TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2024, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 223/2022
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 221 comma VII legge n. 77/2020
Il 06.11.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico - assistita dal Funzionario addetto all'UPP, dott.ssa Giuseppina Cottone - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 223/2022 R.G. (opposizione a D.I.), promossa da:
, p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Brolo (ME), Parte_2
Contrada Malpertuso snc, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Carmelo Merlo,
ATTORE -OPPONENTE
C O N T R O
, n.q. di titolare della ditta “ ”, p. iva Persona_1 Parte_3
, con sede in Brolo (ME), Via Dante Alighieri n. 9, rappresentato e difeso, P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Patrizia Messina,
CONVENUTO -OPPOSTO
Sono comparsi da remoto L'AVV. MESSINA per parte opposta, la quale- pur collegata nella stanza virtuale- non riesce ad attivare il microfono e la telecamera.
Si dà atto che ha contattato la cancelleria ed il cancelliere ha comunicato al Giudice che l'avv. Messina pur sentendo e vedendo il Giudice non riesce a attivare la propria telecamera e il microfono. Chiede di partecipare all'udienza di presenza, tramite un delegato.
Il giudice l'autorizza.
pagina 1 di 7 E' quindi presente per delega dell'avv. Messina l'avv. A. Araca che si riporta in atti, precisando le conclusioni.
Nessuno è comparso per la parte opponente sino alle ore 11,41.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 516/2021 emesso dal Tribunale di Patti
(R.G. n. 1715/2021).
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 05.02.2022, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2021, emesso dal Tribunale di Patti in data 23.12.2021, con cui veniva condannata al pagamento, in favore di , n.q. di titolare della ditta Persona_1
“ ”, dell'importo di euro 6.182,16. Parte_3
Eccepiva: la carenza, il difetto e l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc, rilevando che la documentazione prodotta non poteva essere considerata prova scritta idonea e sufficiente alla emissione del decreto ingiuntivo;
contestava il quantitativo di merce fornita di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo nonché il relativo prezzo, atteso che quello pattuito era inferiore a quello effettivamente applicato.
Chiedeva, quindi, in accoglimento della presente opposizione, la dichiarazione di nullità
e/o revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio , n.q. di titolare della ditta “ Persona_1 Parte_3
”, il quale eccepiva l'infondatezza delle domande attrici, chiedendone il
[...] rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava che non vi era stata contestazione della fattura né in merito all'importo né con riguardo al quantitativo della merce fornita;
che era stato pagato un acconto di euro
3.000,00 e che vi era stata ammissione del debito da parte della società opponente, per come emergeva dal contenuto delle note pec, con le quali la società agricola Pt_1
pagina 2 di 7 rappresentando dei ritardi negli incassi, aveva più volte richiesto un differimento del pagamento, scusandosi per il relativo ritardo.
Chiedeva, quindi, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che venisse dichiarata l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc e a l pagamento delle spese processuali.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 24.1.2023, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata. Parte_4 Parte_1
Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio, a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegativi e probatori.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nel ritenere che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non pagina 3 di 7 equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice…”; (Cfr.
Cass. n. 17371 del 2003).
Conseguentemente, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n.
13533).
In particolare, il creditore che agisce, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dal debitore contrattualmente assunta nei suoi confronti, deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, versamento del prezzo, oppure dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento; il creditore, deve provare altresì la scadenza dell'obbligo del pagamento del prezzo, dimostrando l'avvenuta consegna della cosa venduta.
Tali criteri probatori vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato articolo 115 cpc, che prevede l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
Nel caso in esame, l'odierno opposto (attore sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di euro 6.182,16, oltre interessi moratori, quale saldo ancora dovuto in relazione alla fattura n. 9/2021 B del 24.5.2021 di importo complessivo di euro 9.182,16, atteso che era stato pagato solo un acconto di euro 3.000,00 con bonifico bancario del 20 ottobre 2021.
