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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 868/2024 r.g.c.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione per i Minorenni e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 868/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da
elettivamente domiciliato in Voghera, P.tta Plana n.1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Lugano del Foro di Pavia, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Appellante- nei confronti di elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Messina Persona_1
6, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Vaccaro del Foro di Alessandria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, congiuntamente all'Avv. Gianna Manferto del Foro di Vercelli;
-Appellata- avverso la sentenza n. 544/2024 emessa in data 11/06/2023, dep. il 25/06/2024, del Tribunale di Alessandria, Sezione civile, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, limitatamente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e di partecipazione alle spese per la figlia e Per_2 che non ritiene di formulare conclusioni per le restanti domande dell'appello;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte Appellante: “pronunziarsi la separazione personale tra i coniugi
[...]
e disporre che il sig. Parte_1 Persona_1 Parte_1 titolo di contribuzione al mantenimento della figlia , versi mensilmente Per_2 personalmente alla stessa la somma di € 500,00 da rivalutarsi automaticamente su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5° giorno del mese, sino a che la stessa non abbia reperito occupazione lavorativa, anche a tempo determinato, anche in espressione del principio di autoresponsabilità sancito dalla costante giurisprudenza;
nulla disporsi a titolo di reciproca contribuzione tra i coniugi per essere i coniugi dotati di reddito proprio ed economicamente autosufficienti;
confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta solo fino a che la figlia vivrà con la madre;
solo in via di subordine e solo in Per_2 denegata e non cre ipotesi di conferma di contribuzione in favore di
[...]
rideterminarsi la somma in misura conforme alle stat Persona_1 presidenziali del Presidente Tribunale di Alessandria, come pure la contribuzione in favore della figlia;
disporre che i coniugi provvedano a sostenere le spese straordinarie/extra-assegno inerenti la figlia in misura del 50% ciascuno, con Per_2 obbligo di rimborso nella suddetta misura al coniuge che le abbia ad anticipare, applicandosi per disciplina ed individuazione il vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria;
condannarsi al pagamento ed alla Persona_1 restituzione a sate dal ricorrente, sia con Parte_1 riferimento a tenimento proprio e della figlia, sia a titolo di spese legali in adempimento delle statuizioni dell'appellata sentenza in misura superiore alle statuizioni emittende da codesta Corte d'Appello, per cui si fa sin d'ora espressa domanda di condanna alla restituzione al fine di evitare ed impedire ogni e qualunque decadenza autorizzarsi i coniugi all'ottenimento di validi documenti per l'espatrio; rigettarsi ogni domanda, richiesta, conclusione avversaria confliggente con le conclusioni sopra rassegnate rigettarsi ogni domanda avversaria di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e diritto rigettarsi la domanda avversaria di contribuzione al mantenimento della convenuta in quanto infondata in fatto e diritto rigettarsi ogni avversa domanda, eccezione e deduzione avversaria confliggente con le conclusioni qui ribadite del ricorrente. Rigettarsi ogni avversa deduzione istruttoria per evidente inammissibilità ed inconferenza. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
Parte Appellata: “rigettare l'appello e confermare la sentenza in primo grado. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_2 concordatario in Castelfidardo in data 2.06.1991. Dal matrimonio nascevano le figlie , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Con Per_2 Per_3 sentenza decisa in data 11.06.2024 (dep. il 25.06.2024) il Tribunale di Alessandria, pronunciava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 accoglieva la domanda di addebito formulata dalla signora Per_1 nei confronti del marito;
assegnava alla signora la casa Per_1 Per_1 coniugale, sita in Alessandria, con ogni arredo e pertinenza;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2023 a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, regolate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2023, a titolo di Per_1 assegno di mantenimento la somma di euro 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
condannava a rimborsare a Parte_1 le spese processuali, che liquidava in complessivi € 7616, Persona_1 di cui € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nella parte motivazionale della sentenza appellata, il Giudice di prime cure, in primo luogo, in merito alla richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito, riconosceva la stessa fondata, in particolare quanto alla asserita infedeltà dello stesso sia rispetto all'episodio dei due week-end trascorsi a Camogli insieme ad un'altra donna, con la quale il medesimo aveva tuttora una relazione (sul merito l'attuale appellante non aveva fornito alcuna effettiva ricostruzione alternativa). Il Collegio neppure accoglieva la versione del sig.
