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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 974 /2025 R.G. avente per OGGETTO: ricorso per interdizione, proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di C.F._1
Gotto, Via Ugo S. Onofrio, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria
Genovese, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
nell'interesse di nato a [...] il CP_1
15.09.2007, c.f.: , C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 settembre 2025 ha Parte_1 chiesto l'interdizione del figlio nato a [...] il CP_1
15.09.2007, il quale è affetto da “cerebropatia connatale con epilessia parziale, disabilità intellettiva di grado moderato e turbe comportamentali”, patologia che lo ha reso incapace di provvedere alle proprie esigenze primarie oltre che economiche. Inoltre, ha chiesto di essere nominato tutore dello stesso e di nominare protutore, madre Persona_1 di CP_1
All'udienza del 21 ottobre 2025, sono stati sentiti il padre ricorrente,
l'interdicendo, nonché la madre di CP_1
1 A seguito dell'istruttoria sopra detta, all'udienza del 20 novembre
2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha precisato le conclusioni, insistendo in ricorso, e il giudizio veniva assunto in decisione.
La domanda è fondata.
Risulta, infatti, che sia affetto da “sindrome CP_1 extrapiramidale, epilessia focale a componente motoria, disabilità intellettiva di grado moderato e tratti dismorfici (ipostaturalismo, ginecomastia) come da verosimile EIIP e concomitante condizione sindromica associata” (cfr. certificazione UOC Neuropsichiatria infantile –
Policlinico di Messina, anno 2025), “epilessia parziale, disabilità intellettiva di media gravità con turbe comportamentali in soggetto con cerebropatia connatale” (cfr. relazione dipartimento salute mentale, modulo dipartimentale neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, sede npia di
Milazzo, anno 2025), “epilessia parziale e deficit intellettivo di grado medio in sogg. nato pretermine con cerebropatia di probabile origine connatale in trattamento farmacologico” (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap, anno 2016) ed è stato riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – indennità di accompagnamento (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, anno 2017)
All'udienza del 21 ottobre 2025 l'interdicendo ha risposto ad alcune domande con singole parole o brevi frasi e a volte solo con cenni della testa
(cfr. verbale in atti del 21.10.2025).
I genitori di sentiti alla stessa udienza, hanno CP_1 confermato le difficoltà del figlio, precisando che lo stesso non capisce il valore dei soldi, non è autonomo nelle attività quotidiane e non si sa esprimere, pur precisando che è un ragazzo tranquillo e socievole CP_1
(cfr. verbale udienza del 21 ottobre 2025).
Gli elementi istruttori raccolti, ulteriormente confermati dalle dichiarazioni rese dai genitori in udienza, consentono di ritenere che RE
2 è portatore di un'infermità di mente abituale, insuscettibile di CP_1 guarigione, che compromette irreversibilmente la sua capacità di intendere e di volere e che sicuramente lo pone nella condizione di non essere assolutamente in grado di provvedere alla cura dei suoi interessi.
Quindi, va adottato lo strumento di protezione piena definito dall'art. 414 c.c., anziché quello dell'amministrazione di sostegno, non potendo quest'ultimo trovare applicazione in tutti i casi in cui il soggetto coinvolto presenti una situazione di incapacità così piena, ed avvolgente tutti gli aspetti della propria esistenza, da porlo nell'impossibilità di compiere qualsiasi atto quotidiano della vita.
Ed infatti, secondo il disposto dell'art. 414 c.c., possono essere interdette “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
A seguito delle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini della pronuncia di interdizione l'art. 414 c.c. postula non solo l'abituale infermità di mente dell'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione della persona.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso, d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi, tale ultima valutazione, da compiersi "tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (Cass., 12.6.2006, n. 13584; Cass., 22.4.2009, n. 9628).
La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione,
3 in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha carattere residuale e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo.
Infatti, la legge n. 6/2004 ha introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Ne deriva che per l'apertura dell'amministrazione di sostegno è comunque necessario che il soggetto beneficiario abbia conservato una sia pur minima autonomia e capacità, così da poter esprimere in coscienza le proprie aspirazioni e i propri bisogni;
viceversa, deve pronunciarsi l'interdizione – quale massimo grado di protezione per l'individuo totalmente incapace di attendere ai propri interessi – in tutti i casi in cui il soggetto sia affetto da una piena incapacità, ossia tale da non consentire – come nel caso di specie – alcun tipo di dialogo consapevole con il mondo circostante e, in particolare, con i soggetti preposti alla cura dei suoi interessi.
