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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/08/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6706 /2016
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6706 /2016 R.G. introitata in data 02/04/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso da se stesso -attore-
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore (c.f.
[...]
) rappresenta e difesa ex lege dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
MESSINA;
– convenuta –
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso Controparte_2 il Palazzo Comunale, Via Mazzini n. 1 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola P.IVA_2
Palamara del Foro di Barcellona P.G. giusta procura alle liti del 06.05.2024
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 22.11.2016, ritualmente notificato, l'Avv. conveniva Parte_1 in giudizio la , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
nonché il esponendo: - che in data 4 Giugno 2016, alle ore 17.30
[...] Controparte_2 circa, in località Isola di Vulcano (Lipari), durante le operazioni di incolonnamento preventivo ai fini dell'imbarco sulla nave (Pietro Novelli) delle ore 18:05, con destinazione Milazzo, l'attore alla guida della propria autovettura, mod. Range Rover Evoque tg. EP619JH, investiva una “bitta” di ormeggio posta al centro della banchina del porto;
- che a seguito dell'impatto sbatteva la spalla sinistra con il montante interno dello sportello, riportando la lesione completa del tendine del sovraspinato, lo sfibrillamento dell'infraspinato e la lesione completa della cuffia dei rotatori della spalla sx, con conseguente necessità di intervento chirurgico in artroscopia, effettuato in data 11 ottobre 2016, che ha determinato una invalidità del 4% circa;
-che l'autovettura, invece, riportava notevoli danni pari ad €. 4.610,00, come da preventivo dell'8/6/2016; - che ai suddetti danni doveva aggiungersi quello da fermo tecnico per il mancato utilizzo del mezzo per oltre due mesi, tant'è che l'attore decideva di sostituirlo con altro dello stesso modello;
-che con raccomandata del 4 luglio 2016 veniva inviata richiesta di risarcimento dei danni al (tenuto conto che l'art. 5 dell'ordinanza del Controparte_2
26 maggio 2014 n. 29 in materia di “regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell'ambito portuale del porto di Levante dell'isola di Vulcano e della destinazione delle relative banchine” prevede espressamente gli obblighi del di “curare di Controparte_2 apporre e mantenere in buono stato la segnaletica stradale, monitrice e di pericolo nonché le barriere previste per evitare danni a cose o persone…”, mentre il successivo art. 8 prevede la “responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose” in caso di violazione di quanto disposto dall'ordinanza, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di CP_2
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna dei suddetti convenuti al risarcimento danni ex art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. per un importo di €. 25.000,00.
Si costituiva in giudizio, dapprima, soltanto il eccependo la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva ed in via subordinata l'esclusione di qualsiasi responsabilità attribuibile al stesso. CP_2
Dopo la scadenza del termine concesso per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., si costituiva in giudizio anche l' , eccependo Controparte_3
l'insussistenza di qualsiasi responsabilità allo stesso ascrivibile.
Con provvedimento emesso in data 9/3/2018, veniva ammessa la prova per testi articolata dall'attore ed al contempo disposta CT medico legale al fine di accertare a) natura ed entità delle lesioni riportate dall'attore anche sotto il profilo del danno biologico accertabili mediante esame obiettivo strumentale;
b) la inabilità temporanea, assoluta e parziale;
c) l'eventuale invalidità permanente;
e) la sussistenza del rapporto di causalità tra le dette lesioni e l'evento.
All'udienza del 6 dicembre 2018 venivano sentiti i testi indicati ed in data 12 marzo 2019 depositata la consulenza medica;
successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione, in data 23.09.2023 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 29/12/2023 la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non matura per la decisione e veniva emessa la seguente ordinanza: “rilevato: - che in relazione ai danni al mezzo risulta prodotto in atti (all. 10 atto introduttivo) solo un preventivo di spesa dell'8.06.2016 per euro
4.610 IVA inclusa che il detto documento, di formazione unilaterale e non avente natura fiscale, non
è idoneo a costituire prova degli effettivi esborsi (a differenza della fattura quietanzata), né dallo stesso può evincersi la sussistenza del nesso causale tra le voci di danno indicate e l'evento; -che, in ragione di quanto sopra, appare opportuna una consulenza tecnica sul mezzo attoreo al fine di quantificare (tenuto conto della documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice ove il mezzo stesso sia stato nelle more riparato) i danni da questo riportati in seguito al sinistro per cui
è causa, la loro entità in termini economici e il nesso eziolologico tra il fatto e i danni medesimi.
P.Q.M.
dispone CT per l'espletamento del mandato di cui in parte motiva e nomina,, quale consulente, il perito industriale ”. Persona_1
A seguito del deposito della perizia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3/3/2025(sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla quale, con provvedimento del 2/4/2025, veniva assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
°°°°°°°°
Preliminarmente deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione passiva di entrambi i convenuti: 1) dell' in quanto il sinistro occorso all'attore si è, Controparte_3 pacificamente, verificato presso “il porto ”, luogo che, per espressa previsione di legge ex art. 822
c.c. e art. 28 Codice Navigazione, appartiene al Demanio Marittimo e la cui funzione è quella di consentire l'approdo e l'ormeggio a natanti, imbarcazioni e navi. Più nello specifico, il porto di
Vulcano appartiene alla Regione Sicilia in base al disposto di cui al D.P.R.
