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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2024, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3033/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia Parte_1 alla via Luigi Denza n.9 presso lo studio dell'avvocato Rosario Pucillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE E
, in persona dell'amministratore pro RO tempore, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Luigi Denza n. 21 presso lo studio dell'avvocato Rosaria Cinque, che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO E
in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ugo Niutta n.4 presso lo studio dell'avvocato Roberto Raio, che la rappresenta e difende in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.5.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo tribunale, il per RO sentirlo condannare al risarcimento dei danni da infiltrazione arrecati ai due cespiti di sua proprietà ed al materiale parafarmaceutico allocato in uno di detti locali. A tal fine premetteva di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in Castellammare di Stabia alla via Silio Italico n. 43, facente parte dell'omonimo Condominio, composta da due cespiti: uno posto al piano seminterrato adibito ad autorimessa e l'altro posto al piano sovrastante – solaio di copertura dell'autorimessa – adibito a deposito privato. Parte attrice dichiarava che, nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre 2016, si verificava l'allagamento delle suddette unità immobiliari, causato dalla rottura della montante da carico idrica condominiale da cui fuoriusciva una copiosa quantità di acqua che provocava ingenti danni tanto alle pareti – che, per l'effetto, presentavano distacchi di intonaco, macchie, annerimenti e scrostamenti della tinteggiatura – quanto al materiale parafarmaceutico presente nel locale deposito (ivi custodito dal in quanto titolare di una Parte_1 farmacia), che in conseguenza dell'allagamento si deteriorava al punto da non essere più utilizzabile. Nell'immediatezza dei fatti veniva allertato il corpo dei Vigili del Fuoco che interveniva sui luoghi e redigeva un verbale, constatando la rottura di una tubazione da carico con conseguente allagamento degli scantinati e delle autorimesse dell'edificio. Il convenuto si costituiva in giudizio, impugnava e contestava la CP_1 domanda attorea, eccependo, in particolare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, disconosceva il fatto storico per come narrato da parte attrice, i danni lamentati ed il nesso di causalità; contestava il quantum debeatur che riteneva eccessivo e spropositato. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in qualità di garante del Condominio, in virtù di Controparte_2 polizza assicurativa n. 1/61434/48/76379549 per la responsabilità civile, in vigore al momento del sinistro, affinché, in caso di accoglimento della domanda attorea, tenesse indenne e manlevasse il da ogni responsabilità. CP_1
Autorizzato a tanto dal giudice, il convenuto condominio chiamava in causa la suddetta società assicurativa, la quale, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità della domanda attorea in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., nonché l'improcedibilità per mancato esperimento della obbligatoria procedura di mediazione;
contestava la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur. Rilevava, inoltre, l'inoperatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza de quo, laddove quest'ultima prevedeva, in caso di “fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi”, il risarcimento per i soli danni causati da una rottura accidentale e non anche per i danni da corrosione e usura. Infine, eccepiva l'insufficienza dei massimali della polizza stipulata inter partes. Svolta l'istruttoria attraverso l'escussione dei testimoni ed espletata la c.t.u., la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo per consentire al c.t.u. di provvedere al deposito delle produzioni di parte, dallo stesso ritirate ai fini dell'espletamento dell'incarico e non restituite, alla successiva udienza del 28.5.2024 trattata in forma cartolare, il giudizio era riservato nuovamente in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e dal terzo chiamato in garanzia CP_1 CP_2
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi
[...] Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi ni difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. ,3 Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: "in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c." (cfr. Cass. Sez. 6- ,3 Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019). Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
2.1. Va rilevata, poi, la procedibilità della domanda, in quanto l'eccezione circa il mancato espletamento della mediazione non può trovare accoglimento. Difatti, l'azione di risarcimento danni per infiltrazioni non rientra nell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria per come disciplinata dal D.L. n. 28 del 2010: la richiesta di risarcimento danni è riconducibile al risarcimento da fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non alla violazione o all'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, dunque, non rientra nelle controversie condominiali, per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
3. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta. In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11- 3-2011 n. 5910). Con ordinanza n. 21977 del 12-7-2022, la Suprema Corte ha ribadito che l'art. 2051 c.c. trova applicazione non solo quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo ma anche quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana. Tanto una tubazione idrica, quanto l'acqua in essa contenuta sono infatti “cose”, rientranti nella previsione dell'art. 2051 c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché danneggiate da condotta umana;
nell'uno, come nell'altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l'onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi. È di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 6121 del 18-6-1999, Rv. 527663 – 01).
