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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 971/2018 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1 CodiceFiscale_1
Bianchini;
ATTORE contro
P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giannoni;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.03.2022, nonché coma da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro
[...] avvenuto in data 22.12.2016, alle ore 22.15 circa, sulla E78 al Km 5+200 circa, con direzione di marcia
Grosseto, dove l'attore si trovava a transitare a bordo del proprio veicolo Alfa Romeo Giulietta Tg
EH378DX, sinistro causato dall'improvviso attraversamento di un cinghiale di grosse dimensioni, che avrebbe impattato la parte anteriore destra dell'auto, cagionando danni al veicolo.
Ha in particolare sostenuto, in sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043
c.c., di per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta CP_1
a margine del tratto stradale in questione, resa poco visibile anche per il proliferare della vegetazione lungo la corsia, deducendo in ogni caso la inadeguata predisposizione di misure e mezzi di protezione volti a scongiurare efficacemente l'attraversamento di animali selvatici. Ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni residuati alla propria autovettura, come da pagina 1 di 8 preventivo di spesa prodotto in giudizio, il tutto per la somma di Euro 6.667,17 oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 25.07.2018, si è costituita in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, spettante in via esclusiva della Regione SC in relazione ai fatti di causa;
nel merito ha dedotto la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., per mancanza di nesso causale tra il bene oggetto di custodia ed il danno lamentato, evidenziando in ogni caso l'assenza di propria responsabilità in ragione della presenza di apposita segnaletica verticale idonea ad avvisare del pericolo attraversamento animali vaganti, nonché dell'adozione da parte di di tutte le cautele e misure di prevenzione necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità CP_1 degli utenti;
ha altresì sostenuto la sussistenza di un concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del danno, stante la prevedibilità ed evitabilità della situazione di pericolo e l'assenza di prova dell'adozione da parte del di una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi;
ha Pt_1 concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale ammessa dal precedente Istruttore, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Successivamente, constatata la mancata conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.09.2025, ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che l'attore ha agito in giudizio nei confronti di quale CP_1 custode del tratto di strada di propria competenza lungo il quale si verificò il sinistro per cui è causa, deducendo la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 c.c., della convenuta per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta a margine del tratto stradale, sostenendo l'inadeguata predisposizione di misure e mezzi di protezione volti a scongiurare efficacemente l'attraversamento dell'animale selvatico che causò il sinistro.
Più in particolare, secondo la prospettazione attorea: (i) il sinistro ebbe origine da un animale selvatico appartenente ad una specie rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (cinghiale), il cui improvviso attraversamento lo portò ad impattare la parte anteriore destra dell'auto condotta dal Pt_1
(ii) il danno di cui viene chiesto il risarcimento (danno all'autovettura) è conseguenza di tale impatto;
(iii) la responsabilità per tali danni ricadrebbe ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 c.c., su per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta a CP_1 margine del tratto stradale, la quale, ammalorata e comunque non adeguatamente manutenuta, avrebbe consentito il passaggio dell'ungulato e, così, anche la produzione del danno. pagina 2 di 8 Non è dunque stata dedotta una responsabilità del proprietario dell'animale, ciò che comporta l'automatico inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c. (cfr., da ultimo, Cassazione civile n. 12113/2020; nello stesso senso Cass. n. 7969/2020), con individuazione, in questo caso, del titolare passivo della pretesa in capo alla Regione SC.
Piuttosto, è stata sostenuta la responsabilità di ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 CP_1
c.c., per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta a margine del tratto stradale, la quale, non adeguatamente manutenuta, avrebbe consentito il passaggio dell'ungulato e, così, cagionato il sinistro per cui è causa.
Deve allora rilevarsi che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. 27428/2005). Rientra nei poteri doveri del giudice anche individuare la normativa applicabile alla fattispecie, senza essere vincolato dall'erronea indicazione di parte, purché rimangano fermi i fatti costitutivi e il bene della vita richiesto, in base al generale principio di prevalenza dei fatti allegati e del bene domandato rispetto all'inquadramento normativo proposto dalla parte (cfr. Cassazione, Sentenza n. 2616 del 2025).