1.07.1977 n. 684 e all'art
10, Legge Regionale 23/12/2000 n 32. L'Assessorato, peraltro, costituendosi, nulla ha eccepito sul punto provvedendo a difendersi solo in ordine al merito della controversia. 2) del Controparte_2 in virtù del disposto di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 29/ 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Ufficio Circondariale e Marittimo – Guardia Costiera – sezione tecnica di Lipari secondo cui “Il comune di dovrà curare di apporre e mantenere in buono stato, la segnaletica stradale, CP_2 monitrice e di pericolo nonché le barriere previste per evitare danni a cose o persone ovvero cadute accidentali in mare;
inoltre dovrà mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza”. All'epoca dei fatti incombeva, pertanto, sul Ente locale l'obbligo di mantenere la sede stradale in sicurezza.
Posto quanto sopra, nel merito, deve rilevarsi come la più recente giurisprudenza abbia riesaminato i principi governanti la materia della responsabilità da cose in custodia effettuando alcune puntualizzazioni finalizzate a meglio delineare e individuare l'onere probatorio incombente sulle parti coinvolte .
La Suprema Corte (cfr. ex multis Cass civ. sez. III ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025, Cass.
Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116) ha statuito che in tema di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con particolare riferimento ai danni cagionati da insidia stradale, la responsabilità del custode ha natura oggettiva e si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, senza che sia necessario provare la natura insidiosa della cosa o la non percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.. Tale responsabilità può essere esclusa o limitata solo attraverso la prova, gravante sul custode, del caso fortuito oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o del terzo nella produzione del danno. In particolare, mentre per la condotta del danneggiato è sufficiente la dimostrazione della sua colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., senza che sia necessario provarne l'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, per il fatto del terzo occorre dimostrarne anche l'oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'onere probatorio in capo al danneggiato si esaurisce, come accennato, nella dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non essendo richiesta la prova positiva della natura insidiosa della cosa o dell'assenza di propria colpa, elementi che spetta invece al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da poter attenuare o eliminare il nesso di causalità con la cosa custodita. La valutazione della condotta del danneggiato deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., considerando che quanto più la situazione di possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico quando tale comportamento risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro secondo un criterio di regolarità causale.
Ciò posto, passando ad esaminare la fattispecie oggetto del presente giudizio, può senz'altro affermarsi che dalle risultanze processuali emerga la fondatezza delle domande dell'attore afferenti la responsabilità dei convenuti per il sinistro occorso (e meglio decritto in epigrafe), salve solo le necessarie precisazioni in merito alla esatta determinazione dei danni che ne sono derivati e che devono pertanto essere risarciti.
I testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro come esposta in atti.
Il teste , ascoltato all'udienza del 06.12.2018, ha riferito: di avere Testimone_1 assistito al sinistro oggetto di causa avvenuto due anni fa circa in estate al porto di Vulcano dove attracca la Nave;
- che lo stesso si trovava sui luoghi in quanto era in vacanza sull'isola di Vulcano unitamente alla famiglia sullo stradone che costeggia il porto;
- che nonostante la presenza della bitta
è stato autorizzato, nel punto in cui si trovava la stessa, il transito delle autovetture;
- che la bitta era come quella riprodotta nella fotografia n. 6 allegata al fascicolo attoreo esibita;
- che non vi era nessuna regolamentazione delle operazioni di imbarco che avvenivano tranquillamente anche in corrispondenza della bitta in oggetto;
- di avere visto personalmente che qualche giorno dopo la zona
è stata transennata ed è stato regolamento l'accesso delle auto alle navi;
- che dopo l'impatto con la bitta si è avvicinato all'autovettura e ha riconosciuto nell'Avv. (che già conosceva) il Parte_1 conducente dell'Auto; - di ricordare che l'Avv. lamentava dolore alla spalla sinistra. Parte_1
Il secondo teste, escusso alla medesima udienza, ha riferito: - di avere Testimone_2 assistito al sinistro oggetto di causa avvenuto nel pomeriggio del 2016 nei primi giorni di giugno, sul molo dell'isola di Vulcano;
- che al momento del sinistro si trovava sulla sua autovettura in attesa di imbarcarsi sulla nave, dopo aver trascorso una settimana di vacanza in compagnia dell'Avv. nella medesima struttura alberghiera;
- di trovarsi, nello specifico, incolonnato con la sua Parte_1 autovettura e lo precedeva l'avv. a bordo della sua autovettura Range Rover Evoque;
- che Parte_1 mentre stavano procedendo verso il punto dell'imbarco in attesa che arrivasse la nave, ha visto improvvisamente l'autovettura condotta dall'Avv. arrestarsi di colpo;