Al fine dell'assolvimento del proprio onere probatorio ha prodotto in giudizio, in aggiunta agli estratti autentici dei libri contabili, alla fattura e ai buoni di consegna della merce già allegati al ricorso per ingiunzione, una serie di note pec con le quali aveva più volte diffidato la società opponente a provvedere al relativo pagamento. pagina 4 di 7 In particolare, risulta prodotta in atti nota pec del 30.9.2021 con la quale la soc. agricola in riscontro a nota di messa in mora da parte della ditta , Pt_1 Parte_5
comunicava che il pagamento sarebbe avvenuto in data 20.9.2021; nonché risulta prodotta successiva nota pec con la quale sempre la ditta opponente comunicava di non aver potuto effettuare il pagamento a causa di ritardi negli incassi e contestualmente chiedeva una dilazione dello stesso (cfr. documentazione allegata alla comparsa di risposta della ditta opposta).
Inoltre, la parte opposta ha prodotto in atti un bonifico di pagamento effettuato dalla ditta per l'importo di euro 3.000,00 con causale “acconto su vs fattura n. Pt_1
9/2021/B del 24.5.2021”.
Circa la validità probatoria delle fatture, occorre osservare che la giurisprudenza ha più volte affermato che “la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merce o prestazioni di servizi rappresenta idonea prova scritta del credito per cui si è agito in via monitoria”. Ed ancora, sempre la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio per cui: “La fattura, ha avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. 13651 del 2006).
Dagli atti di causa non emerge che la avesse mai contestato il Parte_6 rapporto intercorso tra le parti né risulta che avesse mai contestato la fattura di cui parte opposta chiede il pagamento del saldo. Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ha contestato fattura sia in merito all'importo che con riguardo al quantitativo della merce fornita.
Pertanto, tenuto conto dei superiori principi, la fattura costituisce prova delle prestazioni eseguite. Inoltre, la stessa parte opponente ha chiaramente ammesso l'esistenza del credito nei confronti della ditta opposta.
Infatti, nelle note pec di riscontro alle richieste di pagamento della ditta , la Persona_1 soc. agricola senza sollevare alcuna contestazione, si scusava del ritardo nel Pt_1 relativo pagamento e chiedeva una dilazione dello stesso, come sopra indicato. pagina 5 di 7 Successivamente, provvedeva anche ad effettuare un bonifico di euro 3.000,00 in acconto sulla fattura posta a base del decreto ingiuntivo (cfr. documentazione parte opposta allegata alla comparsa di risposta).
Tale documentazione prodotta in atti dall'opposta, peraltro, non è stata espressamente contestata dalla parte opponente.
Quanto sopra, costituisce ampia prova dell'esistenza dell'obbligazione di pagamento, atteso che trattasi di atti e fatti incompatibili con una contestazione e tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice
(cfr. Cass. n. 17371 del 2003).
La parte opponente- oltre a non aver contestato la documentazione prodotta- come sopra indicato- non ha neppure contestato il contenuto delle note pec né di avere effettuato il bonifico in acconto della fattura n. 9/2021 B.
Pertanto, tale documentazione è pienamente utilizzabile come prova dei fatti allegati.
A ciò si aggiunga che, in corso di causa, la ditta opposta ha altresì provato, mediante testimoni, l'effettiva fornitura delle merci di cui alla fattura.
I testimoni escussi, infatti, hanno confermato la fornitura di kg. 29.430 di limoni primofiore effettuata dalla ditta nei confronti della soc. agricola Persona_1
Parte_1
In particolare, il testimone escusso all'udienza del 1.3.2024, in merito alla Testimone_1 fornitura della merce, ha espressamente confermato che: “Vera la circostanza n. 1): Questo posso dire perché a fine giornata, contavo le casse”.
Alla luce di quanto sopra risulta provata la fornitura e la corrispondenza del prezzo applicato con quanto pattuito.
L'opposizione va quindi rigettata ed il D.I. va confermato, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Va rigettata la domanda al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta dalla parte opposta, attesa la genericità della stessa e la mancanza di prova in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e valore della causa, dell'attività svolta e del rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc della ditta opposta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Patti, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 223/2022
RG, disattesa e/o respinta ogni diversa domanda e/o eccezione:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 516/2021 emesso dal Tribunale di Patti, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore Parte_7 dell'opposta ditta ” denominata “ ”, delle Persona_1 Parte_3 spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
-rigetta le altre domande.
