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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12049 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7399 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
, (C. F.: ) residente in [...] C.F._1
Libertà n. 287E, rappresentato e difeso, dall'Avv. Pietro Bernardo (C. F: ), C.F._2 elett.te dom.to in Caserta (CE) alla Via Maddalena, 39 e congiuntamente dall'avv.to Clemente Manzo
( ) con studio in Caserta alla Via Ricciardi n. 15 ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il primo procuratore ai fini del presente giudizio, giusto mandato in calce all'atto di citazione e in calce all'atto di costituzione di altro difensore
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del , legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di Mauro (C.F. ), giusta procura C.F._4 generale ad lites rilasciata dal Sindaco, con atto rep. N. 22594 del 15/09/2022, rogato dal notaio
, con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Palazzo Persona_1 CP_1
San Giacomo, Piazza Municipio n.1.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2025, celebratasi mediante la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate con decreto, riportandosi agli atti introduttivi e successive
1 integrazioni. All'esito il GU assegnava la causa in decisione con termini di giorni 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte riferiva che in Parte_1 data 10 marzo 2017, alle ore 15:15 circa, mentre percorreva Via Galileo Ferraris in in CP_1 direzione Piazza Garibaldi, giunto all'intersezione con Via Brin, veniva coinvolto in un sinistro stradale a seguito dell'impatto della ruota anteriore del motoveicolo da lui condotto con una profonda buca presente sul manto stradale. Il riferiva che viaggiava a bordo di un motociclo Parte_1
Peugeot Geopolis targato TG DV17363, procedendo con andatura regolare e che la presenza di veicoli che lo precedevano nel traffico gli impediva di scorgere tempestivamente la predetta insidia.
Inoltre, riferiva che a causa del violento urto con la depressione stradale lo stesso veniva sbalzato a terra e il motoveicolo ricadeva rovinosamente sulla sua gamba sinistra, cagionandogli gravi lesioni personali, consistite in una frattura scomposta della tibia e del perone.
A seguito della caduta, il dott. rimaneva dolorante al suolo, impossibilitato a rialzarsi. Parte_1
Sul posto sopraggiungeva la pattuglia “Victor 64” del Comando di Polizia Municipale di – CP_1
Poggioreale, che prestava i primi soccorsi e provvedeva ad allertare il servizio di emergenza sanitaria
118. L'infortunato veniva quindi trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Loreto Mare” di dove i sanitari diagnosticavano la “frattura scomposta della tibia e del perone della gamba CP_1 sinistra”, procedendo al conseguente ricovero e al successivo intervento chirurgico, come documentato dal referto di pronto soccorso e dalla cartella clinica prodotta in atti.
In seguito, l'istante è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato della frattura tibiale, con una prima prognosi di 30 gg s.c. e successivamente, in data 14.03.2019, fu sottoposto ad un secondo intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi della tibia.
Orbene, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità del in Controparte_1 ordine al suesposto sinistro deducendo che l'evento lesivo fosse riconducibile ad una presunta CP_ condotta omissiva dell' convenuto, quale proprietario e custode del tratto stradale in cui l'evento si è verificato.
Si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione deducendo la genericità dell'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, nonché una mancata determinazione dell'oggetto della domanda risarcitoria. Veniva, altresì, contestata la genericità del quantum richiesto, atteso che l'attore si sarebbe limitato a domandare il
2 risarcimento dei danni per lesioni personali senza fornire adeguata prova né specificazione della loro natura e consistenza.
Chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda.
Ammesse le parti al deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione di un teste di parte attrice e con la consulenza medica a cura del Dott. . Persona_2
La causa all'udienza del 24.11.25 - celebratasi con le modalità della trattazione scritta – veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
In assenza di questioni preliminari di rito e passando al merito della controversia, la domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, nella specie, parte attrice ha invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., dal momento che la stessa ha posto, a fondamento della pretesa, l'esistenza, sul manto stradale, di una situazione di oggettivo pericolo, costituita dalla strada dissestata non segnalata.
Ciò posto, giova premettere, in diritto, che, come noto, superando un precedente orientamento giurisprudenziale, che riteneva applicabile l'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne fosse possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383), la più recente giurisprudenza della S.C. afferma il diverso principio secondo il quale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile e non segnalabile. In particolare, ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 21508/11, 15720/11). Ancora (cfr. Cass. civ. n. 2660/13) si è affermato dalla S.C. che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per
3 il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale”.
Tuttavia, ha precisato la Cassazione, solo dopo che il danneggiato abbia fornito la prova del nesso causale, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito. Invero, con la sentenza n. 2660/13, la S.C., richiamando un suo precedente (Cass. civ. n. 25243/06), ha chiarito che “... la prova del nesso causale
è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica e inerte. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sè soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare
l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi ..”. Ed ancora, si è ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che
“ .. la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza
l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica ..” (cfr. Cass. Civ. n. 12174/16).
Nel caso di specie, parte attrice ha effettivamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Ed invero, il materiale istruttorio agli atti, ovvero prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, consente di ritenere dimostrato che il cadeva al suolo col motociclo a causa di un Parte_1 dissesto sul manto stradale (una buca) e che tale situazione di pericolo, originata dalla descritta anomalia, fosse tale da rendere oggettivamente inesigibile, da parte del danneggiato, una condotta diversa, tale da evitare il prodursi del danno.
Il teste escusso nel corso del giudizio, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, rendeva dichiarazioni precise e circostanziate e descriveva lo stato dei luoghi chiarendo come la pavimentazione stradale fosse dissestata. In particolare, specificava che vi era una buca poco visibile in quanto, oltre ad essere questa piena d'acqua, le altre vetture presenti sul luogo per il regolare transito ne impedivano la vista.