- che dopo qualche Parte_1 istante vedendo che l'Avv. non riprendeva la marcia, è sceso a controllare cosa fosse Parte_1 successo e di essersi reso conto che l'Autovettura dell'attore era andata a impattare con un bitta del molo (riconosciuta dal teste in quella riprodotta nella fotografia n. 6 allegata al fascicolo attoreo esibitagli); - che la bitta in questione si trovava ad una distanza dal bordo della banchina di qualche metro e non dove si trovano solitamente le bitte per l'attracco delle navi posizionate in prossimità del bordo della banchina stessa;
- che era l'unica bitta a trovarsi in posizione anomala come da fotografia allegata la fascicolo di parte attrice (n. 8 e); - che il giorno del sinistro la zona non era transennata come nella foto 8 e); -che essendo tornato sull'isola l'ultima settimana di agosto del 2016, ha visto che la bitta era stata transennata e su tutta la zona erano state apposte delle fioriere e transenne per regolamentare l'imbarco delle automobili;
- che riconosceva lo stato dei luoghi di cui ha appena riferito nelle fotografie da 8) a 8f) allegate al fascicolo attoreo esibitegli;
- che quando si è avvicinato per vedere cosa fosse successo ricorda che l'Avv. lamentava un forte dolore alla spalla Parte_1 sinistra e ha dovuto provvedere lui a spostare l'auto dell'attore dal luogo dell'impatto; - che sui luoghi non vi era personale addetto alla regolamentazione dell'imbarco.
Dalle deposizioni suddette emerge chiaramente la prova che l'incidente si sia verificato a causa della bitta di ormeggio oggetto di causa presente nel porto di Vulcano, non segnalata, posta al centro della banchina (ad una distanza di qualche metro dalla banchina medesima) in posizione anomala (come riferito dal teste “e non dove si trovano solitamente le bitte per l'attracco delle navi Tes_3 posizionate in prossimità del bordo della banchina stessa”).
Pur non dovendo dimostrare l'attore il carattere insidioso della “res”, deve comunque rilevarsi come la circostanza secondo cui la posizione della bitta fosse anomala (e la presenza della stessa imprevedibile) risulta confermato dal fatto che, come emerge dalle prove espletate, nei giorni successivi al verificarsi del sinistro, gli Enti responsabili hanno provveduto, dapprima, a collocare diverse fioriere per far fronte, temporaneamente, alla situazione di pericolo esistente e successivamente hanno sistemato l'intera area portuale delimitando e disciplinando il preventivo incolonnamento degli automezzi per l'imbarco sulle navi (vedasi relazione fotografica e video effettuati a fine agosto 2016, confermate dalle dichiarazioni testimoniali).
Il danneggiato, quindi, ha ottemperato all'onere sullo stesso incombente di provare la sussistenza del nesso causale tra il danno e l'evento.
Posto quanto sopra, deve evidenziarsi come i convenuti non abbiano neppure chiesto di provare che il sinistro sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia a seguito di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso eziologico e a porsi come unica causa dell'evento, il quale intervenga con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, e da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato.
Nel corso del giudizio non sono stati forniti, infatti, elementi che consentano di ricondurre l'evento a colpa dell'attore, in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori allo stesso riconducibili e, in assenza di articolazione di mezzi di prova da parte dei convenuti su cui, in ottemperanza ai principi sopra richiamati, incombeva il relativo onere, non si rinvengono altre ragioni che consentano di ritenere che l'attore, incolonnato per l'imbarco, abbia tenuto una condotta non conforme allo standard di diligenza richiesto dalla situazione in esame.
Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine alla verificazione dell'evento in esame, occorre volgere l'attenzione sul quantum.
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza medico legale la quale – analitica e motivata – appare corretta e condivisibile e può senz'altro recepirsi ai fini della decisione.
Il Dott. , ha così concluso la sua relazione peritale: “ai fini della valutazione Persona_2 medico-legale relativa all'invalidità del ricorrente si può concludere che è affetto Parte_1 da: “Esiti dolorosi secondari a pregressa lesione massiva del tendine sovraspinato della spalla sinistra con escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di un terzo” Riguardo ai quesiti sopra indicati è da precisare quanto segue: a) secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dal Ricorrente é da attribuire all'incidente della strada del 4.06.2016. b) la durata della malattia: a mio avviso, è da considerare una inabilità temporanea assoluta per una durata di giorni trenta (30), cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 50 % per una durata di giorni venti (20) e una inabilità temporanea parziale al 25 % per una durata di giorni quaranta (40). c) la natura e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico del Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura del 5% (cinque %”.
I danni così individuati vanno risarciti, quali componenti del complessivo danno non patrimoniale subiti dall'attore.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (ex multis sentenza Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864) ha chiarito che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno relativo alla capacità lavorativa generica ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attore.