Così deciso il 6.11.2024
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Alacqua)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 221 comma VII legge n. 77/2020
Il 06.11.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico - assistita dal Funzionario addetto all'UPP, dott.ssa Giuseppina Cottone - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 223/2022 R.G. (opposizione a D.I.), promossa da:
, p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Brolo (ME), Parte_2
Contrada Malpertuso snc, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Carmelo Merlo,
ATTORE -OPPONENTE
C O N T R O
, n.q. di titolare della ditta “ ”, p. iva Persona_1 Parte_3
, con sede in Brolo (ME), Via Dante Alighieri n. 9, rappresentato e difeso, P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Patrizia Messina,
CONVENUTO -OPPOSTO
Sono comparsi da remoto L'AVV. MESSINA per parte opposta, la quale- pur collegata nella stanza virtuale- non riesce ad attivare il microfono e la telecamera.
Si dà atto che ha contattato la cancelleria ed il cancelliere ha comunicato al Giudice che l'avv. Messina pur sentendo e vedendo il Giudice non riesce a attivare la propria telecamera e il microfono. Chiede di partecipare all'udienza di presenza, tramite un delegato.
Il giudice l'autorizza.
pagina 1 di 7 E' quindi presente per delega dell'avv. Messina l'avv. A. Araca che si riporta in atti, precisando le conclusioni.
Nessuno è comparso per la parte opponente sino alle ore 11,41.
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 516/2021 emesso dal Tribunale di Patti
(R.G. n. 1715/2021).
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 05.02.2022, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2021, emesso dal Tribunale di Patti in data 23.12.2021, con cui veniva condannata al pagamento, in favore di , n.q. di titolare della ditta Persona_1
“ ”, dell'importo di euro 6.182,16. Parte_3
Eccepiva: la carenza, il difetto e l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc, rilevando che la documentazione prodotta non poteva essere considerata prova scritta idonea e sufficiente alla emissione del decreto ingiuntivo;
contestava il quantitativo di merce fornita di cui alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo nonché il relativo prezzo, atteso che quello pattuito era inferiore a quello effettivamente applicato.
Chiedeva, quindi, in accoglimento della presente opposizione, la dichiarazione di nullità
e/o revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio , n.q. di titolare della ditta “ Persona_1 Parte_3
”, il quale eccepiva l'infondatezza delle domande attrici, chiedendone il
[...] rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rilevava che non vi era stata contestazione della fattura né in merito all'importo né con riguardo al quantitativo della merce fornita;
che era stato pagato un acconto di euro
3.000,00 e che vi era stata ammissione del debito da parte della società opponente, per come emergeva dal contenuto delle note pec, con le quali la società agricola Pt_1
pagina 2 di 7 rappresentando dei ritardi negli incassi, aveva più volte richiesto un differimento del pagamento, scusandosi per il relativo ritardo.
Chiedeva, quindi, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che venisse dichiarata l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc e a l pagamento delle spese processuali.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 24.1.2023, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata. Parte_4 Parte_1
Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio, a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegativi e probatori.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nel ritenere che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non pagina 3 di 7 equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice…”; (Cfr.
Cass. n. 17371 del 2003).
Conseguentemente, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n.
13533).
In particolare, il creditore che agisce, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dal debitore contrattualmente assunta nei suoi confronti, deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, versamento del prezzo, oppure dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento; il creditore, deve provare altresì la scadenza dell'obbligo del pagamento del prezzo, dimostrando l'avvenuta consegna della cosa venduta.
Tali criteri probatori vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato articolo 115 cpc, che prevede l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
Nel caso in esame, l'odierno opposto (attore sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di euro 6.182,16, oltre interessi moratori, quale saldo ancora dovuto in relazione alla fattura n. 9/2021 B del 24.5.2021 di importo complessivo di euro 9.182,16, atteso che era stato pagato solo un acconto di euro 3.000,00 con bonifico bancario del 20 ottobre 2021.
