TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4318/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica, alla Via C. Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. COMMISSO STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti CLEMENO ROSA ADA e PROCOPIO
EMANUELE, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei procuratori costituiti ( Email_1
, giusta procura alle liti in Email_2
atti;
resistente OGGETTO: differenze retributive LSU.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato avviato ai lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità dal di con progetto n. 305/1995, successivamente assorbito CP_1 CP_1 nel progetto 808 del 02.04.1996 ex art. 2 del D. Lgs.
1.12.1997 n. 468 e
D.Lgs.
7.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni, dal
27.06.1995 al 12.11.2010; dedotto che il progetto richiamato prevedeva io suo utilizzo con la qualifica di “operaio in possesso di patente b ed e acquaiolo” per n. 80 ore mensili retribuite con sussidio e/o assegno determinato in maniera fissa e 40 ore di integrazione salariale comunale e n. 60 ore di integrazione salariale di cui 40 ore comunale e 20 ore regionale retribuite a paga oraria pari a quella di un dipendente di ruolo avente la stessa categoria;
dedotto che l'ente gli affidava compiti, responsabilità e mansioni che esulavano dal progetto di avviamento e, in particolare, lo adibiva alle mansioni di autista di autocompattatore, trattandolo alla stregua di qualsiasi dipendente pubblico assunto con regolare contratto di lavoro;
allegato dunque che con l'Ente utilizzatore si istaurava di fatto un rapporto di lavoro sovrapponibile a quello istaurato con i dipendenti legittimamente assunti con contratto di lavoro;
lamentato dunque che siffatte circostanze gli abbiano causato un ingiustificato depauperamento morale e patrimoniale in quanto, da un lato, non veniva riconosciuto “lavoratore subordinato” e, dunque, veniva svilito dal punto di vista personale in relazione al diritto al lavoro e al suo pieno sviluppo professionale e, dall'altro, percepiva una retribuzione inferiore a quella proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
quantificate le somme dovute in complessivi € 159.303,51, di cui € 32.827,88 a titolo di differenze retributive, € 14.919,15 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute ed € 22.000,00 a titolo di TFR/TFS nonché € 89.556,48 quale corrispettivo e/o risarcimento necessario per il riscatto della contribuzione figurativa maturata durante il periodo svolto quale lavoratore socialmente utile;
concludeva chiedendo “accertare e dichiarare che tra il Sig. Pt_1 ed il di nel periodo dal 02.04.1996 al
[...] CP_1 CP_1
12.11.2010 si è costituito un rapporto di lavoro di fatto e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. di percepire € Parte_1
Pag. 2 di 11 32827.88 a titolo di differenze retributive per il lavoro effettivamente prestato tra il 1996 ed il 2010, ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa commisurata anche in ragione dell'art. 36 della Costituzione;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Pt_1
a percepire € 14.919.15 a titolo di indennità sostitutiva di ferie per
[...] il periodo 1996 ed il 2010; 3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire € 22.000,00 a titolo di TFR e/o TFS o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
4. Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante di percepire gli importi necessari al riscatto dei contributi previdenziali per gli anni di servizio presso il Comune di pari ad CP_1
€ 89.556,48, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
5. Condannare il a pagare le somme di cui ai Controparte_1 punti precedenti”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il deducendo la genericità del Controparte_1 ricorso, eccependo la prescrizione delle somme pretese e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente in merito all'inammissibilità del ricorso in quanto generico e mancante dei requisiti minimi previsti dall'art. 414, al c. 1, n. 4).
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, sotto il profilo dell'individuazione delle carenze del ricorso sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass.
30.7.87 n. 6619; Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, difatti, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui
Pag. 3 di 11 si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, si ritiene che il ricorso, letto nel suo complesso, anche unitamente alla documentazione prodotta, consenta l'individuazione del petitum e della causa petendi, risultando dunque sufficientemente specifico da permetterne l'esame nel merito.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1 Il ricorso ha ad oggetto la rivendicazione del diritto di un LSU, impiegato formalmente in tale qualità alle dipendenze del Comune di dal 27.06.1995 al 12.11.2010, a vedersi riconosciute le differenze CP_1 retributive relative all'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato.