Pertanto, posto che il danno all'utente della strada cagionato da animali selvatici deve essere inquadrato nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c. (cfr., da ultimo, Cassazione civile n.
12113/2020; nello stesso senso Cass. n. 7969/2020), con individuazione del titolare passivo della pretesa in capo alle Regioni (Cass. Sez. 3 n. 7969 del 20 aprile 2020 e Cass. Sez. 3 n. 8384 e 8385 del
29 aprile 2020), allora il caso di specie non può essere ricondotto alla responsabilità ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c. del custode della strada, dovendosi dare prevalenza, ai fini dell'inquadramento normativo della fattispecie, ai fatti allegati ed al bene richiesto.
Nel caso di specie, lo stesso attore allega che il sinistro ebbe origine da un animale selvatico appartenente ad una specie rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (cinghiale), sicché la causa del sinistro va individuata nel comportamento dell'animale, il cui improvviso attraversamento lo portò ad impattare la parte anteriore destra dell'auto condotta dal provocando il danno Pt_1 all'autovettura di cui viene chiesto il risarcimento, poiché conseguenza di tale impatto;
la causa del sinistro porta allora a ritenere applicabile il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr., da ultimo, Cassazione civile n. 12113/2020), con conseguente titolarità passiva della pretesa in capo alla Regione SC (Cass. Sez. 3 n. 7969 del 20 aprile 2020 e Cass. Sez. 3 n.
8384 e 8385 del 29 aprile 2020). pagina 3 di 8 Peraltro, anche in caso di delega di funzioni ad altri Enti minori, tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. titolare passivo
(cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la Regione, quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che "la utilizza" allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Pertanto, laddove il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (in virtù di espressa delega) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa Regione conserva il diritto di rivalsa nei confronti di detto ente;
solo nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la Regione e l'ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente).
Tali questioni non sono quindi direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regionale, vero titolare passivo della pretesa, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta (realizzandosi così il principio di effettività di tutela del danneggiato), rilevando esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività.
Per tutto quanto esposto, trattandosi di causa risarcitoria per danni che trovano causa diretta nell'attraversamento di un animale selvatico, la titolarità passiva della pretesa risarcitoria spetta, alla luce dei criteri ermeneutici sopra richiamati ed in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052
c.c., alla Regione SC, mai evocata in giudizio dall'attore né chiamata in causa dalla parte convenuta. pagina 4 di 8 Residua, dunque, unicamente la possibilità, in questa sede, di individuare eventuali responsabilità - concorrenti – del diverso Ente convenuto, alla luce delle peculiarità del caso concreto, in applicazione del generale principio del neminem laedere cristallizzato all'art. 2043 c.c., sempre che il danneggiato dimostri che l'Ente abbia omesso la predisposizione di quel minimum di cautele normalmente esigibili, come ad esempio l'istallazione di segnali di pericolo o altri presidi di sicurezza.
Sul punto, deve comunque condividersi quella giurisprudenza che ritiene che non può costituire oggetto di obbligo giuridico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080), indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, ove non si provi che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo, ovvero teatro di precedenti incidenti (in tal senso, si vedano i principi espressi da cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5722).
Anche in relazione alla eventuale presenza di erba alta al margine della strada, di cui si deduca l'idoneità ad impedire l'avvistamento di animali selvatici che si accingono all'attraversamento, ovvero di consentire l'ispezione del margine stradale, in linea di principio, si deve considerare che una tale circostanza è irrilevante ai fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che l'obbligo di manutenzione della cd. “banchina” (sulla cui funzione cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 marzo 2019, n. 8934; Cassazione civile, sez. II, 20 giugno 2019, n. 16622; Cassazione civile, sez. III,
18 luglio 2008, n. 19941) non ha la finalità cautelare di impedire il tipo di evento di cui si tratta, ovvero il mancato avvistamento di un animale selvatico che stava per attraversare la strada.