3.1. Tanto premesso, nella specie i fatti posti a base della domanda, relativi al verificarsi dell'allagamento dei due cespiti immobiliari di proprietà dell'attore, siti nel fabbricato del , causato dalla rottura RO della montante da carico idrica condominiale, risultano provati dalla documentazione allegata agli atti del fascicolo, ed, in particolare, dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto allorquando ebbe a verificarsi il sinistro de quo, i quali constatarono quanto segue: “si richiedeva il nostro intervento per allagamento sito in a C.mare in loco si RO verificava che una tubazione principale da carico si era rotta allagando scantinati e autorimesse dell'edificio stesso”. Il fatto storico, così come prospettato nell'atto introduttivo, risulta confermato, inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali rese da , all'udienza del Testimone_1
24.6.2021, e da , all'udienza del 27.1.2022. Testimone_2 Infine, anche la c.t.u. espletata in giudizio, a firma dell'ingegnere Tes_3
ha confermato l'evento infiltrativo verificatosi nell'ottobre del 2016, la
[...] cui causa è da ricondursi alla rottura della montante idrica condominiale. Ha, invero, verificato che lo stato della conduttura, presentava un avanzato stato di ossidazione del materiale, pertanto, ha concluso ritenendo che la rottura della stessa sia dipesa dalla corrosione, corrosione dovuta alla trasudazione della stessa conduttura: infatti, essendo la temperatura superficiale della conduttura molto più bassa della ambiente circostante si crea il cosiddetto punto di rugiada che si manifesta con la caratteristica formazione di goccioline d'acqua sulla superficie avente una temperatura più bassa. Oltre a consigliare di provvedere alla sostituzione dell'intero tratto di conduttura presente all'interno del locale di proprietà e alla verifica della restante Parte_1 parte della conduttura, ha aggiunto che, dai rilievi eseguiti, la montante risulta essere in acciaio ed avente dimensioni di 1” 1,2” pollici (DN 40), ha un andamento verticale e risulta essere posta nell'intercapedine della tompagnatura. La stessa, a seguito dell'evento, è stata ripristinata mediante l'apposizione di un manicotto, sicché allo stato attuale le parti di immobile oggetto di infiltrazione risultano essere fruibili, in quanto le infiltrazioni lamentate da parte attrice non sono presenti, mentre risulta essere tutt'ora presente le problematica legata al non idoneo isolamento delle superfici murarie entroterra.
3.1. Quanto agli interventi necessari da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, l'ausiliario ha evidenziato che è necessario che si provveda alla sostituzione della conduttura d'acqua che attraversa la proprietà
, ciò al fine di limitare il ripresentarsi della rottura della conduttura e Parte_1 con l'accortezza di renderla ispezionabile. Oltre a ciò, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, è necessario provvedere al risanamento delle mura perimetrali e del succielo del locale deposito, attraverso specifici interventi il cui costo complessivo, secondo il prezziario ufficiale della Regione Campania 2022, ammonta ad euro 10.784,17. 3.2. In ordine, poi, ai danni dovuti alla perdita di materiale parafarmaceutico, va in primis rilevata la inammissibilità delle eccezioni formulate da Controparte_2