È dunque opportuno preliminarmente tracciare il quadro normativo di riferimento.
Come è noto, la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (L.S.U.) è rinvenibile nel D.L. n. 299 del 1994, art. 14, convertito in L. n. 451 del
1994, e poi nel D.Lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto.
In particolare, l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 468/97, dispone che: “Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili, ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di £ 800.000 denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS, previa certificazione delle presenze secondo modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2”.
Pag. 4 di 11 Sulla base della normativa dettata dal D. LGS. n. 468/1997 - successivamente modificata dal D. LGS. n. 81/2000 - le attività socialmente utili possono essere svolte per l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato ma come obblighi dell'ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che trova fondamento nell'art. 38 Cost. perché diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione.
Che nella fattispecie in esame non possa configurarsi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato si evince con certezza, oltre che dall'esclusione testuale di cui all'art. 4 del D. lgs 81/2000, che ripropone analoga disposizione già affermata dall'art. 8 del D.lgs n.468/97, dal complesso della legislazione in materia:
- l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comportava la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 D. LGS. n. 469/1997);
- il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto,
è stato predeterminato in maniera fissa;
- il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del Fondo per l'occupazione (art. 14 d.l. 299/1994; art. 11 D. LGS. n. 469/1997; art. 8 D. LGS. n. 81/2000).
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, difatti, l'occupazione temporanea di un lavoratore in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del
D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori “non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro”, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. È stato così affermato che non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di
Pag. 5 di 11 lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua della specifica normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici (così Cass. 14 marzo
2018, n. 6155, che richiama Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n.
22287 del 2014).
È stato tuttavia specificato che tale disciplina opera solo in caso di fisiologica conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore.
Diversamente, nel caso in cui “la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto”, non può più trovare applicazione la suddetta speciale disciplina di natura assistenziale, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 12749 del
2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del 2012,
n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017).
La stessa giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che per l'accertamento del presupposto della radicale difformità della prestazione di fatto resa dagli LSU dal relativo progetto ai fini dell'applicabilità dell'art. 2126 c.c., occorre avere riguardo alle concrete modalità di espletamento della prestazione.
In particolare, è stato affermato che “In tema di occupazione in lavori socialmente utili o di lavori per pubblica utilità, per le prestazioni, che, per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c.” (Cass. sez. lav. 30 giugno 2016, n. 13472).
Pag. 6 di 11 Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. alle prestazioni di fatto rese dai lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità va individuato dunque nella “radicale difformità” delle prestazioni lavorative rese rispetto al progetto originario, difformità che può essere ravvisata, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, esclusivamente nell'ipotesi in cui le prestazioni lavorative si discostino “per contenuto, orario e impegno” da quelle dovute in base al progetto cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che tale diverso ed ulteriore lavoro si sia svolto “in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore” (cfr. Cass. sez. lav. 30 giugno 2016, n. 13472, cit.)
In conclusione, dunque, “la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. (cfr.
Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n.
10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del
2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n.
20986 del 2017). Tutto ciò premesso, poiché il trattamento economico per
LSU è stabilito direttamente dalla legge, la rivendicazione del trattamento corrispondente a quello percepito dai dipendenti subordinati richiede la dimostrazione in giudizio dei presupposti sopra evidenziati” (così Cass. civ., sez. lav., 14/03/2018, n. 6155).
Si ritiene dunque che sia precipuo onere del lavoratore che azioni una domanda quale quella oggetto del presente giudizio allegare, innanzitutto, e provare tutti gli elementi costitutivi della propria domanda e dunque, in primo luogo, che vi fosse una radicale difformità, per contenuto, orario ed impegno, tra le prestazioni oggetto del progetto e quelle effettivamente rese.
