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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n. 1023/2023 R.G.
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gambino Giampaola, presso il cui studio in Brindisi alla via San Giovanni Bosco n. 117 è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
(C.F. – P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile della Funzione Affari Legali, Avv. Sandulli Andrea, rappresentata e difesa dall'Avv. Tassone Bruno, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata;
convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
1 Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 22.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 21.02.2023 e depositato in data 02.03.2023, ha convenuto in giudizio chiedendo di accertare e Parte_1 Controparte_1
dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della società convenuta in conseguenza delle lesioni patite a seguito del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento nella misura di € 13.763,01 nonché al pagamento di spese, diritti ed onorati da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Gambino
Giampaola.
In particolare, l'attrice ha esposto che: - il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 12:10 circa, si recava presso l'Ufficio postale in Brindisi, Via Bradano, n. 1, ed a causa del dissesto sulla scalinata cadeva per terra;
- in loco, intervenivano gli operatori del 118 onde prestare il necessario soccorso alla danneggiata, che veniva trasportata presso il Presidio Ospedaliero
A. Perrino di Brindisi, ove le veniva diagnosticato “Frattura del malleolo esterno, chiusa,
e frattura del malleolo peronale sn, con prognosi di gg.30”; - trascorso tale periodo, si sottoponeva a due programmi riabilitativi, oltre a vari esami strumentali, all'esito dei quali, ritenuta guarita con postumi, avanzava invano richiesta di risarcimento dei danni riportati e più nello specifico: “danno biologico permanente nella misura del 7% pari ad €. 9.382,96,
ITT di gg.30 pari ad € 1.523,70, ITP di gg. 20 al 75% pari ad €. 761,85, ITP di gg. 120 al
25% pari ad €. 1.523,70, oltre spese mediche pari ad €. 570,80”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 23.05.2023, contestando integralmente la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto, ritenendo insussistenti i presupposti di legge che consentirebbero in astratto l'applicazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. in rapporto al nesso causale tra custodia della cosa e danno occorso.
Nello specifico, la società convenuta ha evidenziato che la verificazione del sinistro sarebbe da ascriversi alla responsabilità di la quale, avrebbe potuto evitare Parte_1 le conseguenze dannose usando l'ordinaria diligenza.
2 Per le ragioni sopra esposte, ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1
proposta da con condanna al pagamento di spese e competenze di lite. Parte_1
Istruita attraverso la prova per testi, la causa è stata trattenuta per la decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 22.05.2025.
La domanda di parte attrice non è fondata e va respinta per quanto di seguito.
Con riferimento all'an debeatur della pretesa avanzata, va premesso che l'attrice non ha provveduto ad adempiere all'onere probatorio gravante su di essa in ossequio al dettato normativo di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.
In particolare, consolidata giurisprudenza - richiamata negli scritti difensivi da
[...]
- è concorde nell'affermare che: “ai fini della configurazione del nesso Controparte_1 richiesto dall'art. 2051 c.c., è necessario che l'attore fornisca la dimostrazione del fatto che l'evento dannoso è conseguenza dell'utilizzo “normale” della cosa in custodia, dovendo essere quest'ultima connotata da una specifica e accentuata attitudine lesiva, a sua volta idonea ad aver cagionato il danno alla vittima” (ex multis Cass. 6 ottobre 2010,
n. 20757). Orbene, nella fattispecie, per la sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c.,
l'odierna attrice avrebbe dovuto provare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile (se non inevitabile) il danno, non potendo - di
contro
- tale conseguenza, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, essere dedotta in via presuntiva.
Giova a riguardo richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il custode di una cosa, anche se pubblica, non risponde dei danni cagionati dal suo deterioramento o dalla sua cattiva condizione, quanto il danneggiato abbia omesso di adottare l'ordinaria diligenza necessaria per evitare il danno, essendo a lui noto o facilmente rilevabile il pericolo insito nella cosa. Infatti, la prevedibilità del pericolo con
l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché l'obbligo di custodia impone al danneggiato un massimo grado di cautela, specie quanto il pericolo sia altamente prevedibile. Pertanto, la responsabilità del custode viene meno qualora il danno sia stato determinato dalla condotta imprudente e disattenta della vittima, la quale avrebbe potuto agevolmente
3 evitare l'evento lesivo con l'osservanza dell'ordinaria diligenza”. (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 13930 del 06.07.2015).
Ebbene, muovendo da tali coordinate interpretative e venendo alla vicenda in esame, va dato atto che sebbene, parte attrice, abbia dato prova del fatto storico lamentato (e cioè la rovinosa caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte) al contempo deve ritenersi non fondata sul piano dell'an la domanda di risarcimento dei danni, giacché la disconnessione era ben visibile - come peraltro dichiarato dalla teste Testimone_1 all'udienza del 23 gennaio 2025 – e con ogni probabilità era ben conosciuta dall'odierna attrice, trattandosi di un luogo dalla stessa abitualmente frequentato (essendo l'unico ufficio postale della zona di sua residenza) ubicato ad una distanza di circa 60 metri dalla sua abitazione (come si evince dalla documentazione prodotta in atti).