secondo cui l'unione coniugale era venuta meno dal 2006 e i Parte_1 coniugi stavano insieme per il bene delle figlie, tenuto conto che la prole era maggiorenne da diversi anni e che le parti, ancora nel 2022, erano andate in vacanza insieme da sole, condividendo quindi esperienze non necessarie rispetto alla mera crescita delle figlie. La domanda di addebito risultava quindi fondata. Sotto il profilo economico, il Giudicante ricostruiva la situazione patrimoniale dei coniugi osservando: che il signor era primario di un reparto di Parte_1 ortopedia pediatrica, svolgendo comunque anche attività di libera professione intra moenia. Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, si deduceva che lo stesso percepiva circa euro 9.000 mensili, aveva risparmi per euro 30.000, nonché consistenti ulteriori risparmi cointestati con la madre (circa euro 200.000). Risultava gravato da due leasing per auto, una della figlia maggiore ed altro per euro 491 mensili per una propria auto (Jeep), indici di capacità di spesa. Risultava inoltre comproprietario di immobili con la moglie. La signora dal canto suo, quale insegnante, percepiva euro 1.700 Persona_1 mensili circa, aveva 30.000 di risparmi e due immobili in comproprietà con il marito, oltre ad altri immobili ricevuti iure successionis, comunque in comproprietà; risultava inoltre beneficiaria della casa familiare in assegnazione. Osservava ancora il Giudicante che l'attuale appellata aveva dedotto con precisione le spese normalmente affrontate, quantificando in circa euro 50.000 annuali le uscite per sé e per la figlia (circa euro 44.000 di uscite, oltre a spese condominiali;
per euro 4.100,00 circa al mese). Tale calcolo, non contestato puntualmente, si fondava sulle uscite emergenti dal bancomat e carta di credito in uso alla moglie. Il dato emergeva anche dall'analisi degli estratti conto prodotti dal marito, invero il bancomat risultava appoggiato su un conto cointestato su cui venivano versati entrambi gli stipendi dei coniugi ed anche la CP_1 carta di credito risultava appoggiata a detto conto;
la movimentazione in uscita risultava di immediata riconduzione a diverse voci di spesa (vestiario, farmacie, cosmetici, ristoranti, spesa alimentare etc.), essendo preponderante l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili. Rispetto alla figlia , maggiorenne, ma non Per_2 economicamente autosufficiente, il Collegio, preso atto della posizione della coppia genitoriale, che riconosceva la necessità del contributo al mantenimento, nonché tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla madre della ragazza, con la stessa convivente, determinava il contributo, come sopra già indicato, a carico del padre, alla luce del divario economico tra le parti. Quanto al mantenimento della moglie, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, nonché del tenore di vita come emergente dagli estratti conto, considerato che la moglie risultava assegnataria della casa familiare (in comproprietà), il Primo Giudice poneva in capo al marito un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 1.200,00 mensili. Determinava le spese di lite, in base alla soccombenza, a carico dell'attuale appellante.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il signor Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di disporre la separazione personale senza addebito;
di ridurre il contributo paterno per la figlia ad 500,00 nonché di disporre che i genitori provvedessero a sostenere le spese straordinarie inerenti la figlia in misura del 50 % ciascuno;
di nulla disporsi a titolo di Per_2 contribuzione per la moglie. Lamentava l'appellante, in punto addebitabilità della separazione al marito, che la comunione fisica e spirituale era venuta meno già dal 2005/2006 e che il rapporto era continuato solo per l'affetto ed il reciproco rispetto e per dare all'esterno l'immagine di una famiglia serena. Negli anni, inoltre, l'appellante era andato a vivere quasi tutta la settimana in perenne trasferta prima a Torino e poi a Milano, rimanendo tuttavia sempre reperibile per la propria famiglia. Contestava altresì l'attribuzione di un contributo di mantenimento a favore della moglie, nonché il quantum. Rappresentava che la signora godeva di un elevato tenore di vita a prescindere dal Per_1 matrimonio, godendo di un buon lavoro e di varie proprietà. Relativamente alla situazione patrimoniale dell'appellante, evidenziava che il reddito indicato dalla documentazione era lordo e non netto, che gli ulteriori risparmi cointestati con la propria madre non erano denari dell'appellante ma si trattava di cointestazione fiduciaria per il ruolo di procurator dei conti della madre. Pertanto, concludeva sul punto evidenziando che non solo la situazione patrimoniale della signora era florida e sufficiente per il suo sostentamento, ma era addirittura superiore a quella del marito, a nulla rilevando ormai il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Si doleva, infine, del quantum dell'assegno di mantenimento a favore della figlia , motivato dal Primo Giudice con una Per_2 tracciatura di uscite di carte di credito e bancomat della moglie che aveva ad oggetto per il 50% spese voluttuarie, beni di lusso, cosmetici e trattamenti estetici.