Per assolvere a tale onere, appare evidente che il ricorrente sia tenuto a individuare puntualmente le mansioni disimpegnate, le modalità di espletamento delle stesse e, soprattutto, il contenuto del progetto di pubblica utilità nell'ambito del quale era stato avviato al lavoro socialmente utile nonché a descrivere dettagliatamente quali siano gli elementi da cui evincere un radicale scostamento tra le prestazioni espletate e quelle oggetto del progetto medesimo.
Pag. 7 di 11 Per tali motivi, si ritiene che il ricorso si riveli sul punto assai generico e gravemente lacunoso sul piano dell'allegazione e della prova, non solo per la genericità delle deduzioni in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma soprattutto per non avere il ricorrente allegato il contenuto del progetto originario per il quale era stato assunto, né profili di difformità (per contenuto, orario e impegno) rispetto ai progetti deliberati, né più in generale sufficienti elementi che consentano di accertare che le attività cui era stato adibito esorbitassero da quelle richieste per la realizzazione di tali progetti.
Il ricorrente, difatti, non ha prodotto in giudizio i progetti n. 305/95 e n.
808/96, limitandosi a richiamarli e producendo esclusivamente: 1) delibera prot. n. 4856 dell'8.6.95, con cui il Comune di richiedeva alla CP_1
Sezione circoscrizionale per l'impiego di Caulonia Marina l'indicazione dei nominativi dei lavoratori da poter avviare ai lavori socialmente utili nell'ambito del progetto 305/95; 2) i nominativi comunicati in risposta alla delibera, tra i quali figura;
3) delibera prot. n. 6496 del Parte_1
10.6.96, con cui il Comune di richiedeva alla Sezione CP_1 circoscrizionale per l'impiego di Caulonia Marina di avviare urgentemente ai lavori socialmente utili i 53 lavoratori individuati nell'ambito del progetto n. 808/96; 4) nota di risposta con cui venivano comunicati i nomi degli operai richiesti, tra i quali figura , rispetto al quale Parte_1 peraltro si specifica che lo stesso ha qualifica di autista, patenti C ed E;
5) documento intestato “scheda informativa”, di dubbio valore probatorio essendo stata compilata dallo stesso ricorrente per non meglio identificate finalità, in cui quest'ultimo dà atto di svolgere, tra le altre, mansioni di
“autista C – E”.
Il ricorrente si è limitato dunque a dedurre di aver svolto non meglio specificate mansioni di autista autocompattatore.
Appare evidente, dunque, che manchi qualsiasi documentazione idonea a stabilire per quali mansioni il ricorrente fosse stato effettivamente adibito ai lavori socialmente utili e quali mansioni fossero previste dai progetti adottati. In ogni caso i compiti che il ricorrente assume di aver espletato risulterebbero ben riconducibili agli ampi settori e obiettivi individuati dalla normativa di settore (sui quali ci si esprimerà più nel dettaglio di seguito), unica valorizzabile in mancanza di qualsiasi produzione specifica
Pag. 8 di 11 con riferimento al progetto nell'ambito del quale il lavoratore sarebbe stato avviato.
Allo stesso tempo dalle produzioni allegate al ricorso, dal tenore dello stesso ricorso, e alla luce di quanto specificato dal procuratore costituito alla prima udienza dell'1.6.2023 (“Parte ricorrente sulla genericità del ricorso deduce che il ricorso è sufficientemente circostanziato, le ore di sussidio sono stabilite dalla legge, è specificato il periodo della prestazione, è specificato che non si chiedono ore integrative, che sono state retribuite in parte dalla Regione e dal come da paga base CP_1
CCNL. Le richieste di cui al ricorso sono tutte inerenti alle 80 ore”) emerge che il lavoratore è stato pacificamente utilizzato entro il limite orario previsto dalla normativa di settore (si veda al riguardo quanto disposto dall'art. 8 d. lgs. 468/97, ratione temporis vigente).
Sostanzialmente, dunque, il ricorrente non ha dedotto alcun concreto e significativo elemento atto a chiarire le ragioni per le quali le prestazioni svolte, con riferimento a contenuto, orario e impegno, non sarebbero riconducibili al progetto anzidetto, limitandosi ad evidenziare di fatto la funzionalizzazione dell'attività espletata al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente, lo stabile inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica di quest'ultimo nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità analoghe a quelle dei dipendenti dell'ente.