Il criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle, già dal 2021, contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato al danneggiato un risarcimento pari ad € 3450,00 (per 30 giorni al 100%), € 1150,00 (per 20 giorni al 50%) ed € 1150,00
(per 40 giorni al 25%).
In ordine ai postumi permanenti stimati nella misura del 5%, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio civile milanese e tenendo conto delle nuove modalità di liquidazione, l'importo spettante all'attore, avuto riguardo al fatto che lo stesso aveva 45 anni all'epoca dei fatti, è pari ad €
8.490,00 comprensivo dell'incremento (tabellarmente previsto) per sofferenza soggettiva.
Il totale liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è, dunque, pari ad €
14.240,00.
Tenuto conto del fatto che parte attrice non ha allegato e provato la sofferenza di alcun pregiudizio superiore alla media derivatole dal così specificato danno biologico riguardo tutte le attività ordinarie della esplicazione quotidiana della sua vita, in difetto di alcun particolare patimento maggiore rispetto a quanto ordinariamente dato riscontrarsi per il tipo di lesioni accertate, null'altro si ritiene di poter liquidare a titolo di danno non patrimoniale.
La cifra non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass.18/02/2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Quanto al danno al mezzo il CT nominato, per. Ass. , ha espletato il suo Persona_1 mandato (secondo i quesiti riportati nella parte in fatto) esaminando l'autovettura sulle fotografie prodotte in atti in quanto è emerso (ed è stato confermato da parte attrice) che l'autovettura stessa sia stata venduta dopo l'evento.
Si legge nella relazione depositata: “Per quanto accertato in sede di CT …… non è stato possibile visionare il mezzo dell'attore, in quanto venduto;
sulla scorta delle foto prodotte in atti, si è proceduto, pertanto, alla quantificazione dei danni di seguito riportata, ove si rilevano i dati di identificazione del mezzo, le lavorazioni eseguite ed i rispettivi tempi di intervento rilevati dalle banche dati ufficiali. Nel predetto modello si evidenziano, inoltre, il fermo tecnico necessario per il ripristino del mezzo ed il valore commerciale che lo stesso possedeva alla data del sinistro. Segue elaborato peritale su modello ANIA il quale contempla quanto effettivamente visibile dalla documentazione fotografica allegata in atti”.
Il CT ha quindi così concluso: “Alla luce di quanto accertato dalle foto dell'autovettura danneggiata ed allegate agli atti di causa, considerato che il mezzo non è stato visionato, in quanto venduto e non più in possesso dell'attore, dopo aver richiesto in sede di perizia gli opportuni chiarimenti e letto con attenzione gli atti di causa, si può affermare che l'autovettura, andava ad urtare la bitta di ormeggio procurandosi i danni quantificati in perizia, i quali appaiono eziologicamente compatibili per morfologia, ubicazione e tracce di colore con quanto descritto in atti. • Il danno rilevato, come da perizia analitica allegata, ammonta ad €. 1.205,52 + IVA;
• Il fermo tecnico dovuto, necessario per le riparazioni, viene quantificato in gg. 1, calcolati in €. 60,00 al giorno, per un totale di €. 60,00 (l'importo indicato fa parte integrante del danno ed a questo deve essere aggiunto). Alla luce di quanto sopra, il danno accertato sul mezzo attoreo ammonta ad €. (1.205,52 + 60,00) = €.
1.265,52 + IVA”.
Questo giudice, ai fini dell'odierna decisione, ritiene di dover aderire alle conclusioni del CT non potendo prendere in considerazione l'ipotesi, auspicata dall'attore, di addivenire ad una maggiore liquidazione secondo quanto evidenziato dall'attore medesimo nelle osservazioni presentate avverso la relazione dell'ausiliario.
Deve, invero, tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa (art. 699
c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Non avendo la parte attrice fatto ricorso ai suddetti strumenti, non si ritiene che la stessa possa dolersi dei risultati della consulenza che, essendo stata l'autovettura venduta, ha tenuto conto solo dei danni oggettivamente evincibili dalla riproduzione fotografica del mezzo, derivando ciò da una scelta processuale posta in essere dallo stesso attore e rispondendo a esigenze volte al rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di formazione e acquisizione delle prove.
I convenuti devono, quindi, essere condannati a rifondere all'Avv. per il ristoro del Parte_1 danno al mezzo la somma complessiva di Euro 1265,52.
La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sen-tenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Le spese, ivi comprese quelle liquidate ai CT, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara la responsabilità solidale dei conventi per il verificarsi dell'incidente oggetto di giudizio.
Condanna i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 14.240,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna i conventi, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 1.265,52 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di giudizio che liquida in € 260,00 per spese, € 5077,00,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte ai due CT per l'espletamento delle due consulenze nella misura liquidata in atti.
Così deciso in Messina il 25/08/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6706 /2016 R.G. introitata in data 02/04/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso da se stesso -attore-
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore (c.f.
[...]