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza in primo grado. In punto addebito, ribadiva che la vita coniugale con il marito era stata caratterizza da un costante rapporto di complicità e affetto e non di apparenza, come dimostrato dalle foto insieme e dai messaggi affettuosi prodotti in primo grado. Proprio per tale motivo, la relazione del marito con un'amica di famiglia aveva causato un impatto psicologico molto forte per la moglie ed era stata motivo della crisi coniugale. La relazione extraconiugale era dimostrata dalla relazione dell'investigatore, che, seppur dotata di solo valore indiziario, insieme agli altri elementi, forniva piena prova per l'addebito della crisi coniugale al coniuge. Rappresentava poi l'evidenza del divario economico tra le parti e la necessità dell'appellata di essere aiutata al fine di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sussistendo i due requisiti per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge: la non titolarità di adeguati redditi propri
– per mantenere il tenore di vita goduto in matrimonio- e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Rappresentava che tutti gli immobili a suo nome, erano in comproprietà, e pertanto non nella sua effettiva disponibilità. Infine, rilevava l'appellata che il contributo a carico dell'appellante per il mantenimento della figlia appariva giustificato e proporzionato alle disponibilità economiche del padre, evidenziato che si era sempre impegnata nello studio, era abituata ad Per_2 un certo tenore di vita e conviveva con la madre, che si occupava delle sue esigenze e la accudiva.
All'udienza del 17.01.2025, la Corte rinviava per precisazione delle conclusioni al 16.05.2025. All'udienza del 16.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, come da rispettivi fogli già depositati telematicamente. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Le parti con le memorie conclusionali confermavano le conclusioni precedentemente formulate.
***
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con piena conferma della sentenza appellata.
In primo luogo, deve confermarsi l'addebito della separazione al marito.
La sussistenza di una relazione extraconiugale nel 2022 è chiaramente dimostrata quantomeno dalla circostanza dell'aver trascorso, l'odierno appellante, due fine settimana, con pernottamento in albergo, insieme ad un'altra donna (già amica di famiglia della coppia) nella zona di Camogli. La relazione dell'investigatore assurge a prova atipica, in quanto non specificamente contestata, quanto al fatto oggettivo accertato del pernottamento in albergo, e la dichiarazione dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di una mera profonda amicizia con tale signora, appare incompatibile, senza necessità di ulteriori parole, con pernottamenti insieme in albergo nei fine settimana. Neppure è stato dimostrato che la relazione coniugale fosse già precedentemente in crisi, in modo tale da elidere ogni efficacia eziologica del tradimento sull'irreversibilità di tale crisi, atteso che sono in atti foto di viaggi coniugali (anche senza le figlie, peraltro già grandi, e dunque, come osservato dal Primo Giudice, viaggi avulsi da qualsiasi ipotetica necessità di salvaguardare una mera cornice familiare a solo vantaggio della serenità della prole) e messaggistica che testimonia di un rapporto di complicità ed affetto tra i coniugi. Del resto, la relazione extraconiugale di cui sopra e la sua efficacia causale nella crisi coniugale è dimostrata anche da uno scambio di messaggi tra tale signora e l'attuale appellata, essendo le due donne già legate da amicizia, nei quali la prima riconosce la circostanza della relazione e tenta una richiesta di scuse nei confronti della seconda. Anche sotto il profilo economico, le doglianze dell'appellante non paiono fondate. La disparità di redditi è evidente, figurando i redditi mensili della moglie oltre tre volte inferiori a quelli del marito. L'appellante gode inoltre di significativi capitali mobiliari, sebbene cointestati con la propria madre e gli immobili pervenuti iure successionis all'appellata sono solo pro quota con altri familiari, non essendo quindi tali immobili nella sua piena attuale disponibilità. I coniugi hanno in comproprietà la casa familiare ed un alloggio in Torino, elemento questo che è già stato tenuto conto dal Primo Giudice nella complessiva valutazione delle capacità economiche delle parti, anche ai fini dell'an e del quantum dei contributi economici disposti a carico del sig.