Ciò posto, nel caso di specie, le prove orali assunte in corso di causa non consentono di ritenere raggiunta la prova della condotta omissiva ascritta all' in relazione all'attività di controllo e CP_1 vigilanza del tratto stradale interessato dal sinistro, segnatamente per non essersi accorta dello stato di Part ammaloramento della recinzione metallica posta a protezione della intervenendo per ripararla.
Innanzitutto, è emerso all'esito dell'istruttoria che sul tratto viario in questione era effettivamente posta una rete metallica alta 1 metro, installata a fianco di entrambi i lati della carreggiata a loro protezione, nonché una banchina di sicurezza larga 2,50 metri che si sviluppa dalla località Batignano fino a
Nomadelfia; inoltre, al momento della verificazione del sinistro de quo, all'altezza della progressiva chilometrica 6 + 200 della strada E 78 (circa 1 km prima del punto del descritto impatto), erano istallati a norma del CDS due cartelli verticali con pannello integrativo “continua” che avvisano gli automobilisti del pericolo di attraversamento di animali selvatici (Figura II 25 art. 95 del Reg. di Esec.
Del C.d.S) (cfr. anche dichiarazioni testimoniali teste a verbale di udienza del Testimone_1
18.09.2019). pagina 5 di 8 Circa lo stato della recinzione al momento del sinistro, il teste di parte attrice , escusso Tes_2 all'udienza del 18.09.2019, ha dichiarato di averla vista “qualche giorno dopo l'incidente”, allorquando si recava assieme al per ispezionarla in prossimità del punto ove accadde l'incidente, sebbene Pt_1 non sia stato in grado di ricordare la chilometrica precisa. Il medesimo teste ha dichiarato di aver visto, in un punto non meglio precisato della rete metallica (individuata in un punto da cui “si vedeva il distributore ”) che si trattava di una rete alta circa 1 1,5 mt di maglia sottile, al centro della quale CP_2
“non vi erano buchi”, ma in un paio di punti “era sollevata da terra di circa 20, 30 cm” senza meglio precisare le dimensioni. Il teste ha poi precisato che la rete si trovava “distante dal terreno, come se lo stesso fosse avvallato” precisando che la rete “non era spostata”. Inoltre, ha riferito che, lui ed il Pt_1 scesero dalla macchina e percorsero “qualche centinaio di metri avanti ed indietro”, notando, davanti a tali punti con avvallamenti, la presenza di erba che ne impediva la visuale (cfr. verbale udienza del
18.09.2019).
Il teste , Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul posto, ha dichiarato di essersi limitato a Tes_3 controllare la situazione della rete soltanto dal punto di quiete della macchina (cfr. pag. 8 verbale udienza 18.06.2019), senza scendere ed effettuare il controllo manuale al fine di verificare se la stessa fosse integra oppure meno.
Maggiormente fruibile risulta la deposizione del teste sorvegliante per Testimone_1 CP_1 del tratto stradale della E 78 compreso tra il km 00 ed il km 28-300, che dopo aver precisato che la rete metallica in realtà non è installata lungo la E 78 bensì lungo la complanare adiacente nel tratto che va dall' incrocio di Nomadelfia fino a Batignano, ha dichiarato di percorrere tale strada ogni giorno od al massimo ogni due giorni effettuando continui controlli visivi, dichiarando poi di non aver mai riscontrato alcuna anomalia, neppure durante l'attività di verifica effettuata “con la medesima regolarità” nel periodo del sinistro, anche a seguito di controlli visivi e tattili della rete per cui è causa
(cfr. verbale di udienza del 18.06.2019). La deposizione rilasciata dal teste da ritenersi Tes_1 pienamente credibile, conferma dunque che effettuava una continua attività di controllo e CP_1 sorveglianza dei tratti di propria competenza, servendosi del proprio personale per esaminare con cadenza pressoché quotidiana la strada, allo scopo di individuare per tempo eventuali fonti di pericolo.