) rappresenta e difesa ex lege dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_1
MESSINA;
– convenuta –
in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso Controparte_2 il Palazzo Comunale, Via Mazzini n. 1 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola P.IVA_2
Palamara del Foro di Barcellona P.G. giusta procura alle liti del 06.05.2024
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 22.11.2016, ritualmente notificato, l'Avv. conveniva Parte_1 in giudizio la , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
nonché il esponendo: - che in data 4 Giugno 2016, alle ore 17.30
[...] Controparte_2 circa, in località Isola di Vulcano (Lipari), durante le operazioni di incolonnamento preventivo ai fini dell'imbarco sulla nave (Pietro Novelli) delle ore 18:05, con destinazione Milazzo, l'attore alla guida della propria autovettura, mod. Range Rover Evoque tg. EP619JH, investiva una “bitta” di ormeggio posta al centro della banchina del porto;
- che a seguito dell'impatto sbatteva la spalla sinistra con il montante interno dello sportello, riportando la lesione completa del tendine del sovraspinato, lo sfibrillamento dell'infraspinato e la lesione completa della cuffia dei rotatori della spalla sx, con conseguente necessità di intervento chirurgico in artroscopia, effettuato in data 11 ottobre 2016, che ha determinato una invalidità del 4% circa;
-che l'autovettura, invece, riportava notevoli danni pari ad €. 4.610,00, come da preventivo dell'8/6/2016; - che ai suddetti danni doveva aggiungersi quello da fermo tecnico per il mancato utilizzo del mezzo per oltre due mesi, tant'è che l'attore decideva di sostituirlo con altro dello stesso modello;
-che con raccomandata del 4 luglio 2016 veniva inviata richiesta di risarcimento dei danni al (tenuto conto che l'art. 5 dell'ordinanza del Controparte_2
26 maggio 2014 n. 29 in materia di “regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell'ambito portuale del porto di Levante dell'isola di Vulcano e della destinazione delle relative banchine” prevede espressamente gli obblighi del di “curare di Controparte_2 apporre e mantenere in buono stato la segnaletica stradale, monitrice e di pericolo nonché le barriere previste per evitare danni a cose o persone…”, mentre il successivo art. 8 prevede la “responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose” in caso di violazione di quanto disposto dall'ordinanza, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di CP_2
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna dei suddetti convenuti al risarcimento danni ex art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. per un importo di €. 25.000,00.
Si costituiva in giudizio, dapprima, soltanto il eccependo la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva ed in via subordinata l'esclusione di qualsiasi responsabilità attribuibile al stesso. CP_2
Dopo la scadenza del termine concesso per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., si costituiva in giudizio anche l' , eccependo Controparte_3
l'insussistenza di qualsiasi responsabilità allo stesso ascrivibile.
Con provvedimento emesso in data 9/3/2018, veniva ammessa la prova per testi articolata dall'attore ed al contempo disposta CT medico legale al fine di accertare a) natura ed entità delle lesioni riportate dall'attore anche sotto il profilo del danno biologico accertabili mediante esame obiettivo strumentale;
b) la inabilità temporanea, assoluta e parziale;
c) l'eventuale invalidità permanente;
e) la sussistenza del rapporto di causalità tra le dette lesioni e l'evento.
All'udienza del 6 dicembre 2018 venivano sentiti i testi indicati ed in data 12 marzo 2019 depositata la consulenza medica;
successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione, in data 23.09.2023 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 29/12/2023 la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non matura per la decisione e veniva emessa la seguente ordinanza: “rilevato: - che in relazione ai danni al mezzo risulta prodotto in atti (all. 10 atto introduttivo) solo un preventivo di spesa dell'8.06.2016 per euro
4.610 IVA inclusa che il detto documento, di formazione unilaterale e non avente natura fiscale, non
è idoneo a costituire prova degli effettivi esborsi (a differenza della fattura quietanzata), né dallo stesso può evincersi la sussistenza del nesso causale tra le voci di danno indicate e l'evento; -che, in ragione di quanto sopra, appare opportuna una consulenza tecnica sul mezzo attoreo al fine di quantificare (tenuto conto della documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice ove il mezzo stesso sia stato nelle more riparato) i danni da questo riportati in seguito al sinistro per cui
è causa, la loro entità in termini economici e il nesso eziolologico tra il fatto e i danni medesimi.
P.Q.M.
dispone CT per l'espletamento del mandato di cui in parte motiva e nomina,, quale consulente, il perito industriale ”. Persona_1
A seguito del deposito della perizia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3/3/2025(sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla quale, con provvedimento del 2/4/2025, veniva assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
°°°°°°°°
Preliminarmente deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione passiva di entrambi i convenuti: 1) dell' in quanto il sinistro occorso all'attore si è, Controparte_3 pacificamente, verificato presso “il porto ”, luogo che, per espressa previsione di legge ex art. 822
c.c. e art. 28 Codice Navigazione, appartiene al Demanio Marittimo e la cui funzione è quella di consentire l'approdo e l'ormeggio a natanti, imbarcazioni e navi. Più nello specifico, il porto di
Vulcano appartiene alla Regione Sicilia in base al disposto di cui al D.P.R.