Al fine dell'assolvimento del proprio onere probatorio ha prodotto in giudizio, in aggiunta agli estratti autentici dei libri contabili, alla fattura e ai buoni di consegna della merce già allegati al ricorso per ingiunzione, una serie di note pec con le quali aveva più volte diffidato la società opponente a provvedere al relativo pagamento. pagina 4 di 7 In particolare, risulta prodotta in atti nota pec del 30.9.2021 con la quale la soc. agricola in riscontro a nota di messa in mora da parte della ditta , Pt_1 Parte_5
comunicava che il pagamento sarebbe avvenuto in data 20.9.2021; nonché risulta prodotta successiva nota pec con la quale sempre la ditta opponente comunicava di non aver potuto effettuare il pagamento a causa di ritardi negli incassi e contestualmente chiedeva una dilazione dello stesso (cfr. documentazione allegata alla comparsa di risposta della ditta opposta).
Inoltre, la parte opposta ha prodotto in atti un bonifico di pagamento effettuato dalla ditta per l'importo di euro 3.000,00 con causale “acconto su vs fattura n. Pt_1
9/2021/B del 24.5.2021”.
Circa la validità probatoria delle fatture, occorre osservare che la giurisprudenza ha più volte affermato che “la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa a fornitura di merce o prestazioni di servizi rappresenta idonea prova scritta del credito per cui si è agito in via monitoria”. Ed ancora, sempre la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio per cui: “La fattura, ha avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. 13651 del 2006).
Dagli atti di causa non emerge che la avesse mai contestato il Parte_6 rapporto intercorso tra le parti né risulta che avesse mai contestato la fattura di cui parte opposta chiede il pagamento del saldo. Solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ha contestato fattura sia in merito all'importo che con riguardo al quantitativo della merce fornita.
Pertanto, tenuto conto dei superiori principi, la fattura costituisce prova delle prestazioni eseguite. Inoltre, la stessa parte opponente ha chiaramente ammesso l'esistenza del credito nei confronti della ditta opposta.
Infatti, nelle note pec di riscontro alle richieste di pagamento della ditta , la Persona_1 soc. agricola senza sollevare alcuna contestazione, si scusava del ritardo nel Pt_1 relativo pagamento e chiedeva una dilazione dello stesso, come sopra indicato. pagina 5 di 7 Successivamente, provvedeva anche ad effettuare un bonifico di euro 3.000,00 in acconto sulla fattura posta a base del decreto ingiuntivo (cfr. documentazione parte opposta allegata alla comparsa di risposta).
Tale documentazione prodotta in atti dall'opposta, peraltro, non è stata espressamente contestata dalla parte opponente.
Quanto sopra, costituisce ampia prova dell'esistenza dell'obbligazione di pagamento, atteso che trattasi di atti e fatti incompatibili con una contestazione e tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice
(cfr. Cass. n. 17371 del 2003).
La parte opponente- oltre a non aver contestato la documentazione prodotta- come sopra indicato- non ha neppure contestato il contenuto delle note pec né di avere effettuato il bonifico in acconto della fattura n. 9/2021 B.
Pertanto, tale documentazione è pienamente utilizzabile come prova dei fatti allegati.
A ciò si aggiunga che, in corso di causa, la ditta opposta ha altresì provato, mediante testimoni, l'effettiva fornitura delle merci di cui alla fattura.
I testimoni escussi, infatti, hanno confermato la fornitura di kg. 29.430 di limoni primofiore effettuata dalla ditta nei confronti della soc. agricola Persona_1
Parte_1
In particolare, il testimone escusso all'udienza del 1.3.2024, in merito alla Testimone_1 fornitura della merce, ha espressamente confermato che: “Vera la circostanza n. 1): Questo posso dire perché a fine giornata, contavo le casse”.
Alla luce di quanto sopra risulta provata la fornitura e la corrispondenza del prezzo applicato con quanto pattuito.
L'opposizione va quindi rigettata ed il D.I. va confermato, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Va rigettata la domanda al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta dalla parte opposta, attesa la genericità della stessa e la mancanza di prova in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e valore della causa, dell'attività svolta e del rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc della ditta opposta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Patti, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 223/2022
RG, disattesa e/o respinta ogni diversa domanda e/o eccezione:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 516/2021 emesso dal Tribunale di Patti, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore Parte_7 dell'opposta ditta ” denominata “ ”, delle Persona_1 Parte_3 spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
-rigetta le altre domande.
Così deciso il 6.11.2024
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Alacqua)
pagina 7 di 7