia e con motivazioni che i reclamanti non contestano in modo specifico, solo ridotto ad €
85.860,91 oltre iva ed interessi legali ritenendo prescritti i canoni scaduti precedentemente all'1/1/2017) e le spese del procedimento monitorio e dei due gradi del giudizio oppositivo (spese che l'appena ricordata sentenza ha liquidato in complessivi €
8.846,00 oltre accessori), restano incontestabili i crediti vantati dalla CP_5
pag. 6/9 in forza della sentenza n. 819/2020 di questa Corte e della ordinanza n. CP_5
1964/2023 della Corte di Cassazione che ne ha sancito il passaggio in giudicato
(ammontanti complessivamente ad € 15.208,50, oltre accessori) e restano incontestati i crediti di € 3.148,76 oltre accessori e di € 4.977,00 oltre accessori per spese legali liquidate rispetivamente dalla sentenza n. 265/2022 del Tribunale di Vasto e dalla sentenza n. 363/2024 di 1uesta Corte che la ha confermata rigettando l'appello della snc. . CP_1
7.1. Si tratta di crediti di entità tale da superare, da un lato, la soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII ed il cui inadempimento protrattosi nel tempo integra, dall'altro lato, chiara manifestazione esteriore di insolvenza della società debitrice, specie ove si considerino gli ulteriori crediti erariali che le reclamate hanno documentato essere stati insinuati al passivo della liquidazione giudiziale della società (ci si riferisce esclusivamente ai crediti di € 21.253,22 di ed a quello di € 4.139,49 di Soget, in CP_9
relazione ai quali non è documentata alcuna adesione della alla cd. Controparte_1
rottamazione-quater, essendo state prodotte solo dichiarazioni di adesione dei soci, peraltro non accompagnate da alcuna prova dei pagamenti effettuati) ed ove si tenga presente la impossibilità per la società di conseguire risorse sufficienti a fare fronte ai debiti, pur nelle misure ridotte non fatte oggetto di contestazione.
8. Anche il pignoramento negativo valorizzato dalla sentenza reclamata come indice di insolvenza concorre alla dimostrazione di quest'ultima, non potendo condividersi le censure mosse sul punto con il quarto motivo di reclamo, che non tiene conto del fatto che, allorché tentò il pignoramento mobiliare all'indirizzo della sede sociale ancora risultante dal registro delle imprese, la s.r.l. non aveva (o almeno Controparte_5
non risulta che avesse) contezza del rilascio dell'immobile eseguito a favore del diverso soggetto giuridico divenuta proprietario sin dal 2021. Controparte_10
Peraltro, i reclamanti confermano implicitamente l'assenza, presso quell'indirizzo, di beni sociali ed omettono di precisare in quale diverso luogo beni siffatti avrebbero potuto essere pignorati con esiti satisfattivi per la creditrice.
8.1. Quanto, poi, alla fruttuosità della esecuzione immobiliare su beni personali di uno dei soci, la circostanza è del tutto irrilevante in questa sede, nella quale occorre accertare l'insolvenza in relazione solo al patrimonio sociale e non pure ai singoli pag. 7/9 patrimoni dei soci, il cui coinvolgimento nella liquidazione giudiziale della società si realizza solo qual inderogabile effetto della responsabilità illimitata (Cass. 6852/1992;
1122/1997; 4705/2006; 10652/2011).
9. Infondato è, infine, il quinto motivo di reclamo, alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, che definisce “impresa minore” quella “che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”. Si tratta di soglie dimensionali prefissate dal legislatore, il quale ha precisato che esse devono ricorrere
“congiuntamente” e, quanto ad attivo patrimoniale e ricavi, in ciascuno dei tre esercizi precedenti la presentazione del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, sicché anche il superamento di una sola di esse pure limitatamente ad uno degli esercizi rilevanti, impedisce irrimediabilmente di qualificare l'impresa come minore e, come tale, non sottoponibile a liquidazione giudiziale. Né è possibile derogare alla previsione normativa sulla scorta dell'entità del superamento della soglia, sostituendo una
(inevitabilmente variabile ed incerta) discrezionalità giudiziale alla valutazione
(quantitativamente prefissata e certa) già compiuta dal legislatore.
10. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con condanna solidale dei reclamanti al rimborso, in favore di ciascuna delle reclamate costituite, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della causa, nonché delle attività svolte (con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione e istruttoria, nonché di quella decisionale), in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
10.1. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei reclamanti in solido, dell'ulteriore pag. 8/9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna i reclamanti in solido a rimborsare alla ed alla Controparte_5 [...
(rappresentata dalla spa ) le spese del Controparte_11 CP_12
presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna di esse, in complessivi € 6.734,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13;
4. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al Tribunale di Vasto e per la sua iscrizione al registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
F.S. IL
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