I riferimenti del teste al fatto che la rete metallica presente a margine della strada Tes_2 presentava delle parti “rialzate”, da cui poteva (secondo la sua valutazione) passare un animale selvatico, non può valutarsi di per sé come prova di un difetto di manutenzione, anche in quanto tali circostanze vennero verificate, come riferito dal teste, a distanza di qualche giorno.
Piuttosto, a parte non meglio descritti avvallamenti e “rialzi”, l'istruttoria ha dimostrato che la rete metallica in questione, apposta proprio come presidio di sicurezza, si presentava, al momento del pagina 6 di 8 sinistro, comunque in buone condizioni, poiché integra e priva di buchi o “strappi” di sorta. Risulta comunque indimostrato che tali irregolarità, riscontrate peraltro unicamente dal e da nessun Tes_2 altro teste escusso, costituissero gli “evidenti segnali attestanti il passaggio dell'ungulato”.
Il teste ha infatti dichiarato di non aver visto anomalie al momento del suo sopralluogo, Tes_1
Part precisando di aver controllato il tratto della che va da un km prima ad un km dopo il punto d'urto indicato dall'attore (“dal km 4 al km 6 in direzione sud”) percorrendo a piedi il percorso e toccando, ove possibile, la rete stessa sottoponendo la restante ad un accurato controllo visivo;
invero, secondo il teste, nessuna buca è stata mai riscontrata, né vi era traccia alcuna di ammaloramento (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019).
Il teste ha poi aggiunto che “la recinzione non è ancorata a terra ma a filo del piano terra e Tes_1 sotto non c'è spazio per il passaggio di grossi animali” e che “nel luogo del sinistro ovvero alla 5-200 oltre alla rete c'è anche una barriera metallica fissata nel muro ed a tre onde per cui non vi è possibilità del passaggio di animali. Tale barriera metallica si estende per circa 400 metri” (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019).
Anche dalla deposizione del maresciallo dei Carabinieri risulta che la rete metallica Tes_3
Part installata a protezione della il giorno del sinistro era integra ed in buono stato conservativo;
il teste ha infatti dichiarato di aver controllato dal punto di quiete della macchina fino a circa cinquecento metri indietro, facendo un controllo sia interno che esterno in quanto nel luogo vi è sia una rete sulla complanare esterna (controllata il giorno dopo con la luce) sia la rete metallica apposta proprio per impedire l'ingresso di animali, quest'ultima “controllata con il faro al momento del sinistro”, specificando poi che, per la parte controllata, la rete “era tutta integra”, e “ben visibile in quanto dalla parte della strada non vi è vegetazione” (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019).
Alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, nessuna forma di responsabilità può essere ascritta all' , né ex art. 2042 né ex art. 2051 c.c. atteso che l'Ente proprietario o custode di una CP_1 pubblica via è responsabile dei danni subiti dagli utenti della stessa solo quando, non avendo eliminato le fonti di pericolo presenti attraverso la predisposizione di adeguate protezioni, cautele ed opportune segnalazioni, si sono concretizzate situazioni tali da costituire un'insidia imprevedibile e non evitabile.
Va poi rilevato che non risulta, dall'istruttoria, dimostrato alcunché circa la condotta di guida dell'attore al momento del sinistro, come la velocità tenuta o il rispetto della segnaletica, da valutarsi considerando che, quale che sia il regime di responsabilità applicabile (ex art. 2051 o 2043 c.c.), ciò non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità, sul pagina 7 di 8 presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass. Sentenza n. 200 del 09/01/2002; n. 11780 del 06/08/2002; n. 3991 del 22/04/1999 e n. 4373 del 07/03/2016).
