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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35409/21 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA in persona del Vicepresidente e Amministratore delegato, Dott. Parte_1 Parte_2
(C.F. ed in persona dell'Amministratore delegato e P.IVA_1 Controparte_1 legale rappresentante, Sig. , (C.F. , entrambe rappresentate e Parte_3 P.IVA_2 difese dagli Avv.ti Luigi Mori e Stefano Silvestri
E
, nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_2 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lombardo
- Convenuti -
, CP_4
, - convenuti contumaci - Controparte_5
Oggetto: violazione distanze – riduzione in pristino e risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO 1. ed hanno adito il Tribunale con ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
702 bis c.p.c. evocando in giudizio , , CP_4 Controparte_2 CP_5
, e , esponendo che la ed
[...] Controparte_3 Parte_4 Parte_1 [...] sono, rispettivamente, proprietarie e gestrice dell'azienda alberghiera Controparte_1 denominata OM ER AL OR , sita in Roma, Via Alberto Cadlolo n. 101, L'area dell' confina, sul lato sud, con un terreno in proprietà dei signori Pt_5
e , che, come risulta dalla perizia predisposta da CP_4 Controparte_3 tecnico di fiducia, Geom. , è distinto in Catasto al foglio 368, particella Persona_1
3892, successivamente frazionata nelle particelle 3907 e 3908.
pagina 1 di 6 La particella 3923 (ex 3908) è occupata da un traliccio metallico di circa 22 metri con adiacente locale tecnico. Come documentato dalla fotografia satellitare tratta da Google Earth (doc.4 della citata PE), alla data di presentazione della domanda in prossimità del confine con l' si trovavano, tra gli altri, i seguenti manufatti: Pt_5
A) “manufatto in muratura e legno costituito dal solo piano terra di m.10x10xh2,7 circa, con copertura in doghe di legno e guaina impermeabile sorretta da tre pali e traverse in legno”, come riportato nella Determinazione Dirigenziale del Municipio XIX n.195 del 02.02.2006 (doc.5 PE), in cui se ne ordinava la demolizione;
B) “ricovero per attrezzi con pannelli in alluminio coibentato di mt. 2,50x2,50x2,50 H circa” a servizio di un “traliccio in ferro zingato avente un'altezza di mt.22,00 circa”, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n.1392 del 29.07.2013 (doc.6 PE), che ha ordinato la demolizione d'ufficio di entrambi;
C) “manufatto in muratura e travi in ferro di m.
8.20 x 13.00 circa poggiante su basamento in c.a. ed avente un'altezza variabile da m.
3.50 a m.
5.80 circa con copertura in lamiera grecata sormontata da pannelli sandwich (composti da due strati per isolamento termico). Il manufatto, composto da n.2 vani letto, n.2 bagni e n.1 sala con angolo cottura, completo di portoncino d'ingresso blindato, finestre ed inferriate, è risultato occupato da e con arredi e Controparte_2 Parte_4 suppellettili varie, comprensivo di impianto termoidroelettrico, come indicato nella Determinazione Dirigenziale del Direttore del Municipio Roma XIV, n. 435 del 06.03.2020 che ha ordinato la demolizione di tale manufatto. Trattasi quindi di tre edifici abusivi, cui si accede dal civico 165 di Via Trionfale, ossia in prossimità dell'ingresso di servizio dell' . Pt_5
Come confermato sia dalla PE , sia dalle premesse della sopra menzionata D.D. n.435/2020 sia dalla nota a firma del Responsabile dell'Ufficio Ispettorato Edilizio e del Direttore Tecnico del Municipio XIV di Roma Capitale in data 23.05.2018 prot. n.59820 (doc. 14), la particella catastale n.3907 in cui tutti i sopra citati manufatti si trovano è inserita urbanisticamente negli “Elaborati Prescrittivi, Sistemi e Regole Tavole 1:10.000, Foglio n.10 del P.R.G. vigente di Roma, nel Sistema Insediativo – Città Consolidata, Tessuti T3 di Espansione Novecentesca a Tipologia Edilizia Libera”. Secondo l'art.48 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Roma (doc. 15): in tali aree: gli interventi di Nuova Edificazione sono consentiti unicamente per il completamento o attuazione di specifiche zone o sottozone e limitatamente alle destinazioni d'uso “abitazioni collettive”; “servizi alle persone” e “attrezzature collettive”; per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (“RE2”), Demolizione e Ricostruzione (“DR”) e Ampliamento di Edifici (“AMP1”) dovrà essere mantenuto un distacco dai confini interni pari ad almeno 5 metri. Tale distacco tuttavia non è rispettato da nessuno dei predetti manufatti, che distano dal confine con l'area dell' , rispettivamente: l'edificio di cui alla lett. A) 1,84 mt;
l'edificio di cui alla Pt_5 lett. B) 3,80 mt;
l'edificio C) 0,85 mt.
pagina 2 di 6 Il mancato rispetto della distanza legale delle predette costruzioni rappresenta un pregiudizio per le Società in quanto comporta una diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria tanto più nel caso in esame in cui, come documentato dalle fotografie allegate alla PE, lo spazio tra i predetti edifici e la recinzione di confine viene utilizzato come discarica a cielo aperto, con conseguente pregiudizio alla salubrità e decoro del fondo confinante. Sempre relativamente all'edificio C) a ridosso del confine gli odierni resistenti hanno rimosso la recinzione dell' , sostituendola con una Pt_5 rete metallica sormontata da filo spinato, come si evince dalla Relazione tecnica a firma dell'Ing. n data 26.02.2021. Persona_2
Tanto premesso le società attrici ai sensi degli artt. 869, 871 e 872 c.c. del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma, approvato del 18.8.1934, fonte integrativa in materia di distanze, hanno chiesto con le memorie ex art. 183 I termine c.p.c. : “ a) accertare e dichiarare che , codice fiscale n. Controparte_5
, nato a [...], Il 12 agosto 1978 ed ivi residente in [...]
n.165 (00136), , codice fiscale n. nata a [...], il 4 Controparte_3 C.F._2 febbraio 1951 ed ivi residente in [...] codice CP_4 fiscale n. , nato ad [...], l'[...] ed ivi residente in C.F._5
Via Riano di Sotto n. 50 (03011), hanno edificato il manufatto in muratura e legno sito in Roma, Via Trionfale n.165, di cui al punto 4, lett. A, del ricorso introduttivo, all'interno del terreno di proprietà dei medesimi e , in violazione della Controparte_3 CP_4 distanza legale dal confine con il fondo di proprietà della e per l'effetto Parte_1 ordinare a tutti i suddetti convenuti, ovvero ai soli e Controparte_3 CP_4 quali comproprietari di detto manufatto ex art. 934 cod. civ., la riduzione in pristino disponendone la demolizione e/o l'arretramento a loro spese, nonché condannare tutti i predetti convenuti, singolarmente o in solido tra loro, a risarcire a e ad Parte_1 il danno da quantificarsi in via equitativa;
Controparte_1
b) accertare e dichiarare che , codice fiscale n. Controparte_3 C.F._2 nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...] e CP_4
, codice fiscale n. , nato ad [...], l'[...] ed ivi
[...] C.F._5 residente in [...] hanno edificato il ricovero per attrezzi sito in Roma, Via Trionfale n.165, di cui al punto 4, lett. B, del ricorso introduttivo, all'interno del terreno di loro proprietà, in violazione della distanza legale dal confine con il fondo di proprietà della e per l'effetto ordinare ai medesimi e Parte_1 Controparte_3
, quali responsabili dell'abuso e comproprietari di detto manufatto ex art. CP_4
934 cod. civ., la riduzione in pristino disponendone la demolizione e/o l'arretramento a loro spese, nonché condannare gli stessi, singolarmente o in solido tra loro, a risarcire il danno a ed da quantificarsi in via equitativa;
Parte_1 Controparte_1
c) accertare e dichiarare che codice fiscale n. Controparte_2 nata a [...], l'[...] ed ivi residente in [...]
n.165 (00136), , codice fiscale n. , nato a [...] C.F._3
Castelnuovo di Porto (RM), il 5 aprile 1969 e residente in [...] codice fiscale n. , nato ad [...], CP_4 C.F._5
pagina 3 di 6 l'11 aprile 1950 ed ivi residente in [...] Controparte_3 codice fiscale n. nata a [...], il [...] ed ivi C.F._2 residente in [...] hanno edificato il manufatto in muratura e travi in ferro sito in Roma, Via Trionfale n.165, di cui al punto 4, lett. C, del ricorso introduttivo, all'interno del terreno di proprietà dei medesimi e Controparte_3
, in violazione della distanza legale dal confine con il fondo di proprietà CP_4 della e per l'effetto ordinare a tutti i suddetti convenuti, ovvero ai soli Parte_1
e quali comproprietari di detto manufatto ex art. 934 Controparte_3 CP_4 cod. civ., la riduzione in pristino disponendone la demolizione e/o l'arretramento a loro spese, nonché condannare tutti i predetti convenuti, singolarmente o in solido tra loro, a risarcire a il danno dalla stessa subito e pari ad Euro 22.228,66, ovvero la Parte_1 diversa somma che sarà accertata giudizialmente, nonché a risarcire alla medesima e ad l'ulteriore danno per la perdita di valore della Parte_1 Controparte_6 proprietà e dell'attività commerciale da quantificarsi in via equitativa”.
2. Si sono costituiti soltanto , e Controparte_2 Controparte_3
i quali hanno eccepito preliminarmente l'avvenuta prescrizione Parte_4
e/o decadenza della domanda proposta dalle resistenti . I ricorrenti asseriscono che i manufatti in oggetto sono presenti da molti anni come risulta dall'annotazione della Polizia di Roma Capitale U.O. XIV Gruppo Montemario e dal quale è scaturito il proc.pen. n. 27598/18 Nella suddetta annotazione viene fatta menzione della presenza di alcuni manufatti di precedenti notizie di reato inviate all'Autorità Giudiziaria già a partire dal 1983/1984 fino al 2005 dove vengono descritti i manufatti oggetto delle richieste risarcitorie da parte delle e Controparte_7 [...]
CP_1
Per quanto concerne l'edificio C) alle lett.d) le parti ricorrenti contestano ai resistenti la rimozione della recinzione dell'albergo così come nessuno scavo è stato effettuato di recente tale da causare i danni lamentati. Riguardo la Determinazione Dirigenziale di demolizione che ordina il ripristino del manufatto in muratura e travi in ferro si fa presente che detta Determinazione è stata impugnata. Quanto alla richiesta di danni i convenuti ne contestano l'esistenza concludendo chiedendo “ respingere le domande tutte avanzate dalle e Controparte_7 [...] nei confronti dei sigg.ri , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_4
perché infondate e in particolare - dichiarare l'avvenuta prescrizione e/o
[...] decadenza della domanda delle società ricorrenti e richiesta di risarcimento danni nei confronti dei resistenti perché le distanze legali sono ivi presenti da molti anni e non sono opera dei resistenti in quanto il manufatto è risalente dal 1983/1984 e fino al 2005 come risulta nell'annotazione della Polizia di Roma Capitale;
- respingere la richiesta di euro 22.228,66 per i danni riportati ai punti a-b-c del ricorso introduttivo perché non causati dai resistenti in quanto nessun scavo è stato eseguito per la realizzazione di tale edificio e le foto documentate con i nn. 19-20 non provano che
pagina 4 di 6 l'indebolimento del pino sia stato causato da uno scavo ( peraltro mai avvenuto). Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3.La domanda attorea deve essere accolta nei limiti di cui si dirà dovendosi preliminarmente distinguere la posizione dei proprietari degli immobili CP_3
e , quali responsabili dell'abuso e comproprietari di detto
[...] CP_4 manufatto ex art. 934 cod. civ., da quella degli altri convenuti chiamati a rispondere a titolo risarcitorio soltanto della realizzazione dell'opera abusiva. Come già osservato in corso di causa l'esistenza e la consistenza delle costruzioni in contestazione, nonché l'effettiva distanza delle stesse dal confine non sono controverse, non avendo i convenuti contestato la posizione dei manufatti ed in generale gli accertamenti del consulente di parte vertendo le loro difese sul diritto acquisito di mantenere le costruzioni medesime così come attualmente collocate. Sul punto va premesso che ( Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 15142 del 31/05/2021) i poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale con la conseguenza che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis" e nella specie e non hanno eccepito formalmente di Controparte_3 CP_4 avere usucapito tale diritto stante la genericità sul punto delle loro difese . In relazione all'invocata tutela ripristinatoria le norme sulle distanze legali contenute nel piano regolatore generale e nelle relative norme tecniche di attuazione, giacchè volte a disciplinare l'attività della P.A. per un migliore assetto dell'agglomerato urbano ed i rapporti di vicinato tra privati in modo equo, hanno natura integrativa dei precetti di cui all'art. 873 c.c. e la loro violazione legittima colui che assume di essere stato danneggiato dalle costruzioni eseguite in violazione di esse a domandare la riduzione in pristino ex art. 872 c.c. E' emerso ancora in corso di causa in ragione della documentazione prodotta che il manufatto, composto da n.2 vani letto, n.2 bagni e n.1 sala con angolo cottura, completo di portoncino d'ingresso blindato, finestre ed inferriate, è risultato occupato dai Sigg.ri e con arredi e suppellettili varie, comprensivo Controparte_2 Parte_4 di impianto termoidro elettrico”, come indicato nella Determinazione Dirigenziale del Direttore del Municipio Roma XIV, dott. n. 435 del 06.03.2020 , CP_8 regolarmente notificata agli interessati , che ha ordinato la demolizione di tale manufatto. L'illecito è stato accertato da ultimo il 6 marzo 2020, per cui ai sensi dell'art. 2947 c.c. anche l'ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti non appare fondata ed anche a considerare il primo accertamento come compiuto nel 2018 come sostenuto dai convenuti vi sono in atti plurimi atti interruttivi del termine prescrizionale. Quanto al risarcimento del danno, parte attrice ne ha chiesto la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. che è nella specie consentita in base alle fotografie dello stato dei pagina 5 di 6 luoghi che mostrano come il manufatto sia addossato alla recinzione dell'albergo , impedisca la libera veduta e costituisca in effetti, tenendo conto della particolare zona di pregio e del livello dell' , un danno all'immagine della struttura . Pt_5
Tale danno, tuttavia , in assenza di ulteriori specifici riferimenti può essere , equitativamente liquidato soltanto in euro 8.000,00 ristoro del danno già all'attualità. Di tale danno non deve rispondere il convenuto contumace che mai Controparte_5 viene menzionato negli atti di accertamento dell'illecito prodotti ma stante la sua contumacia nulla va disposto in ordine alle spese di lite . Le spese delle altre parti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna e , quali comproprietari dell'immobile, Controparte_3 CP_4 alla riduzione in pristino mediante demolizione, a loro cura e spese, del manufatto in muratura e legno sito in Roma, Via Trionfale n.165, meglio descritto in narrativa;
- condanna , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Pt_4
,in solido tra loro, a risarcire a e ad il danno
[...] Parte_1 Controparte_1 liquidato in euro 10.000,00 all'attualità;
-respinge ogni domanda nei confronti di;
Controparte_9
- condanna , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Pt_4
, in solido tra loro, a rifondere a e ad le spese
[...] Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma il 17 febbraio 2024 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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