Tali rilievi, tuttavia, non appaiono sufficienti.
In primo luogo, si rileva che le attività dedotte nei progetti ben possono rientrare tra quelle che l'ente utilizzatore deve porre in essere per perseguire i propri fini istituzionali, giacché l'art. 1 d. lgs. 468/97 definisce
“lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva” ed al secondo comma, oltre a prevedere tipologie di “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario” (vedasi lett. c della norma citata), prevede tipologie non contraddistinte da tale ultimo carattere;
analogamente, l'art. 3, comma 1, della legge n. 81/2000, stabilisce che le attività in cui sono impegnati i lavoratori socialmente utili
“sono: a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma
Pag. 9 di 11 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica”.
Deve, per altro verso, osservarsi che un inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto utilizzatore dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, svolta cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi, anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo.
È evidente invero che anche la prestazione di pubblica utilità comporta di per sé l'inserimento del LSU o LPU nell'ambito della organizzazione dell'ente, in quanto strumentale (nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi e di utilità pubblica) alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implica, per l'attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle prestazioni (cfr. Corte d'Appello di Roma, 22 giugno
2017, n. 3265).
A tale riguardo, dunque, appaiono del tutto superflue le prove testimoniali articolate in ricorso non essendo idonee a fornire alcun elemento utile a ricostruire un effettivo scostamento tra le prestazioni espletate dal ricorrente e quelle dedotte nel progetto originario e nelle eventuali proroghe.
In definitiva, non è stato specificamente allegato, e comunque non risulta provato, che la parte ricorrente abbia svolto in concreto un lavoro radicalmente difforme rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile.
Per tali assorbenti ragioni, in ossequio al principio della ragione più liquida, si ritiene che il ricorso debba essere senz'altro rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in ragione della non complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 10 di 11 rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
3.700,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4318/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza dell'8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica, alla Via C. Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. COMMISSO STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti CLEMENO ROSA ADA e PROCOPIO
EMANUELE, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei procuratori costituiti ( Email_1
, giusta procura alle liti in Email_2
atti;
resistente OGGETTO: differenze retributive LSU.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato avviato ai lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità dal di con progetto n. 305/1995, successivamente assorbito CP_1 CP_1 nel progetto 808 del 02.04.1996 ex art. 2 del D. Lgs.
1.12.1997 n. 468 e
D.Lgs.
7.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni, dal
27.06.1995 al 12.11.2010; dedotto che il progetto richiamato prevedeva io suo utilizzo con la qualifica di “operaio in possesso di patente b ed e acquaiolo” per n. 80 ore mensili retribuite con sussidio e/o assegno determinato in maniera fissa e 40 ore di integrazione salariale comunale e n. 60 ore di integrazione salariale di cui 40 ore comunale e 20 ore regionale retribuite a paga oraria pari a quella di un dipendente di ruolo avente la stessa categoria;
dedotto che l'ente gli affidava compiti, responsabilità e mansioni che esulavano dal progetto di avviamento e, in particolare, lo adibiva alle mansioni di autista di autocompattatore, trattandolo alla stregua di qualsiasi dipendente pubblico assunto con regolare contratto di lavoro;
allegato dunque che con l'Ente utilizzatore si istaurava di fatto un rapporto di lavoro sovrapponibile a quello istaurato con i dipendenti legittimamente assunti con contratto di lavoro;
lamentato dunque che siffatte circostanze gli abbiano causato un ingiustificato depauperamento morale e patrimoniale in quanto, da un lato, non veniva riconosciuto “lavoratore subordinato” e, dunque, veniva svilito dal punto di vista personale in relazione al diritto al lavoro e al suo pieno sviluppo professionale e, dall'altro, percepiva una retribuzione inferiore a quella proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
quantificate le somme dovute in complessivi € 159.303,51, di cui € 32.827,88 a titolo di differenze retributive, € 14.919,15 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute ed € 22.000,00 a titolo di TFR/TFS nonché € 89.556,48 quale corrispettivo e/o risarcimento necessario per il riscatto della contribuzione figurativa maturata durante il periodo svolto quale lavoratore socialmente utile;
concludeva chiedendo “accertare e dichiarare che tra il Sig. Pt_1 ed il di nel periodo dal 02.04.1996 al
[...] CP_1 CP_1
12.11.2010 si è costituito un rapporto di lavoro di fatto e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. di percepire € Parte_1
