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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15864/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200072521273502 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200072521273502 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22261/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 si opponeva alla cartella n.07120200072521273502, indicata in epigrafe, per il mancato pagamento della TARI relativa alle annualità 2010 e 2012.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'impugnata cartella perché non preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento prodromici o comunque di un atto interruttivo della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate CO che concludeva per il rigetto del ricorso. L'ente impositore, individuato nella S.A.P.NA., benchè ritualmente citato, non si costituiva.
Il ricorrente depositava memoria difensiva.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
A fronte della contestazione di mancata notifica degli avvisi che costituiscono il presupposto della cartella impugnata, nessun elemento documentale è stato esibito dall'ente impositore che, pur chiamato in causa dal ricorrente, non è intervenuto nel giudizio.
Nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 Cass. sez. trib.)
Pertanto, non risultando dimostrata la notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto della cartella di pagamento, il ricorso va senz'altro accolto.
Tenuto conto dei motivi posti a base della decisione, si ritengono sussistenti ragioni di equità per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15864/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200072521273502 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200072521273502 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22261/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 si opponeva alla cartella n.07120200072521273502, indicata in epigrafe, per il mancato pagamento della TARI relativa alle annualità 2010 e 2012.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'impugnata cartella perché non preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento prodromici o comunque di un atto interruttivo della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate CO che concludeva per il rigetto del ricorso. L'ente impositore, individuato nella S.A.P.NA., benchè ritualmente citato, non si costituiva.
Il ricorrente depositava memoria difensiva.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
A fronte della contestazione di mancata notifica degli avvisi che costituiscono il presupposto della cartella impugnata, nessun elemento documentale è stato esibito dall'ente impositore che, pur chiamato in causa dal ricorrente, non è intervenuto nel giudizio.
Nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 Cass. sez. trib.)
Pertanto, non risultando dimostrata la notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto della cartella di pagamento, il ricorso va senz'altro accolto.
Tenuto conto dei motivi posti a base della decisione, si ritengono sussistenti ragioni di equità per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.