1.07.1977 n. 684 e all'art
10, Legge Regionale 23/12/2000 n 32. L'Assessorato, peraltro, costituendosi, nulla ha eccepito sul punto provvedendo a difendersi solo in ordine al merito della controversia. 2) del Controparte_2 in virtù del disposto di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 29/ 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Ufficio Circondariale e Marittimo – Guardia Costiera – sezione tecnica di Lipari secondo cui “Il comune di dovrà curare di apporre e mantenere in buono stato, la segnaletica stradale, CP_2 monitrice e di pericolo nonché le barriere previste per evitare danni a cose o persone ovvero cadute accidentali in mare;
inoltre dovrà mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza”. All'epoca dei fatti incombeva, pertanto, sul Ente locale l'obbligo di mantenere la sede stradale in sicurezza.
Posto quanto sopra, nel merito, deve rilevarsi come la più recente giurisprudenza abbia riesaminato i principi governanti la materia della responsabilità da cose in custodia effettuando alcune puntualizzazioni finalizzate a meglio delineare e individuare l'onere probatorio incombente sulle parti coinvolte .
La Suprema Corte (cfr. ex multis Cass civ. sez. III ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025, Cass.
Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116) ha statuito che in tema di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con particolare riferimento ai danni cagionati da insidia stradale, la responsabilità del custode ha natura oggettiva e si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, senza che sia necessario provare la natura insidiosa della cosa o la non percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.. Tale responsabilità può essere esclusa o limitata solo attraverso la prova, gravante sul custode, del caso fortuito oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o del terzo nella produzione del danno. In particolare, mentre per la condotta del danneggiato è sufficiente la dimostrazione della sua colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., senza che sia necessario provarne l'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, per il fatto del terzo occorre dimostrarne anche l'oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'onere probatorio in capo al danneggiato si esaurisce, come accennato, nella dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non essendo richiesta la prova positiva della natura insidiosa della cosa o dell'assenza di propria colpa, elementi che spetta invece al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da poter attenuare o eliminare il nesso di causalità con la cosa custodita. La valutazione della condotta del danneggiato deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., considerando che quanto più la situazione di possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico quando tale comportamento risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro secondo un criterio di regolarità causale.
Ciò posto, passando ad esaminare la fattispecie oggetto del presente giudizio, può senz'altro affermarsi che dalle risultanze processuali emerga la fondatezza delle domande dell'attore afferenti la responsabilità dei convenuti per il sinistro occorso (e meglio decritto in epigrafe), salve solo le necessarie precisazioni in merito alla esatta determinazione dei danni che ne sono derivati e che devono pertanto essere risarciti.
I testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro come esposta in atti.
Il teste , ascoltato all'udienza del 06.12.2018, ha riferito: di avere Testimone_1 assistito al sinistro oggetto di causa avvenuto due anni fa circa in estate al porto di Vulcano dove attracca la Nave;
- che lo stesso si trovava sui luoghi in quanto era in vacanza sull'isola di Vulcano unitamente alla famiglia sullo stradone che costeggia il porto;
- che nonostante la presenza della bitta
è stato autorizzato, nel punto in cui si trovava la stessa, il transito delle autovetture;
- che la bitta era come quella riprodotta nella fotografia n. 6 allegata al fascicolo attoreo esibita;
- che non vi era nessuna regolamentazione delle operazioni di imbarco che avvenivano tranquillamente anche in corrispondenza della bitta in oggetto;
- di avere visto personalmente che qualche giorno dopo la zona
è stata transennata ed è stato regolamento l'accesso delle auto alle navi;
- che dopo l'impatto con la bitta si è avvicinato all'autovettura e ha riconosciuto nell'Avv. (che già conosceva) il Parte_1 conducente dell'Auto; - di ricordare che l'Avv. lamentava dolore alla spalla sinistra. Parte_1
Il secondo teste, escusso alla medesima udienza, ha riferito: - di avere Testimone_2 assistito al sinistro oggetto di causa avvenuto nel pomeriggio del 2016 nei primi giorni di giugno, sul molo dell'isola di Vulcano;
- che al momento del sinistro si trovava sulla sua autovettura in attesa di imbarcarsi sulla nave, dopo aver trascorso una settimana di vacanza in compagnia dell'Avv. nella medesima struttura alberghiera;
- di trovarsi, nello specifico, incolonnato con la sua Parte_1 autovettura e lo precedeva l'avv. a bordo della sua autovettura Range Rover Evoque;
- che Parte_1 mentre stavano procedendo verso il punto dell'imbarco in attesa che arrivasse la nave, ha visto improvvisamente l'autovettura condotta dall'Avv. arrestarsi di colpo;
- che dopo qualche Parte_1 istante vedendo che l'Avv. non riprendeva la marcia, è sceso a controllare cosa fosse Parte_1 successo e di essersi reso conto che l'Autovettura dell'attore era andata a impattare con un bitta del molo (riconosciuta dal teste in quella riprodotta nella fotografia n. 6 allegata al fascicolo attoreo esibitagli); - che la bitta in questione si trovava ad una distanza dal bordo della banchina di qualche metro e non dove si trovano solitamente le bitte per l'attracco delle navi posizionate in prossimità del bordo della banchina stessa;
- che era l'unica bitta a trovarsi in posizione anomala come da fotografia allegata la fascicolo di parte attrice (n. 8 e); - che il giorno del sinistro la zona non era transennata come nella foto 8 e); -che essendo tornato sull'isola l'ultima settimana di agosto del 2016, ha visto che la bitta era stata transennata e su tutta la zona erano state apposte delle fioriere e transenne per regolamentare l'imbarco delle automobili;
- che riconosceva lo stato dei luoghi di cui ha appena riferito nelle fotografie da 8) a 8f) allegate al fascicolo attoreo esibitegli;
- che quando si è avvicinato per vedere cosa fosse successo ricorda che l'Avv. lamentava un forte dolore alla spalla Parte_1 sinistra e ha dovuto provvedere lui a spostare l'auto dell'attore dal luogo dell'impatto; - che sui luoghi non vi era personale addetto alla regolamentazione dell'imbarco.
