Articolo 229 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 228Articolo 230
Versione
20 settembre 1975
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Versione
8 aprile 1982
Art. 229.
Le disposizioni sul disconoscimento di paternita', comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
L'azione del padre e' proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale e' prorogato della meta' se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.
L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'eta' ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-1 aprile 1982, n. 64 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1982, n. 96), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151 , nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternita' sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio".
Entrata in vigore il 8 aprile 1982
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