A tal proposito, più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la conoscenza dello stato dei luoghi e il mancato utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del danneggiato possono escludere il diritto al risarcimento, laddove la condotta della vittima si sia rivelata la causa diretta del danno” (Cass. civ., ordinanza n. 9437 del 23.03.2022).
Va d'altro canto considerato l'evento si è verificato in presenza di una buona illuminazione stante l'orario diurno sicché le condizioni di visibilità ( oltre a quelle di conoscenza dello stato dei luoghi) avrebbero dovuto consentire a di avvedersi Parte_1
tempestivamente della rottura della scalinata, e pertanto di incedere con maggiore cautela, evitando di posizionare il piede sulla stessa parte danneggiata.
Indubbia è, perciò, la responsabilità della danneggiata, che ha posto in essere una condotta idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito (essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità).
Va, quindi, esclusa la responsabilità della convenuta, giacchè all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso
4 danneggiato, può escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Ed infatti, nei casi in cui - come in quello di specie - il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano – in particolare quello del danneggiato – si unisca “al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte”, per la prova del nesso causale, come innanzi anticipato, si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità (Cass. civ., Sez. VI, 11.05.2017 n. 11526). Si ribadisce, a tal riguardo, che allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mesa occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (ex multis: Corte d'Appello di Bari, terza sez. civ., sent. n.
1563/2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ne discende che non può trovare accoglimento la domanda proposta da , non essendo stata raggiunta la prova Parte_1
della sussistenza del rapporto di causalità tra la cosa in custodia ed il danno occorso, di talché non viene a ravvisarsi alcuna responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. in capo alla società convenuta, dovendosi ritenere che l'attrice abbia tenuto una condotta connotata da elementi di particolare imprudenza e negligenza tali da giustificare il richiamo al caso fortuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche con riduzione ridotti della metà ai sensi dell'art. 4 del prefato d.m. avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
5 con atto di citazione del 02.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida nella misura di € 2.540,00 a titolo di onorari oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge.
Brindisi, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n. 1023/2023 R.G.
promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gambino Giampaola, presso il cui studio in Brindisi alla via San Giovanni Bosco n. 117 è elettivamente domiciliata;
attrice
contro
(C.F. – P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile della Funzione Affari Legali, Avv. Sandulli Andrea, rappresentata e difesa dall'Avv. Tassone Bruno, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata;
convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
1 Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 22.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 21.02.2023 e depositato in data 02.03.2023, ha convenuto in giudizio chiedendo di accertare e Parte_1 Controparte_1
dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della società convenuta in conseguenza delle lesioni patite a seguito del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento nella misura di € 13.763,01 nonché al pagamento di spese, diritti ed onorati da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Gambino
Giampaola.
In particolare, l'attrice ha esposto che: - il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 12:10 circa, si recava presso l'Ufficio postale in Brindisi, Via Bradano, n. 1, ed a causa del dissesto sulla scalinata cadeva per terra;
- in loco, intervenivano gli operatori del 118 onde prestare il necessario soccorso alla danneggiata, che veniva trasportata presso il Presidio Ospedaliero
A. Perrino di Brindisi, ove le veniva diagnosticato “Frattura del malleolo esterno, chiusa,
e frattura del malleolo peronale sn, con prognosi di gg.30”; - trascorso tale periodo, si sottoponeva a due programmi riabilitativi, oltre a vari esami strumentali, all'esito dei quali, ritenuta guarita con postumi, avanzava invano richiesta di risarcimento dei danni riportati e più nello specifico: “danno biologico permanente nella misura del 7% pari ad €. 9.382,96,
ITT di gg.30 pari ad € 1.523,70, ITP di gg. 20 al 75% pari ad €. 761,85, ITP di gg. 120 al
25% pari ad €. 1.523,70, oltre spese mediche pari ad €. 570,80”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 23.05.2023, contestando integralmente la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto, ritenendo insussistenti i presupposti di legge che consentirebbero in astratto l'applicazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. in rapporto al nesso causale tra custodia della cosa e danno occorso.
Nello specifico, la società convenuta ha evidenziato che la verificazione del sinistro sarebbe da ascriversi alla responsabilità di la quale, avrebbe potuto evitare Parte_1 le conseguenze dannose usando l'ordinaria diligenza.
2 Per le ragioni sopra esposte, ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1
proposta da con condanna al pagamento di spese e competenze di lite. Parte_1
Istruita attraverso la prova per testi, la causa è stata trattenuta per la decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 22.05.2025.