Dalle deposizioni suddette emerge chiaramente la prova che l'incidente si sia verificato a causa della bitta di ormeggio oggetto di causa presente nel porto di Vulcano, non segnalata, posta al centro della banchina (ad una distanza di qualche metro dalla banchina medesima) in posizione anomala (come riferito dal teste “e non dove si trovano solitamente le bitte per l'attracco delle navi Tes_3 posizionate in prossimità del bordo della banchina stessa”).
Pur non dovendo dimostrare l'attore il carattere insidioso della “res”, deve comunque rilevarsi come la circostanza secondo cui la posizione della bitta fosse anomala (e la presenza della stessa imprevedibile) risulta confermato dal fatto che, come emerge dalle prove espletate, nei giorni successivi al verificarsi del sinistro, gli Enti responsabili hanno provveduto, dapprima, a collocare diverse fioriere per far fronte, temporaneamente, alla situazione di pericolo esistente e successivamente hanno sistemato l'intera area portuale delimitando e disciplinando il preventivo incolonnamento degli automezzi per l'imbarco sulle navi (vedasi relazione fotografica e video effettuati a fine agosto 2016, confermate dalle dichiarazioni testimoniali).
Il danneggiato, quindi, ha ottemperato all'onere sullo stesso incombente di provare la sussistenza del nesso causale tra il danno e l'evento.
Posto quanto sopra, deve evidenziarsi come i convenuti non abbiano neppure chiesto di provare che il sinistro sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia a seguito di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso eziologico e a porsi come unica causa dell'evento, il quale intervenga con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, e da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato.
Nel corso del giudizio non sono stati forniti, infatti, elementi che consentano di ricondurre l'evento a colpa dell'attore, in dipendenza di una sua condotta non prudente o di altri fattori allo stesso riconducibili e, in assenza di articolazione di mezzi di prova da parte dei convenuti su cui, in ottemperanza ai principi sopra richiamati, incombeva il relativo onere, non si rinvengono altre ragioni che consentano di ritenere che l'attore, incolonnato per l'imbarco, abbia tenuto una condotta non conforme allo standard di diligenza richiesto dalla situazione in esame.
Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine alla verificazione dell'evento in esame, occorre volgere l'attenzione sul quantum.
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza medico legale la quale – analitica e motivata – appare corretta e condivisibile e può senz'altro recepirsi ai fini della decisione.
Il Dott. , ha così concluso la sua relazione peritale: “ai fini della valutazione Persona_2 medico-legale relativa all'invalidità del ricorrente si può concludere che è affetto Parte_1 da: “Esiti dolorosi secondari a pregressa lesione massiva del tendine sovraspinato della spalla sinistra con escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di un terzo” Riguardo ai quesiti sopra indicati è da precisare quanto segue: a) secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dal Ricorrente é da attribuire all'incidente della strada del 4.06.2016. b) la durata della malattia: a mio avviso, è da considerare una inabilità temporanea assoluta per una durata di giorni trenta (30), cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 50 % per una durata di giorni venti (20) e una inabilità temporanea parziale al 25 % per una durata di giorni quaranta (40). c) la natura e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico del Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura del 5% (cinque %”.
I danni così individuati vanno risarciti, quali componenti del complessivo danno non patrimoniale subiti dall'attore.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (ex multis sentenza Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864) ha chiarito che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno relativo alla capacità lavorativa generica ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attore.