e dal convenuto in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno attore - che non avrebbe provato la titolarità del suddetto materiale - e relativamente alla mancata allegazione della prova certa che la merce smaltita, come in fattura, sia effettivamente quella che è stata deteriorata dall'allagamento per cui vi è causa: eccezioni e contestazioni formulate tardivamente solo in comparsa conclusionale. Ebbene, attraverso l'escussione testimoniale l'attore si ritiene abbia dimostrato che in uno dei locali oggetto di allagamento era conservato del materiale farmaceutico e/o parafarmaceutico che è rimasto danneggiato dal fenomeno infiltrativo per cui è causa. Sul punto il teste , ascoltato Testimone_4 all'udienza del 24.6.2021, ha dichiarato che “Nell'ottobre del 2016 una notte intorno alle ore 00:30 fui chiamato dal figlio di Parte_1 Tes_2
che mi chiese di scendere a dargli una mano poiché vi era un problema
[...] di allagamento dei primi due locali che ho descritto. Io scesi insieme a Parte_1 ed andammo a constatare la situazione evitando di accendere la luce per
[...] motivi di sicurezza. Utilizzammo i cellulari per illuminare gli ambienti. Constatammo che nel primo locale vi era copiosa acqua fino all'altezza di circa 30 cm da terra, e provammo a recuperare degli scatoli. Preciso che gli scatoli presenti erano in parte collocati su delle scaffalature ed in parte ubicati a terra su delle pedane in legno completamente bagnate. L'acqua proveniva dal fondo del locale e vi era un flusso costante e copioso. Preciso che nel fondo del locale vi è solo il muro e non vi sono prese di acqua. Abbiamo portato 12 scatoli in cima alla rampa, ma erano già completamente bagnati....Riguardo ai pacchi che tentammo di portare in salvo posso riferire che non li aprimmo, ma che si presentavano totalmente pieni di acqua come ho constatato personalmente trasportandoli. Preciso che l'acqua presente nei locali era pulita e fredda, e che scorreva anche lungo la rampa di accesso al garage”. Il teste ha riferito: “Tutti gli scatoli posizionati nella parte Testimone_2 bassa delle scaffalature e sulle pedane erano completamente bagnati e il contenuto era inutilizzabile. Provvedemmo quindi a porre in sicurezza gli scatoli che erano custoditi sulle scaffalature più alte e che non erano stati colpiti dalla perdita dell'acqua. Io sono andato via quasi all'alba, dopo che i Vigili del Fuoco avevano lasciato i luoghi. Il materiale custodito nel deposito non era pericoloso e fu smaltito da una ditta specializzata che si chiama AL e abbiamo sostenuto i relativi costi, pari a 4.000,00 euro oltre IVA. Ricordo che il valore prezzo al pubblico relativo alla merce danneggiata era pari ad euro 70.000,00 IVA inclusa”. Si ritiene, dunque, provata la circostanza della custodia nel locale danneggiato del materiale anzidetto ed il suo deterioramento per effetto dell'avvenuto allagamento.
3.3. Passando alla quantificazione dei danni provocati dal deterioramento e perdita del materiale parafarmaceutico allocato nel deposito allagato, gli stessi ammontano a complessivi euro 74.770,31. Invero, a conferma di quanto riferito anche in sede testimoniale, attraverso la produzione documentale l'attore ha provato che il materiale andato distrutto (i cui prodotti risultano dettagliatamente indicati nell'elenco descrittivo dei prodotti speciali non pericolosi il cui valore totale ammonta ad euro 70.467,65) corrisponde a quello poi smaltito dalla ditta specializzata. Invero, il valore del materiale (pari ad euro 70.467,65) è riportato nella fattura della SmaltEco n. 169 del 10.4.2017 intestata alla
[...]
(ove viene indicato anche in 7.005 la totale Controparte_3 quantità dei pezzi smaltiti), il cui costo di smaltimento è stato pari ad euro 4.305,66. Pertanto, il complessivo danno patito dall'attore, sia ai locali che da perdita di materiale parafarmaceutico, ammonta ad euro 85.544,48. 3.4. Oltre a tale importo al danneggiato va,, inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 1.567,82 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore, il
[...]