La domanda di parte attrice non è fondata e va respinta per quanto di seguito.
Con riferimento all'an debeatur della pretesa avanzata, va premesso che l'attrice non ha provveduto ad adempiere all'onere probatorio gravante su di essa in ossequio al dettato normativo di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.
In particolare, consolidata giurisprudenza - richiamata negli scritti difensivi da
[...]
- è concorde nell'affermare che: “ai fini della configurazione del nesso Controparte_1 richiesto dall'art. 2051 c.c., è necessario che l'attore fornisca la dimostrazione del fatto che l'evento dannoso è conseguenza dell'utilizzo “normale” della cosa in custodia, dovendo essere quest'ultima connotata da una specifica e accentuata attitudine lesiva, a sua volta idonea ad aver cagionato il danno alla vittima” (ex multis Cass. 6 ottobre 2010,
n. 20757). Orbene, nella fattispecie, per la sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c.,
l'odierna attrice avrebbe dovuto provare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile (se non inevitabile) il danno, non potendo - di
contro
- tale conseguenza, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, essere dedotta in via presuntiva.
Giova a riguardo richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il custode di una cosa, anche se pubblica, non risponde dei danni cagionati dal suo deterioramento o dalla sua cattiva condizione, quanto il danneggiato abbia omesso di adottare l'ordinaria diligenza necessaria per evitare il danno, essendo a lui noto o facilmente rilevabile il pericolo insito nella cosa. Infatti, la prevedibilità del pericolo con
l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché l'obbligo di custodia impone al danneggiato un massimo grado di cautela, specie quanto il pericolo sia altamente prevedibile. Pertanto, la responsabilità del custode viene meno qualora il danno sia stato determinato dalla condotta imprudente e disattenta della vittima, la quale avrebbe potuto agevolmente
3 evitare l'evento lesivo con l'osservanza dell'ordinaria diligenza”. (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 13930 del 06.07.2015).
Ebbene, muovendo da tali coordinate interpretative e venendo alla vicenda in esame, va dato atto che sebbene, parte attrice, abbia dato prova del fatto storico lamentato (e cioè la rovinosa caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte) al contempo deve ritenersi non fondata sul piano dell'an la domanda di risarcimento dei danni, giacché la disconnessione era ben visibile - come peraltro dichiarato dalla teste Testimone_1 all'udienza del 23 gennaio 2025 – e con ogni probabilità era ben conosciuta dall'odierna attrice, trattandosi di un luogo dalla stessa abitualmente frequentato (essendo l'unico ufficio postale della zona di sua residenza) ubicato ad una distanza di circa 60 metri dalla sua abitazione (come si evince dalla documentazione prodotta in atti).
A tal proposito, più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la conoscenza dello stato dei luoghi e il mancato utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del danneggiato possono escludere il diritto al risarcimento, laddove la condotta della vittima si sia rivelata la causa diretta del danno” (Cass. civ., ordinanza n. 9437 del 23.03.2022).
Va d'altro canto considerato l'evento si è verificato in presenza di una buona illuminazione stante l'orario diurno sicché le condizioni di visibilità ( oltre a quelle di conoscenza dello stato dei luoghi) avrebbero dovuto consentire a di avvedersi Parte_1
tempestivamente della rottura della scalinata, e pertanto di incedere con maggiore cautela, evitando di posizionare il piede sulla stessa parte danneggiata.
Indubbia è, perciò, la responsabilità della danneggiata, che ha posto in essere una condotta idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito (essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità).
Va, quindi, esclusa la responsabilità della convenuta, giacchè all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso
4 danneggiato, può escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Ed infatti, nei casi in cui - come in quello di specie - il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano – in particolare quello del danneggiato – si unisca “al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte”, per la prova del nesso causale, come innanzi anticipato, si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità (Cass. civ., Sez. VI, 11.05.2017 n. 11526). Si ribadisce, a tal riguardo, che allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mesa occasione dell'evento e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (ex multis: Corte d'Appello di Bari, terza sez. civ., sent. n.
1563/2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, ne discende che non può trovare accoglimento la domanda proposta da , non essendo stata raggiunta la prova Parte_1
della sussistenza del rapporto di causalità tra la cosa in custodia ed il danno occorso, di talché non viene a ravvisarsi alcuna responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. in capo alla società convenuta, dovendosi ritenere che l'attrice abbia tenuto una condotta connotata da elementi di particolare imprudenza e negligenza tali da giustificare il richiamo al caso fortuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche con riduzione ridotti della metà ai sensi dell'art. 4 del prefato d.m. avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
5 con atto di citazione del 02.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida nella misura di € 2.540,00 a titolo di onorari oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA sulle voci come per legge.
Brindisi, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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