Pag. 2 di 11 32827.88 a titolo di differenze retributive per il lavoro effettivamente prestato tra il 1996 ed il 2010, ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa commisurata anche in ragione dell'art. 36 della Costituzione;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Pt_1
a percepire € 14.919.15 a titolo di indennità sostitutiva di ferie per
[...] il periodo 1996 ed il 2010; 3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire € 22.000,00 a titolo di TFR e/o TFS o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
4. Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante di percepire gli importi necessari al riscatto dei contributi previdenziali per gli anni di servizio presso il Comune di pari ad CP_1
€ 89.556,48, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
5. Condannare il a pagare le somme di cui ai Controparte_1 punti precedenti”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il deducendo la genericità del Controparte_1 ricorso, eccependo la prescrizione delle somme pretese e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande avanzate in quanto infondate in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla parte resistente in merito all'inammissibilità del ricorso in quanto generico e mancante dei requisiti minimi previsti dall'art. 414, al c. 1, n. 4).
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, sotto il profilo dell'individuazione delle carenze del ricorso sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass.
30.7.87 n. 6619; Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, difatti, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui
Pag. 3 di 11 si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, si ritiene che il ricorso, letto nel suo complesso, anche unitamente alla documentazione prodotta, consenta l'individuazione del petitum e della causa petendi, risultando dunque sufficientemente specifico da permetterne l'esame nel merito.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1 Il ricorso ha ad oggetto la rivendicazione del diritto di un LSU, impiegato formalmente in tale qualità alle dipendenze del Comune di dal 27.06.1995 al 12.11.2010, a vedersi riconosciute le differenze CP_1 retributive relative all'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato.
È dunque opportuno preliminarmente tracciare il quadro normativo di riferimento.
Come è noto, la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (L.S.U.) è rinvenibile nel D.L. n. 299 del 1994, art. 14, convertito in L. n. 451 del
1994, e poi nel D.Lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto.
In particolare, l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 468/97, dispone che: “Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili, ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di £ 800.000 denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS, previa certificazione delle presenze secondo modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2”.
Pag. 4 di 11 Sulla base della normativa dettata dal D. LGS. n. 468/1997 - successivamente modificata dal D. LGS. n. 81/2000 - le attività socialmente utili possono essere svolte per l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato ma come obblighi dell'ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che trova fondamento nell'art. 38 Cost. perché diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione.
Che nella fattispecie in esame non possa configurarsi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato si evince con certezza, oltre che dall'esclusione testuale di cui all'art. 4 del D. lgs 81/2000, che ripropone analoga disposizione già affermata dall'art. 8 del D.lgs n.468/97, dal complesso della legislazione in materia:
- l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comportava la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 D. LGS. n. 469/1997);
- il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto,
è stato predeterminato in maniera fissa;
- il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del Fondo per l'occupazione (art. 14 d.l. 299/1994; art. 11 D. LGS. n. 469/1997; art. 8 D. LGS. n. 81/2000).
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, difatti, l'occupazione temporanea di un lavoratore in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del
D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori “non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro”, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. È stato così affermato che non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di
Pag. 5 di 11 lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua della specifica normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici (così Cass. 14 marzo
2018, n. 6155, che richiama Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n.
22287 del 2014).
È stato tuttavia specificato che tale disciplina opera solo in caso di fisiologica conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore.
Diversamente, nel caso in cui “la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto”, non può più trovare applicazione la suddetta speciale disciplina di natura assistenziale, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 12749 del
2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del 2012,
n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017).