va condannato al pagamento in favore di RO CP_3 del complessivo importo di euro 87.112,30, oltre interessi legali dal
[...] deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
4. Il convenuto condominio ha evocato in giudizio la in qualità Controparte_2 di garante dello stesso in virtù di polizza assicurativa in vigore n. 1/61434/48/763795449, chiedendo di essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. La domanda va rigettata. Invero, per come eccepito dalla compagnia assicurativa, la polizza stipulata tra il e la al suo art. 1.4.1, rubricato “fuoriuscita di CP_1 Controparte_2 acqua condotta ed altri liquidi”, statuisce che: “la società indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nella polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato da fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da un guasto o una rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato. Sono esclusi i danni derivanti da: corrosione e usura, umidità e stillicidio;
…. omissis … sono escluse inoltre le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del fabbricato e degli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto o la rottura che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi”. Sul punto, bisogna precisare che il nominato c.t.u. nel proprio elaborato peritale, nella parte in cui ha individuato la causa dei danni lamentati da parte attrice, ha così concluso: “considerando lo stato attuale della condotta si ritiene che la rottura sia dipesa dalla corrosione dovuta alla trasudazione della stessa conduttura”. Pertanto, nel caso di specie, essendo i danni riconducibili “ad un avanzato stato di ossidazione del materiale della conduttura” e “alla corrosione della conduttura”, è chiaro che la garanzia assicurativa, in virtù della quale il convenuto chiamava in garanzia la società assicurativa, non può operare, CP_1 trattandosi, si ribadisce, di eventi dannosi determinati da corrosione, e cioè dal cattivo stato della montante da carico idrica condominiale in questione, e non da un guasto e/o una rottura accidentale. Di qui il rigetto della domanda di manleva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del Parte_2 sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota
[...] spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento: da euro 52.001,00 a 260.000.00: fase studio, euro 1.400,00; fase introduttiva, euro 950,00 fase istruttoria/di trattazione, euro 3.100,00; fase decisoria, euro 3.000,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Rosario Puccillo dichiaratosi antistatario.
5.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il RO
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento, in favore di della somma di euro 87.112,30, Parte_1 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B. rigetta la domanda di manleva proposta dal RO
[...
nei confronti della Controparte_2
C. condanna il , in persona RO dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in euro 786,00 per spese vive Parte_1 ed euro 8.450,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avvocato Rosario Pucillo dichiaratosi antistatario;
D. condanna il , in persona RO dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della delle spese di lite che liquida in euro 8.450,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.; E. pone a definitivamente a carico del le RO spese di c.t.u. Torre Annunziata, così deciso il 6 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia Parte_1 alla via Luigi Denza n.9 presso lo studio dell'avvocato Rosario Pucillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE E
, in persona dell'amministratore pro RO tempore, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Luigi Denza n. 21 presso lo studio dell'avvocato Rosaria Cinque, che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO E
in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ugo Niutta n.4 presso lo studio dell'avvocato Roberto Raio, che la rappresenta e difende in virtù di procura resa su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.5.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo tribunale, il per RO sentirlo condannare al risarcimento dei danni da infiltrazione arrecati ai due cespiti di sua proprietà ed al materiale parafarmaceutico allocato in uno di detti locali. A tal fine premetteva di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in Castellammare di Stabia alla via Silio Italico n. 43, facente parte dell'omonimo Condominio, composta da due cespiti: uno posto al piano seminterrato adibito ad autorimessa e l'altro posto al piano sovrastante – solaio di copertura dell'autorimessa – adibito a deposito privato. Parte attrice dichiarava che, nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre 2016, si verificava l'allagamento delle suddette unità immobiliari, causato dalla rottura della montante da carico idrica condominiale da cui fuoriusciva una copiosa quantità di acqua che provocava ingenti danni tanto alle pareti – che, per l'effetto, presentavano distacchi di intonaco, macchie, annerimenti e scrostamenti della tinteggiatura – quanto al materiale parafarmaceutico presente nel locale deposito (ivi custodito dal in quanto titolare di una Parte_1 farmacia), che in conseguenza dell'allagamento si deteriorava al punto da non essere più utilizzabile. Nell'immediatezza dei fatti veniva allertato il corpo dei Vigili del Fuoco che interveniva sui luoghi e redigeva un verbale, constatando la rottura di una tubazione da carico con conseguente allagamento degli scantinati e delle autorimesse dell'edificio. Il convenuto si costituiva in giudizio, impugnava e contestava la CP_1 domanda attorea, eccependo, in particolare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, disconosceva il fatto storico per come narrato da parte attrice, i danni lamentati ed il nesso di causalità; contestava il quantum debeatur che riteneva eccessivo e spropositato. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in qualità di garante del Condominio, in virtù di Controparte_2 polizza assicurativa n. 1/61434/48/76379549 per la responsabilità civile, in vigore al momento del sinistro, affinché, in caso di accoglimento della domanda attorea, tenesse indenne e manlevasse il da ogni responsabilità. CP_1