Il criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle, già dal 2021, contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato al danneggiato un risarcimento pari ad € 3450,00 (per 30 giorni al 100%), € 1150,00 (per 20 giorni al 50%) ed € 1150,00
(per 40 giorni al 25%).
In ordine ai postumi permanenti stimati nella misura del 5%, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio civile milanese e tenendo conto delle nuove modalità di liquidazione, l'importo spettante all'attore, avuto riguardo al fatto che lo stesso aveva 45 anni all'epoca dei fatti, è pari ad €
8.490,00 comprensivo dell'incremento (tabellarmente previsto) per sofferenza soggettiva.
Il totale liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è, dunque, pari ad €
14.240,00.
Tenuto conto del fatto che parte attrice non ha allegato e provato la sofferenza di alcun pregiudizio superiore alla media derivatole dal così specificato danno biologico riguardo tutte le attività ordinarie della esplicazione quotidiana della sua vita, in difetto di alcun particolare patimento maggiore rispetto a quanto ordinariamente dato riscontrarsi per il tipo di lesioni accertate, null'altro si ritiene di poter liquidare a titolo di danno non patrimoniale.
La cifra non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass.18/02/2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Quanto al danno al mezzo il CT nominato, per. Ass. , ha espletato il suo Persona_1 mandato (secondo i quesiti riportati nella parte in fatto) esaminando l'autovettura sulle fotografie prodotte in atti in quanto è emerso (ed è stato confermato da parte attrice) che l'autovettura stessa sia stata venduta dopo l'evento.
Si legge nella relazione depositata: “Per quanto accertato in sede di CT …… non è stato possibile visionare il mezzo dell'attore, in quanto venduto;
sulla scorta delle foto prodotte in atti, si è proceduto, pertanto, alla quantificazione dei danni di seguito riportata, ove si rilevano i dati di identificazione del mezzo, le lavorazioni eseguite ed i rispettivi tempi di intervento rilevati dalle banche dati ufficiali. Nel predetto modello si evidenziano, inoltre, il fermo tecnico necessario per il ripristino del mezzo ed il valore commerciale che lo stesso possedeva alla data del sinistro. Segue elaborato peritale su modello ANIA il quale contempla quanto effettivamente visibile dalla documentazione fotografica allegata in atti”.
Il CT ha quindi così concluso: “Alla luce di quanto accertato dalle foto dell'autovettura danneggiata ed allegate agli atti di causa, considerato che il mezzo non è stato visionato, in quanto venduto e non più in possesso dell'attore, dopo aver richiesto in sede di perizia gli opportuni chiarimenti e letto con attenzione gli atti di causa, si può affermare che l'autovettura, andava ad urtare la bitta di ormeggio procurandosi i danni quantificati in perizia, i quali appaiono eziologicamente compatibili per morfologia, ubicazione e tracce di colore con quanto descritto in atti. • Il danno rilevato, come da perizia analitica allegata, ammonta ad €. 1.205,52 + IVA;
• Il fermo tecnico dovuto, necessario per le riparazioni, viene quantificato in gg. 1, calcolati in €. 60,00 al giorno, per un totale di €. 60,00 (l'importo indicato fa parte integrante del danno ed a questo deve essere aggiunto). Alla luce di quanto sopra, il danno accertato sul mezzo attoreo ammonta ad €. (1.205,52 + 60,00) = €.
1.265,52 + IVA”.
Questo giudice, ai fini dell'odierna decisione, ritiene di dover aderire alle conclusioni del CT non potendo prendere in considerazione l'ipotesi, auspicata dall'attore, di addivenire ad una maggiore liquidazione secondo quanto evidenziato dall'attore medesimo nelle osservazioni presentate avverso la relazione dell'ausiliario.
Deve, invero, tenersi conto del fatto che il nostro ordinamento mette a disposizione della parte che ha “urgenza” di far verificare prima del giudizio (cfr. art. 696 c.p.c.) o in corso di causa (art. 699
c.p.c.) la condizione delle cose, appositi strumenti processuali.
Non avendo la parte attrice fatto ricorso ai suddetti strumenti, non si ritiene che la stessa possa dolersi dei risultati della consulenza che, essendo stata l'autovettura venduta, ha tenuto conto solo dei danni oggettivamente evincibili dalla riproduzione fotografica del mezzo, derivando ciò da una scelta processuale posta in essere dallo stesso attore e rispondendo a esigenze volte al rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di formazione e acquisizione delle prove.
I convenuti devono, quindi, essere condannati a rifondere all'Avv. per il ristoro del Parte_1 danno al mezzo la somma complessiva di Euro 1265,52.
La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sen-tenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Le spese, ivi comprese quelle liquidate ai CT, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara la responsabilità solidale dei conventi per il verificarsi dell'incidente oggetto di giudizio.
Condanna i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 14.240,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna i conventi, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 1.265,52 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di giudizio che liquida in € 260,00 per spese, € 5077,00,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte ai due CT per l'espletamento delle due consulenze nella misura liquidata in atti.
Così deciso in Messina il 25/08/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.