Ne deriva che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Per tutto quanto esposto, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, l'oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate, nonché l'orientamento ermeneutico che fonda, per danni come quello di specie, la responsabilità esclusiva della Regione ex art 2052 c.c. formatosi in epoca successiva all'instaurazione dell'odierna causa, giustificano senz'altro la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, 9.12.2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 971/2018 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1 CodiceFiscale_1
Bianchini;
ATTORE contro
P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giannoni;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.03.2022, nonché coma da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro
[...] avvenuto in data 22.12.2016, alle ore 22.15 circa, sulla E78 al Km 5+200 circa, con direzione di marcia
Grosseto, dove l'attore si trovava a transitare a bordo del proprio veicolo Alfa Romeo Giulietta Tg
EH378DX, sinistro causato dall'improvviso attraversamento di un cinghiale di grosse dimensioni, che avrebbe impattato la parte anteriore destra dell'auto, cagionando danni al veicolo.
Ha in particolare sostenuto, in sintesi, la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043
c.c., di per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta CP_1
a margine del tratto stradale in questione, resa poco visibile anche per il proliferare della vegetazione lungo la corsia, deducendo in ogni caso la inadeguata predisposizione di misure e mezzi di protezione volti a scongiurare efficacemente l'attraversamento di animali selvatici. Ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni residuati alla propria autovettura, come da pagina 1 di 8 preventivo di spesa prodotto in giudizio, il tutto per la somma di Euro 6.667,17 oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 25.07.2018, si è costituita in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, spettante in via esclusiva della Regione SC in relazione ai fatti di causa;
nel merito ha dedotto la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., per mancanza di nesso causale tra il bene oggetto di custodia ed il danno lamentato, evidenziando in ogni caso l'assenza di propria responsabilità in ragione della presenza di apposita segnaletica verticale idonea ad avvisare del pericolo attraversamento animali vaganti, nonché dell'adozione da parte di di tutte le cautele e misure di prevenzione necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità CP_1 degli utenti;
ha altresì sostenuto la sussistenza di un concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del danno, stante la prevedibilità ed evitabilità della situazione di pericolo e l'assenza di prova dell'adozione da parte del di una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi;
ha Pt_1 concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale ammessa dal precedente Istruttore, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Successivamente, constatata la mancata conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.09.2025, ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che l'attore ha agito in giudizio nei confronti di quale CP_1 custode del tratto di strada di propria competenza lungo il quale si verificò il sinistro per cui è causa, deducendo la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 c.c., della convenuta per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta a margine del tratto stradale, sostenendo l'inadeguata predisposizione di misure e mezzi di protezione volti a scongiurare efficacemente l'attraversamento dell'animale selvatico che causò il sinistro.
Più in particolare, secondo la prospettazione attorea: (i) il sinistro ebbe origine da un animale selvatico appartenente ad una specie rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (cinghiale), il cui improvviso attraversamento lo portò ad impattare la parte anteriore destra dell'auto condotta dal Pt_1
(ii) il danno di cui viene chiesto il risarcimento (danno all'autovettura) è conseguenza di tale impatto;
(iii) la responsabilità per tali danni ricadrebbe ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 c.c., su per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta a CP_1 margine del tratto stradale, la quale, ammalorata e comunque non adeguatamente manutenuta, avrebbe consentito il passaggio dell'ungulato e, così, anche la produzione del danno. pagina 2 di 8 Non è dunque stata dedotta una responsabilità del proprietario dell'animale, ciò che comporta l'automatico inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c. (cfr., da ultimo, Cassazione civile n. 12113/2020; nello stesso senso Cass. n. 7969/2020), con individuazione, in questo caso, del titolare passivo della pretesa in capo alla Regione SC.
Piuttosto, è stata sostenuta la responsabilità di ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 CP_1
c.c., per non aver eseguito adeguata manutenzione alla rete metallica di protezione posta a margine del tratto stradale, la quale, non adeguatamente manutenuta, avrebbe consentito il passaggio dell'ungulato e, così, cagionato il sinistro per cui è causa.
Deve allora rilevarsi che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. 27428/2005). Rientra nei poteri doveri del giudice anche individuare la normativa applicabile alla fattispecie, senza essere vincolato dall'erronea indicazione di parte, purché rimangano fermi i fatti costitutivi e il bene della vita richiesto, in base al generale principio di prevalenza dei fatti allegati e del bene domandato rispetto all'inquadramento normativo proposto dalla parte (cfr. Cassazione, Sentenza n. 2616 del 2025).