Autorizzato a tanto dal giudice, il convenuto condominio chiamava in causa la suddetta società assicurativa, la quale, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità della domanda attorea in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., nonché l'improcedibilità per mancato esperimento della obbligatoria procedura di mediazione;
contestava la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur. Rilevava, inoltre, l'inoperatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza de quo, laddove quest'ultima prevedeva, in caso di “fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi”, il risarcimento per i soli danni causati da una rottura accidentale e non anche per i danni da corrosione e usura. Infine, eccepiva l'insufficienza dei massimali della polizza stipulata inter partes. Svolta l'istruttoria attraverso l'escussione dei testimoni ed espletata la c.t.u., la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo per consentire al c.t.u. di provvedere al deposito delle produzioni di parte, dallo stesso ritirate ai fini dell'espletamento dell'incarico e non restituite, alla successiva udienza del 28.5.2024 trattata in forma cartolare, il giudizio era riservato nuovamente in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto e dal terzo chiamato in garanzia CP_1 CP_2
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi
[...] Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi ni difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. ,3 Sentenza n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: "in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c." (cfr. Cass. Sez. 6- ,3 Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019). Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
2.1. Va rilevata, poi, la procedibilità della domanda, in quanto l'eccezione circa il mancato espletamento della mediazione non può trovare accoglimento. Difatti, l'azione di risarcimento danni per infiltrazioni non rientra nell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria per come disciplinata dal D.L. n. 28 del 2010: la richiesta di risarcimento danni è riconducibile al risarcimento da fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non alla violazione o all'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, dunque, non rientra nelle controversie condominiali, per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
3. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta. In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11- 3-2011 n. 5910). Con ordinanza n. 21977 del 12-7-2022, la Suprema Corte ha ribadito che l'art. 2051 c.c. trova applicazione non solo quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo ma anche quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana. Tanto una tubazione idrica, quanto l'acqua in essa contenuta sono infatti “cose”, rientranti nella previsione dell'art. 2051 c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché danneggiate da condotta umana;
nell'uno, come nell'altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l'onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi. È di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 6121 del 18-6-1999, Rv. 527663 – 01).
3.1. Tanto premesso, nella specie i fatti posti a base della domanda, relativi al verificarsi dell'allagamento dei due cespiti immobiliari di proprietà dell'attore, siti nel fabbricato del , causato dalla rottura RO della montante da carico idrica condominiale, risultano provati dalla documentazione allegata agli atti del fascicolo, ed, in particolare, dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto allorquando ebbe a verificarsi il sinistro de quo, i quali constatarono quanto segue: “si richiedeva il nostro intervento per allagamento sito in a C.mare in loco si RO verificava che una tubazione principale da carico si era rotta allagando scantinati e autorimesse dell'edificio stesso”. Il fatto storico, così come prospettato nell'atto introduttivo, risulta confermato, inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali rese da , all'udienza del Testimone_1
24.6.2021, e da , all'udienza del 27.1.2022. Testimone_2 Infine, anche la c.t.u. espletata in giudizio, a firma dell'ingegnere Tes_3
ha confermato l'evento infiltrativo verificatosi nell'ottobre del 2016, la
[...] cui causa è da ricondursi alla rottura della montante idrica condominiale. Ha, invero, verificato che lo stato della conduttura, presentava un avanzato stato di ossidazione del materiale, pertanto, ha concluso ritenendo che la rottura della stessa sia dipesa dalla corrosione, corrosione dovuta alla trasudazione della stessa conduttura: infatti, essendo la temperatura superficiale della conduttura molto più bassa della ambiente circostante si crea il cosiddetto punto di rugiada che si manifesta con la caratteristica formazione di goccioline d'acqua sulla superficie avente una temperatura più bassa. Oltre a consigliare di provvedere alla sostituzione dell'intero tratto di conduttura presente all'interno del locale di proprietà e alla verifica della restante Parte_1 parte della conduttura, ha aggiunto che, dai rilievi eseguiti, la montante risulta essere in acciaio ed avente dimensioni di 1” 1,2” pollici (DN 40), ha un andamento verticale e risulta essere posta nell'intercapedine della tompagnatura. La stessa, a seguito dell'evento, è stata ripristinata mediante l'apposizione di un manicotto, sicché allo stato attuale le parti di immobile oggetto di infiltrazione risultano essere fruibili, in quanto le infiltrazioni lamentate da parte attrice non sono presenti, mentre risulta essere tutt'ora presente le problematica legata al non idoneo isolamento delle superfici murarie entroterra.