Ciò posto, dunque, malgrado le attività necessarie da compiere nell'interesse dell'interdicendo appaiano esigue e semplici, la gravità e stabilità della sua condizione e, quindi, la natura permanente della sua incapacità, destinata a protrarsi per tutto il tempo della sua esistenza, nonché la necessità di assicurargli una protezione totale, a fronte della sua incapacità di compiere coscientemente atti di ordinaria amministrazione, stante la sua difficile comprensione della realtà circostante, rendono la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nel caso concreto, inadeguata: essa dovrebbe, infatti, essere necessariamente accompagnata dall'attribuzione al rappresentante anche del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e dalla contemporanea esclusione della facoltà per il beneficiario di porli in essere autonomamente, il che renderebbe l'amministrazione di sostegno priva di significato, in assenza di residui spazi di autonomia per il beneficiario (Cassazione, sentenza n. 22332 del 2011
4 "per individuare l'ambito di applicazione di (…), deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad una attività minima, estremamente semplice,
e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere - attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria dei redditi da pensione - e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno;
mentre si potrà ricorrere alla interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detti soggetto anche ad avere contatti con l'esterno").
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno cristallizzato la condizione di infermità mentale stabile e abituale di per il CP_1 quale l'interdizione appare la misura più adeguata a tutelarne gli interessi.
Il Collegio, altresì, ritiene opportuno, anche in un'ottica di economia processuale, procedere già in questa sede alla nomina del tutore provvisorio, da individuare nella persona del padre . Parte_1
Vista la natura e la particolare funzione del procedimento di interdizione, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali, posto che tutti i soggetti coinvolti hanno di fatto aderito all'istanza (e comunque non hanno dato causa al processo) e che nessuna domanda è stata in tal senso avanzata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 974 /2025 R.G., così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di
[...]
nato a [...] il [...]; CP_1
5 nomina quale tutore provvisorio, il padre;
Parte_1 rimette al Giudice Tutelare l'acquisizione del giuramento del tutore provvisorio e la nomina del tutore definitivo;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile competente, per gli incombenti di legge;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella Camera di Consiglio
24/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 974 /2025 R.G. avente per OGGETTO: ricorso per interdizione, proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di C.F._1
Gotto, Via Ugo S. Onofrio, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria
Genovese, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
nell'interesse di nato a [...] il CP_1
15.09.2007, c.f.: , C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 settembre 2025 ha Parte_1 chiesto l'interdizione del figlio nato a [...] il CP_1
15.09.2007, il quale è affetto da “cerebropatia connatale con epilessia parziale, disabilità intellettiva di grado moderato e turbe comportamentali”, patologia che lo ha reso incapace di provvedere alle proprie esigenze primarie oltre che economiche. Inoltre, ha chiesto di essere nominato tutore dello stesso e di nominare protutore, madre Persona_1 di CP_1
All'udienza del 21 ottobre 2025, sono stati sentiti il padre ricorrente,
l'interdicendo, nonché la madre di CP_1
1 A seguito dell'istruttoria sopra detta, all'udienza del 20 novembre
2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha precisato le conclusioni, insistendo in ricorso, e il giudizio veniva assunto in decisione.
La domanda è fondata.
Risulta, infatti, che sia affetto da “sindrome CP_1 extrapiramidale, epilessia focale a componente motoria, disabilità intellettiva di grado moderato e tratti dismorfici (ipostaturalismo, ginecomastia) come da verosimile EIIP e concomitante condizione sindromica associata” (cfr. certificazione UOC Neuropsichiatria infantile –
Policlinico di Messina, anno 2025), “epilessia parziale, disabilità intellettiva di media gravità con turbe comportamentali in soggetto con cerebropatia connatale” (cfr. relazione dipartimento salute mentale, modulo dipartimentale neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, sede npia di
Milazzo, anno 2025), “epilessia parziale e deficit intellettivo di grado medio in sogg. nato pretermine con cerebropatia di probabile origine connatale in trattamento farmacologico” (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap, anno 2016) ed è stato riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – indennità di accompagnamento (cfr. verbale commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, anno 2017)
All'udienza del 21 ottobre 2025 l'interdicendo ha risposto ad alcune domande con singole parole o brevi frasi e a volte solo con cenni della testa
(cfr. verbale in atti del 21.10.2025).
I genitori di sentiti alla stessa udienza, hanno CP_1 confermato le difficoltà del figlio, precisando che lo stesso non capisce il valore dei soldi, non è autonomo nelle attività quotidiane e non si sa esprimere, pur precisando che è un ragazzo tranquillo e socievole CP_1
(cfr. verbale udienza del 21 ottobre 2025).
