Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte, riunita in Cam era di Consi glio con l a presenza dei Magi strati : dott. Gi us eppe de Rosa P resident e rel. dott. Antonell a All egra Consigliere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigliere visti gli atti del procedim ento n. 85/2025 R G.VG rel ati vi al recl amo propost o il 27.1.2025 da avverso il Parte_1
provvedim ent o 15.1.2025 Tribunale di B ologna ril evato che, con i l decreto reclam at o, i l Tribunale confermava il provvedim ento del Conservatore dei RR.II. di Bologna il quale, a mente dell'art. 2674 bis cc., aveva tras cri tto con riserva l a domanda di rett a, ex art . 2932 cc.,
“a dare es ecuzi one al di ritto di prelazi one esercit ato dal prof. Avv.
[...]
a seguito dell a proposta di acqui sto comuni cata in Parte_1 data…avente ad oggetto l'immobile…”; che l'attuale reclamante chiedeva alla Corte la riforma del provvedimento, perché “Il Tribunale… non ha tenuto conto che il ricorrent e ha eser citat o il proprio diritto di prel azi one, con ciò sostituendosi all'originario proponente della “proposta irrevocabile di acquisto”, e il Venditore ha accettato e incassato la caparra pattuita;
il
Venditore quindi ha accettato la proposta di acquisto, e per l'effetto è stato chiesto che venisse data esecuzione all'accordo concluso con
l'offerta di prelazione, con l'accettazione della medesima e con
l'incasso della caparra...Il Tribunale non rileva, infatti, che, nel caso di speci e, l a denuntiatio si inserisce i n una vicenda contrattual e gi à formata, i n quant o s uccessi va ad una propost a irrevocabile di acqui sto
(del t er zo), accett at a dal promissario venditore, in cui è subentrato il
in qualità di parte acquirente, a seguito dell'esercizio del Pt_1 diritto di pr elazione”;
che nel merit o l a domanda è infondat a, post o che, come ri sult a dall a lettura dell'atto di citazione di cui si è chiesta la trascrizione, l'attuale recl am ant e agi va perché venisse dat a esecuzione in form a specifi ca all a prelazione da lui esercitata per l'acquisto dell'immobile indicato in atti;
che proprio dall'atto di cui si chiedeva la trascrizione emerge che non vi
è st ato al cun subent ro nell a propost a contrattual e (al più sarebbe st at a questa a potere es sere es eguita i n forma speci fi ca) st ipulat a fra il venditore ed il t erzo, perché l a prelazi one esercit at a è st at a cont est ata propri o dal venditore e l a questione non può essere cert am ente dat a per definit a (punt o 17 della cit azione); che quindi come afferma parte resistente “L a fatti speci e in comment o risulta pertanto fuori dal perimetro normativo di cui all'art. 2652. co. 1,
n. 2) c.c., a mente del qual e si devono t rascrivere l e domande gi udizi ali dirette ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre” la prelazione esercitata (anche a volere dimenticare la contestazione) non è suscettibile del rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, come è troppo noto per dovere essere ricordato ancora
p.q.m
. rigett a il recl amo;
condanna il recl am ante al pagam ent o del le spese di lit e liqui dat e quanto al primo grado di gi udi zio in compl essi vi euro 2.300 di cui euro 130 per spese, oltre spes e generali ed accessori di legge e, quanto al present e grado di giudi zio, i n complessivi euro 3.400 di cui euro 130 per spese, oltre spes e general i ed accessori di l egge.
Bologna, lì 9 april e 2025 Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
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