3.1. Quanto agli interventi necessari da adottare per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, l'ausiliario ha evidenziato che è necessario che si provveda alla sostituzione della conduttura d'acqua che attraversa la proprietà
, ciò al fine di limitare il ripresentarsi della rottura della conduttura e Parte_1 con l'accortezza di renderla ispezionabile. Oltre a ciò, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, è necessario provvedere al risanamento delle mura perimetrali e del succielo del locale deposito, attraverso specifici interventi il cui costo complessivo, secondo il prezziario ufficiale della Regione Campania 2022, ammonta ad euro 10.784,17. 3.2. In ordine, poi, ai danni dovuti alla perdita di materiale parafarmaceutico, va in primis rilevata la inammissibilità delle eccezioni formulate da Controparte_2
e dal convenuto in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno attore - che non avrebbe provato la titolarità del suddetto materiale - e relativamente alla mancata allegazione della prova certa che la merce smaltita, come in fattura, sia effettivamente quella che è stata deteriorata dall'allagamento per cui vi è causa: eccezioni e contestazioni formulate tardivamente solo in comparsa conclusionale. Ebbene, attraverso l'escussione testimoniale l'attore si ritiene abbia dimostrato che in uno dei locali oggetto di allagamento era conservato del materiale farmaceutico e/o parafarmaceutico che è rimasto danneggiato dal fenomeno infiltrativo per cui è causa. Sul punto il teste , ascoltato Testimone_4 all'udienza del 24.6.2021, ha dichiarato che “Nell'ottobre del 2016 una notte intorno alle ore 00:30 fui chiamato dal figlio di Parte_1 Tes_2
che mi chiese di scendere a dargli una mano poiché vi era un problema
[...] di allagamento dei primi due locali che ho descritto. Io scesi insieme a Parte_1 ed andammo a constatare la situazione evitando di accendere la luce per
[...] motivi di sicurezza. Utilizzammo i cellulari per illuminare gli ambienti. Constatammo che nel primo locale vi era copiosa acqua fino all'altezza di circa 30 cm da terra, e provammo a recuperare degli scatoli. Preciso che gli scatoli presenti erano in parte collocati su delle scaffalature ed in parte ubicati a terra su delle pedane in legno completamente bagnate. L'acqua proveniva dal fondo del locale e vi era un flusso costante e copioso. Preciso che nel fondo del locale vi è solo il muro e non vi sono prese di acqua. Abbiamo portato 12 scatoli in cima alla rampa, ma erano già completamente bagnati....Riguardo ai pacchi che tentammo di portare in salvo posso riferire che non li aprimmo, ma che si presentavano totalmente pieni di acqua come ho constatato personalmente trasportandoli. Preciso che l'acqua presente nei locali era pulita e fredda, e che scorreva anche lungo la rampa di accesso al garage”. Il teste ha riferito: “Tutti gli scatoli posizionati nella parte Testimone_2 bassa delle scaffalature e sulle pedane erano completamente bagnati e il contenuto era inutilizzabile. Provvedemmo quindi a porre in sicurezza gli scatoli che erano custoditi sulle scaffalature più alte e che non erano stati colpiti dalla perdita dell'acqua. Io sono andato via quasi all'alba, dopo che i Vigili del Fuoco avevano lasciato i luoghi. Il materiale custodito nel deposito non era pericoloso e fu smaltito da una ditta specializzata che si chiama AL e abbiamo sostenuto i relativi costi, pari a 4.000,00 euro oltre IVA. Ricordo che il valore prezzo al pubblico relativo alla merce danneggiata era pari ad euro 70.000,00 IVA inclusa”. Si ritiene, dunque, provata la circostanza della custodia nel locale danneggiato del materiale anzidetto ed il suo deterioramento per effetto dell'avvenuto allagamento.