Gli elementi istruttori raccolti, ulteriormente confermati dalle dichiarazioni rese dai genitori in udienza, consentono di ritenere che RE
2 è portatore di un'infermità di mente abituale, insuscettibile di CP_1 guarigione, che compromette irreversibilmente la sua capacità di intendere e di volere e che sicuramente lo pone nella condizione di non essere assolutamente in grado di provvedere alla cura dei suoi interessi.
Quindi, va adottato lo strumento di protezione piena definito dall'art. 414 c.c., anziché quello dell'amministrazione di sostegno, non potendo quest'ultimo trovare applicazione in tutti i casi in cui il soggetto coinvolto presenti una situazione di incapacità così piena, ed avvolgente tutti gli aspetti della propria esistenza, da porlo nell'impossibilità di compiere qualsiasi atto quotidiano della vita.
Ed infatti, secondo il disposto dell'art. 414 c.c., possono essere interdette “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
A seguito delle modifiche introdotte con la L. 6/2004, ai fini della pronuncia di interdizione l'art. 414 c.c. postula non solo l'abituale infermità di mente dell'interdicendo, ma anche l'inadeguatezza di altri strumenti idonei ad assicurare un'adeguata protezione della persona.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della pronuncia di interdizione, non è unicamente il grado, più o meno intenso, d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì la ritenuta inadeguatezza degli altri strumenti di tutela dovendosi, tale ultima valutazione, da compiersi "tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (Cass., 12.6.2006, n. 13584; Cass., 22.4.2009, n. 9628).
La scelta tra i diversi istituti previsti dal legislatore a tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) deve, quindi, essere effettuata tenendo in considerazione il fatto che l'interdizione,
3 in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano ha carattere residuale e deve essere riservata a quelle fattispecie in cui nessun'altra misura sarebbe idonea a conseguire l'effetto protettivo.
Infatti, la legge n. 6/2004 ha introdotto il principio per cui, a fronte di una persona non in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi, è necessario ricorrere a strumenti di tutela che ne sacrifichino il meno possibile la capacità di agire.
Ne deriva che per l'apertura dell'amministrazione di sostegno è comunque necessario che il soggetto beneficiario abbia conservato una sia pur minima autonomia e capacità, così da poter esprimere in coscienza le proprie aspirazioni e i propri bisogni;
viceversa, deve pronunciarsi l'interdizione – quale massimo grado di protezione per l'individuo totalmente incapace di attendere ai propri interessi – in tutti i casi in cui il soggetto sia affetto da una piena incapacità, ossia tale da non consentire – come nel caso di specie – alcun tipo di dialogo consapevole con il mondo circostante e, in particolare, con i soggetti preposti alla cura dei suoi interessi.
Ciò posto, dunque, malgrado le attività necessarie da compiere nell'interesse dell'interdicendo appaiano esigue e semplici, la gravità e stabilità della sua condizione e, quindi, la natura permanente della sua incapacità, destinata a protrarsi per tutto il tempo della sua esistenza, nonché la necessità di assicurargli una protezione totale, a fronte della sua incapacità di compiere coscientemente atti di ordinaria amministrazione, stante la sua difficile comprensione della realtà circostante, rendono la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nel caso concreto, inadeguata: essa dovrebbe, infatti, essere necessariamente accompagnata dall'attribuzione al rappresentante anche del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e dalla contemporanea esclusione della facoltà per il beneficiario di porli in essere autonomamente, il che renderebbe l'amministrazione di sostegno priva di significato, in assenza di residui spazi di autonomia per il beneficiario (Cassazione, sentenza n. 22332 del 2011
4 "per individuare l'ambito di applicazione di (…), deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad una attività minima, estremamente semplice,
e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere - attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria dei redditi da pensione - e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno;
mentre si potrà ricorrere alla interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detti soggetto anche ad avere contatti con l'esterno").
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno cristallizzato la condizione di infermità mentale stabile e abituale di per il CP_1 quale l'interdizione appare la misura più adeguata a tutelarne gli interessi.
Il Collegio, altresì, ritiene opportuno, anche in un'ottica di economia processuale, procedere già in questa sede alla nomina del tutore provvisorio, da individuare nella persona del padre . Parte_1
Vista la natura e la particolare funzione del procedimento di interdizione, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali, posto che tutti i soggetti coinvolti hanno di fatto aderito all'istanza (e comunque non hanno dato causa al processo) e che nessuna domanda è stata in tal senso avanzata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 974 /2025 R.G., così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di
[...]
nato a [...] il [...]; CP_1
5 nomina quale tutore provvisorio, il padre;
Parte_1 rimette al Giudice Tutelare l'acquisizione del giuramento del tutore provvisorio e la nomina del tutore definitivo;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile competente, per gli incombenti di legge;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella Camera di Consiglio
24/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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