La stessa giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che per l'accertamento del presupposto della radicale difformità della prestazione di fatto resa dagli LSU dal relativo progetto ai fini dell'applicabilità dell'art. 2126 c.c., occorre avere riguardo alle concrete modalità di espletamento della prestazione.
In particolare, è stato affermato che “In tema di occupazione in lavori socialmente utili o di lavori per pubblica utilità, per le prestazioni, che, per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c.” (Cass. sez. lav. 30 giugno 2016, n. 13472).
Pag. 6 di 11 Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. alle prestazioni di fatto rese dai lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità va individuato dunque nella “radicale difformità” delle prestazioni lavorative rese rispetto al progetto originario, difformità che può essere ravvisata, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata, esclusivamente nell'ipotesi in cui le prestazioni lavorative si discostino “per contenuto, orario e impegno” da quelle dovute in base al progetto cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che tale diverso ed ulteriore lavoro si sia svolto “in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore” (cfr. Cass. sez. lav. 30 giugno 2016, n. 13472, cit.)
In conclusione, dunque, “la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. (cfr.
Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n.
10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del
2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n.
20986 del 2017). Tutto ciò premesso, poiché il trattamento economico per
LSU è stabilito direttamente dalla legge, la rivendicazione del trattamento corrispondente a quello percepito dai dipendenti subordinati richiede la dimostrazione in giudizio dei presupposti sopra evidenziati” (così Cass. civ., sez. lav., 14/03/2018, n. 6155).
Si ritiene dunque che sia precipuo onere del lavoratore che azioni una domanda quale quella oggetto del presente giudizio allegare, innanzitutto, e provare tutti gli elementi costitutivi della propria domanda e dunque, in primo luogo, che vi fosse una radicale difformità, per contenuto, orario ed impegno, tra le prestazioni oggetto del progetto e quelle effettivamente rese.
Per assolvere a tale onere, appare evidente che il ricorrente sia tenuto a individuare puntualmente le mansioni disimpegnate, le modalità di espletamento delle stesse e, soprattutto, il contenuto del progetto di pubblica utilità nell'ambito del quale era stato avviato al lavoro socialmente utile nonché a descrivere dettagliatamente quali siano gli elementi da cui evincere un radicale scostamento tra le prestazioni espletate e quelle oggetto del progetto medesimo.
Pag. 7 di 11 Per tali motivi, si ritiene che il ricorso si riveli sul punto assai generico e gravemente lacunoso sul piano dell'allegazione e della prova, non solo per la genericità delle deduzioni in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma soprattutto per non avere il ricorrente allegato il contenuto del progetto originario per il quale era stato assunto, né profili di difformità (per contenuto, orario e impegno) rispetto ai progetti deliberati, né più in generale sufficienti elementi che consentano di accertare che le attività cui era stato adibito esorbitassero da quelle richieste per la realizzazione di tali progetti.
Il ricorrente, difatti, non ha prodotto in giudizio i progetti n. 305/95 e n.
808/96, limitandosi a richiamarli e producendo esclusivamente: 1) delibera prot. n. 4856 dell'8.6.95, con cui il Comune di richiedeva alla CP_1
Sezione circoscrizionale per l'impiego di Caulonia Marina l'indicazione dei nominativi dei lavoratori da poter avviare ai lavori socialmente utili nell'ambito del progetto 305/95; 2) i nominativi comunicati in risposta alla delibera, tra i quali figura;
3) delibera prot. n. 6496 del Parte_1
10.6.96, con cui il Comune di richiedeva alla Sezione CP_1 circoscrizionale per l'impiego di Caulonia Marina di avviare urgentemente ai lavori socialmente utili i 53 lavoratori individuati nell'ambito del progetto n. 808/96; 4) nota di risposta con cui venivano comunicati i nomi degli operai richiesti, tra i quali figura , rispetto al quale Parte_1 peraltro si specifica che lo stesso ha qualifica di autista, patenti C ed E;
5) documento intestato “scheda informativa”, di dubbio valore probatorio essendo stata compilata dallo stesso ricorrente per non meglio identificate finalità, in cui quest'ultimo dà atto di svolgere, tra le altre, mansioni di
“autista C – E”.