3.3. Passando alla quantificazione dei danni provocati dal deterioramento e perdita del materiale parafarmaceutico allocato nel deposito allagato, gli stessi ammontano a complessivi euro 74.770,31. Invero, a conferma di quanto riferito anche in sede testimoniale, attraverso la produzione documentale l'attore ha provato che il materiale andato distrutto (i cui prodotti risultano dettagliatamente indicati nell'elenco descrittivo dei prodotti speciali non pericolosi il cui valore totale ammonta ad euro 70.467,65) corrisponde a quello poi smaltito dalla ditta specializzata. Invero, il valore del materiale (pari ad euro 70.467,65) è riportato nella fattura della SmaltEco n. 169 del 10.4.2017 intestata alla
[...]
(ove viene indicato anche in 7.005 la totale Controparte_3 quantità dei pezzi smaltiti), il cui costo di smaltimento è stato pari ad euro 4.305,66. Pertanto, il complessivo danno patito dall'attore, sia ai locali che da perdita di materiale parafarmaceutico, ammonta ad euro 85.544,48. 3.4. Oltre a tale importo al danneggiato va,, inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 1.567,82 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, in accoglimento della domanda avanzata dall'attore, il
[...]
va condannato al pagamento in favore di RO CP_3 del complessivo importo di euro 87.112,30, oltre interessi legali dal
[...] deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
4. Il convenuto condominio ha evocato in giudizio la in qualità Controparte_2 di garante dello stesso in virtù di polizza assicurativa in vigore n. 1/61434/48/763795449, chiedendo di essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. La domanda va rigettata. Invero, per come eccepito dalla compagnia assicurativa, la polizza stipulata tra il e la al suo art. 1.4.1, rubricato “fuoriuscita di CP_1 Controparte_2 acqua condotta ed altri liquidi”, statuisce che: “la società indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nella polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato da fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da un guasto o una rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato. Sono esclusi i danni derivanti da: corrosione e usura, umidità e stillicidio;
…. omissis … sono escluse inoltre le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del fabbricato e degli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto o la rottura che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi”. Sul punto, bisogna precisare che il nominato c.t.u. nel proprio elaborato peritale, nella parte in cui ha individuato la causa dei danni lamentati da parte attrice, ha così concluso: “considerando lo stato attuale della condotta si ritiene che la rottura sia dipesa dalla corrosione dovuta alla trasudazione della stessa conduttura”. Pertanto, nel caso di specie, essendo i danni riconducibili “ad un avanzato stato di ossidazione del materiale della conduttura” e “alla corrosione della conduttura”, è chiaro che la garanzia assicurativa, in virtù della quale il convenuto chiamava in garanzia la società assicurativa, non può operare, CP_1 trattandosi, si ribadisce, di eventi dannosi determinati da corrosione, e cioè dal cattivo stato della montante da carico idrica condominiale in questione, e non da un guasto e/o una rottura accidentale. Di qui il rigetto della domanda di manleva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del Parte_2 sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota
[...] spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento: da euro 52.001,00 a 260.000.00: fase studio, euro 1.400,00; fase introduttiva, euro 950,00 fase istruttoria/di trattazione, euro 3.100,00; fase decisoria, euro 3.000,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Rosario Puccillo dichiaratosi antistatario.
5.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il RO
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento, in favore di della somma di euro 87.112,30, Parte_1 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B. rigetta la domanda di manleva proposta dal RO
[...
nei confronti della Controparte_2
C. condanna il , in persona RO dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in euro 786,00 per spese vive Parte_1 ed euro 8.450,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avvocato Rosario Pucillo dichiaratosi antistatario;
D. condanna il , in persona RO dell'amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della delle spese di lite che liquida in euro 8.450,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.; E. pone a definitivamente a carico del le RO spese di c.t.u. Torre Annunziata, così deciso il 6 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo