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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 955/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Astuni (foro di Verona)
RICORRENTE contro
di Brescia, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 31 maggio 2022), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro l' di Brescia, siccome Controparte_1 impugnava le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000161618 e n. OI - 000169445, a lui notificate il 5 maggio 2022.
Più precisamente, l'ente deduceva che:
1) l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000161618, dell'importo di euro
20.000,00 era relativa all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2015 ed era basata sui prodromici atti di accertamento n. 1500.27/06/2017.0200334 e n. CP_1
1500.27/06/2017.0200335 del 10 luglio 2017; CP_1
2) l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000169445, dell'importo di euro 22.500, era riferita all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2016 e si fondava sui prodromici atti di accertamento n.
1500.10/07/2017.0222089 e n. 1500.10/07/2017.0222090 del CP_1 CP_1
14 luglio 2017;
3) il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto la comunicazione o la notificazione dei suddetti avvisi di accertamento, né di altri atti analoghi, prima o dopo la notificazione delle ordinanze - ingiunzioni impugnate;
4) questo vizio procedimentale determinava la nullità degli atti consequenziali, ossia le ordinanze - ingiunzione meglio sopra individuate;
5) le ordinanze - ingiunzione per cui è causa erano altresì nulle per violazione dell'art. 3, comma 3 l. n. 241/90 e dell'art. 7 l. 212/2000, siccome non erano stati allegati dall'Amministrazione gli atti di accertamento in esse espressamente richiamati. Ne era discesa violazione dei principi di chiarezza e di motivazione previsti dalle norme citate;
6) le medesime ordinanze - ingiunzione erano viziate in quanto indicavano solo la cifra globale dovuta dalla contribuente e non indicavano in modo dettagliato il procedimento attraverso cui l'ente impositore era giunto a quella cifra, nonché le ragioni giuridiche poste a fondamento. Anche sotto
2 questo profilo era inosservanza delle disposizioni vincolanti di cui all'art. 3, comma 3 l. n. 241/90 e all'art. 7 l. n. 212/2012.
Il ricorrente contestava, pertanto, la legittimità dei provvedimenti impugnati, ne domandava la dichiarazione di inesistenza e/o nullità, ovvero la pronuncia di annullamento;
in subordine chiedeva l'applicazione della sanzione nella misura minima, con richiamo all'art. 689/81.
Con integrale rifusione delle spese processuali, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
In ogni caso, chiedeva la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, sussistendo i requisiti sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
2. Con decreto 7 giugno 2022 era sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
3. Si costituiva in giudizio Brescia, che Controparte_2 esponeva quanto segue:
1) il ricorrente non aveva contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali che avevano dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa, per cui tale circostanza doveva ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza delle sanzioni amministrative applicate;
2) le sanzioni amministrative oggetto di causa riguardavano l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative ai seguenti periodi trimestrali: 4/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2016 e 2/2016;
3) la debenza di queste ritenute risultava inequivocabilmente dalle denunce contributive provenienti dal datore di lavoro Parte_2
ZO Società Agricola s.s. (doc. 1), di cui all'epoca Parte_1 era socio amministratore, insieme al fratello (doc. 2); Parte_2
4) le ritenute omesse riguardavano il dipendente;
Parte_3
5) il pagamento di tali ritenute era stato richiesto con gli avvisi di addebito nn. 322 2016 00052956 70 000 e 322 2017 00036921 14 000, che si producevano, tempestivamente notificati a mezzo P.E.C. (doc. 3);
3 6) tali avvisi di addebito non erano stati opposti, per cui il mancato versamento delle predette ritenute costituiva circostanza incontrovertibile in giudizio;
7) a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016, che, modificando l'articolo 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, aveva parzialmente depenalizzato la fattispecie del mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro, in data 10 luglio 2017 e 14 luglio 2017, l' aveva notificato al ricorrente accertamenti di CP_1 violazione ai sensi della predetta normativa (doc. 4 e doc. 5), in quanto nel caso di specie gli omessi versamenti relativi al periodo indicato risultavano essere di importo inferiore alla soglia di rilevanza penale (€
10,000,00);
8) tali accertamenti di violazione, che contenevano tra l'altro una specifica individuazione del periodo cui l'illecito si riferiva e dell'ammontare delle ritenute omesse, avevano indubbia efficacia interruttiva della prescrizione, considerato che, anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016, nessun termine prescrizionale poteva logicamente essere decorso;
9) stante il mancato versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dall'accertamento della violazione e considerato, altresì, il mancato versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981 nei sessanta giorni successivi, l' aveva CP_1 notificato le ordinanze - ingiunzione oggetto di causa, determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 l. n.
689/1981 (doc. 6);
10) queste ordinanze - ingiunzione avevano efficacia interruttiva della prescrizione, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, nel periodo 23 febbraio -
31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103 comma 6-bis D.L. n. 18/2020;
11) in relazione alla quantificazione delle sanzioni amministrative, giacché la società non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni in misura
4 ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, le sanzioni stesse non avevano potuto essere inferiori a detto importo ridotto (€ 16.666,67);
12) peraltro, l' si impegnava a rideterminare in autotutela l'importo CP_1 delle sanzioni amministrative oggetto di causa, in applicazione di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 3516/2022 (doc. 8).
In conclusione, la resistente domandava che fosse dichiarato inammissibile il ricorso o che, comunque, fosse respinto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, di convalidare e/o confermare le ordinanze - ingiunzione opposte e le relative sanzioni amministrative, per l'importo ivi indicato o per l'importo rideterminato in autotutela o nella maggiore o minore misura che fosse risultata di giustizia.
In ogni caso, domandava la rifusione delle spese di lite.
4. Nelle more del giudizio, con memoria 29 febbraio 2024 l' depositava CP_1 rideterminazioni delle sanzioni amministrative oggetto di causa ai sensi dello jus superveniens di cui all'art. 23 D.L. n. 48/2023
Poiché la ricorrente decideva di non accedere al pagamento in misura ridotta, le parti erano invitate a precisare le proprie conclusioni in vista dell'udienza 23 gennaio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Parte ricorrente depositava in data 10 gennaio 2025 una nota in cui ribadiva le argomentazioni già svolte e si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con nota 23 gennaio 2025 l' richiamava le conclusioni precedentemente CP_1 formulate, chiedendo la conferma delle ordinanze - ingiunzione opposte, nei limiti degli importi di cui alle predette rideterminazioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Un primo rilievo: ciascuna delle due le ordinanze - ingiunzione impugnate trova il proprio presupposto in una coppia di atti di accertamento di violazione della
5 normativa previdenziale emessi dall' che aveva riscontrato l'omesso CP_1 versamento di ritenute obbligatorie.
Più precisamente, uno era destinato a , quale legale Parte_1 rappresentante dell'impresa VE BE e ZO Società Agricola s.s.” e l'altro alla società medesima, nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/81. Nel dettaglio:
1) l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000161618, dell'importo di euro 20.000, poggiava sugli atti di accertamento n. 1500.27/06/2017.0200334 CP_1
(per ) e n. 1500.27/06/2017.0200335 (per la Parte_1 CP_1 società) - entrambi emessi il 27 giugno 2017;
2) all'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000169445, dell'importo di euro
22.500,00 inerivano gli atti di accertamento n.
1500.10/07/2017.0222089 (per e n. CP_1 Parte_1
1500.10/07/2017.0222090 (per la società) - emessi entrambi il 10 CP_1 luglio 2017.
Le due diffide per risultano correttamente notificate a mezzo del Parte_1 servizio postale, con spedizione di lettera raccomandata A./R.
L'ineccepibile svolgimento della procedura risulta per tabulas dalle cartoline di ricevimento versate dall' (all. 5, n. 2 e n. 5 alla comparsa di costituzione CP_1 dell'ente previdenziale).
In particolare, il primo piego era consegnato il 10 luglio 2017 a familiare convivente, che vantava il titolo di moglie> e sottoscriveva per ricevuta;
il messo postale annotava in calce spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata> - di cui riportava codice identificativo - lo stesso giorno, con firma.
In modo analogo, il secondo era recapitato il 14 luglio 2017 ed era ritirato da familiare convivente, che si qualificava mamma> e sottoscriveva per ricevuta;
il messo postale annotava in calce spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata> - di cui riportava il codice numerico identificativo - in pari data, con firma.
6 Vale rimarcare che ogni avviso di accertamento prodromico alle ordinanze - ingiunzione in questione contiene dettagliato prospetto inadempienze, con indicazione del codice azienda (n. 3054030) e della denominazione sociale dell'ente debitore, nonché dei periodi in cui si era realizzato l'inadempimento degli obblighi previdenziali, degli importi omessi e da versare.
Nemmeno va sottaciuto che prima che fossero spiccati questi avvisi di accertamento era stata inoltrata alla società richiesta di pagamento di tali ritenute, con gli avvisi di addebito nn. 322 2016 00052956 70 000 (formato il 24 ottobre 2016) e 322 2017 00036921 14 000 (formato il 9 novembre 2017) versati in atti da parte resistente (cfr. all. 3 alla comparsa dell' . CP_1
Anche in questo caso, constano regolari notificazioni alla società tramite P.E.C.
(doc. 3), alla sua casella di posta ufficiale
Email_1
Sottolinea la Decidente che questi ultimi atti, lungi dall'esaurirsi in un generico richiamo alla protratta inottemperanza agli obblighi datoriali, sia da parte degli amministratori, sia da parte dell'impresa, con un conseguente invito a sanare il debito, comprendevano una sezione denominata “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, che per ogni periodo considerato - in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali - esplicitava codice di riferimento e causale (8121> e I.V.S. operai a tempo indeterminato>), importi dovuti, già versati e insoluti, in conto di capitale, interessi e oneri di riscossione;
anche per le sanzioni erano previste le stesse voci, con cifre puntuali.
Erano anche richiamate le norme da applicarsi per determinare il trattamento sanzionatorio.
Sono quindi sconfessate entrambe le doglianze mosse dal patrono della ricorrente.
Infatti, da un lato è provato in causa che sia VE BE e ZO Società
Agricola s.s.”, sia il legale rappresentante erano notiziati delle Parte_1 pretese impositive dell prima dell'emissione delle ordinanze - ingiunzione CP_1 che occupano.
7 Dall'altro lato, è smentito che non fossero individuabili e verificabili l'origine e l'entità delle inadempienze sottese.
Sul punto, merita di essere precisato che ciascuna delle ordinanze - ingiunzione impugnate riporta gli estremi degli avvisi di accertamento, già noti da tempo a parte resistente.
Nessun difetto di motivazione ovvero oscurità è dunque rimproverabile all'ente impositore.
Ma vi è di più.
In primo luogo, il ricorrente non ha in alcun modo contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' in comparsa di risposta, ovvero ha CP_1 posto in dubbio la loro corretta imputazione al legale rappresentante Pt_1
e all'impresa VE BE e ZO Società Agricola s.s.”.
[...]
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
In secondo luogo, è inconfutabile - siccome risultante per tabulas in forza della visura camerale agli atti e in quanto tacitamente ammesso da - Parte_1 che egli rivestisse la qualifica di legale rappresentante dalla costituzione di questo ente senza soluzione di continuità dall'1 gennaio 1995 e, pertanto, anche negli anni 2015 e 2016, allorquando maturavano le poste debitorie, la cui inadempienza determinava l'emissione delle ordinanze - ingiunzione qui impugnate.
Egli dunque era obbligato ai relativi pagamenti, quantificati in base ai conteggi effettuati alla stregua delle attestazioni contenute nelle denunce contributive.
Perciò, non solo la società e il suo amministratore erano tempestivamente notiziati, in modo ineccepibile, della morosità in tempo utile a sanarla prima che fossero spiccate le ordinanze - ingiunzioni oggetto dell'odierna censura, ma anche, siccome il ricorrente è il principale beneficiario, oltre che l'artefice, delle condotte omissive, era tenuto all'adempimento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
8 Per l'effetto, vanno confermate le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000161618 e n.
OI - 000169445, seppur limitatamente ai minori importi - a seguito del ricalcolo effettuato dall' ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, convertito in l. n. CP_1
85/2023, come da atti depositati il 29 febbraio 2024 - rispettivamente di euro
1.384,20 e di euro 1.688,60.
6. Quanto alle spese di lite, la modifica normativa da ultimo citata giustifica la loro compensazione totale, in ragione dell'abbattimento degli importi dovuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) per l'effetto, conferma le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000161618 e n.
OI - 000169445, seppur limitatamente ai minori importi - a seguito del ricalcolo effettuato dall' ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, CP_1 convertito in l. n. 85/2023 - rispettivamente di euro 1.384,20 e di euro
1.688,60;
3) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 gennaio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Astuni (foro di Verona)
RICORRENTE contro
di Brescia, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 31 maggio 2022), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro l' di Brescia, siccome Controparte_1 impugnava le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000161618 e n. OI - 000169445, a lui notificate il 5 maggio 2022.
Più precisamente, l'ente deduceva che:
1) l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000161618, dell'importo di euro
20.000,00 era relativa all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2015 ed era basata sui prodromici atti di accertamento n. 1500.27/06/2017.0200334 e n. CP_1
1500.27/06/2017.0200335 del 10 luglio 2017; CP_1
2) l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000169445, dell'importo di euro 22.500, era riferita all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2016 e si fondava sui prodromici atti di accertamento n.
1500.10/07/2017.0222089 e n. 1500.10/07/2017.0222090 del CP_1 CP_1
14 luglio 2017;
3) il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto la comunicazione o la notificazione dei suddetti avvisi di accertamento, né di altri atti analoghi, prima o dopo la notificazione delle ordinanze - ingiunzioni impugnate;
4) questo vizio procedimentale determinava la nullità degli atti consequenziali, ossia le ordinanze - ingiunzione meglio sopra individuate;
5) le ordinanze - ingiunzione per cui è causa erano altresì nulle per violazione dell'art. 3, comma 3 l. n. 241/90 e dell'art. 7 l. 212/2000, siccome non erano stati allegati dall'Amministrazione gli atti di accertamento in esse espressamente richiamati. Ne era discesa violazione dei principi di chiarezza e di motivazione previsti dalle norme citate;
6) le medesime ordinanze - ingiunzione erano viziate in quanto indicavano solo la cifra globale dovuta dalla contribuente e non indicavano in modo dettagliato il procedimento attraverso cui l'ente impositore era giunto a quella cifra, nonché le ragioni giuridiche poste a fondamento. Anche sotto
2 questo profilo era inosservanza delle disposizioni vincolanti di cui all'art. 3, comma 3 l. n. 241/90 e all'art. 7 l. n. 212/2012.
Il ricorrente contestava, pertanto, la legittimità dei provvedimenti impugnati, ne domandava la dichiarazione di inesistenza e/o nullità, ovvero la pronuncia di annullamento;
in subordine chiedeva l'applicazione della sanzione nella misura minima, con richiamo all'art. 689/81.
Con integrale rifusione delle spese processuali, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
In ogni caso, chiedeva la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, sussistendo i requisiti sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
2. Con decreto 7 giugno 2022 era sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
3. Si costituiva in giudizio Brescia, che Controparte_2 esponeva quanto segue:
1) il ricorrente non aveva contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali che avevano dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa, per cui tale circostanza doveva ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza delle sanzioni amministrative applicate;
2) le sanzioni amministrative oggetto di causa riguardavano l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative ai seguenti periodi trimestrali: 4/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2016 e 2/2016;
3) la debenza di queste ritenute risultava inequivocabilmente dalle denunce contributive provenienti dal datore di lavoro Parte_2
ZO Società Agricola s.s. (doc. 1), di cui all'epoca Parte_1 era socio amministratore, insieme al fratello (doc. 2); Parte_2
4) le ritenute omesse riguardavano il dipendente;
Parte_3
5) il pagamento di tali ritenute era stato richiesto con gli avvisi di addebito nn. 322 2016 00052956 70 000 e 322 2017 00036921 14 000, che si producevano, tempestivamente notificati a mezzo P.E.C. (doc. 3);
3 6) tali avvisi di addebito non erano stati opposti, per cui il mancato versamento delle predette ritenute costituiva circostanza incontrovertibile in giudizio;
7) a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016, che, modificando l'articolo 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, aveva parzialmente depenalizzato la fattispecie del mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro, in data 10 luglio 2017 e 14 luglio 2017, l' aveva notificato al ricorrente accertamenti di CP_1 violazione ai sensi della predetta normativa (doc. 4 e doc. 5), in quanto nel caso di specie gli omessi versamenti relativi al periodo indicato risultavano essere di importo inferiore alla soglia di rilevanza penale (€
10,000,00);
8) tali accertamenti di violazione, che contenevano tra l'altro una specifica individuazione del periodo cui l'illecito si riferiva e dell'ammontare delle ritenute omesse, avevano indubbia efficacia interruttiva della prescrizione, considerato che, anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016, nessun termine prescrizionale poteva logicamente essere decorso;
9) stante il mancato versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dall'accertamento della violazione e considerato, altresì, il mancato versamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981 nei sessanta giorni successivi, l' aveva CP_1 notificato le ordinanze - ingiunzione oggetto di causa, determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 l. n.