Il ricorrente si è limitato dunque a dedurre di aver svolto non meglio specificate mansioni di autista autocompattatore.
Appare evidente, dunque, che manchi qualsiasi documentazione idonea a stabilire per quali mansioni il ricorrente fosse stato effettivamente adibito ai lavori socialmente utili e quali mansioni fossero previste dai progetti adottati. In ogni caso i compiti che il ricorrente assume di aver espletato risulterebbero ben riconducibili agli ampi settori e obiettivi individuati dalla normativa di settore (sui quali ci si esprimerà più nel dettaglio di seguito), unica valorizzabile in mancanza di qualsiasi produzione specifica
Pag. 8 di 11 con riferimento al progetto nell'ambito del quale il lavoratore sarebbe stato avviato.
Allo stesso tempo dalle produzioni allegate al ricorso, dal tenore dello stesso ricorso, e alla luce di quanto specificato dal procuratore costituito alla prima udienza dell'1.6.2023 (“Parte ricorrente sulla genericità del ricorso deduce che il ricorso è sufficientemente circostanziato, le ore di sussidio sono stabilite dalla legge, è specificato il periodo della prestazione, è specificato che non si chiedono ore integrative, che sono state retribuite in parte dalla Regione e dal come da paga base CP_1
CCNL. Le richieste di cui al ricorso sono tutte inerenti alle 80 ore”) emerge che il lavoratore è stato pacificamente utilizzato entro il limite orario previsto dalla normativa di settore (si veda al riguardo quanto disposto dall'art. 8 d. lgs. 468/97, ratione temporis vigente).
Sostanzialmente, dunque, il ricorrente non ha dedotto alcun concreto e significativo elemento atto a chiarire le ragioni per le quali le prestazioni svolte, con riferimento a contenuto, orario e impegno, non sarebbero riconducibili al progetto anzidetto, limitandosi ad evidenziare di fatto la funzionalizzazione dell'attività espletata al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente, lo stabile inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica di quest'ultimo nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità analoghe a quelle dei dipendenti dell'ente.
Tali rilievi, tuttavia, non appaiono sufficienti.
In primo luogo, si rileva che le attività dedotte nei progetti ben possono rientrare tra quelle che l'ente utilizzatore deve porre in essere per perseguire i propri fini istituzionali, giacché l'art. 1 d. lgs. 468/97 definisce
“lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva” ed al secondo comma, oltre a prevedere tipologie di “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario” (vedasi lett. c della norma citata), prevede tipologie non contraddistinte da tale ultimo carattere;
analogamente, l'art. 3, comma 1, della legge n. 81/2000, stabilisce che le attività in cui sono impegnati i lavoratori socialmente utili
“sono: a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma
Pag. 9 di 11 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica”.
Deve, per altro verso, osservarsi che un inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto utilizzatore dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, svolta cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi, anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo.
È evidente invero che anche la prestazione di pubblica utilità comporta di per sé l'inserimento del LSU o LPU nell'ambito della organizzazione dell'ente, in quanto strumentale (nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi e di utilità pubblica) alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implica, per l'attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle prestazioni (cfr. Corte d'Appello di Roma, 22 giugno
2017, n. 3265).
A tale riguardo, dunque, appaiono del tutto superflue le prove testimoniali articolate in ricorso non essendo idonee a fornire alcun elemento utile a ricostruire un effettivo scostamento tra le prestazioni espletate dal ricorrente e quelle dedotte nel progetto originario e nelle eventuali proroghe.
In definitiva, non è stato specificamente allegato, e comunque non risulta provato, che la parte ricorrente abbia svolto in concreto un lavoro radicalmente difforme rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile.
Per tali assorbenti ragioni, in ossequio al principio della ragione più liquida, si ritiene che il ricorso debba essere senz'altro rigettato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, in ragione della non complessità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 10 di 11 rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
3.700,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 11 di 11