ed in favore della figlia e della moglie. Parte_1
Deve rilevarsi, inoltre, che, trattandosi di una procedura di separazione (e non di divorzio), il tenore di vita goduto durante il matrimonio rileva, non solo ovviamente nei confronti della figlia , maggiorenne ma non ancora autonoma Per_2 economicamente (è pacifico tra le parti che la stessa sia un'aspirante avvocato e stia cercando di realizzare tali proprie aspirazioni attraverso lo studio per la relativa abilitazione), ma anche nei confronti della sig.ra Per_1
Sussistendo ancora il vincolo coniugale non può omettersi di considerare quindi sia per la valutazione dell'an sia del quantum, che la coppia conduceva, grazie al reddito del marito, un tenore di vita di un certo rilievo e benestante (sono documentate uscite per circa € 50.000,00 annue), con voci di spesa anche latamente voluttuarie, quali cosmetici, ristoranti, viaggi;
tale tenore di vita non potrebbe certamente essere mantenuto né dalla figlia né dalla moglie con il solo reddito di quest'ultima, pur tenuto conto del beneficio alle stesse derivante dal godimento della casa familiare, ancora in comproprietà tra i coniugi. Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (conseguentemente anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig.
soccombente, va condannata al pagamento delle spese Parte_1 sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese che Persona_1 vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 544/2024, emessa in data 11/06/2023, dep. il 25/06/2024, dal Tribunale di Alessandria, proposto da nei confronti di Parte_1 Persona_1
,
[...]
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, sig.ra Persona_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14,
[...] come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 3.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione per i Minorenni e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 868/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da
elettivamente domiciliato in Voghera, P.tta Plana n.1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Lugano del Foro di Pavia, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Appellante- nei confronti di elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Messina Persona_1
6, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Vaccaro del Foro di Alessandria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, congiuntamente all'Avv. Gianna Manferto del Foro di Vercelli;
-Appellata- avverso la sentenza n. 544/2024 emessa in data 11/06/2023, dep. il 25/06/2024, del Tribunale di Alessandria, Sezione civile, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, limitatamente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e di partecipazione alle spese per la figlia e Per_2 che non ritiene di formulare conclusioni per le restanti domande dell'appello;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte Appellante: “pronunziarsi la separazione personale tra i coniugi
[...]
e disporre che il sig. Parte_1 Persona_1 Parte_1 titolo di contribuzione al mantenimento della figlia , versi mensilmente Per_2 personalmente alla stessa la somma di € 500,00 da rivalutarsi automaticamente su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5° giorno del mese, sino a che la stessa non abbia reperito occupazione lavorativa, anche a tempo determinato, anche in espressione del principio di autoresponsabilità sancito dalla costante giurisprudenza;
nulla disporsi a titolo di reciproca contribuzione tra i coniugi per essere i coniugi dotati di reddito proprio ed economicamente autosufficienti;
confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta solo fino a che la figlia vivrà con la madre;
solo in via di subordine e solo in Per_2 denegata e non cre ipotesi di conferma di contribuzione in favore di
[...]