689/1981 (doc. 6);
10) queste ordinanze - ingiunzione avevano efficacia interruttiva della prescrizione, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, nel periodo 23 febbraio -
31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103 comma 6-bis D.L. n. 18/2020;
11) in relazione alla quantificazione delle sanzioni amministrative, giacché la società non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni in misura
4 ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, le sanzioni stesse non avevano potuto essere inferiori a detto importo ridotto (€ 16.666,67);
12) peraltro, l' si impegnava a rideterminare in autotutela l'importo CP_1 delle sanzioni amministrative oggetto di causa, in applicazione di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 3516/2022 (doc. 8).
In conclusione, la resistente domandava che fosse dichiarato inammissibile il ricorso o che, comunque, fosse respinto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, di convalidare e/o confermare le ordinanze - ingiunzione opposte e le relative sanzioni amministrative, per l'importo ivi indicato o per l'importo rideterminato in autotutela o nella maggiore o minore misura che fosse risultata di giustizia.
In ogni caso, domandava la rifusione delle spese di lite.
4. Nelle more del giudizio, con memoria 29 febbraio 2024 l' depositava CP_1 rideterminazioni delle sanzioni amministrative oggetto di causa ai sensi dello jus superveniens di cui all'art. 23 D.L. n. 48/2023
Poiché la ricorrente decideva di non accedere al pagamento in misura ridotta, le parti erano invitate a precisare le proprie conclusioni in vista dell'udienza 23 gennaio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Parte ricorrente depositava in data 10 gennaio 2025 una nota in cui ribadiva le argomentazioni già svolte e si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con nota 23 gennaio 2025 l' richiamava le conclusioni precedentemente CP_1 formulate, chiedendo la conferma delle ordinanze - ingiunzione opposte, nei limiti degli importi di cui alle predette rideterminazioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Un primo rilievo: ciascuna delle due le ordinanze - ingiunzione impugnate trova il proprio presupposto in una coppia di atti di accertamento di violazione della
5 normativa previdenziale emessi dall' che aveva riscontrato l'omesso CP_1 versamento di ritenute obbligatorie.
Più precisamente, uno era destinato a , quale legale Parte_1 rappresentante dell'impresa VE BE e ZO Società Agricola s.s.” e l'altro alla società medesima, nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/81. Nel dettaglio:
1) l'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000161618, dell'importo di euro 20.000, poggiava sugli atti di accertamento n. 1500.27/06/2017.0200334 CP_1
(per ) e n. 1500.27/06/2017.0200335 (per la Parte_1 CP_1 società) - entrambi emessi il 27 giugno 2017;
2) all'ordinanza - ingiunzione n. OI - 000169445, dell'importo di euro
22.500,00 inerivano gli atti di accertamento n.
1500.10/07/2017.0222089 (per e n. CP_1 Parte_1
1500.10/07/2017.0222090 (per la società) - emessi entrambi il 10 CP_1 luglio 2017.
Le due diffide per risultano correttamente notificate a mezzo del Parte_1 servizio postale, con spedizione di lettera raccomandata A./R.
L'ineccepibile svolgimento della procedura risulta per tabulas dalle cartoline di ricevimento versate dall' (all. 5, n. 2 e n. 5 alla comparsa di costituzione CP_1 dell'ente previdenziale).
In particolare, il primo piego era consegnato il 10 luglio 2017 a familiare convivente, che vantava il titolo di moglie> e sottoscriveva per ricevuta;
il messo postale annotava in calce spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata> - di cui riportava codice identificativo - lo stesso giorno, con firma.
In modo analogo, il secondo era recapitato il 14 luglio 2017 ed era ritirato da familiare convivente, che si qualificava mamma> e sottoscriveva per ricevuta;
il messo postale annotava in calce spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata> - di cui riportava il codice numerico identificativo - in pari data, con firma.
6 Vale rimarcare che ogni avviso di accertamento prodromico alle ordinanze - ingiunzione in questione contiene dettagliato prospetto inadempienze, con indicazione del codice azienda (n. 3054030) e della denominazione sociale dell'ente debitore, nonché dei periodi in cui si era realizzato l'inadempimento degli obblighi previdenziali, degli importi omessi e da versare.
Nemmeno va sottaciuto che prima che fossero spiccati questi avvisi di accertamento era stata inoltrata alla società richiesta di pagamento di tali ritenute, con gli avvisi di addebito nn. 322 2016 00052956 70 000 (formato il 24 ottobre 2016) e 322 2017 00036921 14 000 (formato il 9 novembre 2017) versati in atti da parte resistente (cfr. all. 3 alla comparsa dell' . CP_1
Anche in questo caso, constano regolari notificazioni alla società tramite P.E.C.
(doc. 3), alla sua casella di posta ufficiale
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Sottolinea la Decidente che questi ultimi atti, lungi dall'esaurirsi in un generico richiamo alla protratta inottemperanza agli obblighi datoriali, sia da parte degli amministratori, sia da parte dell'impresa, con un conseguente invito a sanare il debito, comprendevano una sezione denominata “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, che per ogni periodo considerato - in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali - esplicitava codice di riferimento e causale (8121> e I.V.S. operai a tempo indeterminato>), importi dovuti, già versati e insoluti, in conto di capitale, interessi e oneri di riscossione;
anche per le sanzioni erano previste le stesse voci, con cifre puntuali.
Erano anche richiamate le norme da applicarsi per determinare il trattamento sanzionatorio.
Sono quindi sconfessate entrambe le doglianze mosse dal patrono della ricorrente.
Infatti, da un lato è provato in causa che sia VE BE e ZO Società
Agricola s.s.”, sia il legale rappresentante erano notiziati delle Parte_1 pretese impositive dell prima dell'emissione delle ordinanze - ingiunzione CP_1 che occupano.
7 Dall'altro lato, è smentito che non fossero individuabili e verificabili l'origine e l'entità delle inadempienze sottese.
Sul punto, merita di essere precisato che ciascuna delle ordinanze - ingiunzione impugnate riporta gli estremi degli avvisi di accertamento, già noti da tempo a parte resistente.
Nessun difetto di motivazione ovvero oscurità è dunque rimproverabile all'ente impositore.
Ma vi è di più.
In primo luogo, il ricorrente non ha in alcun modo contestato il fatto materiale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative oggetto di causa;
nemmeno ha censurato l'esattezza dell'ammontare dei debiti esposti dall' in comparsa di risposta, ovvero ha CP_1 posto in dubbio la loro corretta imputazione al legale rappresentante Pt_1
e all'impresa VE BE e ZO Società Agricola s.s.”.
[...]
Pertanto, tutte queste circostanze devono ritenersi pacificamente ammesse in giudizio ex art. 115 c.p.c.
In secondo luogo, è inconfutabile - siccome risultante per tabulas in forza della visura camerale agli atti e in quanto tacitamente ammesso da - Parte_1 che egli rivestisse la qualifica di legale rappresentante dalla costituzione di questo ente senza soluzione di continuità dall'1 gennaio 1995 e, pertanto, anche negli anni 2015 e 2016, allorquando maturavano le poste debitorie, la cui inadempienza determinava l'emissione delle ordinanze - ingiunzione qui impugnate.
Egli dunque era obbligato ai relativi pagamenti, quantificati in base ai conteggi effettuati alla stregua delle attestazioni contenute nelle denunce contributive.
Perciò, non solo la società e il suo amministratore erano tempestivamente notiziati, in modo ineccepibile, della morosità in tempo utile a sanarla prima che fossero spiccate le ordinanze - ingiunzioni oggetto dell'odierna censura, ma anche, siccome il ricorrente è il principale beneficiario, oltre che l'artefice, delle condotte omissive, era tenuto all'adempimento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
8 Per l'effetto, vanno confermate le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000161618 e n.
OI - 000169445, seppur limitatamente ai minori importi - a seguito del ricalcolo effettuato dall' ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, convertito in l. n. CP_1
85/2023, come da atti depositati il 29 febbraio 2024 - rispettivamente di euro
1.384,20 e di euro 1.688,60.
6. Quanto alle spese di lite, la modifica normativa da ultimo citata giustifica la loro compensazione totale, in ragione dell'abbattimento degli importi dovuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) per l'effetto, conferma le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000161618 e n.
OI - 000169445, seppur limitatamente ai minori importi - a seguito del ricalcolo effettuato dall' ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 48/2023, CP_1 convertito in l. n. 85/2023 - rispettivamente di euro 1.384,20 e di euro
1.688,60;
3) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 gennaio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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