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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3976/2020 del ruolo contenzioso civile, riservato in decisione con i termini di legge ex art. 190 cpc all' udienza a trattazione scritta del 14-5-25, avente ad oggetto: revocazione della sentenza, pendente
TRA
(Cod. Fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura agli atti dall'Avv. Gaetano Barbato
(Cod.Fisc. indirizzo PEC CodiceFiscale_2
del Foro di S. Maria C.V. entrambi Email_1 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al centro direzionale Isola G1;
ATTIRCE
E
e Controparte_1 [...]
(già , società con sede in Controparte_2 CP_3
Milano alla Via Benigno Crespi, 23 c.a.p. 20100, PIVA e P.IVA_1
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in virtù di procura alle P.IVA_2 liti agli atti, dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F. C.F._3 tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli, al
Viale Augusto, 162; ai sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., come modificati dalla Legge n. 263/2005
CONVENUTE
FATTO E DIRITTO
La parte attrice esponeva che: “L'Associazione professionale denominata “ ” era creditrice di plurime Controparte_4 fatture emesse nell'arco di sette anni (dal 2006 al 2013) in esito a distinte attività professionali svolte per conto della Zurich Insurance
PLC e della (Oggi ) in virtù CP_3 Controparte_2 di altrettanti incarichi (contratti di opera intellettuale) ed altrettante procure ad litem.
Le richieste ed i solleciti di pagamento restavano inevasi per anni, per cui l' incaricava l'Avv. per il recupero dei Parte_2 Parte_1 crediti.
L'Avv. nel 2013 otteneva dal Giudice di Pace di Caserta Parte_1 plurimi Decreti Ingiuntivi, in cui venivano, altresì, disposte anche le liquidazioni a suo favore delle spese e competenze per le procedure monitorie.
Le Società debitrici, avverso ciascun Decreto Ingiuntivo proponevano altrettante opposizioni nei confronti dell' . Parte_3
Per ogni gruppo di cause opposizione veniva depositata una sentenza
(nel caso de quo la n. 2038, 2039 e 2040 del 2016), che confermava ciascun Decreto ingiuntivo opposto.
Le debitrici, seppur sollecitate, non provvedevano al pagamento di quanto dovuto, per cui l'Avv. chiedeva apporsi la Parte_1 formula esecutiva a ciascun Decreto ingiuntivo confermato e lo notificava unitamente al relativo atto di precetto.
Le debitrici congiuntamente proponevano un'unica opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti il Tribunale di S. Maria C.V. (RG 6756.2016) conclusosi con la sentenza n. 4032.2019 che rigettava l'opposizione.
Le debitrici impugnavano la suindicata sentenza innanzi a codesta
Corte di appello Quinta sezione civile (RG 4032.2019). La causa veniva decisa con una sentenza n. 3756/2020 e depositata il 05.11.2020, che, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva parzialmente l'appello e condannava la creditrice al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza fonda il proprio convincimento su presupposti inconfutabilmente errati, che di seguito sinteticamente si riportano: interpretazione estensiva di concetti (non normati) di unitarietà di crediti, contenuta in una opinabile esegesi sia di provvedimenti endoprocessuali e sia, retroattivamente, di parti motive di una sentenza non definitiva (peraltro contrastante con altre decisioni definitive), provvedimenti estranei al presente giudizio in quanto emessi nei confronti di un diverso soggetto e per crediti di natura differente;
riconoscimento di una unitarietà del credito prescindente dalla natura e fonte dei crediti e, quindi, dalle caratteristiche di autonomia ed indipendenza delle liquidazioni giudiziali contenute nei titoli esecutivi;
applicazione cogente di norme e principi -specificamente sanciti per attività e comportamenti processuali- ad attività di natura stragiudiziale;
esame di una domanda giudiziale ex art. 617 c.p.c. neanche proposta;
calcoli slegati dai principi introdotti nella statuizione.
Tali errori, risultanti dagli atti e dai documenti di causa, hanno influito in modo determinante sulla decisione.
Dunque, la parte attrice chiedeva ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4, la revocazione della sentenza n. 3756.2020 emessa da codesta Corte.
Si costituivano le parti convenute, che chiedevano dichiararsi inammissibile la domanda e comunque di rigettarla.
Indi, le parti, con rispettive note scritte del 2-4-25 e del 13-5-25 sostitutive della trattazione della udienza del 14-5-25, rappresentavano che “nelle more del presente giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo tombale con rinuncia reciproca agli atti e con spese legali processuali integralmente compensate (e, comunque, regolate inter partes dall'accordo transattivo)” e chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza a trattazione scritta del 14-5-25.
Và dichiarata la estinzione del giudizio.
Infatti, risultano allegate la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, sottoscritta dalla parte attorea e dal suo difensore nonché la relativa dichiarazione di accettazione delle parti convenute, con integrale compensazione delle spese di lite.
Pertanto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate le spese del giudizio, come richiesto dalle parti.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sulla citazione in revocazione avverso la sentenza n. 3756/2020 del Tribunale di Napoli, proposto da
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e (già
[...] Controparte_2
, con atto di citazione notificato, così provvede: CP_3
- dichiara la estinzione del processo;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2-7-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Antonio Mungo