Pertanto, posto che il danno all'utente della strada cagionato da animali selvatici deve essere inquadrato nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c. (cfr., da ultimo, Cassazione civile n.
12113/2020; nello stesso senso Cass. n. 7969/2020), con individuazione del titolare passivo della pretesa in capo alle Regioni (Cass. Sez. 3 n. 7969 del 20 aprile 2020 e Cass. Sez. 3 n. 8384 e 8385 del
29 aprile 2020), allora il caso di specie non può essere ricondotto alla responsabilità ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c. del custode della strada, dovendosi dare prevalenza, ai fini dell'inquadramento normativo della fattispecie, ai fatti allegati ed al bene richiesto.
Nel caso di specie, lo stesso attore allega che il sinistro ebbe origine da un animale selvatico appartenente ad una specie rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (cinghiale), sicché la causa del sinistro va individuata nel comportamento dell'animale, il cui improvviso attraversamento lo portò ad impattare la parte anteriore destra dell'auto condotta dal provocando il danno Pt_1 all'autovettura di cui viene chiesto il risarcimento, poiché conseguenza di tale impatto;
la causa del sinistro porta allora a ritenere applicabile il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr., da ultimo, Cassazione civile n. 12113/2020), con conseguente titolarità passiva della pretesa in capo alla Regione SC (Cass. Sez. 3 n. 7969 del 20 aprile 2020 e Cass. Sez. 3 n.
8384 e 8385 del 29 aprile 2020). pagina 3 di 8 Peraltro, anche in caso di delega di funzioni ad altri Enti minori, tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. titolare passivo
(cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la Regione, quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che "la utilizza" allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Pertanto, laddove il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (in virtù di espressa delega) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa Regione conserva il diritto di rivalsa nei confronti di detto ente;
solo nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la Regione e l'ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente).
Tali questioni non sono quindi direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regionale, vero titolare passivo della pretesa, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta (realizzandosi così il principio di effettività di tutela del danneggiato), rilevando esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività.
Per tutto quanto esposto, trattandosi di causa risarcitoria per danni che trovano causa diretta nell'attraversamento di un animale selvatico, la titolarità passiva della pretesa risarcitoria spetta, alla luce dei criteri ermeneutici sopra richiamati ed in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052
c.c., alla Regione SC, mai evocata in giudizio dall'attore né chiamata in causa dalla parte convenuta. pagina 4 di 8 Residua, dunque, unicamente la possibilità, in questa sede, di individuare eventuali responsabilità - concorrenti – del diverso Ente convenuto, alla luce delle peculiarità del caso concreto, in applicazione del generale principio del neminem laedere cristallizzato all'art. 2043 c.c., sempre che il danneggiato dimostri che l'Ente abbia omesso la predisposizione di quel minimum di cautele normalmente esigibili, come ad esempio l'istallazione di segnali di pericolo o altri presidi di sicurezza.
Sul punto, deve comunque condividersi quella giurisprudenza che ritiene che non può costituire oggetto di obbligo giuridico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080), indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, ove non si provi che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo, ovvero teatro di precedenti incidenti (in tal senso, si vedano i principi espressi da cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5722).
Anche in relazione alla eventuale presenza di erba alta al margine della strada, di cui si deduca l'idoneità ad impedire l'avvistamento di animali selvatici che si accingono all'attraversamento, ovvero di consentire l'ispezione del margine stradale, in linea di principio, si deve considerare che una tale circostanza è irrilevante ai fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che l'obbligo di manutenzione della cd. “banchina” (sulla cui funzione cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 marzo 2019, n. 8934; Cassazione civile, sez. II, 20 giugno 2019, n. 16622; Cassazione civile, sez. III,
18 luglio 2008, n. 19941) non ha la finalità cautelare di impedire il tipo di evento di cui si tratta, ovvero il mancato avvistamento di un animale selvatico che stava per attraversare la strada.