Il teste escusso, riferiva: “c'era un motociclo di grossa cilindrata, forse Testimone_1
Peugeot che percorrendo la Via Galileo Ferraris verso Piazza Garibaldi prese una grossa buca con
4 la ruota anteriore…; quando le macchine dinanzi a lui sono partite lui nel procedere è andato nella buca che era poco visibile perché piena d'acqua e prima coperta dalle altre autovetture”. (cfr. verbale di udienza del 09/04/2024).
Pertanto, deve ritenersi che effettivamente il dissesto, essendo poco visibile perché la buca era piena d'acqua e coperta dalle macchine che transitavano, abbia impedito la vista dell'anomalia da parte di una persona di media attenzione. Dalla testimonianza in atti risulta che l'alterazione della strada fosse, per le sue caratteristiche intrinseche, tale da non potersi agevolmente percepire in quanto la pavimentazione non era completamente dissestata tanto da non poter passare inosservata, ma, al contrario, vi era una buca ricoperta d'acqua, quindi, senza dubbio meno visibile. Da ultimo, la credibilità dell'assunto attoreo è avvalorata anche dalla documentazione sanitaria in atti e dall'esito dell'espletata CTU, eseguita dal Dott. , la quale ha accertato che “Il nesso Persona_2 causale tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'attore è attendibile.” (Deposito del
6/09/2024 CTU Dott. ) Persona_2
In definitiva, deve ritenersi che, alla luce dell'attività istruttoria svolta, sia stata raggiunta la prova del nesso causale, tra il danno sofferto dall'istante e le condizioni del manto stradale, poiché il danneggiato ha dimostrato che l'alterazione della strada fosse tale da non potersi agevolmente percepire e generare manovre di emergenza frutto di ordinaria diligenza.
Infatti, le richiamate risultanze istruttorie inducono ad affermare che l'attore, pur impiegando l'attenzione esigibile dall'agente modello, non avrebbe potuto rendersi conto della buca e quindi la caduta. Quanto sin qui detto consente di affermare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, quale soggetto proprietario della strada, in ordine ai danni patiti dall'attore, non avendo il medesimo offerto alcuna prova, in ordine all'adozione di misure precauzionali (avvisi, transenne), in grado di sollecitare l'attenzione dell'utenza circa le precarie condizioni della sede stradale.
Il convenuto ha, inoltre, eccepito la presunta mancanza in atti del verbale di intervento della CP_1
Polizia Municipale. Tale rilievo non può trovare accoglimento, atteso che la parte attrice ha ritualmente prodotto tutta la documentazione necessaria a comprovare l'evento dannoso, ivi compreso il verbale redatto dalla pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro, regolarmente allegato agli atti di causa (cfr. All. 22 all'atto di citazione).
Venendo al quantum, sulla base della CTU medico legale depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata, i danni subiti dall'odierno istante – la quale a seguito del sinistro riportava “trauma alla gamba sinistra con frattura del terzo medio-terzo distale di tibia e del terzo prossimale di perone trattata con inchiodamento endomidollare bloccato – possono stimarsi nella misura che segue: ha riportato postumi invalidanti permanenti del 7% con una I.T.T di giorni 10, I.T.P. di 30 giorni al 75% e 30 giorni al 50%.
5 Come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano così come aggiornate. Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi,
“pervengono – non correttamente – all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si
è adeguato elaborando una nuova tabella in data 8/3/2021, sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove, fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale, inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato”, tale voce di danno non può essere liquidata in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio. Alla luce delle nuove tabelle di Milano, adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 7% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (52 anni) si ottiene una somma di 19.889,50 epurata della componente morale del danno.
Tale importo non si ritiene ulteriormente personalizzabile alla luce dell' ordinanza n. 7315/18 che del danno biologico indica gli esatti confini e riempie la locuzione di valore giuridico, insegnando che le esigenze di personalizzazione del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono naturale e diretta conseguenza del danno biologico, richiamando, proprio a titolo esemplificativo la perduta possibilità di svolgere attività ricreative che deve essere considerato un danno già ricompreso nel punto tabellare standard dal momento che il “danno dinamico-relazionale” vale ad individuare la compromissione degli aspetti quale perifrasi del danno biologico, provvedimento che indica una strada assolutamente condivisibile e cristallinamente illustrata.
E' infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l'insegnamento secondo cui non ha più ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica"; che "per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato
6 percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.
La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale".
Se non avesse conseguenze "dinamico- relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile. La seconda conseguenza è che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico- relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico. Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano, in assenza di prova precisa sul punto, un aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale sia sotto il profilo morale e di personalizzazione. Questo giudice, quindi, in applicazione dei principi giurisprudenziali di cui alla suddetta sentenza ed in applicazione delle risultanze della relazione tecnica medico legale, dei criteri di cui alle tabelle milanesi, individua la somma del risarcimento, dovuto all'istante per il sinistro de quo, in euro 19.889,50, comprensiva anche delle spese mediche documentate di euro 803,00 non coperte dal SSN ( cfr. pag. 5 relazione peritale).
Sulla somma così ottenuta vanno, inoltre, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro 19.889,50 va devalutata al momento dell'illecito e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione
(cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e la complessità e qualità dell'attività processuale svolta, al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione dei danni subiti Controparte_1 dall'attore e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna il convenuto a pagare, in favore della parte attrice, l'importo di euro 19.889,50, oltre interessi legali codicistici dalla data del sinistro (10.03.17), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
2) condanna, altresì, il in persona del p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per spese vive ed euro 5.077,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Pietro Bernardo dichiaratosi anticipatario;
3) pone a definitivo carico del le spese di CTU, liquidate come in corso di causa. Controparte_1
Napoli
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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