Articolo 1 della Legge 23 luglio 1980, n. 377
Articolo 2
Versione
15 agosto 1980
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO), previsto dalla legge 20 ottobre 1975, n. 537 , nella misura di lire 300 milioni, e' elevato a L. 400.000.000 per l'anno finanziario 1979 e a L. 600.000.000 dal 1980.
Entrata in vigore il 15 agosto 1980