rideterminarsi la somma in misura conforme alle stat Persona_1 presidenziali del Presidente Tribunale di Alessandria, come pure la contribuzione in favore della figlia;
disporre che i coniugi provvedano a sostenere le spese straordinarie/extra-assegno inerenti la figlia in misura del 50% ciascuno, con Per_2 obbligo di rimborso nella suddetta misura al coniuge che le abbia ad anticipare, applicandosi per disciplina ed individuazione il vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria;
condannarsi al pagamento ed alla Persona_1 restituzione a sate dal ricorrente, sia con Parte_1 riferimento a tenimento proprio e della figlia, sia a titolo di spese legali in adempimento delle statuizioni dell'appellata sentenza in misura superiore alle statuizioni emittende da codesta Corte d'Appello, per cui si fa sin d'ora espressa domanda di condanna alla restituzione al fine di evitare ed impedire ogni e qualunque decadenza autorizzarsi i coniugi all'ottenimento di validi documenti per l'espatrio; rigettarsi ogni domanda, richiesta, conclusione avversaria confliggente con le conclusioni sopra rassegnate rigettarsi ogni domanda avversaria di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e diritto rigettarsi la domanda avversaria di contribuzione al mantenimento della convenuta in quanto infondata in fatto e diritto rigettarsi ogni avversa domanda, eccezione e deduzione avversaria confliggente con le conclusioni qui ribadite del ricorrente. Rigettarsi ogni avversa deduzione istruttoria per evidente inammissibilità ed inconferenza. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
Parte Appellata: “rigettare l'appello e confermare la sentenza in primo grado. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_2 concordatario in Castelfidardo in data 2.06.1991. Dal matrimonio nascevano le figlie , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Con Per_2 Per_3 sentenza decisa in data 11.06.2024 (dep. il 25.06.2024) il Tribunale di Alessandria, pronunciava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 accoglieva la domanda di addebito formulata dalla signora Per_1 nei confronti del marito;
assegnava alla signora la casa Per_1 Per_1 coniugale, sita in Alessandria, con ogni arredo e pertinenza;
poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2023 a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, regolate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal luglio 2023, a titolo di Per_1 assegno di mantenimento la somma di euro 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
condannava a rimborsare a Parte_1 le spese processuali, che liquidava in complessivi € 7616, Persona_1 di cui € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nella parte motivazionale della sentenza appellata, il Giudice di prime cure, in primo luogo, in merito alla richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito, riconosceva la stessa fondata, in particolare quanto alla asserita infedeltà dello stesso sia rispetto all'episodio dei due week-end trascorsi a Camogli insieme ad un'altra donna, con la quale il medesimo aveva tuttora una relazione (sul merito l'attuale appellante non aveva fornito alcuna effettiva ricostruzione alternativa). Il Collegio neppure accoglieva la versione del sig.
secondo cui l'unione coniugale era venuta meno dal 2006 e i Parte_1 coniugi stavano insieme per il bene delle figlie, tenuto conto che la prole era maggiorenne da diversi anni e che le parti, ancora nel 2022, erano andate in vacanza insieme da sole, condividendo quindi esperienze non necessarie rispetto alla mera crescita delle figlie. La domanda di addebito risultava quindi fondata. Sotto il profilo economico, il Giudicante ricostruiva la situazione patrimoniale dei coniugi osservando: che il signor era primario di un reparto di Parte_1 ortopedia pediatrica, svolgendo comunque anche attività di libera professione intra moenia. Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, si deduceva che lo stesso percepiva circa euro 9.000 mensili, aveva risparmi per euro 30.000, nonché consistenti ulteriori risparmi cointestati con la madre (circa euro 200.000). Risultava gravato da due leasing per auto, una della figlia maggiore ed altro per euro 491 mensili per una propria auto (Jeep), indici di capacità di spesa. Risultava inoltre comproprietario di immobili con la moglie. La signora dal canto suo, quale insegnante, percepiva euro 1.700 Persona_1 mensili circa, aveva 30.000 di risparmi e due immobili in comproprietà con il marito, oltre ad altri immobili ricevuti iure successionis, comunque in comproprietà; risultava inoltre beneficiaria della casa familiare in assegnazione. Osservava ancora il Giudicante che l'attuale appellata aveva dedotto con precisione le spese normalmente affrontate, quantificando in circa euro 50.000 annuali le uscite per sé e per la figlia (circa euro 44.000 di uscite, oltre a spese condominiali;