Ciò posto, nel caso di specie, le prove orali assunte in corso di causa non consentono di ritenere raggiunta la prova della condotta omissiva ascritta all' in relazione all'attività di controllo e CP_1 vigilanza del tratto stradale interessato dal sinistro, segnatamente per non essersi accorta dello stato di Part ammaloramento della recinzione metallica posta a protezione della intervenendo per ripararla.
Innanzitutto, è emerso all'esito dell'istruttoria che sul tratto viario in questione era effettivamente posta una rete metallica alta 1 metro, installata a fianco di entrambi i lati della carreggiata a loro protezione, nonché una banchina di sicurezza larga 2,50 metri che si sviluppa dalla località Batignano fino a
Nomadelfia; inoltre, al momento della verificazione del sinistro de quo, all'altezza della progressiva chilometrica 6 + 200 della strada E 78 (circa 1 km prima del punto del descritto impatto), erano istallati a norma del CDS due cartelli verticali con pannello integrativo “continua” che avvisano gli automobilisti del pericolo di attraversamento di animali selvatici (Figura II 25 art. 95 del Reg. di Esec.
Del C.d.S) (cfr. anche dichiarazioni testimoniali teste a verbale di udienza del Testimone_1
18.09.2019). pagina 5 di 8 Circa lo stato della recinzione al momento del sinistro, il teste di parte attrice , escusso Tes_2 all'udienza del 18.09.2019, ha dichiarato di averla vista “qualche giorno dopo l'incidente”, allorquando si recava assieme al per ispezionarla in prossimità del punto ove accadde l'incidente, sebbene Pt_1 non sia stato in grado di ricordare la chilometrica precisa. Il medesimo teste ha dichiarato di aver visto, in un punto non meglio precisato della rete metallica (individuata in un punto da cui “si vedeva il distributore ”) che si trattava di una rete alta circa 1 1,5 mt di maglia sottile, al centro della quale CP_2
“non vi erano buchi”, ma in un paio di punti “era sollevata da terra di circa 20, 30 cm” senza meglio precisare le dimensioni. Il teste ha poi precisato che la rete si trovava “distante dal terreno, come se lo stesso fosse avvallato” precisando che la rete “non era spostata”. Inoltre, ha riferito che, lui ed il Pt_1 scesero dalla macchina e percorsero “qualche centinaio di metri avanti ed indietro”, notando, davanti a tali punti con avvallamenti, la presenza di erba che ne impediva la visuale (cfr. verbale udienza del
18.09.2019).
Il teste , Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul posto, ha dichiarato di essersi limitato a Tes_3 controllare la situazione della rete soltanto dal punto di quiete della macchina (cfr. pag. 8 verbale udienza 18.06.2019), senza scendere ed effettuare il controllo manuale al fine di verificare se la stessa fosse integra oppure meno.
Maggiormente fruibile risulta la deposizione del teste sorvegliante per Testimone_1 CP_1 del tratto stradale della E 78 compreso tra il km 00 ed il km 28-300, che dopo aver precisato che la rete metallica in realtà non è installata lungo la E 78 bensì lungo la complanare adiacente nel tratto che va dall' incrocio di Nomadelfia fino a Batignano, ha dichiarato di percorrere tale strada ogni giorno od al massimo ogni due giorni effettuando continui controlli visivi, dichiarando poi di non aver mai riscontrato alcuna anomalia, neppure durante l'attività di verifica effettuata “con la medesima regolarità” nel periodo del sinistro, anche a seguito di controlli visivi e tattili della rete per cui è causa
(cfr. verbale di udienza del 18.06.2019). La deposizione rilasciata dal teste da ritenersi Tes_1 pienamente credibile, conferma dunque che effettuava una continua attività di controllo e CP_1 sorveglianza dei tratti di propria competenza, servendosi del proprio personale per esaminare con cadenza pressoché quotidiana la strada, allo scopo di individuare per tempo eventuali fonti di pericolo.
I riferimenti del teste al fatto che la rete metallica presente a margine della strada Tes_2 presentava delle parti “rialzate”, da cui poteva (secondo la sua valutazione) passare un animale selvatico, non può valutarsi di per sé come prova di un difetto di manutenzione, anche in quanto tali circostanze vennero verificate, come riferito dal teste, a distanza di qualche giorno.
Piuttosto, a parte non meglio descritti avvallamenti e “rialzi”, l'istruttoria ha dimostrato che la rete metallica in questione, apposta proprio come presidio di sicurezza, si presentava, al momento del pagina 6 di 8 sinistro, comunque in buone condizioni, poiché integra e priva di buchi o “strappi” di sorta. Risulta comunque indimostrato che tali irregolarità, riscontrate peraltro unicamente dal e da nessun Tes_2 altro teste escusso, costituissero gli “evidenti segnali attestanti il passaggio dell'ungulato”.
Il teste ha infatti dichiarato di non aver visto anomalie al momento del suo sopralluogo, Tes_1
Part precisando di aver controllato il tratto della che va da un km prima ad un km dopo il punto d'urto indicato dall'attore (“dal km 4 al km 6 in direzione sud”) percorrendo a piedi il percorso e toccando, ove possibile, la rete stessa sottoponendo la restante ad un accurato controllo visivo;
invero, secondo il teste, nessuna buca è stata mai riscontrata, né vi era traccia alcuna di ammaloramento (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019).
Il teste ha poi aggiunto che “la recinzione non è ancorata a terra ma a filo del piano terra e Tes_1 sotto non c'è spazio per il passaggio di grossi animali” e che “nel luogo del sinistro ovvero alla 5-200 oltre alla rete c'è anche una barriera metallica fissata nel muro ed a tre onde per cui non vi è possibilità del passaggio di animali. Tale barriera metallica si estende per circa 400 metri” (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019).
Anche dalla deposizione del maresciallo dei Carabinieri risulta che la rete metallica Tes_3
Part installata a protezione della il giorno del sinistro era integra ed in buono stato conservativo;
il teste ha infatti dichiarato di aver controllato dal punto di quiete della macchina fino a circa cinquecento metri indietro, facendo un controllo sia interno che esterno in quanto nel luogo vi è sia una rete sulla complanare esterna (controllata il giorno dopo con la luce) sia la rete metallica apposta proprio per impedire l'ingresso di animali, quest'ultima “controllata con il faro al momento del sinistro”, specificando poi che, per la parte controllata, la rete “era tutta integra”, e “ben visibile in quanto dalla parte della strada non vi è vegetazione” (cfr. verbale di udienza del 18.06.2019).
Alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, nessuna forma di responsabilità può essere ascritta all' , né ex art. 2042 né ex art. 2051 c.c. atteso che l'Ente proprietario o custode di una CP_1 pubblica via è responsabile dei danni subiti dagli utenti della stessa solo quando, non avendo eliminato le fonti di pericolo presenti attraverso la predisposizione di adeguate protezioni, cautele ed opportune segnalazioni, si sono concretizzate situazioni tali da costituire un'insidia imprevedibile e non evitabile.
Va poi rilevato che non risulta, dall'istruttoria, dimostrato alcunché circa la condotta di guida dell'attore al momento del sinistro, come la velocità tenuta o il rispetto della segnaletica, da valutarsi considerando che, quale che sia il regime di responsabilità applicabile (ex art. 2051 o 2043 c.c.), ciò non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità, sul pagina 7 di 8 presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass. Sentenza n. 200 del 09/01/2002; n. 11780 del 06/08/2002; n. 3991 del 22/04/1999 e n. 4373 del 07/03/2016).
Ne deriva che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Per tutto quanto esposto, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, l'oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate, nonché l'orientamento ermeneutico che fonda, per danni come quello di specie, la responsabilità esclusiva della Regione ex art 2052 c.c. formatosi in epoca successiva all'instaurazione dell'odierna causa, giustificano senz'altro la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, 9.12.2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
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