per euro 4.100,00 circa al mese). Tale calcolo, non contestato puntualmente, si fondava sulle uscite emergenti dal bancomat e carta di credito in uso alla moglie. Il dato emergeva anche dall'analisi degli estratti conto prodotti dal marito, invero il bancomat risultava appoggiato su un conto cointestato su cui venivano versati entrambi gli stipendi dei coniugi ed anche la CP_1 carta di credito risultava appoggiata a detto conto;
la movimentazione in uscita risultava di immediata riconduzione a diverse voci di spesa (vestiario, farmacie, cosmetici, ristoranti, spesa alimentare etc.), essendo preponderante l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili. Rispetto alla figlia , maggiorenne, ma non Per_2 economicamente autosufficiente, il Collegio, preso atto della posizione della coppia genitoriale, che riconosceva la necessità del contributo al mantenimento, nonché tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla madre della ragazza, con la stessa convivente, determinava il contributo, come sopra già indicato, a carico del padre, alla luce del divario economico tra le parti. Quanto al mantenimento della moglie, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, nonché del tenore di vita come emergente dagli estratti conto, considerato che la moglie risultava assegnataria della casa familiare (in comproprietà), il Primo Giudice poneva in capo al marito un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 1.200,00 mensili. Determinava le spese di lite, in base alla soccombenza, a carico dell'attuale appellante.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il signor Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di disporre la separazione personale senza addebito;
di ridurre il contributo paterno per la figlia ad 500,00 nonché di disporre che i genitori provvedessero a sostenere le spese straordinarie inerenti la figlia in misura del 50 % ciascuno;
di nulla disporsi a titolo di Per_2 contribuzione per la moglie. Lamentava l'appellante, in punto addebitabilità della separazione al marito, che la comunione fisica e spirituale era venuta meno già dal 2005/2006 e che il rapporto era continuato solo per l'affetto ed il reciproco rispetto e per dare all'esterno l'immagine di una famiglia serena. Negli anni, inoltre, l'appellante era andato a vivere quasi tutta la settimana in perenne trasferta prima a Torino e poi a Milano, rimanendo tuttavia sempre reperibile per la propria famiglia. Contestava altresì l'attribuzione di un contributo di mantenimento a favore della moglie, nonché il quantum. Rappresentava che la signora godeva di un elevato tenore di vita a prescindere dal Per_1 matrimonio, godendo di un buon lavoro e di varie proprietà. Relativamente alla situazione patrimoniale dell'appellante, evidenziava che il reddito indicato dalla documentazione era lordo e non netto, che gli ulteriori risparmi cointestati con la propria madre non erano denari dell'appellante ma si trattava di cointestazione fiduciaria per il ruolo di procurator dei conti della madre. Pertanto, concludeva sul punto evidenziando che non solo la situazione patrimoniale della signora era florida e sufficiente per il suo sostentamento, ma era addirittura superiore a quella del marito, a nulla rilevando ormai il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Si doleva, infine, del quantum dell'assegno di mantenimento a favore della figlia , motivato dal Primo Giudice con una Per_2 tracciatura di uscite di carte di credito e bancomat della moglie che aveva ad oggetto per il 50% spese voluttuarie, beni di lusso, cosmetici e trattamenti estetici.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza in primo grado. In punto addebito, ribadiva che la vita coniugale con il marito era stata caratterizza da un costante rapporto di complicità e affetto e non di apparenza, come dimostrato dalle foto insieme e dai messaggi affettuosi prodotti in primo grado. Proprio per tale motivo, la relazione del marito con un'amica di famiglia aveva causato un impatto psicologico molto forte per la moglie ed era stata motivo della crisi coniugale. La relazione extraconiugale era dimostrata dalla relazione dell'investigatore, che, seppur dotata di solo valore indiziario, insieme agli altri elementi, forniva piena prova per l'addebito della crisi coniugale al coniuge. Rappresentava poi l'evidenza del divario economico tra le parti e la necessità dell'appellata di essere aiutata al fine di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sussistendo i due requisiti per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge: la non titolarità di adeguati redditi propri
– per mantenere il tenore di vita goduto in matrimonio- e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Rappresentava che tutti gli immobili a suo nome, erano in comproprietà, e pertanto non nella sua effettiva disponibilità. Infine, rilevava l'appellata che il contributo a carico dell'appellante per il mantenimento della figlia appariva giustificato e proporzionato alle disponibilità economiche del padre, evidenziato che si era sempre impegnata nello studio, era abituata ad Per_2 un certo tenore di vita e conviveva con la madre, che si occupava delle sue esigenze e la accudiva.
All'udienza del 17.01.2025, la Corte rinviava per precisazione delle conclusioni al 16.05.2025. All'udienza del 16.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, come da rispettivi fogli già depositati telematicamente. La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Le parti con le memorie conclusionali confermavano le conclusioni precedentemente formulate.
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L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con piena conferma della sentenza appellata.
In primo luogo, deve confermarsi l'addebito della separazione al marito.
La sussistenza di una relazione extraconiugale nel 2022 è chiaramente dimostrata quantomeno dalla circostanza dell'aver trascorso, l'odierno appellante, due fine settimana, con pernottamento in albergo, insieme ad un'altra donna (già amica di famiglia della coppia) nella zona di Camogli. La relazione dell'investigatore assurge a prova atipica, in quanto non specificamente contestata, quanto al fatto oggettivo accertato del pernottamento in albergo, e la dichiarazione dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di una mera profonda amicizia con tale signora, appare incompatibile, senza necessità di ulteriori parole, con pernottamenti insieme in albergo nei fine settimana. Neppure è stato dimostrato che la relazione coniugale fosse già precedentemente in crisi, in modo tale da elidere ogni efficacia eziologica del tradimento sull'irreversibilità di tale crisi, atteso che sono in atti foto di viaggi coniugali (anche senza le figlie, peraltro già grandi, e dunque, come osservato dal Primo Giudice, viaggi avulsi da qualsiasi ipotetica necessità di salvaguardare una mera cornice familiare a solo vantaggio della serenità della prole) e messaggistica che testimonia di un rapporto di complicità ed affetto tra i coniugi. Del resto, la relazione extraconiugale di cui sopra e la sua efficacia causale nella crisi coniugale è dimostrata anche da uno scambio di messaggi tra tale signora e l'attuale appellata, essendo le due donne già legate da amicizia, nei quali la prima riconosce la circostanza della relazione e tenta una richiesta di scuse nei confronti della seconda. Anche sotto il profilo economico, le doglianze dell'appellante non paiono fondate. La disparità di redditi è evidente, figurando i redditi mensili della moglie oltre tre volte inferiori a quelli del marito. L'appellante gode inoltre di significativi capitali mobiliari, sebbene cointestati con la propria madre e gli immobili pervenuti iure successionis all'appellata sono solo pro quota con altri familiari, non essendo quindi tali immobili nella sua piena attuale disponibilità. I coniugi hanno in comproprietà la casa familiare ed un alloggio in Torino, elemento questo che è già stato tenuto conto dal Primo Giudice nella complessiva valutazione delle capacità economiche delle parti, anche ai fini dell'an e del quantum dei contributi economici disposti a carico del sig.
ed in favore della figlia e della moglie. Parte_1
Deve rilevarsi, inoltre, che, trattandosi di una procedura di separazione (e non di divorzio), il tenore di vita goduto durante il matrimonio rileva, non solo ovviamente nei confronti della figlia , maggiorenne ma non ancora autonoma Per_2 economicamente (è pacifico tra le parti che la stessa sia un'aspirante avvocato e stia cercando di realizzare tali proprie aspirazioni attraverso lo studio per la relativa abilitazione), ma anche nei confronti della sig.ra Per_1
Sussistendo ancora il vincolo coniugale non può omettersi di considerare quindi sia per la valutazione dell'an sia del quantum, che la coppia conduceva, grazie al reddito del marito, un tenore di vita di un certo rilievo e benestante (sono documentate uscite per circa € 50.000,00 annue), con voci di spesa anche latamente voluttuarie, quali cosmetici, ristoranti, viaggi;
tale tenore di vita non potrebbe certamente essere mantenuto né dalla figlia né dalla moglie con il solo reddito di quest'ultima, pur tenuto conto del beneficio alle stesse derivante dal godimento della casa familiare, ancora in comproprietà tra i coniugi. Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (conseguentemente anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig.
soccombente, va condannata al pagamento delle spese Parte_1 sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese che Persona_1 vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 544/2024, emessa in data 11/06/2023, dep. il 25/06/2024, dal Tribunale di Alessandria, proposto da nei confronti di Parte_1 Persona_1
,
[...]
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente grado, sostenute dall'appellata, sig.ra Persona_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14,
[...] come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 3.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO